Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario o processuale, è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 726 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 12/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 12/01/2022), n.726 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10000/2020 R.G. proposto da: C.C., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Molaro; – ricorrente – contro D.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Sellitti, con domicilio eletto in Roma, Via A. Locatelli, n. 1, presso lo studio dell'Avv. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata cooperativa In Cammino, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Tigre 37 presso lo studio dell'avvocato Francesco Caffarelli, che, in unione all'avvocato Giacomo Damiani, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti giusta delega in calce al controricorso;
2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso la propria sede legale, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Pignataro, Saverio Muccio e Franco Quaranta giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna del 19 novembre 1998, depositata in data 11 febbraio 1999, numero 951/98, r.g. 1333/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 novembre 2002 dal consigliere Natale Capitanio;
Uditi gli avvocati Giacomo Damiani, Antonino Sgroi, per delega dell'avvocato Coretti, e Adriana Pignataro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza sociale e per il suo accoglimento nei confronti dell'altro ente;
Svolgimento del processo:
Con due ricorsi, poi riuniti, la società cooperativa In Cammino convenne in giudizio, avanti il pretore di Ravenna, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro chiedendo che venisse accertata la insussistenza dell'obbligo contributivo con riferimento a rapporti di lavoro erroneamente qualificati dai due enti come di natura subordinata anziché autonoma. La società espose di avere presentato istanza di condono previdenziale con espressa clausola di riserva. Il pretore, con pronuncia resa in data 11 marzo 1998, rigettò la domanda ritenendo che i rapporti di lavoro in questione fossero effettivamente di tipo subordinato. Decidendo sull'appello proposto dalla società, il tribunale di Ravenna ha dichiarato la improponibilità della domanda proposta dalla stessa con gli atti introduttivi del giudizio perché preclusa dalle istanze di condono. Della sentenza viene chiesta la cassazione con unica ragione di censura. Entrambi gli enti resistono con controricorso. Motivi della decisione:
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha eccepito che, avendo esso provveduto alla notificazione alla società della sentenza del tribunale in data 5 marzo 1999, il ricorso proposto nei propri confronti è tardivo per essere stato notificato solo il successivo 2 luglio, e quindi oltre il termine breve dei sessanta giorni fissato dall'articolo 325 del codice di procedura civile. L'eccezione è incontestabilmente fondata, derivandone che della impugnazione deve dichiararsi la inammissibilità, che peraltro, in difformità delle richieste formulate dal procuratore generale, deve estendersi anche a quella proposta, sempre nella stessa data del 2 luglio 1999, nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, non potendo valere che questo avesse provveduto a una autonoma notificazione della sentenza il 12 maggio 1999, e ciò in quanto, nella specie, non si verte nel caso di pluralità di cause tra loro scindibili trattate nello stesso processo ma in quello diverso di litisconsorzio cosiddetto unitario (o quasi necessario), che se facoltativo nella fase della sua instaurazione - una volta che, per iniziativa delle parti o per ordine del giudice, si svolga nel primo grado anche nei confronti di soggetti portatori di rapporti che pure sono formalmente autonomi rispetto a quello controverso - diviene processualmente necessario nelle fasi successive, restando quindi assoggettato, attesa la sostanziale unicità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio con riguardo alla causa petendi, alla disciplina del litisconsorzio necessario, e quindi, per quanto attiene alla impugnazione, alla regola della unitarietà del termine per la sua proposizione, realizzandosi una delle varie ipotesi di connessione per "pregiudizialità-dipendenza" di cui all'articolo 331 del codice di rito, e ciò essenzialmente al fine di evitare contraddittorietà di giudicati.
Tanto premesso, occorre considerare che, nella concreta fattispecie, si verificò che a fondamento delle intimazioni di pagamento delle somme asseritamente dovute dalla società In Cammino per violazione di obblighi contributivi i due enti previdenziali posero le risultanze alle quali era pervenuto l'unico accertamento ispettivo condotto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il cui verbale era stato da questo trasmesso all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, secondo il quale sarebbe stato da escludersi che i rapporti di lavoro intercorsi tra la stessa e i propri soci potessero considerarsi come di natura autonoma rientrando invece in quelli di tipo subordinato con conseguente inadempimento degli obblighi di versamento dei rispettivi contributi. Nei confronti delle distinte pretese, divergenti tra loro esclusivamente per il quantum richiesto e per la indicazione delle norme violate ma restando identico il loro fatto generatore e la prova di questo, la società intimata richiese al giudice che venisse dichiarata la insussistenza delle relative obbligazioni, contestando le risultanze dell'unica indagine ispettiva, proponendo con gli atti introduttivi dei giudizi identici mezzi di prova e ai quali i due enti convenuti replicarono opponendo, entrambi, quanto emerso dall'unico accertamento. In una tale situazione di fatto, il pretore adito, non opponendosi alcuna delle parti, doverosamente, in applicazione dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ordinò la riunione dei procedimenti. Non può infatti revocarsi in dubbio che, nella concreta fattispecie, entrambe le controversie avevano per oggetto una unica situazione di fatto tra lo stesso datore di lavoro e gli stessi lavoratori con riferimento agli identici rapporti di lavoro imponente la soluzione della unica questione sottoposta al giudice della sussistenza tra il primo e i secondi di rapporti di lavoro subordinati, comune alle due domande di accertamento negativo azionate, derivando da ciò la esigenza della unitarietà della trattazione delle due cause solo formalmente distinte in relazione ai soggetti convenuti nell'una e nell'altra ma di fatto inscindibilmente connesse perché tra loro interdipendenti per l'identità dell'oggetto costituito dalla unica questione di fatto proposta, pregiudiziale alla risoluzione di quella, sempre unica, di diritto, conseguendone la necessità imprescindibile della formazione di un unico giudicato, il che del resto appare perfettamente coerente con il dettato dell'articolo 111 della Costituzione in materia di ragionevole durata del processo.
Da quanto sopra esposto deve discendere la applicazione del principio per il quale, nelle ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia pronunziato su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, è applicabile la disciplina propria delle cause inscindibili, e, in particolare, in materia di gravami, della regola che, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, conseguendone che, ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti delle altre parti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della sua proponente alle spese del giudizio nella misura che si determina nel dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno degli enti resistenti, delle spese del giudizio che liquida in euro 11,00 oltre euro millecinquecento per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002