Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di azione per il risarcimento del danno, stabilire se in danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUB021 54/01 IN NOME LL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Respousoblits civice SEZIONE TERZA CIVILE Valutagione sine - ose,del fatto colp as Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: danneggate Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente R.G.N. 14176/98 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Cron.44 Rep. 677, ConsigliereDott. Francesco SABATINI Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 19/10,00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig.- per diritti L. 14 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELI JERE STRIANESE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio TERESA ACONE, difeso dall'avvocato MODESTINO ACONE, 1. dal Sig. per diritti L. 6000 giusta delega in atti;
1. 14 FEB 2001 il - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 29, NC dal Sig.. per diritti L. 6000 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIUFFRE', 14 FEB. 2001 difeso dall'avvocato LORENZO LENTINI, giusta delega in IL CANCELLIERE .2000 atti;
1654
- controricorrente -
1- SID CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 389/97 della Corte d'Appello di UFFICIO COFIE Richiesta copia studio SALERNO, emessa il 13/05/97 e depositata il 24/07/97 _dal Sig. LENTIM 6000 (R.G. 528/93); per diritt 10 SET, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Paolo LIRE 1000 CANCELLE VITTORIA;
udito l'Avvocato Modestino ACONE;
udito l'Avvocato Antonella GIGLIO (per delega Avv. L. AW677476 LENTINI); AW677477 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AW677481Generale Dott. Vincenzo MARINELL I che ha concluso per AW677482l'accoglimento del ricorso p.q.r. AW677486 AW677487 -2- Svolgimento del processo La corte did'appello Salerno, con sentenza del 1. - 24.7.1997, ha rigettato la domanda di risarcimento per fatto illecito proposta da EL IA contro il Comune di Sarno. 2. - L'attore aveva convenuto in giudizio il Comune con la citazione a comparire davanti al tribunale di Salerno, notificata il 21.12.1985. Vi aveva esposto questi fatti. Proprietario di un immobile in precedenza adibito a cinema, nel giugno del 1983 aveva raggiunto un accordo con l'Enel, per una locazione della durata di 12 anni. Se non che il sindaco, tra il settembre 1983 ed il febbraio 1984, con più atti aveva in vario modo ostacolato la conclusione di quel contratto nell'intento di prendere i locali per il Comune e però aveva poi offerto condizioni inaccettabili. Nel frattempo l'Enel aveva preso in affitto altri locali.
3. La domanda veniva rigettata dal tribunale con sentenza 26.10.1992 e la decisione è stata confermata dalladel corte d'appello, anche se con diversa motivazione. Il giudice di secondo grado ha sì accertato che il sindaco aveva tenuto comportamenti, imputabili al Comune, volti ad ostacolare la conclusione dell'accordo con l'Enel. Ha però ritenuto non del tutto provato il nesso di causalità tra quei comportamenti e la mancata definizione 3 dell'accordo; ha considerato che, in ogni caso, era dipeso dall'attore se il contratto non aveva potuto poi essere concluso con il Comune, perché questo non aveva offerto condizioni meno vantaggiose. Ha infine osservato che non potevano essere presi in considerazione fatti occorsi dopo che, nell'aprile del 1984, l'attore aveva dichiarato di ritenersi libero di concludere il contratto con terze persone: tra questi fatti, la circostanza che al Comune, poi risoltosi a prendere in affitto i locali nel marzo 1988, il proprietario avesse dovuto intimare sfratto per morosità nell'ottobre del 1990. 4. EL IA ha proposto ricorso per cassazione. Al ricorso, notificato il 28.7.1998, il Comune di Sarno ha resistito con controricorso del 21.10.1998. Motivi della decisione La cassazione della sentenza è chiesta per tre motivi. 1. - 1.1. Il primo ed il secondo si compendiano in vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre che in vizi di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1337, 2043 e SS. e 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.). Il punto della decisione così impugnato è è quello relativo al nesso causale tra comportamenti dell'ente locale e abbandono della trattativa tra proprietario ed Enel. I giudici di secondo grado è questo l'assunto del ricorrente sono incorsi nell'errore di ricercare il nesso causale sul piano degli effetti giuridici dei comportamenti tenuti dal Comune, anziché su quello del condizionamento che essi erano riusciti a determinare di fatto. Di questo condizionamento erano prova le dichiarazioni, per nulla esaminate, rese da due testimoni, dipendenti dell'Enel, i quali avevano riferito di un accordo oramai concluso. Per converso, la decisione è scaturita da una serie di osservazioni di ordine congetturale. 