Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Deve essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione. (In motivazione la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza, ha determinato d'ufficio detto termine applicando il parametro previsto dall'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2009, n. 23840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23840 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 13/05/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 727
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39841/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona;
avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in data 17.07.2008 con cui, ex art. 444 c.p.p., è stata applicata a RI TI, nato a [...] il [...], la pena dell'arresto e dell'ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b);
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 e gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa apposizione del termine per la demolizione.
OSSERVA
Con sentenza, emessa ex art. 444 c.p.p., è stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, come concordato dalle parti. Lamenta il ricorrente PG la mancata apposizione di un termine per la demolizione delle opere abusive.
La censura è fondata perché, col patteggiamento, la parte può dolersi per un'omessa statuizione strettamente consequenziale all'accoglimento delle richieste delle parti, stante che, nella specie, la mancata fissazione di un termine entro cui eseguire la demolizione frustrerebbe la finalità insita nella concessione del beneficio (v. Cassazione Sezione 3^ n. 20378/2004 RV: 229035: "il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante"). Premesso che la questione del termine per l'adempimento dell'obbligo cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena ha ricevuto differenti soluzioni nella giurisprudenza di questa corte e che la soluzione del problema non consente esiti generalizzabili e validi universalmente, dipendendo essa dalla natura e dalla specie dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, tale termine non può coincidere (come affermato in alcuni arresti giurisprudenziali di questa Corte, tra cui Sezione 3^ n. 7283/2007, RV. 235954) con "quello legale di cui all'art. 163 c.p. che per le contravvenzioni è di due anni".
È, infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale.
Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell'integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell'estinzione del reato.
L'esito naturale di tale risultato non potrà, quindi, essere conseguito in tutte quelle situazioni in cui potendo essere anticipatamente conseguita l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il condannato non adempia nel termine fissato dal giudice a quanto impostogli con la condizione.
Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio con la fissazione, ex art. 620 c.p.p. lett. l), del termine per la demolizione che va riferita a parametri propri della disciplina urbanistica e specificamente a quello previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 che prevede che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa fissazione del termine per la demolizione, che determina in giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009