Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
A norma dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'U.C.I., la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 va effettuata presso l'UCI, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 cod. proc. civ. (nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto introduttivo era stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni era stata effettuata presso il domiciliatario "ex lege", ha ritenuto valida la notificazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all'azione ex art. 2054 cod. civ.)
L'elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la causa dev'essere rimessa dal giudice d'appello a quello di primo grado ha carattere tassativo. Pertanto, allorché il giudice d'appello rileva non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (contemplata dal primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ.), ma l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), deve limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, primo comma e 160 cod. proc. civ.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AV RI, LEVANTE ASSIC SPA, UCI UFF CENTRALE ITAL SRL, KRAUSE SABINE, TIRRENA COMP ASSIC IN LCA IN PERS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3076/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 09/07/96 e depositata il 02/10/96 (R.G. 4833/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giancarlo AMICI;
unito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7.4.1987 PU PE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma VE AR, La Levante Assicurazioni, KR LI e l'U.C.I. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di incidente stradale.
Assumeva l'attore che il 23.8.1985, mentre alla guida della propria auto percorreva l'autostrada A/1, aveva urtato una ruota che si era distaccata dal rimorchio dell'autotreno condotto dal proprietario VE, che lo precedeva;
che dopo l'urto la sua auto era stata violentemente investita da quella condotta dalla proprietaria KR LI, sopraggiunta da tergo;
che entrambe le macchine prendevano fuoco ed erano distrutte.
Con sentenza del 24.3.1992 il Tribunale di Roma riteneva che il PU era responsabile della collisione con la ruota distaccatasi dall'autotreno del VE;
che la KR a sua volta era responsabile della collisione con l'auto del PU;
che il PU, la KR e l'U.C.I., in solido tra loro, erano tenuti al risarcimento del danno conseguito dalle infrastrutture stradali e preteso in surroga dalla S.p.A. Tirrena Assicurazioni. Il PU proponeva appello, attinente al merito della causa. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9.7.1996, riteneva che non era stato ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti della KR, litisconsorte necessaria, quale proprietaria del veicolo investitore, in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio era stata effettuata alla stessa, cittadina straniera, presso l'U.C.I., mentre essa non aveva mai eletto domiciliò presso detto ente. La Corte, pertanto, rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della KR.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PU PE.
Motivi della decisione l. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l.n. 990/1969. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto priva di effetti la notifica dell'atto di citazione di KR LI presso l'U.C.I., poiché la stessa non avrebbe mai eletto domicilio presso detto Ufficio, mentre, secondo il ricorrente in tema di r.c.a. l'assicurato straniero è domiciliato ex lege presso l'U.C.I.
2. Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Va, preliminarmente, osservato che a norma dell'art.
6.c. 2^, l. n.990/1969, quale modificato dal d.l. n. 857/1976, convertito in l. n.39/1977, già prima della sostituzione di detta norma apportata dall'art. 1 1.7.8.1990, n. 242, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, l'assicurato straniero ed il suo assicuratore si intendevano domiciliati presso l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
Detta norma, che va applicata nella fattispecie, essendo stato l'atto di citazione notificato alla KR il 7.4.1987, prevedeva, come peraltro prevede l'attuale art. 6 l. n. 990/1969, anche a seguito della sostituzione operata dalla l. n. 242/1990, una domiciliazione ex lege dell'assicurato straniero e del suo assicurare. Pertanto non occorre che detto cittadino straniero elegga volontariamente un domicilio presso l'U.C.I..
Va, a tal fine rilevato, che la predetta norma ha superato positivamente il vaglio della corte costituzionale, che ha ritenuto che è infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui prevede quale domicilio legale dell'assicurato, che circoli temporaneamente in Italia e con veicolo immatricolato all'estero, la sede dell'ente (U.C.I.) costituito in Italia e competente ad accettare il certificato internazionale di assicurazione eventualmente rilasciato da apposito ente costituito all'estero, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (C. Cost.19.12.1985,n. 353). Detta domiciliazione in Italia, imposta allo straniero a norma dell'art. 6 l. n. 990/1969, non trova applicazione per tutte le azioni risarcitorie a carico di stranieri per sinistri da loro provocati, ma resta limitata al campo di applicazione e quindi alle controversie risarcitorie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a., stante la finalità di garantire la facile reperibilità dello straniero, in relazione all assicurazione da lui stipulata con le modalità richieste dall'art. 6 cit. (Cass.21.1.1985,n. 225). Trattasi cioè di una norma eccezionale e si applica alla sola ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'U.C.I. e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo (come anche avviene per altre norme relative all'assicurazione obbligatoria rca, ad esempio art. 4 l. n. 39/1977). Ciò comporta che nell'ambito dell'azione diretta, proposta ai sensi della l. n. 990/1969, nei confronti dell'U.C.I., all'assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 23 citata legge, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege, e cioè presso l'U.C.I..
Qualora,invece, si proponga azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, proprietario, del veicolo danneggiante la notificazione ovviamente non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge (art. 142 c.p.c), non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all'art. 6 l. n.990/1969. 3. Se le due azioni sono proposte separatamente, nulla quaestio. Il discorso si complica se l'azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e quella diretta contro l'U.C.I. sono proposte cumulativamente, dovendo ritenersi, come è ammesso pacificamente, che possano proporsi cumulativamente sia l'azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969, sia quella codicistica ex art.2054 c.c. (Cass. 13.3.1996,n. 2056; Cass. 1.6.1995,n. 6128).
