Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 22486
CASS
Sentenza 16 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dal primo giudice, ha l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure proposte dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive, se prodotte, ma non ha l'obbligo di disporre una nuova perizia, salvo che non sia in grado di fornire direttamente spiegazioni in via meramente logica o tecnica.

Commentario1

  • 1Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniare
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 22486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22486
Data del deposito : 16 gennaio 2015

Testo completo