Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dal primo giudice, ha l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure proposte dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive, se prodotte, ma non ha l'obbligo di disporre una nuova perizia, salvo che non sia in grado di fornire direttamente spiegazioni in via meramente logica o tecnica.
Commentario • 1
- 1. Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 22486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22486 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 22 48 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1721 Alfredo Teresi - Presidente - sez. - Relatore - Vito Di Nicola -UP 16/01/2015 R.G.N. 37936/2014 Gastone Andreazza In caso di diffusione del VI LA presente provvedimento LE LL omettere gen e gli albi dat voe g , 2 norme dell art 62 d.lgs. 130/00 in quanto: O dispostu d'ufficio a nchiesa di porte ha pronunciato la seguente imposto dalla leggeFerls SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili U.L. nato a (omissis) 'nata a [...]S. (omissis) nei confronti di C.A. nato a (omissis) avverso la sentenza del 14/01/2014 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avv. Maria Genovese che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per l'imputati l'avv. Luca Maria Ferrucci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. O S C U RA TA RITENUTO IN FATTO U.L. e D.S. ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal UP presso il tribunale della medesima città, appellata da C.A. ha assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo a), rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, per il reato contestato al capo b) in anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e revocando, per quanto qui interessa, le pene accessorie nonché le statuizioni civili e confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il UP presso il tribunale di Trieste aveva, a seguito di giudizio abbreviato, condannato - previa concessione delle attenuanti generiche stimate equivalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente del rito alla pena di anni quattro di reclusione per il reato C.A. previsto (capo a) dagli artt. 81 cpv. e 609 quater, ultimo comma, codice penale perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costringeva in almeno due occasioni a subire atti sessuali consistiti U.E. nata il (omissis) nel leccarle il sedere e la vulva nonché a toccargli il pene e a masturbarlo. Con ven l'aggravante di avere la persona offesa età inferiore a 10 anni. Fatti commessi in nonché per il reato (capo b)(omissis) previsto dall'articolo 600 quater codice penale perché consapevolmente si procurava e comunque deteneva materiale pornografico prodotto mediante sfruttamento dei minori degli anni 18 ed in particolare nove video pedopornografici e un'immagine pedopornografica. In Trieste fino al (omissis) (omissis) Nel pervenire alla suddetta conclusione, la Corte di appello, dopo aver ampiamente dato conto della motivazione resa dal primo giudice (da pagina 2 a pagina 5 della sentenza di appello), ha osservato come il materiale probatorio acquisito, pur in gran parte convergente nel senso della responsabilità dell'imputato, presentasse indubbiamente alcune lacune e contraddizioni tali da non consentire di giungere "al di là di ogni ragionevole dubbio" ad una serena pronuncia di condanna dell'imputato per i due episodi descritti nell'imputazione di cui al capo a) della rubrica.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza le parti civili, U.L. e D.S. costituiti in proprio e quali genitori di U.E. sollevano, a , mezzo del comune difensore e con il medesimo ricorso, un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. O S C U RATA Con esso si deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si assume come la Corte d'appello abbia ritenuto incontestata l'idoneità a testimoniare della minore ma, nel valutarne l'attendibilità, ha considerato invece che le dichiarazioni rese dalla medesima presentassero preoccupanti e significative contraddizioni e lacune, che solo in parte avevano trovato una compiuta disamina e giustificazione nell'elaborato peritale. Sennonché, alla luce di dette considerazioni, la Corte d'appello poteva e doveva d'ufficio disporre un approfondimento peritale anche e soprattutto per la gravità dei fatti delittuosi contestati all'imputato. Invece il giudice di secondo grado si è limitato ad accogliere integralmente la tesi difensiva proposta dall'imputato, che soltanto in astratto ha indicato che altre persone potessero essere responsabili delle condotte a lui contestate, con la conseguenza che, con tale teoria, la difesa dell'imputato ha distorto ciò che invece era emerso in modo inequivocabile dall'incidente probatorio, dove la ven minore non aveva mai smesso di ribadire, in tutte le occasioni e senza incertezza, la condotta dell'imputato, unico adulto indicato dalla minore stessa quale autore delle contestate condotte. Peraltro la sentenza impugnata non ha in alcun modo considerato neppure la relazione del consulente del pubblico ministero, che aveva condiviso gli approdi peritali, disattesi dalla Corte territoriale. Persino il possesso del materiale pedopornografico da parte dell'imputato si sarebbe risolto, secondo i ricorrenti, in un elemento che è stato quasi banalizzato dalla Corte di appello, anche a livello sanzionatorio. In altri termini, i giudici di secondo grado hanno rinunciato ad esercitare i poteri probatori officiosi omettendo qualsivoglia motivazione in ordine al mancato espletamento dell'integrazione istruttoria, tanto più che la stessa Corte d'appello ha evidenziato l'incompletezza della perizia svolta, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere l'impossibilità di decidere allo stato degli atti ed a disporre conseguentemente la rinnovazione dell'istruttoria o quantomeno a motivare sulla sua non indispensabilità o impossibilità di procedervi.