1.2. - Il terzo motivo consta della denunzia del medesimo tipo di vizi (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., qui in relazione, oltre che agli artt. 115 e 116 dello stesso codice, agli artt. 2043, 2046 e 2056 cod. civ.). Punto della decisione impugnato è quello relativo alla prova delle ragioni per cui l'attuale ricorrente non s'era accordato con il Comune e perciò al rapporto tra danno comportamento da lui tenuto per lamentato dalla parte e evitarlo. La critica svolta è la seguente. Il ragionamento dei giudici di merito sconta che il Comune avesse potuto legittimamente assumere una posizione 5 condizionante rispetto alla trattativa sin li intercorsa tra il privato e l'Enel: solo in questo modo si giustifica la conclusione che la parte avrebbe potuto evitare il danno se si fosse accordato con il Comune. Il ragionamento postula inoltre che la parte non abbia diritto di scegliersi il contraente e che a parità di condizioni economiche un contraente valga l'altro: che ciò non fosse e che le condizioni economiche in cui versava il Comune erano ben diverse da quelle dell'Enel la corte d'appello l'avrebbe potuto desumere proprio da quei fatti successivi che aveva considerato non influenti. Infine, mancavano le condizioni per applicare la norma sul concorso del fatto colposo del danneggiato. Nel caso non potrebbero configurarsi né un fatto colposo del privato, che abbia concorso a cagionare la lesione iniziale né un suo comportamento negligente teso ad evitarlo: quanto a quest'ultimo, per darvi rilievo, sarebbe stata necessaria una domanda di parte.
2. Il ricorso non è fondato. Queste le ragioni della decisione. 3. - La corte d'appello ha finito col concedere che il comportamento del Comune potesse avere indotto l'Enel a non concludere il contratto. Nell'ambito del giudizio sulla valutazione dei danni che potevano esserne derivati al proprietario, è passata a valutare la condotta che quegli aveva tenuto per far fronte alla situazione ed ha concluso che il proprietario avrebbe potuto evitare il danno sol che avesse tenuto una condotta improntata a comune diligenza, concludendo il medesimo contratto con il Comune, il quale gli aveva offerto condizioni anche più vantaggiose. Il motivo da esaminare per primo è quindi il terzo.
3.1. Ritiratosi l'Enel, la situazione che si presentava al proprietario consisteva nell'aver perduto l'occasione di concludere con quell'ente un contratto che gli avrebbe potuto assicurare, per la durata di dodici anni, un reddito mensile di 3 milioni. Questo era il danno, di cui il Comune avrebbe potuto essere considerato responsabile, per essersi intromesso nella trattativa e per aver consapevolmente costretto l'Enel a ritrarsi dal concludere il contratto sulla base di un accordo già raggiunto. Non per questo solo al proprietario avrebbe dovuto essere riconosciuto un corrispondente risarcimento. L'art. 1227 - richiamato dall'art. 2056, primo comma, cod. civ. dispone, infatti, al secondo comma, che Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza>. Ciò significa che, quando effetto di una condotta altrui non consentita dalla legge è il prodursi di una 7 situazione capace di produrre danni, chi la subisce ha l'onere di evitare che il danno si determini o si aggravi, sempre che questo risultato possa essere ottenuto con l'impiego della diligenza ordinaria. Ora, perduta dal proprietario una concreta occasione di dare in locazione il proprio immobile, con un contratto della durata di dodici anni, egli non avrebbe tenuto un comportamento improntato ad ordinaria diligenza se si fosse fatto ad attendere altri dodici anni per trovare un nuovo conduttore. E, se non avesse dato concreta dimostrazione d'essersi attivato per la ricerca di un nuova occasione di affitto anche se a condizioni meno vantaggiose, ma di non aver ricevuto alcuna altra accettabile offerta, il giudice, nell'ambito del giudizio di valutazione dei danni, tenuto conto delle allegazioni delle parti e degli elementi di giudizio di cui la legge processuale gli consente di far impiego, avrebbe potuto considerare causata dal Comune la perdita del reddito per un certo periodo di tempo ed invece dovuta ad una condotta del proprietario non improntata a diligenza ordinaria la perdita del reddito per il periodo successivo. Infatti, stabilire se i danni lamentati da chi ne siano stati tutti e solo domanda il risarcimento condotta altrui о non potessero essere conseguenza della 0 0 evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto (Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099). La corte d'appello non è dunque incorsa nel vizio di violazione di norme sul procedimento, quando ha affrontato la questione. 