Sentenza 22 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NON 1989 /0 LA CORTE SUPRE SAZI NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 4777/96 - Cron.15821 Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DO RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POERIO 56, presso lo studio dell'avvocato GERACI ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUSSO ADOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2001 1373 GIORGIO, CIACCI PATRIZIA, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
-> resistente con mandato avverso la sentenza n. 1284/95 del Tribunale di SANTA RI CAPUA VETERE, depositata il 28/04/95 R.G.N. 654/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4 maggio 1993 il Pretore di S. MA Capua Vetere dichiarava la signora MA DO invalida a norma di legge e - condannava l'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) a corrispondere alla stessa l'assegno di invalidità a decorrere dal 1° luglio 1991. Su appello dell'INPS, cui resisteva la signora DO, il Tribunale di S. MA Capua Vetere, disposta una nuova consulenza tecnica medico legale, riformava la decisione pretorile, rigettando la domanda della assicurata. Per la cassazione della sentenza del Tribunale (del 21/28 aprile 1995) ricorre, formulando un unico motivo di censura, MA DO. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa della ricorrente lamenta che il Tribunale ha imposto al proprio consulente di seguire il criterio di valutazione di NG (semisomma tra la somma aritmetica delle singole menomazioni e il risultato ottenuto con la tecnica valutativa a scalare secondo il metodo di Balthazar), ignorando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è consentito in materia pensionistica l'adozione di tabelle fissate per il settore assicurativo infortunistico, il cui indice medio è riferito ad attività lavorativa generica. Deduce che l'attività esercitata dalla signora DO è quella di 3 bracciante agricola, e che le malattie andavano valutate con riferimento a tale attività. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto discostarsi dal parere del proprio consulente, avendo questi comunque accertato un'alta percentuale di invalidità. Segnala, infine, che l'infondatezza dell'appello dell'INPS emergeva dal fatto che il principale motivo di doglianza era basato sulla totale assenza della ipertensione arteriosa, mentre il CTU di secondo grado non solo aveva riscontrato tale patologia ma aveva evidenziato un iniziale impegno cardiocircolatorio. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1 Questa Corte ha ripetutamente chiarito che "nella valutazione della residua capacità di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi a somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendo invece compiersi una valutazione complessiva di esse, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche, o comunque a un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermità o difetto fisico o mentale e probabile riduzione conseguente della capacità di lavoro, in quanto tali elaborati forniscono indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta (e a quelle confacenti), la quale può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione di una tabella di valutazione astratta" (cfr. Cass., 21 ottobre 1995 n. 10949; 20 giugno 1994 n. 5934; v. anche Cass., 5 gennaio 1995 n. 148). La consulenza tecnica di secondo grado - le cui conclusioni sono state "tranquillamente condivise e fatte proprie dal Collegio perché complete, precise e persuasive" - si è discostata da tali principi, operando dapprima la somma aritmetica delle invalidità prodotte da ciascuna infermità (40% per le affezioni dell'apparato osteoarticolare, 15% per le affezioni dell'apparato respiratorio, 15% per la cardiomiopatia ipertensiva in fase di iniziale impegno d'organo, nessuna riduzione per la sindrome ansioso depressiva), poi applicando il metodo a scalare (con invalidità complessiva del 56%), : infine dividendo per due la somma delle invalidità ottenute con ciascuno dei precedenti metodi (70+ 56: 2 = 63). Un tale modo di operare, condiviso dal Tribunale, non risponde ai criteri sopra enunciati. È mancata una valutazione complessiva delle infermità in relazione al lavoro svolto dalla assicurata e alle altre attività lavorative ad essa confacenti, per tali intendendosi quei lavori che possono essere svolti dall'assicurata in base alla sua capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute (cfr. Cass., 21 ottobre 1995 n.10949; 13 gennaio 1993 n. 259). La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 22 marzo 2001. fl cons. estensore Il Presidente betur MAна Phill IL CANCELLIERE I 0 Depositato in Cancelleria 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T oggi, 2.2 MAG 2001 L . T R L , N A ' O A S L B 3 IL CANCELLIERE E L I 7 P E - D S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P E S A I M G D I A G E A E , O L D O T R T E I T T A S R L I I N L G E D E S E E R O D