CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN CI, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02-02-2021 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, con cui, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, con ogni conseguente statuizione circa spese, diritti e onorari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6726 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2018, la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CI AN, con riferimento alla detenzione patita, in regime di arresti domiciliari, dal 1° al 23 aprile 2013, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di tentato omicidio e rapina, che erano stati contestati alla richiedente per aver concorso con il marito IN EA nell'aggressione al titolare di una tabaccheria, perpetrata mentre ella aspettava il coniuge fuori dal locale. In ordine a tali imputazioni, il Tribunale del Riesame revocava la misura degli arresti domiciliari inizialmente disposta a carico della donna, che poi veniva assolta per non aver commesso il fatto, in via definitiva, dal Tribunale di Latina. 2. In accoglimento del ricorso proposto dalla AN, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16239 del 22 gennaio 2019, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, rimarcando la mancata rappresentazione, da parte della Corte territoriale, degli elementi posti a fondamento della decisione. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 2021, rigettava di nuovo la domanda di riparazione della richiedente. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello, la AN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge;
si osserva, in particolare, che la Corte avrebbe disatteso i rilievi della pronuncia rescindente, omettendo di verificare i requisiti del dolo o della colpa grave da parte della ricorrente, la quale ha sempre collaborato con l'Autorità giudiziaria, senza cadere mai in contraddizione. La AN, invero, non avrebbe potuto sapere che il marito, una volta in tabaccheria, avrebbe commesso una rapina, non essendo presente ai fatti e dovendosi escludere che ella abbia agevolato la fuga, potendo ciò ipotizzarsi solo se fosse rimasta in macchina con il motore acceso, il che non risulta sia avvenuto nel caso di specie. La richiedente, infatti, è stata ripresa dalle telecamere mentre camminava a piedi allontanandosi dal locale, avendo ella peraltro rimproverato poi il marito. Del resto, è stato escluso che la donna avesse consapevolezza della presenza del coltello nel veicolo da cui è sceso il marito, avendo in ogni caso la AN risposto alle domande del G.I.P. chiarendo i motivi per cui si era recata a Terracina il giorno in cui è avvenuto il fatto, avendo dunque la Corte di appello disatteso la domanda di riparazione solo in virtù della logica del sospetto. 5. Con memoria pervenuta il 13 giugno 2022, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento di rigetto della Corte di appello, ha innanzitutto ripercorso le tappe salienti della vicenda per cui si procede, che ha tratto origine dall'arresto eseguito il 1° aprile 2013 nei confronti di CI AN e del marito IN EA;
costoro si erano recati da Sperlonga a Terracina presso una tabaccheria e, mentre la ricorrente era rimasta fuori dal locale alla guida dell'auto ad aspettare il marito, questi nel frattempo spingeva con violenza a terra la titolare della tabaccheria, colpendola in diverse parti del corpo, dopo essersi impossessato anche di numerosi gratta e vinci, venendo poi bloccato e consegnato alla polizia da due privati cittadini;
alla luce di tali eventi, la prima ordinanza della Corte di appello aveva disatteso la domanda di riparazione della AN, valorizzando sia il fatto che la donna si fosse posizionata con l'autovettura in un luogo che consentiva a EA di guadagnare più facilmente la fuga, sia la circostanza che la ricorrente era a conoscenza da diversi giorni della presenza del coltello utilizzato dal marito per colpire la vittima sotto il sedile dell'auto. Ciò posto, la sentenza rescindente ha censurato la prima ordinanza, perché in essa mancava una compiuta rappresentazione esplicativa degli elementi posti a fondamento della decisione di rigettare la domanda di riparazione;