3.2. - Il ricorrente Osserva che, se un soggetto si intromette consapevolmente nelle trattative in corso tra altre persone e fa sì che una d'esse se ne ritragga per evitare guai peggiori, significherebbe fargli raccogliere il frutto della sua condotta illecita costringere l'altro a concludere il contratto con lui, sia pure alle stesse od anche a migliori condizioni. La considerazione deve essere condivisa. Non sarebbe conforme a diritto rivolgere un addebito di scarsa diligenza nella cura dei propri interessi patrimoniali a chi si rifiuti di contrattare con quello stesso soggetto che gli ha impedito di farlo liberamente con altri: significherebbe infatti esonerare per altra via l'autore dell'illecito dalle conseguenze dannose del proprio comportamento e favorire il diffondersi di comportamenti oppressivi e malavitosi. 9 Dunque, sarebbe stato contrario a diritto far ricadere ricorrente le conseguenze dell'essersi rifiutato di sul intavolare trattative con il Comune. Una volta che il proprietario si fosse comportato così, in una causa da lui promossa, al fine di stabilire l'entità del danno cagionatogli dal Comune e la misura del risarcimento dovuto, si sarebbe tuttavia potuta porre la questione di cui si è già detto, se il proprietario avesse o no tenuto poi un comportamento diligente nella ricerca di un altro contraente. Il ricorrente ha ancora ragione quando osserva che non tutti i contraenti danno eguale affidamento di adempiere puntualmente gli obblighi che si assumono, anche se si tratta di enti pubblici. V Se però il proprietario, una volta perduta l'offerta dell'Enel, avesse opposto al Comune di non ritenerlo un affidabile contraente e se, non avendone trovato un altro, avesse convenuto in giudizio il Comune per il risarcimento del danno, il suo atteggiamento non avrebbe potuto sottrarsi al vaglio di conformità con la diligenza ordinaria: nel risolvere tale questione, avrebbe assunto rilevanza il giudizio comparativo tra Enel e Comune quanto alle prospettive di un puntuale adempimento del rapporto nel tempo. 10 Se non che la corte d'appello ha accertato che l'attuale ricorrente non ha opposto al Comune di non di non voler trattare con volerne subire l'imposizione o l'ente locale perché considerato soggetto contrattualmente poco affidabile. La corte d'appello ha invece accertato che il proprietario aveva bensì consentito di avviare trattative con il Comune, il quale aveva offerto un canone anche più alto, ma il contratto non s'era poi potuto concludere, perché era stato preteso dal Comune che assorbisse il personale sin lì impiegato nella gestione della sala cinematografica, condizione questa che l'accordo con l'Enel non prevedeva. La considerazione che il contratto avrebbe potuto essere concluso con il Comune а condizioni anche più vantaggiose;
che in tal modo il proprietario avrebbe potuto evitare il danno e che non aver tenuto tale comportamento ha costituito una condotta non improntata a comune diligenza si presenta come un giudizio che resiste alla ulteriore ed ultima critica contenuta nel motivo. La logica e conformità a diritto di tale ragionamento non sono in verità scalfite dalle considerazioni che il ricorrente ha svolto a proposito del non fausto svolgimento del rapporto contrattuale, di lì a qualche anno stabilitosi il quale aveva preso in locazione l'immobilecol Comune - 11 nel marzo del 1998 e ne aveva dovuto essere sfrattato per morosità nel novembre del 1990. Se il proprietario avesse stipulato il contratto col Comune, nel 1983-1984, anziché nel 1988, alle condizioni offertegli, la vicenda aperta dal comportamento illecito dell'ente locale avrebbe dovuto ritenersi conclusa, quanto a produzione di effetti dannosi, perché era intervenuto un atto del proprietario da ritenersi liberamente assunto. Il proprietario aveva infatti la possibilità di rifiutare il contratto al Comune: possibilità in diritto, lo si è visto, ma anche in fatto, perché il Comune aveva inteso evitare la chiusura della sala cinematografica e non imporne la gestione da parte sua. Perciò, se il Comune non avesse poi pagato, ciò sarebbe valso ad innescare una sua diversa responsabilità, quella da inadempimento. Ed è questo che la corte d'appello ha affermato a proposito del rapporto stabilitosi tra le parti a partire dal marzo 1998. 3.3. Le critiche rivolte all'altro punto della decisione nei primi due motivi di ricorso restano assorbite. 4. 1 Il ricorso è rigettato. Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
12 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso il giorno 19 ottobre 2000 in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente рабеpascilto filusa Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola Oggi, IL CANCELLIERE 01 Concetta Ammendola 80000 330000 Registrato in aid GIU 2001 MA UFFICIO DELLE ENTRATE RO 2 26392 version 330.00 4. Serie (lire recent rentanil versate al n. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DFLIPPO) Responsabile Servici u Giudiziari (Dr. M. RACCICHIN 400 13