3. La difesa dell'imputato, che non ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui al capo b) della rubrica per il quale si è pertanto formato il giudicato, ha presentato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalle parti civili e la condanna alla rifusione in favore dell'imputato delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. 2 O S C U RATA CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati nei termini e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Le parti civili si dolgono del fatto che il giudice d'appello, avendo disatteso gli esiti di una perizia disposta nel corso del primo giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, non ha proceduto all'integrazione probatoria mediante la rinnovazione dell'istruttoria diretta a disporre una nuova perizia e neppure ha motivato circa la non indispensabilità della rinnovazione o sulla impossibilità nel darvi corso. Il rilievo non è fondato in quanto il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dal primo giudice, ha soltanto l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure proposte dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive, se prodotte, ma non ha l'obbligo di disporre una nuova perizia, salvo che non sia in grado di fornire direttamente spiegazioni in via meramente logica o tecnica. سلم La ragione di ciò si rinviene nel fatto che il giudice, sulla base del principio del libero convincimento, non è legato al giudizio tecnico espresso dal perito, ma ha il potere di dissentirne, dovendo tuttavia indicare i motivi che egli oppone a quelli del perito o quanto meno le diverse risultanze processuali che diano puntualmente conto del dissenso manifestato, con la conseguenza che, a fronte di una perizia non condivisa, il giudice deve disporne un'altra solo se egli non sia in grado di fornire le esaurienti spiegazioni del disaccordo sicché, in presenza di una corretta motivazione al riguardo, il giudizio di non indispensabilità della rinnovazione istruttoria attraverso l'ingresso di nuova perizia è implicito perché contenuto nella motivazione stessa con la quale il giudice oppone alle valutazioni del perito le proprie conclusioni. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha precisato come fosse incontestata l'idoneità a testimoniare della piccola E. accertata proprio a mezzo della perizia, ricordando che, nel corso delle indagini e prima di disporre l'audizione della minore in sede di incidente probatorio, venne opportunamente affidato, per tale valutazione tecnica, un incarico peritale alla dottoressa P. esperta in psicologia giuridica, la quale, con un accertamento assolutamente puntuale ed accurato, pervenne alla conclusione che la minore fosse in concreto capace di rendere una deposizione attendibile. La Corte d'appello dunque non ha neppure smentito gli approdi peritali in tema di capacità a testimoniare, esito non contestato neanche dall'imputato, ma ha chiarito come la valutazione dell'attendibilità in concreto delle rivelazioni della O S C U RATA minore, in ordine alle quali si è radicato il disaccordo, fosse compito spettante al giudice, non al perito, e come una tale valutazione dovesse essere effettuata con particolare cautela e rigore verificando, sempre in concreto, la narrazione della piccola E. la quale all'epoca dei fatti non aveva neppure compiuto i quattro anni di età, attraverso l'analisi delle denunciate discrasie e/o divergenze ravvisabili tra le plurime e progressive dichiarazioni da lei rese, dapprima ai genitori, poi alla dottoressa Pl. successivamente alla dottoressa P. ed infine in sede di incidente probatorio, svolto ad oltre un anno dalla denuncia, quando la piccola non solo aveva acquistato tutt'altra capacità di espressione ma soprattutto quando aveva ricevuto una gran massa di informazioni, se non di "suggestioni", ad opera di terzi, come dimostrato dal diverso atteggiamento tenuto dalla minore nel narrare i fatti (dapprima, secondo quanto riferisce la madre, in modo "tranquillo" come se si trattasse di un gioco, poi invece in sede di incidente probatorio come di una cosa "bruttissima"). Nel seguire tale metodologia, la Corte triestina si è conformata ai principi più volte espressi da questa Corte in base ai quali, in tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, al fine di valutare l'attitudine a ven testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova;
tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (Sez. 3, n. 35397 del 20/06/2007, Tranchida ed altro, Rv. 237539), sicché, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251662). Ne consegue come la sentenza impugnata non meriti la censura che le è stata mossa in quanto, con corretta motivazione priva di vizi logici e giuridici, la Corte d'appello ha ampiamente spiegato le ragioni del disaccordo con il perito e, vertendo tale dissenso sull'attendibilità della prova, alcuna altra perizia doveva la Corte distrettuale disporre in proposito, rientrando l'oggetto della valutazione, in quanto insuscettibile di accertamento tecnico peritale, nei compiti esclusivi del giudice. 5 O S C U RATA 3. Nel passare poi all'esame delle dichiarazioni rese dalla minore, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato come le versioni rese dalla bimba sugli episodi di cui al capo a) dell'imputazione non coincidessero su dettagli di essenziale importanza perché attinenti proprio alle modalità in cui si sarebbero svolti i fatti (pagina 17 e seguenti della sentenza impugnata). Le affermazioni contenute in sentenza non sono state oggetto di alcuna critica (né specifica e neppure generica) da parte dei ricorrenti e ciò esime la Corte dal riportarle, essendo comunque ampiamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di secondo grado, avendo esaminato ed analizzato scrupolosamente le discrepanze presenti nelle dichiarazioni di E. e desumendo da ciò come sia risultata minata l'interna attendibilità delle dichiarazioni, posto che, quanto alla loro coerenza con le restanti risultanze istruttorie, anche ulteriori aspetti hanno lasciato perplessi al punto da non escludere che possa essersi trattato di una "falsa rivelazione per sostituzione del perpetratore". Nel pervenire alle suddette conclusioni, la Corte d'appello è partita dalla ve condivisibile premessa che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, costituisce una vera e propria fonte di prova e può essere anche da sola assunta come prova della colpevolezza dell'imputato. A differenza di quella resa dal teste estraneo, tuttavia, deve essere sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva. La necessità di tale ulteriore indagine che, nel caso in cui la persona offesa si sia, come nella specie, costituita parte civile, può essere opportuno sia accompagnata anche col riscontro delle dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) - vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. La Corte di appello proprio in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il materiale probatorio acquisito presentasse imponenti lacune e contraddizioni, specificamente analizzate nella motivazione dell'impugnata sentenza e trascurate in toto nel proposto ricorso, del tutto generico ed assertivo, ha correttamente ritenuto che ciò non consentisse di giungere "al di là di ogni ragionevole dubbio" ad una serena pronuncia di condanna dell'imputato per i due episodi ivi descritti. Deriva da ciò il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. 6 O S C U R A T A 4. Quanto alla richiesta dell'imputato di ottenere la rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, essa va respinta, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, ed i ricorrenti vanno esentati dal rimborso, dovendosi osservare al riguardo che, anche nella fattispecie regolata dall'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.(assoluzione dell'imputato con formula piena e domanda dello stesso di condanna della parte civile alle spese processuali da lui sostenute), se è vero che l'onere della rifusione delle spese giudiziali è collegato al criterio della soccombenza, tuttavia detta statuizione è rimessa al giudice il quale è libero di compensarle in tutto o in parte se ricorrono giusti motivi che, nella specie, devono essere individuati nella doppia difforme valutazione dei giudici di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato e alle ragioni dell'assoluzione in secondo grado statuita sulla base del ragionevole dubbio ma in presenza di materiale probatorio "in gran parte convergente nel senso della responsabilità del C. "(pag. 27 sentenza d'appello).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 16/01/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Alfredo TeresiThere Vito Di Nicola hio Cillicra DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAG 2015 IL CANCELLIEREHERE Luana MaraniLuana N