Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37393 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da EUGENIA SERRAO
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37393/2025 Roma, li, 17/11/2025
- Presidente -
NA E'
Sent. n. sez. 1015/2025 CC 11/11/2025 R.G.N. 23635/2025
AR RU IA ES RE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IM nato a [...] il [...] Ministero Economia E Finanze
avverso l'ordinanza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da LI IM per la dedotta ingiusta detenzione patita agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti in famiglia in danno della coniuge. Da tale accusa il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 15/3/2024, in seguito alla ritrattazione delle accuse intervenute in
udienza da parte della coniuge.
Il Giudice della riparazione, richiamando i principi informatori della materia, ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ritenendo utilizzabili nell'ambito del giudizio di riparazione le dichiarazioni della coniuge del richiedente, sebbene fossero state ritrattate in dibattimento, e ponendo in evidenza circostanze fattuali, non escluse nel giudizio di cognizione, suscettibili d'ingenerare nell'Autorità procedente l'erronea convinzione della ricorrenza della condotta illecita contestata in capo al ricorrente.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. Rimarca l'assenza, nel caso di specie, del requisito ostativo previsto nella norma di riferimento, in base alla quale il richiedente, per potere beneficiare dell'indennizzo, non deve avere dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave, invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte d'appello, incorrendo in errore, avrebbe fatto coincidere la gravità della colpa, rilevante ai fini del diniego dell'indennizzo, con la gravità indiziaria, senza considerare il comportamento tenuto dal richiedente prima e dopo l'applicazione della misura cautelare ed al momento della legale conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico. Facendo cattivo governo della norma richiamata, ha negato l'indennizzo rivolgendo la sua attenzione esclusivamente alla gravità del quadro indiziario considerato dal Giudice della cautela e valorizzando le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, sebbene tali dichiarazioni fossero state interamente ritrattate in sede dibattimentale. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, le accuse provenienti dalla persona offesa non hanno trovato riscontro in altre testimonianze ed acquisizioni probatorie del giudizio. Pertanto, nel giudizio ex ante da compiersi al fine di verificare se la condotta di LI abbia dato o concorso a dare causa all'adozione della misura cautelare da questi patita, le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, da cui emergeva il grave quadro indiziario, non potevano essere considerate nel giudizio di riparazione ai fini del diniego, in quanto concernenti fatti ritenuti indimostrati nella sentenza di assoluzione. La Corte di merito avrebbe dovuto soffermarsi principalmente sull'effettivo comportamento serbato dall'imputato quando venne tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare. Diversamente opinando, ove si volesse attribuire maggiore valenza ai fatti che hanno preceduto la conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, si finirebbe, erroneamente, per considerare i soli gravi indizi di colpevolezza. Nel caso in esame, l'odierno ricorrente, sin dal momento della legale conoscenza del procedimento a suo carico, si mostrava disponibile a chiarire i termini della vicenda, apportando immediati contributi alle indagini: durante l'interrogatorio di garanzia, infatti, riferiva circostanze che avrebbero dovuto indurre l'Autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, trovando le dichiarazioni del ricorrente conforto
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
nella ritrattazione della denunciante e negli altri elementi acquisiti in sede
dibattimentale.
Per tali ragioni, affermare che LI abbia contribuito a dare causa all'ingiusta detenzione per colpa grave, valutando il suo comportamento sulla base del solo quadro indiziario, dimostratosi privo di ogni fondamento in sede dibattimentale, costituirebbe una evidente violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
2. Il Giudice della riparazione ha motivato in maniera puntuale circa le ragioni giustificatrici del rigetto della domanda, offrendo a sostegno del decisum argomentazioni non censurabili, rispettose del contenuto della norma e dei principi ermeneutici stabiliti in questa sede. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione osta all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). Come rammentato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento restrittivo, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Ciò, tuttavia, non si traduce, come vuole sostenere la difesa, nella irrilevanza dei comportamenti serbati dal richiedente prima della sottoposizione alla misura restrittiva ai fini del giudizio da esperirsi in questa sede. Ed invero, il giudizio sulla idoneità delle condotte ad indurre in errore il Giudice, secondo quanto risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, deve essere operato "ex ante" (cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, [...], La
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
Fornara, Rv. 268952), abbracciando anche i comportamenti serbati dal richiedente nei momenti che hanno preceduto l'applicazione della misura, senza che questo significhi recepire il compendio indiziario per attribuire ad esso, in modo automatico, una valenza ostativa. Il Giudice della riparazione, dunque, può legittimamente considerare i comportamenti che hanno dato luogo al provvedimento cautelare, osservandoli da una prospettiva diversa, non rappresentativa del compendio indiziario, ma in quanto significativa di una macroscopica imprudenza o negligenza, offrendo sul punto adeguata motivazione. Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, il Giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal Giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, [...], Rv. 257606). Da quanto precede discende che è consentita al Giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il Giudice della riparazione non può avvalersi, nella formazione del suo convincimento, di circostanze escluse in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, [...], Rv. 270039: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al Giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal Giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate").
3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa ostativi al riconoscimento della riparazione, riconducibili a grave imprudenza. L'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa. la Corte di merito, ai fini del rigetto della richiesta, ha valorizzato non soltanto le dichiarazioni della persona offesa, ritrattate poi nel dibattimento, ma anche talune circostanze, idonee ad integrare un comportamento gravemente colposo,
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed66aabfe0
ostativo, alla stregua di quanto logicamente argomentato, al riconoscimento della riparazione. Al riguardo sono stati evidenziati gli "screen shot" dei messaggi minatori inviati alla vittima ed il contenuto delle stesse dichiarazioni del richiedente, il quale, pur avendo negato di avere maltrattato la moglie, ha confermato l'esistenza di rapporti altamente conflittuali con la consorte, ammettendo di avere infranto il lunotto della vettura dei suoceri preso da un moto di stizza e, sia pure per errore, di avere dato una ginocchiata alla moglie incinta ai genitali. Trattasi di circostanze non escluse dal Giudice della cognizione, alla luce delle quali, possono ben essere considerate, sia pure ai fini del giudizio della riparazione, le dichiarazioni della persona offesa sulle condotte tenute dal marito, a prescindere dalla sua ritrattazione. Ed invero, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità,"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Giudice, per l'autonomia del giudizio rispetto a quello di cognizione, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati" (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282595). Ciò vuol dire che l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione fa sì che il Giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si siano sottratti all'esame o abbiano ritrattato, purchè dia conto, con valutazione specifica, della genuinità di queste ultime condotte (Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018, [...], Rv. 273832). Con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, la Corte di appello, confrontandosi con gli elementi emersi nella sentenza assolutoria, ha argomentato circa la sussistenza di un comportamento connotato da atteggiamenti violenti e minatori del richiedente nei confronti della coniuge e dei suoi familiari, che devono considerarsi idonei, sulla base di criteri di ragionevolezza, ad indurre in errore il Giudice della cautela circa la sussistenza del reato di maltrattamenti.
4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente, non avendo la memoria depositata dall'Avvocatura, a causa della sua genericità, fornito un utile
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0
contributo alla decisione (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222264, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [...], in motivazione). Si dispone l'oscuramento dati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese al Ministero resistente.
Così è deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore AR RU
Il Presidente EUGENIA SERRAO
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: AR RU Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6691ed6abfe0