Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9601
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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La responsabilità datoriale per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolosità della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l'applicazione di più specifiche e idonee misure di sicurezza.

In base al diritto vivente formatosi anche in seguito ai numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l'infortunio e senza che, quindi, assuma alcun rilievo l'eventuale conclusione di tale ultimo procedimento con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9601
Data del deposito : 14 luglio 2001

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