in particolare, "pure evidenziandosi nell'ordinanza che la ricorrente era a conoscenza, da diversi giorni, della presena nella vettura del coltello, non si dice da quali elementi sia stata tratta questa circostanza. Anche l'elemento dell'apparente ausilio prestato alla fuga del marito è appena accennato: nulla si dice sulla posizione del veicolo condotto dalla donna al momento del fatto, sulla sua condotta, sulla dinamica della fuga (circostanze queste evocate solo attraverso un conciso richiamo al verbale di arresto). Nessun accenno è poi contenuto nell'ordinanza in ordine al comportamento serbato dalla richiedente in sededi interrogatorio di garanziam a cui non si fa alcun riferimento"; pertanto la sentenza rescindente resa dalla Quarta Sezione di questa Corte perveniva alla conclusione che le affermazioni contenute nella ordinanza non risultavano circostanziate, apparendo al contrario "del tutto avulse dagli elementi fattuali della vicenda che invece costituiscono, nell'ambito del giudizio di riparazione, un aspetto di fondamentale rilievo per la successiva individuazione di comportamente eventualmente ostativi". 2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza della Corte di appello non si sia posta del tutto in sintonia con i predetti criteri interpretativi. Ed invero i giudici della riparazione, ricostruite le fasi principali dell'iter processuale, hanno ribadito che la AN ha concorso a dare causa alla misura cautelare applicata nei suoi confronti, avendo ella tenuto una condotta connotata da "imperdonabile leggerezza" (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). 3 e- Pur non potendosi infatti affermare che la richiedente fosse consapevole della presenza nell'auto del coltello utilizzato dal marito nel corso della rapina, tuttavia assumerebbero rilievo nel caso di specie altre circostanze, come ad esempio il non aver offerto alcun tipo di chiarimento al G.I.P. sulle ragioni per le quali ebbe ad esclamare al coniuge "Perché lo hai fatto?", laddove avrebbe dovuto chiedere a EA piuttosto spiegazioni sul motivo per cui egli era inseguito da sconosciuti. Ancora, è stato definito "sconcertante" dai giudici del rinvio il comportamento della AN in relazione al fatto che, nel trambusto venutosi a creare dopo l'uscita del marito dalla tabaccheria, ella si era preoccupata di andare a prendere la macchina, lasciata in sosta in piazza della Repubblica, per spostarla a via Tripoli, ovvero nel luogo dove il marito era nel frattempo trattenuto dagli sconosciuti. Sul punto la AN ha dichiarato che, mentre era in fila alla gelateria, aveva sentito una gran confusione dall'esterno e quindi averva riconosciuto il marito a terra circondato da persone che stavano chiamando la Polizia, ma tale ricostruzione non si concilierebbe con la dislocazione dei posti, atteso che la gelateria si trova a piazza della Repubblica, mentre EA è stato raggiunto e bloccato in via Tripoli, dopo che aveva percorso vicolo Rappini, per cui non si comprenderebbe come la donna abbia potuto vedere il marito a terra bloccato dai due inseguitori, se non prima di essere arrivata a via Tripoli. A ciò è stato aggiunto l'ulteriore rilievo che la AN aveva lasciato nella propria auto un apparato radio ricetrasmittente, non occultato, a differenza del coltello, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. Né, ad avviso dei giudici della riparazione, la AN aveva fornito adeguati chiarimenti in dibattimento, svoltosi peraltro a distanza di circa due anni dai fatti. Infatti, solo in dibattimento (non quindi davanti al G.I.P.), la ricorrente ha dichiarato che un uomo le aveva detto di tenersi lontana perché la persona che era a terra vicino a un vaso era un rapinatore, per cui solo in questo modo ella sarebbe venuta a conoscenza del reato commesso dal marito;
tale versione, peraltro, era smentita dai tre informatori, sentiti poi in dibattimento, i quali hanno riferito che la donna era sopraggiunta gridando appunto al marito "Perché lo hai fatto?", dando così per scontato che aveva commesso un reato. In dibattimento, peraltro, la AN ha spiegato di aver parcheggiato l'auto in prima battura accanto alla gelateria e di averla poi effettivamente spostata fino a via Tripoli, precisando di aver fatto ciò solo perché impediva il transito a un'altra autovettura, ma tale giustificazione, secondo i giudici della riparazione, sarebbe stata più credibile se fosse stata resa nell'interrogatorio di garanzia, anche perché l'iniziativa sarebbe assolutamente anomala, in quanto di norma, quando si sposta l'auto lasciata in seconda fila per fare sì che l'altra auto possa uscire dal parcheggio, si provvede a occupare il posto lasciato libero e non a spostarsi. 4 La domana di riparazione della AN è stata dunque disattesa, in base alla considerazione del contegno complessivo della richiedente, la quale, al momento dell'inseguimento del marito aveva "operato con freddeza, cercando in buona sintesi di farlo salire in auto (e per tale ragione è andata a spostarla da piazza della Repubblica a via Tripoli) e di liberarlo dalla morsa dei due privati cittadini che lo trattenevano in attesa che giungesse la Polizia, non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà" (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). 3. Come detto, la motivazione della Corte di appello non appare immune da censure. Deve innanzitutto richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte, cfr. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente", e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale;
