Sentenza 14 luglio 2001
Massime • 2
La responsabilità datoriale per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolosità della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l'applicazione di più specifiche e idonee misure di sicurezza.
In base al diritto vivente formatosi anche in seguito ai numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l'infortunio e senza che, quindi, assuma alcun rilievo l'eventuale conclusione di tale ultimo procedimento con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria.
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L'imprenditore e i responsabili (in quanto figure dotate di poteri decisionali e di spesa, anche rispetto ad una singola unità) di un'organizzazione, privata o pubblica , in cui operano lavoratori subordinati o equiparati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla percezione di una retribuzione, sono ritenuti i principali debitori dell'obbligo di sicurezza per effetto della responsabilità connaturata con la mera instaurazione del rapporto lavorativo . In questa veste di datori di lavoro sono tenuti all'organizzazione dei diversi fattori dell'impresa, tra i quali sono ricomprese, sia sotto il profilo economico, sia sul piano sociale e giuridico, le misure e le cautele …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TESSITURA SETA & FIBRE SINTETICHE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato FASSARI OSVALDO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARISTODEMO TARONI, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO BRITTI, LUIGI LA PECCERELLA, giusta procura speciale atto notar FEDERICO TUCCARI di ROMA del 25/11/99, rep. 52700;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 501/99 del Tribunale di COMO, depositata il 12/06/99 R.G.N. 86/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 giugno 1998 l'I.N.A.I.L. chiedeva al Pretore di Como una declaratoria di condanna della "Tessitura seta e fibre sintetiche di A. BA e C. G.N.C." al pagamento in proprio favore della somma di L. 78.487.514, a titolo di regresso e pari alla capitalizzazione dell'indennizzo vitalizio corrisposto e da corrispondere a IS IO, dipendente della Società ed infortunatosi sul lavoro in data 28 ottobre 1994.
Resistente la convenuta "BA" a mezzo del legale rappresentante della Ditta, il quale, evidenziata la intervenuta oblazione quanto alle contravvenzioni delle misure antinfortunistiche, eccepiva il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti del titolare dell'epoca BA AL, ormai deceduto, il giudice adito, dopo pertinente istruttoria, accoglieva parzialmente la domanda con sentenza del 21.9.1998, riducendo l'ammontare dovuto a L. 70.000.000 a titolo equitativo.
All'esito degli appelli delle parti, principale della Società, che chiedeva il rigetto della istanza dell'Istituto, ed incidentale di quest'ultimo, limitatamente alla riduzione dell'importo, il Tribunale del luogo, con decisione del 12 giugno 1999, rigettava il primo ed accoglieva il secondo.
Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, non si profilavano dubbi sulla responsabilità datoriale per l'infortunio, e quindi sull'"an" correlato all'azione di regresso;
che la contestazione del "quantum", generica e priva di supporto probatorio, non poteva infirmare la rigorosa prova fornita dall'I.N.A.I.L., circa l'esatto ammontare della somma pretesa;
che pertanto la riduzione equitativa effettuata dal primo giudice si palesava sfornita di giustificazione, per cui all'Ente andava riconosciuto il credito dell'intero importo richiesto. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a tre motivi;
resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente ripropone la censura afferente alla violazione dell'art. 10, comma, quinto, del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, in relazione all'art. 295 c.p.c. ed all'art. 360,
nn. 3 e 5, stesso codice di rito, e deduce che, alla stregua della menzionata norma del T.U. indicato, l'azione civile di regresso dell'I.N.A.I.L., nei confronti del soggetto titenuto responsabile del sinistro indennizzato, è improcedibile fino a quando non sia stata emessa la pronuncia penale per lesioni colpose, di guisa che, non essendo questa mai intervenuta, anche se di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria, ed a nulla rilevando la effettuata oblazione, quella per cui è causa andava quanto meno sospesa ai sensi del richiamato art. 295 C.P.C. Il motivo è infondato.
