Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17531 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 75 3 1 / 02 REPUBBLICA TALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO invalidità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: civile - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - R.G.N. 2271/00 n. 41167 Consigliere Cro Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Guido VIDIRI 1 Consigliere F ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: edel TESORO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE AT AR;
intimata avverso la sentenza n. 146/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/01/99 R.G. N. 4678/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2843 udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 18 gennaio 1996 al Pretore di Lecce Maria TE conveniva in giudizio i Ministeri del Tesoro e dell'interno onde ottenere l'accertamento del proprio stato di invalida civile e la condanna dei convenuti al pagamento della conseguente pensione, con interessi e rivalutazione;
che, costituitosi il Ministero dell'interno ed esperita una consulenza tecnica, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 18 giugno 1997, confermata con sentenza del 20 gennaio 1999 on sentenza dal Tribunale che riteneva confermata Hel 20 gennaio 1999 dal Tribunale. riteneva spettare al Ministero ora detto la legittimazione passiva alla domanda avente ad oggetto il diritto alla prestazione pecuniaria e nel merito cepiva il contenuto della consulenza tecnica, solo genericamente contestata dall'appellante; che contro questa sentenza ricorrono per cassazione i due suddetti Ministeri;
che l'intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
con il terzo e quarto motivo, da esaminare con precedenza per motivi logici, i 3 ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 24 e 38 Cost., 101, 102, 103 cod. proc. civ., 4 1. Il. 260 del 1958, 6, 3, 4 d. P. R. n. 698 del 1994, 11 1. n. 537 del 1993 e vizi di motivazione, sostenendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero alla domanda di pensione, nondell'interno proponibile prima dell'accertamento in sede giudiziaria del requisito sanitario nei confronti del Ministero del tesoro;
che i motivi sono infondati giacché nella vigenza del d. P. R. 21 settembre 1994 n. 698 dei regolamento recante norme sul riordinamento procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici - (art. 1,3,6) il cittadino che, dopo economici inutilmente esperito il procedimento avere amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, pretendesse in giudizio una prestazione pecuniaria di assistenza sociale, doveva convenire solo il Ministero dell'interno e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido. La domanda di accertamento di tale status con efficacia di giudicato comportava invece la chiamata in giudizio del Ministero del tesoro;
che in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 12 luglio 2000 n. 483, dalla quale non ora motivo di discostarsi;
che col primo e secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 13 1. n. 118 del 1971, e vizi di motivazione, sostengono che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere una quella percentuale di invalidità inferiore а accertata dal consulente tecnico;
sono inammissibili poiché, lungi che i motivi dal denunciare violazioni di norme di diritto о vizi di motivazione, pretendono da questa Corte di legittimità nuove valutazioni di merito;
che coi motivi quinto e sesto i ricorrenti, invocando ancora l'art. 13 cit., sostengono non avere il Tribunale motivato in ordine ai requisiti reddituali e di incollocabilità al lavoro;
che coi motivi settimo e ottavo i medesimi, deducendo la violazione degli artt. 13 cit. e 2697 sostengono l'insufficienza della cod. civ., dichiarazione, resa dalla parte privata circa la sussistenzaall'autorità amministrativa, del requisito reddituale;
che i quattro motivi, da esaminare insieme 5 sono ammissibili poiché, perché connessi, non dichiarato il diritto dell'attrice da parte del Pretore, che accolse la domanda, il Ministero soccombente non impugnò in ordine alla sussistenza dei detti requisiti, elementi costitutivi del diritto, con la conseguenza che sui medesimi si formò la cosa giudicata;
che col nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1224, primo comma, cod. civ., 429 cod. proc. civ., 1, 4, 5 d. P. R. n. 698 del 1994, affermando che gli interessi sui ratei di pensione dovevano decorrere non già dalla scadenza del termine di centoventi giorni dalla domanda amministrativa bensì dalla conclusione dell'accertamento sanitario oppure a partire da centottanta giorni dopo la ricezione, da parte degli organi sanitari, di copia dell'istanza di visita;
che il motivo è privo di fondamento giacché anche dopo l'entrata in vigore del d. P. R. 21 settembre 1994 n. 698, ai fini dell'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali è operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in 6 caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento, imposto dal citato d.P.R. (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l'attività della P.A., ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre "ex lege" dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitaric (Cass. 17 febbraio 2001 n. 2374; 6 marzo 2001 n. 3244); che, rigettato il ricorso, sulle spese non si l'intimata non si è poiché deve provvedere costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002. Il Previdente Il Consigliere est. Teduico Rovelli 7 - DS GA 628GE 11-8-73 N. 533 UNI SPESA, TASSAA DI BOLLO, DI SENSI DELL'ART. 10 Presidente Cans estensore IL CANCELLIERE B Deposit Cancelleria 9 DIC. 2002 Oggi. OLE IL CANCELLIERE B