la valutazione del giudice della riparazione, infatti, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, e in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411) che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà; in altri termini quindi, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa. Orbene, alla luce di tali premesse, deve ribadirsi che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio non si sottrae alle doglianze difensive, risultando in particolare la valutazione sulla configurabilità della colpa grave della ricorrente affidata a considerazioni non del tutto pertinenti. 5 In primo luogo, deve prendersi atto che l'ordinanza ha riconosciuto l'assenza di certezze circa la conoscenza da parte della AN della presenza del coltello nell'auto, circostanza questa che, pur non escludendola, di certo non rafforza la tesi di un previo accordo dei coniugi nel compimento della rapina, così come risulta confinato nella mera area del sospetto il dato della presenza nell'auto di un apparecchio radio ricetrasmittente, di cui non è stato specificato l'utilizzo. Al di questi profili, invero in quanto tali non dirimenti, il coinvolgimento della AN nella vicenda, sia nell'ottica cautelare, sia nell'ambito del giudizio sulla colpa grave ostativa all'indennizzo, è stato fondato principalmente sulla frase pronunciata dalla richiedente nei confronti del marito una volta imbattutasi in esso all'uscita della tabaccheria, ma al riguardo non può non osservarsi che l'espressione "Perché lo hai fatto? Hai un figlio piccolo" evoca più un rimprovero che una condivisione dell'altrui comportamento illecito, mentre la scelta della donna di non abbandonare il coniuge alla veemente iniziativa dei privati che lo avevano fermato nell'immediatezza non vale per ciò solo a qualificare la condotta della ricorrente come agevolatrice della fuga di EA, trattandosi di una reazione estemporanea spiegabile, almeno in parte, in ragione del legame coniugale. Del resto, la stessa ascrivibilità alla AN del ruolo di "palo" risulta a dir poco controversa, già nella fase cautelare, non potendosi sottacere che la stessa collocazione dell'auto nella ricorrente appare poco chiara, non comprendendosi se l'auto della AN si sia fermata in piazza della Repubblica, dove era ubicata la tabaccheria, oppure nella vicina via Tripoli, ovvero nel luogo dove il marito della AN era stato trattenuto dagli sconosciuti. L'unico dato che appare certo, comunque, è che la ricorrente non ha aspettato EA con la macchina accesa e pronta a partire, come era lecito attendersi nel caso di una preordinazione della fuga all'esito di una rapina pianificata all'interno di un esercizio commerciale. Ora, non sfugge al Collegio che indubbiamente non è mancata qualche discrasia nell'interrogatorio di garanzia della AN, la quale, ad esempio, ha affermato che il marito non poteva guidare perché aveva la patente scaduta, affermazione questa smentita invero dallo stesso EA, che ha dichiarato di usare l'auto. E tuttavia non risulta chiarito nell'ordinanza impugnata se e in che termini tale incongruenza possa aver ingenerato nell'Autorità giudiziaria il pur erroneo convicimento circa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla attribuzione di una responsabilità concorsuale in capo alla ricorrente, dovendo in ogni caso l'indagine circa l'esistenza della colpa grave essere in primo ancorata alla situazione fattuale esistente al momento dell'arresto, per poi verificare l'eventuale contributo sinergico riconducibile al tenore delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal soggetto privato della libertà, atteso che la colpa eventualmente ostativa deve operare sia in relazione al momento genetico che nella fase di mantenimento della privazione della libertà. 6 4. In definitiva, deve osservarsi che le risposte fornite nell'ordinanza impugnata ai rilievi critici operati nella sentenza impugnata non possono ritenersi esaurienti, sovrapponendosi il piano della valutazione indiziaria su quello della sussistenza della colpa grave, che invece richiede di concentrare il relativo giudizio sul comportamento tenuto dalla ricorrente innanzitutto nella fase antecedente alla privazione della libertà, per poi verificare se l'apporto dichiarativo dell'interessata, da valutare peraltro anche alla luce della riforma dell'art. 314 cod. proc. pen. operata dal d. Igs. n. 188 del 2021, possa aver fuorviato l'Autorità giudiziaria, per cui, in presenza delle ravvisate criticità argomentative, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma