Sentenza 27 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
01 REPUBBLICA $106 61 A L E UPREMA DI CASSAZIONE L N LA CORT E O I Oggetto D Z 1 9 A 3 SEZIONE PRIMA CIVILE . R T T S R I A ' G L E 7 Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Composta L 6 R 9 E 1 - A D 5 D I - Dott. CARNEVALE Presidente R.G.N. 78/98 S 3 E N T E E N G S E Dott. Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere G I 452/98 S E A E L " Cron. 13362 Dott. VA SALVAGO - Consigliere Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Ud. 18/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SpA, TITOLARE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, AMBITO DI CATANIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NORMANNI 11, presso l'ufficio legale della MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, dall'avvocato BATTAGLIArappresentato e difeso VALERIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2000 BONCORAGLIO SALVATORE, COMUNE DI CATANIA;
intimati - 2430 -1- e sul 2° ricorso n° 00452/98 proposto da: COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato NAPOLITANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato MINEO FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, BONCORAGLIO SALVATORE;
- intimati avverso la sentenza n. 1186/97 del Pretore di CATANIA, depositata il 25/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Conti Guglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Mineo, che si è riportato agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accogliimento del ricorso limitatamente al secondo subordinato profilo del secondo motivo del ricorso SC e il rigetto dei restanti motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.7.1996 presso la cancelleria della Pretura di Catania VA RA proponeva opposizione avverso l'avviso di mora n.83851394 notificatogli il 12.7.1996 dell'importo di £ 1.295.941 per violazioni al Codice della Strada e relativo ad una cartella esattoriale priva di numero e non notificata. Deduceva al riguardo la mancata в notifica del verbale di infrazione, la decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e la nullità dell'avviso di mora per mancanza dei requisiti di legge. Si costituivano il UN di Catania e la SC SE.RI.T. s.p.a. che chiedevano il rigetto dell'opposizione. La SC eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva. sentenza del 25.6.1997 il Pretore Con accoglieva l'opposizione, annullava l'atto impugnato e condannava la SC al pagamento delle spese processuali, rilevando che la cartella esattoriale era priva dell'indicazione analitica delle singole voci (sanzioni, interessi, spese) in violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73. Avverso tale sentenza propongono ricorso per 3 cassazione la SC ed il UN (quest'ultimo con il controricorso), deducendo rispettivamente tre e due motivi. Il RA non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. Avendo la SC sollevato con il secondo questione di qiurisdizione, ladei suoi motivi causa veniva rimessa alle Sezioni Unite che, con sentenza n.870 del 10.12.1999, dichiaravano la giursdizione del giudice ordinario, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale della SC SE.RI.T. s.p.a e l'incidentale del UN di Catania, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo di ricorso la SC SE.RI.T. s.p.a. denuncia violazione dell'art. 22 Deduce che l'ammissibilitàLegge n. 689/81. dell'opposizione all'avviso di mora può ravvisarsi solo nel caso in cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo о la sua attuale efficacia, rimanendo precluse in tale giudizio di opposizione tutte le difese attinenti al rapporto punitivo non 4 fatt valere nei termini fissati per la accertamento che è proposizione del verbale di l'unico atto opponibile con la tipica azione di annullamento di cui alla Legge n.689/81. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo aver sollevato la questione di giurisdizione decisa dalle Sezioni Unite nei termini sopra precisati, deduce che l'art. 25 D.P.R. 602/73, nel sancire che la cartella di pagamento (come del resto l'avviso di mora ai sensi dell'art. 46 dello stesso D.P.R.) deve indicare gli elementi costitutivi del credito d'imposta, non ne prevede la nullità in caso di omissione e che in ogni caso non è invocabile l'art. 156 comma 2 C.P.C., riguardante solo gli atti processuali. