Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, considerato che al direttore commerciale non possono riconoscersi poteri di rappresentanza impliciti come si verifica nel caso in cui il potere di esprimere la volontà dell'ente deriva "ex lege" dalla qualifica di legale rappresentante indicata nell'atto di querela e che, di conseguenza, laddove gli siano conferiti, in relazione a singoli affari o a determinati rami dell'attività, poteri di rappresentanza esterni, sostanziali o processuali, essi debbono trovare la loro fonte nello statuto o comunque in un atto negoziale di conferimento, i quali devono essere allegati.
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Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
Leggi di più… - 3. Querela del direttore di una società: occorre la prova dei poteri di rappresentanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 45329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45329 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2092
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMMASO M. Stefania - Consigliere - N. 8987/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DE OU EN MA, n. a Tunisi (Tunisia) il 27/10/1971;
avverso la sentenza pronunciata in data 26/11/2003 della Corte d'appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. FATTO
Con sentenza del 05/06/2002 il Tribunale di Trento condannava DE OU EN MA alla pena di due mesi di reclusione e 100 euro di multa per il tentato furto (artt. 56 e 624 c.p.) di una bottiglietta di profumo sottratta al supermercato Poli - Regina di Cles, commesso il 01/12/2001, dopo avere escluso l'aggravante del mezzo fraudolento originariamente contestata.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento riconosceva all'imputato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riduceva la pena a un mese e 60 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorre il difensore dell'imputato deducendo che il direttore del supermercato da cui era stata sottratta la boccetta di profumo non era legittimato a sporgere querela per conto della società titolare dell'azienda. La decisione impugnata, che aveva ritenuto invece valida la querela da quello proposta affermando apoditticamente che potevano a lui riconoscersi poteri institori, risultava perciò assunta in violazione dell'art. 120 e 337 c.p. e art. 2203 c.c., ed era viziata da manifesta illogicità.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il reato addebitato al ricorrente è procedibile a querela, essendo stata esclusa dal giudice di primo grado l'unica aggravante originariamente contestata.
Quando, come nel caso in esame, il ricorso verte su questioni processuali, e tale è la prospettata mancanza della condizione di procedibilità, il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. S.U. 31/10/2001, Pollastro;
Sez. 5^, n. 3477 del 08/02/2000, Beha;
sez. 5^, 09/02/1999, Andronico, m. 213365) e la Corte di cassazione è tenuta a verificare la prospettazione difensiva esaminando gli atti.
Orbene, dall'esame degli atti risulta che il 01/12/2001 AL SE, qualificandosi direttore dell'esercizio commerciale Poli - Regina di Cles, sporgeva querela nei confronti di OU EN MA "solo per cautelare sia i miei collaboratori sia la mia persona". Già in primo grado la difesa contestava la legittimazione del SE a sporgere querela in nome e per conto della società titolare del supermercato, producendo certificato della CCIA sulla compagine sociale della Società Supermercati Poli s.r.l. titolare di quel supermercato, dalla quale non emergeva il conferimento di poteri di rappresentanza al SE. Nel corso del dibattimento di primo grado veniva perciò sentito anche a tale proposito (udienza del 15/05/2002, p. 15) il SE, il quale precisava d'essere il gerente e il direttore commerciale del supermercato Poli di Cles;
a domanda della difesa se aveva poteri di rappresentanza, rispondeva "non penso".
Ciò nonostante il primo giudice ravvisava la sussistenza della condizione di procedibilità sulla base della considerazione che il SE, quale direttore del supermercato, doveva ritenersi detentore, ancorché nell'interesse altrui, della merce esposta in vendita nel supermercato, "a nulla valendo" perciò "l'assenza in capo ad esso di poteri rappresentativi o di legale rappresentanza della società esercente l'attività di gestione del supermercato". Con l'appello il difensore dell'imputato censurava la decisione di primo grado e deduceva ancora una volta l'assenza del potere di rappresentanza della società in capo al soggetto qualificatosi direttore dell'esercizio commerciale. La sentenza impugnata, dopo avere, giustamente, negato validità alle ragioni di diritto esposte dal Tribunale (con le quali si confondevano detentore e titolare dei diritti patrimoniali lesi), ha tuttavia risposto alla doglianza dell'appellante affermando che mediante l'indicazione della carica di direttore commerciale, il SE aveva "esternato il suo incarico di preposto all'esercizio di un ramo dell'impresa, al quale ai sensi dell'art. 2203 c.c. e segg., competevano i poteri di rappresentanza propri dell'institore".