in diversa composizione personale. Così deciso, il 13/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, con cui, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, con ogni conseguente statuizione circa spese, diritti e onorari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6726 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2018, la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di CI AN, con riferimento alla detenzione patita, in regime di arresti domiciliari, dal 1° al 23 aprile 2013, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di tentato omicidio e rapina, che erano stati contestati alla richiedente per aver concorso con il marito IN EA nell'aggressione al titolare di una tabaccheria, perpetrata mentre ella aspettava il coniuge fuori dal locale. In ordine a tali imputazioni, il Tribunale del Riesame revocava la misura degli arresti domiciliari inizialmente disposta a carico della donna, che poi veniva assolta per non aver commesso il fatto, in via definitiva, dal Tribunale di Latina. 2. In accoglimento del ricorso proposto dalla AN, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16239 del 22 gennaio 2019, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, rimarcando la mancata rappresentazione, da parte della Corte territoriale, degli elementi posti a fondamento della decisione. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 2021, rigettava di nuovo la domanda di riparazione della richiedente. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello, la AN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge;
si osserva, in particolare, che la Corte avrebbe disatteso i rilievi della pronuncia rescindente, omettendo di verificare i requisiti del dolo o della colpa grave da parte della ricorrente, la quale ha sempre collaborato con l'Autorità giudiziaria, senza cadere mai in contraddizione. La AN, invero, non avrebbe potuto sapere che il marito, una volta in tabaccheria, avrebbe commesso una rapina, non essendo presente ai fatti e dovendosi escludere che ella abbia agevolato la fuga, potendo ciò ipotizzarsi solo se fosse rimasta in macchina con il motore acceso, il che non risulta sia avvenuto nel caso di specie. La richiedente, infatti, è stata ripresa dalle telecamere mentre camminava a piedi allontanandosi dal locale, avendo ella peraltro rimproverato poi il marito. Del resto, è stato escluso che la donna avesse consapevolezza della presenza del coltello nel veicolo da cui è sceso il marito, avendo in ogni caso la AN risposto alle domande del G.I.P. chiarendo i motivi per cui si era recata a Terracina il giorno in cui è avvenuto il fatto, avendo dunque la Corte di appello disatteso la domanda di riparazione solo in virtù della logica del sospetto. 5. Con memoria pervenuta il 13 giugno 2022, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento di rigetto della Corte di appello, ha innanzitutto ripercorso le tappe salienti della vicenda per cui si procede, che ha tratto origine dall'arresto eseguito il 1° aprile 2013 nei confronti di CI AN e del marito IN EA;
costoro si erano recati da Sperlonga a Terracina presso una tabaccheria e, mentre la ricorrente era rimasta fuori dal locale alla guida dell'auto ad aspettare il marito, questi nel frattempo spingeva con violenza a terra la titolare della tabaccheria, colpendola in diverse parti del corpo, dopo essersi impossessato anche di numerosi gratta e vinci, venendo poi bloccato e consegnato alla polizia da due privati cittadini;
alla luce di tali eventi, la prima ordinanza della Corte di appello aveva disatteso la domanda di riparazione della AN, valorizzando sia il fatto che la donna si fosse posizionata con l'autovettura in un luogo che consentiva a EA di guadagnare più facilmente la fuga, sia la circostanza che la ricorrente era a conoscenza da diversi giorni della presenza del coltello utilizzato dal marito per colpire la vittima sotto il sedile dell'auto. Ciò posto, la sentenza rescindente ha censurato la prima ordinanza, perché in essa mancava una compiuta rappresentazione esplicativa degli elementi posti a fondamento della decisione di rigettare la domanda di riparazione;