In caso di confluenza nello stesso processo sia dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (o dell'U.C.I.) sia dell'azione aquiliana ex art. 2054 c.c., si versa in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all'origine un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione dell'una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell'altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto meno con riferimento al giudizio di primo grado ( essendo stata ipotizzata, con riferimento alla fase di impugnazione, un'inscindibilità in conseguenza del litisconsorzio di natura processuale per effetto delle statuizioni comuni sugli accertamenti della responsabilità e del danno contenuti nella sentenza di primo grado, Cass. 13.3.1996, n. 2056; Cass. 26.4.1995,n. 4622; Cass. S.U. 29.7.1983, n. 5220). Ciò comporta che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 c.c., nei confronti del proprietario del veicolo , danneggiante responsabile, in effetti nei confronti di quest'ultimo si versa nell'ipotesi di cui all'art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona la domanda i fini dell'integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario o atipico di cui all'art. 23 l. n. 990/1969 e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). Da ciò consegue che, stante la scindibilità tra le due cause, sia possibile anche la separazione delle stesse a norma dell'art. 104, 2^ c. c.p.c.. 4. Ciò si è verificato nella fattispecie in cui l'attore, con l'atto di citazione ha richiesto la condanna solidale dell'U.C.I. e della KR (oltre che di altri soggetti), il che significa che nei confronti dell'U.C.I. ha proposto azione diretta ai sensi della l. n.990/1969, mentre nei confronti del proprietario responsabile azione ex art. 2054 c.c.. In questo caso dalla stretta applicazione dei principi suddetti consegue che se la notificazione dell'atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, è effettuata solo presso il domiciliatario ex lege e non anche nelle forme ordinarie ex art. 142 c.p.c., sussiste l'inesistenza della notificazione relativamente alla domanda di responsabilità aquiliana (mentre essa è esattamente effettuata ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 23 l. n.990/1969). Infatti nella specie non si versa in un caso di nullità della notificazione, ma di inesistenza della stessa.
La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità o disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere effettuata ed, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una qualche notificazione sia comunque avvenuta materialmente mediante rilascio di copia dell'atto avvenga a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente, quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata la consegna di alcun atto da notificare. Solo la notificazione nulla e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 13.2.1996,n. 1084; Cass. 15.1.1996,n. 272). Nella fattispecie, essendo stato l'atto notificato alla KR presso l'U.C.I., che nell'azione diretta costituiva il domiciliatario ex lege del proprietario responsabile litisconsorte, sussiste inesistenza e non nullità della notificazione, ai fini della domanda di responsabilità aquiliana, poiché è principio pacifico in giurisprudenza che la notificazione di un atto effettuata al domiciliatario nominato tale per la notifica di altri atti è inesistente, in quanto eseguita in un luogo e ad una persona non avente più alcun riferimento con il destinatario (Cass. 9.4.1990,n. 2939; Cass. 16.1.1988,n. 302; Cass. 11.5.1987,n. 4338). Tale ultimo principio vale ancor di più in caso di domiciliazione ex lege, come nella fattispecie, atteso che in siffatta ipotesi manca un qualunque concorso del soggetto interessato nell'individuazione del domiciliatario.
5. Ne consegue che nella fattispecie, quanto all'azione diretta proposta nei confronti dell'U.C.I., essendo stato notificato l'atto introduttivo al responsabile del danno (proprietario straniero del veicolo) presso il suo domiciliatario ex lege, risulta ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale atipico o imperfetto o anomale), costituito dal responsabile del danno.
Erra, pertanto, la sentenza impugnata che, omettendo di rilevare che nella specie erano state proposte cumulativamente sia l'azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969 sia l'azione ex art. 2054 c.c., rimette la causa davanti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di KR LI.
6. Quanto alla domanda nei confronti della KR di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, r i motivi sopra detti, certamente sussiste un vizio di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, essendo la stessa notificazione stata effettuata ai sensi dell'art. 6 l. n. 990/1969, che, come detto, costituisce norma eccezionale, valida solo nell'ambito della disciplina di cui alla predetta legge.
Sennonché detto vizio, non comportando la nullità della notificazione, ma l'inesistenza della stessa, da una parte non ha comportato l'instaurazione di alcun rapporto processuale tra l'attore e la KR, relativamente a detta domanda, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza (sul punto relativo alla domanda di condanna della KR) e dall'altra non può costituire motivo per la rimessione della causa al primo giudice.
Infatti l'elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la causa deve essere rimessa dal giudice di appello a quello di primo grado ha carattere tassativo (Cass. 22.5.1995, n. 5612), per cui al di fuori di dette ipotesi, riprende vigore il principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione della sentenza.
Pertanto, allorché, il giudice di appello rileva non la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ipotesi contemplata dal 1^ c. dell'art. 354 c.p.c.), ma l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), deve limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, c.10 e 160 c.p.c. (Cass. 26.3.1992,n. 1893).
Il primo giudice, infatti, trattandosi di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e non di nullità della stessa, non potrebbe, come sopra si è detto, disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. 7. Ne consegue che la sentenza impugnata, sempre omettendo di rilevare che nella fattispecie erano state proposte cumulativamente l'azione diretta e quella ex art. 2054 c.p.c., ha errato nel rimettere al primo giudice la causa anche relativamente alla domanda ex art. 2054 c.c., in quanto, vertendosi in ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, non trovava applicazione l'art. 354, c.10, c.p.c., sussistendo, invece, la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza relativamente a detta domanda. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999