CASS
Sentenza 23 ottobre 2023
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 43092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43092 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG. DOMENICO SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43092 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da DO RU avverso l'ordinanza con la quale, in data 29 luglio 2022, il locale magistrato di sorveglianza, pronunciandosi sull'istanza proposta dal medesimo detenuto volta al risarcimento per inumana detenzione ex art. 35-ter Ord. pen., la accoglieva in relazione a taluni periodi, la rigettava per altri e la dichiarava inammissibile per la detenzione anteriore all'attuale carcerazione, che risale al 14 dicembre 2010. 2. Al Tribunale di sorveglianza, il ricorrente devolveva unicamente l'esame della parte dell'ordinanza relativa alla declaratoria di inammissibilità. Il giudice a quo, in premessa, osservava che la pena di anni 8, irrogata con sent. n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria, risultava espiata prima della commissione dei reati che hanno condotto alla sent. n. 785/2016 della stessa Corte. Pertanto, la continuazione tra i reati di cui alle due sentenze, dichiarata dal giudice dell'esecuzione con ord. del 23 luglio 2021 (che aveva ridotto ad anni 4 la pena inflitta con la sent n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria), non sarebbe suscettibile di effetti concreti in punto di quantificazione della pena, in base al principio che non possono essere ammessi "crediti di pena" - nozione che includerebbe la riduzione pena ex art. 35-ter Ord. pen. - spendibili in relazione a reati non ancora posti in essere. 3. Propone ricorso per Cassazione il difensore di DO RU, che censura, con il solo motivo proposto, la violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen, e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione„ osservando che l'applicazione della disciplina del reato continuato comporta che il titolo esecutivo che ne deriva sia unico e che, al suo interno, riprendono vigore le pene già espiate che vi siano state incluse, per l'effetto che, ai fini dell'istanza presentata dall'interessato, non era applicabile il limite previsto da quella disposizione. 4. Il Procuratore generale, Domenico Seccia, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la correttezza dell'impostazione giuridica adottata dal Tribunale di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35 ter ord. pen., comma 3), la possibilil:à di chiedere il solo ristoro nella forma monetaria;
non è possibile, pertanto, ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo 2 periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione. Va infatti precisato che il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, se espia il nuovo titolo senza soluzione di continuità con il precedente nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene potrà certamente adire il magistrato di sorveglianza per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena;
viceversa, nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione -in cui si assume essersi verificata la violazione- e quella in corso al momento della domanda, potrà azionare il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario entro il termine decadenziale di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014. Ritenere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungibilità che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere. E ciò, indipendentemente dalla successiva emissione di un nuovo provvedimento di cumulo per condanne sopravvenute, come avvenuto nel caso che ci occupa. Ciò che infatti osta alla possibilità di avanzare il reclamo di cui all'art. 35- ter ord. pen. è il fatto, non contestato, che vi sia stata una cesura effettiva della detenzione da cui decorre il termine semestrale per la proposizione, della domanda. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo cui il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente;
è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; sez. 1, n. 24369 del 13/05/2021, non massimata). Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il ristoro nella forma cd. specifica con decurtazione della pena in espiazione, imputabile ai pregiudizi 3 patiti durante precedenti esecuzioni esaurite, in presenza della effettiva e dichiarata discontinuità temporale tra le varie carcerazioni, è certamente inammissibile e la relativa declaratoria risulta, pertanto, correttamente pronunciata. 3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/06/2023
lette le conclusioni del PG. DOMENICO SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43092 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da DO RU avverso l'ordinanza con la quale, in data 29 luglio 2022, il locale magistrato di sorveglianza, pronunciandosi sull'istanza proposta dal medesimo detenuto volta al risarcimento per inumana detenzione ex art. 35-ter Ord. pen., la accoglieva in relazione a taluni periodi, la rigettava per altri e la dichiarava inammissibile per la detenzione anteriore all'attuale carcerazione, che risale al 14 dicembre 2010. 2. Al Tribunale di sorveglianza, il ricorrente devolveva unicamente l'esame della parte dell'ordinanza relativa alla declaratoria di inammissibilità. Il giudice a quo, in premessa, osservava che la pena di anni 8, irrogata con sent. n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria, risultava espiata prima della commissione dei reati che hanno condotto alla sent. n. 785/2016 della stessa Corte. Pertanto, la continuazione tra i reati di cui alle due sentenze, dichiarata dal giudice dell'esecuzione con ord. del 23 luglio 2021 (che aveva ridotto ad anni 4 la pena inflitta con la sent n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria), non sarebbe suscettibile di effetti concreti in punto di quantificazione della pena, in base al principio che non possono essere ammessi "crediti di pena" - nozione che includerebbe la riduzione pena ex art. 35-ter Ord. pen. - spendibili in relazione a reati non ancora posti in essere. 3. Propone ricorso per Cassazione il difensore di DO RU, che censura, con il solo motivo proposto, la violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen, e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione„ osservando che l'applicazione della disciplina del reato continuato comporta che il titolo esecutivo che ne deriva sia unico e che, al suo interno, riprendono vigore le pene già espiate che vi siano state incluse, per l'effetto che, ai fini dell'istanza presentata dall'interessato, non era applicabile il limite previsto da quella disposizione. 4. Il Procuratore generale, Domenico Seccia, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la correttezza dell'impostazione giuridica adottata dal Tribunale di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35 ter ord. pen., comma 3), la possibilil:à di chiedere il solo ristoro nella forma monetaria;
non è possibile, pertanto, ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo 2 periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione. Va infatti precisato che il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, se espia il nuovo titolo senza soluzione di continuità con il precedente nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene potrà certamente adire il magistrato di sorveglianza per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena;
viceversa, nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione -in cui si assume essersi verificata la violazione- e quella in corso al momento della domanda, potrà azionare il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario entro il termine decadenziale di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014. Ritenere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungibilità che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere. E ciò, indipendentemente dalla successiva emissione di un nuovo provvedimento di cumulo per condanne sopravvenute, come avvenuto nel caso che ci occupa. Ciò che infatti osta alla possibilità di avanzare il reclamo di cui all'art. 35- ter ord. pen. è il fatto, non contestato, che vi sia stata una cesura effettiva della detenzione da cui decorre il termine semestrale per la proposizione, della domanda. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo cui il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente;
è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651; sez. 1, n. 24369 del 13/05/2021, non massimata). Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il ristoro nella forma cd. specifica con decurtazione della pena in espiazione, imputabile ai pregiudizi 3 patiti durante precedenti esecuzioni esaurite, in presenza della effettiva e dichiarata discontinuità temporale tra le varie carcerazioni, è certamente inammissibile e la relativa declaratoria risulta, pertanto, correttamente pronunciata. 3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/06/2023