Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/1999, n. 13377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13377 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 28/09/1999
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere SENTENZA
2. " ON NT " N. 2287
3. " AG CE " REGISTRO GENERALE
4. " GALBIATI GG " N. 07105/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SI TA n. il 29.03.1940
avverso sentenza del 06.11.1998 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI GG
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. MA Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e Diritto
1. TT SI e CA DI, nelle rispettive qualità di titolare della Ditta SI Autotrasporti s.a.s. e di dirigente dell'Area Toscana, venivano tratti a giudizio avanti al Pretore di Firenze per rispondere del reato di lesioni colpose gravi commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in particolare, la L.
2.4.1968 n. 482 in tema di assunzioni obbligatorie) a danno del dipendente MA IN assunto come fattorino in qualità di invalido civile al 40%, perché affetto da esiti di poliomelite all'arto inferiore destro con ipotrofia totale e deficit della deambulazione. In specie, era avvenuto che IN, adibito a mansioni di facchinaggio inidonee in rapporto all'invalidità da cui era affetto, era caduto a terra, mentre era intento alle operazioni di scarico di un camion, da una "ribalta" posta a circa un metro e venti dal terreno procurandosi lesioni personali, consistenti nella frattura pertrocanterica del femore destro, guarite in oltre 45 giorni.
Il Pretore dichiarava il solo AS (il DI veniva assolto con formula piena) colpevole del delitto ascrittogli e lo condannata, con la contestata recidiva, alla pena di L. 600.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore del IN, costituitosi parte civile, con il riconoscimento di una provvisionale di lire cinque milioni.
Nel merito, il giudicante precisava che la parte offesa era caduta, al termine di una giornata di lavoro colto da stanchezza, per avere inciampato sulla ribalta, perdendo l'equilibrio. La responsabilità dell'imputato, ad avviso del Pretore, consisteva nel fatto di avere adibito il IN a delle mansioni, che richiedevano un prolungato stazionamento in piedi del tutto inadatto rispetto all'infermità patita del lavoratore all'arto inferiore destro. Il dipendente, il quale aveva riferito di essere caduto in precedenza tre volte durante il lavoro appunto a causa della stanchezza e della menomazione fisica, aveva affermato di avere chiesto più volte di essere adibito ad altre mansioni, ma l'azienda aveva respinto tale richiesta sostenendo di non essere in grado di trovare altra e più idonea sistemazione. Peraltro, dopo l'infortunio, il IN era stato assegnato a mansioni di pulizia prima e successivamente a quelle di custode della mensa.
2. L'imputato proponeva appello avvero la sentenza, ma la Corte di Firenze respingeva nel merito l'impugnazione, procedendo solo alla diminuzione della pena, previa concessine delle attenuanti generiche, a Lire 400.000 di multa.
La Corte osservava che il prevenuto aveva certamente violato l'art.2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'incolumità del lavoratore. D'altro canto, ricorreva certamente il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica contestata al SI e la caduta a terra del lavoratore, essendo evidente che, almeno a livello di concausa, lo scarso equilibrio dovuto all'invalidità e la stanchezza accumulata dal predetto nelle operazioni di scarico avevano contribuito in maniera non trascurabile alla produzione dell'evento lesivo.
3. TT SI presentava pure ricorso per cassazione, facendo valere i seguenti motivi.
A) Rilevava che l'art. 2087 c.c., cui aveva fatto riferimento la Corte di Firenze, doveva ritenersi rappresentare un principio generale in tema di infortuni sul lavoro, di cui, tuttavia, la legislazione speciale in materia di prevenzione degli infortuni costituiva applicazione specifica. Nel caso di specie, la legge da prendere in considerazione, ai fini della verificabilità in sede penale del comportamento del datore di lavoro, era unicamente la n. 482 del 1968 contenente la disciplina generale della assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private. In particolare, l'art. 20 di detta legge consentiva al solo lavoratore invalido di rivolgersi ad un apposito Collegio medico per accertare la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione: il che, nel caso di specie, il IN non aveva fatto. Ne conseguiva che senza l'intervento di detta Commissione medica, alla quale il datore di lavoro non poteva rivolgersi direttamente, non era possibile configurare in capo al responsabile dell'azienda alcun comportamento colposo circa le mansioni svolte dal dipendente invalido. B) Le argomentazioni espresse dal giudice di 2^ grado, per giustificare la ricorrenza del nesso di causalità tra l'attività svolta nell'azienda dalla vittima e la caduta a terra di costei con le lesioni gravi patite, non si palesavano inequivocabili;
per contro, l'evento, sotto il profilo oggettivo, poteva anche essere ricostruiti in altro modo più convincente, nel senso che l'infortunio verificatosi al IN era dipeso da un suo comportamento imprudente e disaccorto, con effetti identici a quelli che si sarebbero verificati, nella medesima situazione ad un lavoratore non invalido.