in particolare, "pure evidenziandosi nell'ordinanza che la ricorrente era a conoscenza, da diversi giorni, della presena nella vettura del coltello, non si dice da quali elementi sia stata tratta questa circostanza. Anche l'elemento dell'apparente ausilio prestato alla fuga del marito è appena accennato: nulla si dice sulla posizione del veicolo condotto dalla donna al momento del fatto, sulla sua condotta, sulla dinamica della fuga (circostanze queste evocate solo attraverso un conciso richiamo al verbale di arresto). Nessun accenno è poi contenuto nell'ordinanza in ordine al comportamento serbato dalla richiedente in sededi interrogatorio di garanziam a cui non si fa alcun riferimento"; pertanto la sentenza rescindente resa dalla Quarta Sezione di questa Corte perveniva alla conclusione che le affermazioni contenute nella ordinanza non risultavano circostanziate, apparendo al contrario "del tutto avulse dagli elementi fattuali della vicenda che invece costituiscono, nell'ambito del giudizio di riparazione, un aspetto di fondamentale rilievo per la successiva individuazione di comportamente eventualmente ostativi". 2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza della Corte di appello non si sia posta del tutto in sintonia con i predetti criteri interpretativi. Ed invero i giudici della riparazione, ricostruite le fasi principali dell'iter processuale, hanno ribadito che la AN ha concorso a dare causa alla misura cautelare applicata nei suoi confronti, avendo ella tenuto una condotta connotata da "imperdonabile leggerezza" (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). 3 e- Pur non potendosi infatti affermare che la richiedente fosse consapevole della presenza nell'auto del coltello utilizzato dal marito nel corso della rapina, tuttavia assumerebbero rilievo nel caso di specie altre circostanze, come ad esempio il non aver offerto alcun tipo di chiarimento al G.I.P. sulle ragioni per le quali ebbe ad esclamare al coniuge "Perché lo hai fatto?", laddove avrebbe dovuto chiedere a EA piuttosto spiegazioni sul motivo per cui egli era inseguito da sconosciuti. Ancora, è stato definito "sconcertante" dai giudici del rinvio il comportamento della AN in relazione al fatto che, nel trambusto venutosi a creare dopo l'uscita del marito dalla tabaccheria, ella si era preoccupata di andare a prendere la macchina, lasciata in sosta in piazza della Repubblica, per spostarla a via Tripoli, ovvero nel luogo dove il marito era nel frattempo trattenuto dagli sconosciuti. Sul punto la AN ha dichiarato che, mentre era in fila alla gelateria, aveva sentito una gran confusione dall'esterno e quindi averva riconosciuto il marito a terra circondato da persone che stavano chiamando la Polizia, ma tale ricostruzione non si concilierebbe con la dislocazione dei posti, atteso che la gelateria si trova a piazza della Repubblica, mentre EA è stato raggiunto e bloccato in via Tripoli, dopo che aveva percorso vicolo Rappini, per cui non si comprenderebbe come la donna abbia potuto vedere il marito a terra bloccato dai due inseguitori, se non prima di essere arrivata a via Tripoli. A ciò è stato aggiunto l'ulteriore rilievo che la AN aveva lasciato nella propria auto un apparato radio ricetrasmittente, non occultato, a differenza del coltello, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. Né, ad avviso dei giudici della riparazione, la AN aveva fornito adeguati chiarimenti in dibattimento, svoltosi peraltro a distanza di circa due anni dai fatti. Infatti, solo in dibattimento (non quindi davanti al G.I.P.), la ricorrente ha dichiarato che un uomo le aveva detto di tenersi lontana perché la persona che era a terra vicino a un vaso era un rapinatore, per cui solo in questo modo ella sarebbe venuta a conoscenza del reato commesso dal marito;
tale versione, peraltro, era smentita dai tre informatori, sentiti poi in dibattimento, i quali hanno riferito che la donna era sopraggiunta gridando appunto al marito "Perché lo hai fatto?", dando così per scontato che aveva commesso un reato. In dibattimento, peraltro, la AN ha spiegato di aver parcheggiato l'auto in prima battura accanto alla gelateria e di averla poi effettivamente spostata fino a via Tripoli, precisando di aver fatto ciò solo perché impediva il transito a un'altra autovettura, ma tale giustificazione, secondo i giudici della riparazione, sarebbe stata più credibile se fosse stata resa nell'interrogatorio di garanzia, anche perché l'iniziativa sarebbe assolutamente anomala, in quanto di norma, quando si sposta l'auto lasciata in seconda fila per fare sì che l'altra auto possa uscire dal parcheggio, si provvede a occupare il posto lasciato libero e non a spostarsi. 4 La domana di riparazione della AN è stata dunque disattesa, in base alla considerazione del contegno complessivo della richiedente, la quale, al momento dell'inseguimento del marito aveva "operato con freddeza, cercando in buona sintesi di farlo salire in auto (e per tale ragione è andata a spostarla da piazza della Repubblica a via Tripoli) e di liberarlo dalla morsa dei due privati cittadini che lo trattenevano in attesa che giungesse la Polizia, non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà" (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). 3. Come detto, la motivazione della Corte di appello non appare immune da censure. Deve innanzitutto richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte, cfr. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente", e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale;
