Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14464 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA144 64/02 IN NOME DEL POPO ITA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8753/99 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.33680 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 3788 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 21/05/2002 MARZIALE - Consigliere- Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. 56 per diritu 155 ER ACHILLE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONITO, " 10/10/02 PIETRO DELLA VALLE 1, presso l'avvocato IL CANCELLIERE COTICONI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AU, elettivamente domiciliato in ROMA SCARPELLINI presso 1'Avvocato CONTENTO GIANCARLO23, VIA GOIRAN rappresentato e difeso dall'avvocato MARTORELLI RENATO, giusta procura in calce al controricorso;
2002 - controricorrente 1175
contro
FALLIMENTO ZI NO IN PERSONA DEL CURATORE RAVA;
intimato avverso la sentenza n. 71/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento sub C rigetto del resto. Svolgimento del processo Ц MA AR richiese ed ottenne ( decreto del g.d. in data 21.10.1990 ) di essere ammesso, in via chirografaria, al passivo del fallimento di MA AM per le somme di lire 1.350.000.000 in sorte capitale e di lire 1.258.499.999 per interessi. Con ricorso al giudice delegato, ai sensi dell'art.102 1.f., CH RI, altro creditore del AM, richiese che l'ammissione al passivo del credito dichiarato dallo AR fosse revocata, in quanto frutto di dolo o falsità, essendosi appreso, in tempo successivo, che parte della somma, erogata al fallito a titolo di mutuo, apparteneva al sindacato UI che per il mutuo stesso aveva conferito mandato allo 2 AR e che questi aveva agito in nome proprio ma nell'interesse, appunto del sindacato. In contraddittorio dello AR e della cura- tela del fallimento Camerana, il tribunale di Torino, il 18.04.1997 rigettò la domanda con sentenza emessa osservando che la documentazione in atti dimostrava " inequivocabilmente che il credito faceva саро allo AR, il quale per non mai aveva speso il nome dell'associazione sindacale era il solo legittimato ad insinuarsi nel fallimento "". h. Con sentenza del 20.0.1999, la Corte territoriale rigettò il gravame del RI così argomentando: a) la dichiarazione citata dall'appellante, nel te- sto "\ il dott. AR ha dichiarato di aver agi- to quale mandatario in nome e per conto ' figurante nella compar- dell'associazione sindacale "1 sa conclusionale del medesimo AR, si presenta- va, anche per il contesto nel quale era inserita, come frutto di mero errore materiale e, in ogni caso, non proveniva dalla parte bensì dal suo difensore. Nessun elemento in atti induceva a ritenere che lo AR fosse collegato alla UI da un mandato con rappresen- tanza ed era certo, in ogni caso, che egli aveva agito in nome proprio sia nei confronti del AM sia ver- so il fallimento. 3 b) il credito in questione faceva inequivocabil- mente capo allo AR che mai aveva speso il nome della UI e che, dunque, risultava il solo legittimato ad insinuarsi al passivo fallimentare. "c) la circostanza che parte del danaro mutuato al AM appartenesse alla UI, che evidentemente non riguardava esclusiva- voleva figurare come mutuante, mente i rapporti tra l'associazione sindacale e 10 AR, del tutto autonomi rispetto ai rapporti intrattenuti da quest'ultimo con il AM prima e con il fallimento poi " d) In punto di diritto, gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al mandatario, non costituendosi alcun rapporto tra mandante e terzo, con- seguendone che il mandatario senza rappresentanza può agire in giudizio, nei limiti di cui all'art. 1708 C.C., a tutela dei diritti di pertinenza sostanziale del mandante senza che l'esternazione del mandato, fat- ta successivamente al contratto acquisitivo del dirit- to, incida sulla posizione sostanziale e processuale del mandatario stesso " Avverso tale sentenza il RI ha proposto ri- corso per cassazione, al quale resiste lo Scarpel- lini con controricorso. L'intimata curatela del fallimento AM non si 4 è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso è denunciato "1 il apprezzamento dei motivi di diritto, la viola- mancato zione di legge e l'eccesso di potere, il travisamento dei fatti e l'incongruità della motivazione, nonché la violazione della norma di cui all'art. 102 c.p.c. Lo svolgimento del motivo consente l'individuazione delle censure proposte, idonee in astratto ad inficiare la sentenza impugnata, onde il ricorso, ancorché privo dell'esatta indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate o non os- servate, è ammissibile ( v. Cass. 10816 del 2000 ). Il ricorrente sostiene le censure proposte muovendo rilievo secondo il quale nel giudizio era rimasto dal accertato che "lo AR aveva agito verso il de- bitore in nome proprio e nell'interesse della UI" e deduce che la Corte di merito si sia soffermata esclu- sivamente sulla legittimazione del mandatario trascu- rando 1' antecedente relativo al rapporto tra il sin- dacato UI e lo AR, in tal modo trascurando di rilevare l'illiceità complessiva dell'operazione "non potendo essere conferito un mandato per un'operazione speculativa vietata al mandante in forza della sua con- figurazione giuridica di associazione non riconosciuta 5 e dei limiti che in relazione ad operazioni economico- giuridiche e ad atti dispositivi derivano dall'essere il suo patrimonio semplicemente un fondo comune ( art. 37 C.C. )". La tesi svolta è dunque riassumibile in questi termini " se è contrario all'ordinamento che un'associazione non riconosciuta dia danaro a mutuo, anche attraverso un mandato