Al riguardo reiteratamente Corte Costituzionale e Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senso che l'art. 10 citato va interpretato nel quadro di una completa autonomia e separazione fra i due giudizi, con l'effetto della incondizionata promovibilità dell'azione di regresso, senza dover attendere necessariamente ne' che venga instaurato il procedimento penale, ne' che occorre attendere l'esito dello stesso, ne' che debbano trasfondersi obbligatoriamente i risultati di esso in quello civile. Ed invero è ius receptum all'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, o di un suo dipendente, ritenuti responsabili di un sinistro verificatosi in danno di un proprio lavoratore, non osta ne' il fatto che l'azione penale non sia stata promossa a loro carico per effetto di un provvedimento di archiviazione, ne' che l'eventuale procedimento penale si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria;
atteso che il giudice civile può essere sempre sollecitato all'accertamento dei fatti costituenti presupposti per il sorgere della responsabilità civile del datore di lavoro, in relazione all'infortunio per il quale l'Istituto abbia erogato delle indennità, e per l'ovvia considerazione che, altrimenti opinando, l'azione di regresso non potrebbe mai essere esercitata ogni qual volta quella penale parallela non fosse stata promossa.
Con il secondo motivo di ricorso la Società, denunciando violazione degli artt. 2697 Codice Civile e 115 e 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, deduce che l'onere probatorio della responsabilità datoriale incombeva sull'INAIL, laddove detta prova è del tutto carente nella specie, ed anzi, trattandosi di macchina straniera, ancora da acquistare ed in prova, presso la quale ebbe a verificarsi l'infortunio, si profilavano inequivoci elementi a favore del datore di lavoro.
La censura è priva di pregio.
A supporto di tale conclusione concorrono alcune circostanze sintomatiche, accertate in sede di merito, quali il fatto che detta macchina risultava installata nel complesso produttivo della Società, e ciò indipendentemente dal grado delle trattative di acquisto;
i rilievi che presso la stessa operava ed era stato addetto il dipendente Fiordaliso, poi ivi infortunatosi;
che non risultavano adottate tutte le misure cautelari in sentenza indicate, necessarie ed idonee ad evitare che il suo funzionamento potesse arrecare danni fisici agli operai che ne curavano l'azionamento; che la prova della responsabilità datoriale scaturisce, in ultima analisi, dalla norma di chiusura prevista dall'art. 2087 Cod. Civile in tema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.
Giacché la responsabilità datoriale per l'infortunio accorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute in una norma o disciplina antinfortunistica (ad esempio, quelle di cui al D.P.R. n. 547/1955), allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla norma medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma per effetto della intrinseca pericolosità della macchina operatrice, per la quale sorge l'obbligo di predisporre adeguata protezione, ovvero della applicazione di più specifiche ed idonee misure di sicurezza.
Con la terza doglianza la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 2697 Cod. Civile, 115 e 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, lamenta in sostanza che, in spregio alla regola basilare del contraddittorio, non era stata posta in grado di controllare e verificare quale fosse stata la percentuale di incapacità lavorativa residuata nell'infortunato, con omessa disamina della relativa eccezione afferente al pieno credito accordato dal Tribunale al quantum di rendita ed indennitario erogato dall'I.N.A.I.L. e preteso in via di regresso, a fronte del difetto di prova del suo esatto ammontare, che parte convenuta non ha potuto neppure contestare e calcolare nei suoi precisi limiti di debenza.
Anche detta censura è priva di consistenza.
All'accoglimento della stessa, invero, ostano sia le rigorose e logiche argomentazioni contrarie effettuate dai giudici di merito, in ordine alle quali la ricorrente non ha evidenziato oggettive deduzioni opposte;
sia il principio recentemente ribadito da questa Suprema Corte, secondo il quale, in tema di prova di congruità della indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo a fronte di contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento. Con la conseguenza che, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. Cass. n. 13377/1999). In definitiva la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione denunciati;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Le spese concernenti il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 33.000, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 4.000.000 (quattromilioni).
Così deciso in Roma, 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria 14 luglio 2001