Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
In applicazione del principio generale, fissato dall'art. 1392 Cc, per il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (dal difensore o da altra persona abilitata) il mandato rilasciato da una società al suo procuratore perché questi nomini un difensore cui affidare la redazione del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2001, n. 25321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 17/04/2001
1. Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
2. " TT BN " N. 2320
3. " ANGELO DI OP " REGISTRO GENERALE
4. " EN CA " N. 47075/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse della BLUE STAR SHIPPING COMPANY INC.
avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa in data 27.10.2000 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Udita la requisitoria del Procuratore Generale Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI
1) Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 324 C.p.p. formulata dall'Avv. Pasquale Ciola in qualità di procuratore della Società "Blue Star Shipping Company Inc.", Stato di Delaware - USA - e rivolta ad ottenere l'annullamento del decreto di sequestro penale e di sequestro preventivo n. 587/99 R.G.N.R. emesso dal dott. Roberto Bufo, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di quel Tribunale.
Il decreto era stato emesso dal P.M. il 14.2.2000 e con esso erano stati sequestrati due scafi appartenenti alla soc. "Blue Star Shipping Company Inc.".
Il reato ipotizzato è quello di - associazione per delinquere ex artt. 295 D.P.R. n. 43/73 e 12 quinques Legge n. 356/92 - per essersi (come si legge nella "imputazione" formulata allo stato dal P.M.) i vari indagati adoperati per realizzare scafi veloci da destinare ad attività illecite quali il contrabbando di tabacchi lavorati estero, trasporto immigrati clandestini, armi e droga, mediante l'intestazione fittizia a prestanome, persone fisiche o giuridiche, favorendo ed appoggiando così anche le organizzazioni contrabbandiere che trasportano i tabacchi lavorati all'estero sugli scafi costruiti dal RB e dagli altri.
2) Nell'interesse della Società americana è stato proposto ricorso che investe l'ordinanza impugnata nella sua interezza deducendosi inosservanza della legge processuale penale stabilita a pena di nullità e di inutilizzabilità e vizio di motivazione (ex artt. 253, 321 e 729 in correlazione all'art. 606, 1^ co., lett. c) ed e), c.p.p.).
Nel ricorso viene dedotta:
1^) la violazione della legge processuale in quanto la vicenda di specie è peculiare poiché involge un caso di esercizio extraterritoriale - ad opera del P.M. - di poteri latamente giurisdizionali.
Ritiene la difesa: nullo il decreto 1^ marzo 2000 in quanto adottato al di fuori dell'imprescindibile condizione di procedibilità costituita dal valido esperimento del procedimento incidentale per rogatoria;
"patologica" la permanenza in territorio italiano delle due imbarcazioni della Star Shipping nel periodo 3 agosto/14 settembre 2000; invalido il decreto 14 settembre 2000 poiché esito finale di una sequela precedente radicalmente invalida. 2^) la violazione degli ambiti della rogatoria e sanzione di inutilizzabilità.
3^) vizio di motivazione.
In data 11.4.2001 la difesa ha depositato memoria nella quale ha dedotto l'invalidità dell'ordinanza per la violazione del c.d. bis in idem cautelare da parte del P.M..
3) Il ricorso non è ammissibile.
Va premesso che l'accertamento in ordine alla sussistenza della "legitimatio ad processum", riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità, in questo caso, di diretta valutazione, da parte della Corte di Cassazione, degli atti attributivi del potere rappresentativo. Nel caso in esame il Consiglio di amministrazione della soc. Blue Star Shipping Company Inc. di Delaware - USA, risulta avere conferito con atto in data 12.10.2000, (redatto negli Stati Uniti di America) mandato all'avv. Pasquale Ciola per rappresentare la società, in Italia, in relazione alle vicende giudiziarie attinenti al procedimento attuale (e l'avv. Ciola, a sua volta, ha conferito procura speciale all'avv. Gaito per proporre il ricorso per Cassazione). Senonché il mandato non appare sottoscritto dai membri del C.d.A., ed il documento contiene in calce solo una attestazione di verità, sottoscritta dal Presidente Pavlos Georgiu, recante la data 12.10.2000 ma priva di autenticazione e comunque non legalizzata.
Poiché, ai sensi dell'art. 100 C.p.p. le parti private (ad eccezione dell'imputato) non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore munito di procura speciale, (v. Sez. Un.16.12.1998 n. 24, Messina) conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata, la scrittura in esame, priva di autenticazione, non può essere considerata valida neanche al limitato fine del conferimento all'avvocato, indicato quale mandatario, del potere di nominare altri avvocati in nome e per conto del mandante per la redazione del ricorso in Cassazione, in ossequio al principio generale - fissato nell'art. 1392 Cod. Civ. - per il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Alla inefficacia del mandato rilasciato dalla società ricorrente al suo procuratore (avv. Ciola) consegue la carenza di poteri rappresentativi in capo all'avv. Ciola e quindi la nullità della procura speciale rilasciata dallo stesso al difensore avv. Alfredo Gaito. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con gli effetti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare lire 1 milione alla Cassa Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001