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 23 Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C., sostenendo che, essendo incaricata solo della riscossione e non partecipando alla formazione dei ruoli, di competenza dell'ente impositore e sanzionatorio, non può essere considerata litisconsorte necessaria in quanto l'art. 23 Legge 689/81 prevede che parti in causa siano l'opponente e l'ente impositore e che in ogni caso la cartella è stata predisposta 5 conformemente al modello approvato dal Ministero con decreto del 5.8.1991. Con il primo motivo del ricorso incidentale il UN di Catania denuncia mancanza od insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C., lamentando che il Pretore abbia annullato con riferimento all'art.25 D.P.R. 602/73 l'avviso di mora per mancata indicazione analitica delle voci di cui viene richiesto il pagamento, senza esaminare gli atti posti in essere dall'Amministrazione e dalla società concessionaria strettamente ad essa collegati, quali la cartella esattoriale, il verbale di contravvenzione e l'eventuale ingiunzione di pagamento. Con il secondo motivo il ricorrente UN denuncia violazione dell'art. 25 D. P. R. 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., deducendo che l'art. 25 riguarda l'avviso di pagamento che costituisce un atto ben diverso dall'avviso di mora e che la mancata previsione per l'avviso di pagamento dell'indicazione analitica delle voci si giustifica in quanto non v'è alcuna necessità di ripetere dette formalità. Orbene il principio dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale o 6 l'avviso di mora richiede alcune considerazioni preliminari in ordine al procedimento da adottare ed ai termini da osservare allorchè si facciano valere tra l'altro, come nel caso in esame, vizi propri, inerenti alla formazione del titolo esecutivo. Il problema è stato già affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte (491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, dell'opposizione all'esecuzione ☑ aqli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta e ravvisata la nullità della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 in quanto la mancata indicazione delle voci cui si riferivano controllogli importi non consentiva il dovuto sulla legittimità dell'opposizione, vale a dire per un vizio formale del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla 7 notificazione della cartella o, per l'ipotesi come quella dedotta nel caso in esame, dalla notificazione dell'avviso di mora. Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti. Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione dell'avviso di mora è avvenuta in data 12.7.1996 mentre il ricorso è stato depositato solo il 30.7.1996. E' evidente quindi il mancato rispetto del termine perentorio, con la consequente necessità da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione sul punto del RA. Va inoltre osservato che l'impugnata sentenza ha limitato il proprio esame ai vizi della cartella esattoriale, ritenendo l'accoglimento della censura al riguardo assorbente rispetto all'ulteriore questione relativa alla mancata notifica 8 dell'infrazione che ben può essere fatta valere l'opposizione avversO la cartella anche con od all'avviso di mora al fine di esattoriale recuperare il momento di garanzia previsto con la opponibilità avverso la contestazione del verbale di infrazione od avversO l'ordinanza-ingiunzione (Sez. Un. 192/90; 12107/95). Non avendo pertanto il Pretore pronunciato al riguardo, non è consentito a questa Corte, dopo l'enunciazione del principio di diritto testè richiamato, provvedere nel merito, postulandosi a suoi apprezzamenti con la decisione. tal fine che il giudice di merito abbia espresso i Relativamente alla parte residua notificadell'opposizione, riguardante la mancata del verbale di accertamento, gli atti vanno rimessi quindi al Tribunale di Catania al quale deve ritenersi trasferita la competenza a sequito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D. Las. 19.2.1998 n.51 e che dovrà disporre anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Né a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lg. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al giudice di pace la competenza nei giudizi di 9 opposizione di cui alla Legge n.689/81 ad eccezione di alcune materie, non rientranti però nel caso in esame ostandovi l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Cassa la sentenza imponata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione del RA relativamente ai vizi dell'avviso di mora. Rimette gli atti al Tribunale della parte residua di Catania per l'esame dell'opposizione e per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18.12.2000 иМдо Ріс ть вливаем внат вашите Il Consigliere est. Il Presidente louad Mago CORTE SUPPER CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prin c Andrea Bianchi Deposi27/FR 2002001 IL CANCELLIERE