conferito a tale scopo, una volta accertata la dazione di danaro a titolo di mutuo in favore di un terzo, anche il mutuo dev'essere ritenuto invalido " ciò che nel caso di specie inve- stirebbe il credito fatto valere nel fallimento del mu- tuatario dallo AR, creditore del AM nella veste di mandatario senza rappresentanza del sin- dacato UI. La censura è che i giudici di merito non abbiano colto tale particolare fattispecie dalla quale il credito ammesso al passivo traeva origine e che rendeva anche necessaria l'integrazione del contraddit- torio nei confronti del sindacato UI. La Corte di merito ha accertato che lo Scarpelli- ni, richiedendo l'ammissione al passivo del fallimento 11AM, aveva agito in nome proprio e che a lui fa- ceva capo inequivocabilmente il credito in questione, onde egli era il solo legittimato ad insinuarsi al pas- Segue nella sentenza ( pag. 6 ) sivo fallimentare "1 l'altra affermazione secondo la quale 11 la circostan- 6 za che parte del denaro mutuato al AM appartenes- se alla UI , che evidentemente non voleva figurare co- me mutuante, riguardava esclusivamente i rapporti tra l'associazione sindacale e lo AR, che sono au- tonomi rispetto ai rapporti intrattenuti da il fallimento quest'ultimo con il AM prima e con L'affermazione contiene una' accertamento: poi "1 che parte del danaro mutuato al Camerana attraverso lo AR apparteneva alla UI . Tutto ciò premesso, la censura, come sopra indivi- duata nel primo motivo di ricorso, è infondata. Se pure la Corte di merito non ha disaminato spe- cificamente la questione di diritto nei termini in cui 1'appellante RI l'aveva posta ma trattando- si di questione, appunto, di diritto, ne è possibile la disamina in questa sede di legittimità - deve esclu- dersi in ogni caso che la particolare destinazione del fondo comune dell'associazione non riconosciuta al rag- scopo di comune interesse (art. 37 giungimento dello c. c.) determini l'illiceità di un'operazione del tipo di quella che risulta accertata per il caso di specie. interni, che violazione degli accordi L'eventuale comporti, si risolve, infatti, in 1'operazione responsabilità di coloro che un'ipotesi di hanno la rappresentanza e dell'associazione 7 1'amministrazione. Cade conseguentemente per infondatezza anche la censura che riguarda la mancata integrazione del con- traddittorio nei confronti della U.I.L. che il ricor- rente deduce come necessaria proprio in funzione della prospettata declaratoria di illiceità del mutuo. E cade, ancora conseguentemente, anche il secondo motivo del ricorso, rubricato come 11 omesso apprez- zamento della sovradescritta situazione in ordine ai presupposti ed effetti del giudizio di revocazione ex 11 e svolto nel senso che "1 la falsità art. 102 1. f. W trovava conferma " nell'avere lo della situazione AR iniziato tale procedimento (id est la domanda di ammissione del credito al passivo del falli- mento) "dichiarandosi creditore in proprio mentre il fatto del mandato era emerso solo successivamente all'ammissione allo stato passivo". Resta, infatti, l'accertamento della Corte di meri- to che il credito in questione faceva capo allo 11 AR, il solo legittimato ad insinuarsi al pas- " e la giuridicamente corretta ri- sivo fallimentare conduzione ai rapporti interni tra l'associazione sin- dacale e lo AR medesimo delle questioni con- (in relazione a nesse all' effettività del mandato "parte del danaro mutuato"). 8 Una censura indicata come quarto motivo svolta in relazione a ciò che la Corte di merito ha ri- tenuto di disporre la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., dal testo del ricorso introduttivo del RI dell'espressione "che a tutta evidenza appare di ille- cita acquisizione e non destinata a lecita finalità" riferita al versamento del danaro al AM, espres- sione che la Corte ha giudicato sconveniente, offen- siva e non sorretta da alcuna necessità. Il ricor- rente domanda che sul punto della cancellazione la sen- tenza sia cassata senza rinvio. La censura è inammissibile atteso che il potere di cancellazione che la norma di legge attribuisce al giu- dice è di natura discrezionale ed è connesso ad una valutazione del carattere, appunto sconveniente ed of- fensivo, tale da realizzare un abuso della difesa, delle espressioni che le parti adoperano negli scrit- ti difensivi. Fondato è il terzo motivo di ricorso che investe, "con denuncia di violazione di legge ed incongrua mo- ' la statuizione relativa alla spese del tivazione giudizio, alla cui liquidazione la Corte di merito ha inteso procedere disapplicando le tariffe professionali di cui al d.m. n. 585 del 1994 sotto il profilo della contrarietà alle norme degli artt. 85 e 86 del Trattato 9 della Comunità Europea, secondo la richiamata sentenza della Corte di Giustizia della U.E. in data 18.06.1998 in causa n. C-35/96. La recente pronuncia 19.02.02 della suddetta Corte di Giustizia, nel senso della non contrarietà al tariffaria degli avvocati Trattato della disciplina italiani. Sul punto la sentenza dev'essere cassata con rinvio per la nuova liquidazione delle spese di causa secondo le tariffe professionali. ENTRATE ROMA 2 Il giudice del rinvio provvederà anche ine Regthe 4 7337 alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo e il quarto motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, 4 0 ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso addì 21 maggio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. 109T12911 Il Consigliere estensore Il Presidente 455T 30,99 WalterA ber TOT. 160,10 Antonio Saggio Musci ча DICASSAZIONE D Costu CO The Civile Prim Depositato in Cancelleria Luisa Passiett 10 OTT, 2002 10 il IL CANCELLIERE