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è infondato.
In ordine ai motivi di doglianza fatti valere, si osserva quanto segue:
1) Ritenere questa Corte di Cassazione che il richiamo effettuato dal giudice di appello all'art. 2087 c.c., per fondare la penale responsabilità dell'imputato, appare del tutto corretto. Invero, detto articolo da un lato contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica, dall'altro ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico. In altre parole, può dirsi che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimento imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Inoltre, deve sottolinearsi che la legge sulle assunzioni obbligatorie (L. n. 482/1968) già all'art. 11 prevede che alle categorie di invalidi da assumersi pro - quota obbligatoriamente dalle aziende con più di 35 lavoratori (v. art. 19) "siano riservati almeno metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo, guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe". Cioè, si tratta di tutte attività che in via di massima escludono eccessivo stazionamento in piedi e fatiche eccessive.
Comunque, è chiaro l'obbligo, desumibile dal disposto ex art. 2087 c.c. nonché dalle norme sulle assunzioni obbligatorie e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a carico del datore di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, a maggior ragione se minorato, provvedendo alla collocazione lavorativa più adeguata alle sue specifiche condizioni di salute. Del resto, l'interpretazione prospettata dal ricorrente circa il dettato dell'art. 20 L. 482/1968, nel senso che solo il lavoratore possa rivolgersi al Collegio Medico per accertare la compatibilità delle sue condizioni fisiche d'invalidità con le mansioni a lui affidate, appare sicuramente restrittiva ed un contrasto con l'effettiva "ratio" della disposizione;
per contro, non è dubbio che siffatta normativa è intesa a favorire l'accesso dell'invalido agli Organi Medici di Controllo e non certo ad esimere da responsabilità il datore di lavoro, tenuto appunto a salvaguardare lo stato di salute del lavoratore in base al citato art. 2087 c.c. ed ai principi ricorrenti in tema di prevenzione degli infortuni e di ammissibilità al lavoro di soggetti minorati.
2) Anche la seconda censura, in ordine alla concreta ricostruzione dei fatti ed alla sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità del dipendente MA IN e la rovinosa caduta dello stesso, si palesa destituita di fondamento.
Per vero, i giudici di merito hanno adeguatamente esaminato gli elementi probatori disponibili, li hanno correttamente interpretati, hanno dato una sufficiente ed esauriente risposta alle obbiezioni dell'imputato, hanno fornito una logica argomentazione delle scelte conclusive adottate in relazione alla dichiarata responsabilità penale del prevenuto. D'altro canto, non è compito del giudice di legittimità effettuare una rinnovata valutazione rispetto a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla rilevanza ed affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di verificare la completezza e correttezza delle argomentazioni svolte in relazione all'adeguato svolgimento della indagine conoscitiva e ad una logica ricostruzione del contenuto della prova.
Nel caso di specie, poi, nelle sentenze di primo e secondo grado è stato correttamente applicato, in relazione alla congrua ricostruzione della vicenda, il principio, vigente in tema di rapporto eziologico regolamentato dagli artt. 40 e 41 c.p., della pari valenza di un concorso di fatti che hanno partecipato materialmente alla produzione di un accadimento, presunzione che può essere superata, con la preminenza di una sola causa, solo a condizione della ricorrenza della prova sicura che l'unica circostanza sia stata sufficiente a determinare l'evento. È, ancora, noto che l'indagine sulla esistenza del nesso di causalità è indagine tipicamente di fatto, riservata come tale al giudice di merito ed il relativo accertamento si sottrae al sindacato di legittimità quando sia giustificato da adeguata e ragionevole motivazione, nonché faccia appunto applicazione di esatti criteri giuridici. Il che, nella vicenda in esame, appare, come detto, certamente configurabile in senso positivo.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1999