la valutazione del giudice della riparazione, infatti, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, e in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411) che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà; in altri termini quindi, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa. Orbene, alla luce di tali premesse, deve ribadirsi che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio non si sottrae alle doglianze difensive, risultando in particolare la valutazione sulla configurabilità della colpa grave della ricorrente affidata a considerazioni non del tutto pertinenti. 5 In primo luogo, deve prendersi atto che l'ordinanza ha riconosciuto l'assenza di certezze circa la conoscenza da parte della AN della presenza del coltello nell'auto, circostanza questa che, pur non escludendola, di certo non rafforza la tesi di un previo accordo dei coniugi nel compimento della rapina, così come risulta confinato nella mera area del sospetto il dato della presenza nell'auto di un apparecchio radio ricetrasmittente, di cui non è stato specificato l'utilizzo. Al di questi profili, invero in quanto tali non dirimenti, il coinvolgimento della AN nella vicenda, sia nell'ottica cautelare, sia nell'ambito del giudizio sulla colpa grave ostativa all'indennizzo, è stato fondato principalmente sulla frase pronunciata dalla richiedente nei confronti del marito una volta imbattutasi in esso all'uscita della tabaccheria, ma al riguardo non può non osservarsi che l'espressione "Perché lo hai fatto? Hai un figlio piccolo" evoca più un rimprovero che una condivisione dell'altrui comportamento illecito, mentre la scelta della donna di non abbandonare il coniuge alla veemente iniziativa dei privati che lo avevano fermato nell'immediatezza non vale per ciò solo a qualificare la condotta della ricorrente come agevolatrice della fuga di EA, trattandosi di una reazione estemporanea spiegabile, almeno in parte, in ragione del legame coniugale. Del resto, la stessa ascrivibilità alla AN del ruolo di "palo" risulta a dir poco controversa, già nella fase cautelare, non potendosi sottacere che la stessa collocazione dell'auto nella ricorrente appare poco chiara, non comprendendosi se l'auto della AN si sia fermata in piazza della Repubblica, dove era ubicata la tabaccheria, oppure nella vicina via Tripoli, ovvero nel luogo dove il marito della AN era stato trattenuto dagli sconosciuti. L'unico dato che appare certo, comunque, è che la ricorrente non ha aspettato EA con la macchina accesa e pronta a partire, come era lecito attendersi nel caso di una preordinazione della fuga all'esito di una rapina pianificata all'interno di un esercizio commerciale. Ora, non sfugge al Collegio che indubbiamente non è mancata qualche discrasia nell'interrogatorio di garanzia della AN, la quale, ad esempio, ha affermato che il marito non poteva guidare perché aveva la patente scaduta, affermazione questa smentita invero dallo stesso EA, che ha dichiarato di usare l'auto. E tuttavia non risulta chiarito nell'ordinanza impugnata se e in che termini tale incongruenza possa aver ingenerato nell'Autorità giudiziaria il pur erroneo convicimento circa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alla attribuzione di una responsabilità concorsuale in capo alla ricorrente, dovendo in ogni caso l'indagine circa l'esistenza della colpa grave essere in primo ancorata alla situazione fattuale esistente al momento dell'arresto, per poi verificare l'eventuale contributo sinergico riconducibile al tenore delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia dal soggetto privato della libertà, atteso che la colpa eventualmente ostativa deve operare sia in relazione al momento genetico che nella fase di mantenimento della privazione della libertà. 6 4. In definitiva, deve osservarsi che le risposte fornite nell'ordinanza impugnata ai rilievi critici operati nella sentenza impugnata non possono ritenersi esaurienti, sovrapponendosi il piano della valutazione indiziaria su quello della sussistenza della colpa grave, che invece richiede di concentrare il relativo giudizio sul comportamento tenuto dalla ricorrente innanzitutto nella fase antecedente alla privazione della libertà, per poi verificare se l'apporto dichiarativo dell'interessata, da valutare peraltro anche alla luce della riforma dell'art. 314 cod. proc. pen. operata dal d. Igs. n. 188 del 2021, possa aver fuorviato l'Autorità giudiziaria, per cui, in presenza delle ravvisate criticità argomentative, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma in diversa composizione personale. Così deciso, il 13/10/2022