La considerazione è apodittica ed errata.
Nel caso in esame, difatti, alla mancanza di una formale enunciazione della fonte del potere di rappresentanza da parte del soggetto che ha proposto la querela, s'accompagna l'indicazione di una qualifica "direttore dell'esercizio commerciale" e "direttore commerciale dell'esercizio", di per sè equivoca e per nulla idonea a far ritenere il querelante titolare ex lege di poteri di rappresentanza (cfr. Sez. 4^, Sentenza n. 15370 del 15/02/2005, Gaffi). Al "direttore" di una persona giuridica possono essere conferiti, in relazione a singoli affari o a rami dell'attività, poteri di rappresentanza esterna, sostanziali e processuali, ma tali poteri, non generali, devono trovare la loro fonte nello statuto o comunque in un atto negoziale di conferimento (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 14813 del 2003, e Cass. civ., 12 giugno 1996 n. 5409 in tema di "direttore generale" di una s.p.a.). Non è perciò ammissibile affermare che al direttore commerciale sono implicitamente riconosciuti poteri institori, negando rilevanza al fatto che, interrogato su tali poteri abbia addirittura risposto "non penso".
È vero che la persona fisica che propone querela per conto di una società dotata di personalità giuridica ha soltanto l'onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società (ma anche in questo caso la prova di tale qualità assume rilevanza nel caso che venga contestata dalla controparte), e che tale allegazione può ritenersi implicita qualora deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica). Tuttavia l'allegazione di tale potere non può non essere esplicita nel caso in cui sia dichiarata la sola qualità di direttore (neppure amministrativo, ma soltanto di un ramo commerciale della società); ed a maggiore ragione in questo caso, a fronte della contestazione ad opera del controinteressato è necessario che sia altresì indicata la fonte del potere rappresentativo, dal momento che - come s'è detto - l'organo cui sono attribuiti compiti di direzione interna, può ritenersi "dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere derivi dalla natura che va dimostrata dei compiti affidatigli" (Cass. civ., Sez. 5^, Sentenza n. 18090 del 08/09/2004). Nella situazione in esame non viene dunque in considerazione l'orientamento giurisprudenziale che, in tema di querela proposta dal rappresentante legale di una società di capitali, ha affermato che l'onere relativo alla indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza è adempiuto con il semplice riferimento al possesso della relativa qualità, non necessitando, ai fini della efficacia dell'atto, alcuna ulteriore specificazione;
ma l'aspetto, diverso, della possibilità di riconoscere l'esistenza dei poteri di rappresentanza attraverso l'indicazione di una qualifica che di tali poteri non da immediatamente conto.
Non vertendosi in una delle ipotesi in cui l'esistenza del potere di esprimere la volontà dell'ente discendeva normalmente - cioè ex lege - direttamente dalla qualifica di legale rappresentante indicata nell'atto di querela, il mero richiamo ad una posizione lavorativa, per quanto di responsabilità ed in ipotesi forse anche dirigenziale, nell'ambito dell'azienda gestita dalla società di capitali persona offesa, non può essere sufficiente a fare ritenere enunciata la qualità richiesta dall'art. 337 c.p.p., comma 3. Tale richiamo (alla qualifica di direttore dell'esercizio commerciale) non può perciò bastare per ritenere sussistente il requisito della legittimazione a manifestare la volontà di proporre querela per conto della società. Tanto più quando, come nel caso in esame, appaia dubbia la stessa volontà espressa nell'atto denominato denuncia-querela, avendo il SE dichiarato alla polizia giudiziaria, che proponeva querela al "solo" fine di cautelare sia i suoi collaboratori sia la sua persona.
Deve dunque ritenersi che manca una valida querela e ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005