Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15514 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA 1055 1EAUPREMA DI ZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 30753/01 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.31556 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Ud. 10/04/03 Dott. Pietro CUOCO Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA " sul ricorso proposto da: AN RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 16, presso lo studio dell'avvocato CIRO FALANGA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO NICOLAS BALZANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AEREOPORTI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 187, presso lo studio dell'avvocato GUIDO RINALDI BACCELLI, che lo 2003 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2203 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1378/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/08/01 R.G.N. 1979/2000; ! udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI IORIS GIANFRANCO per delega BALZANO NICOLAS DOMENICO;
udito l'Avvocato RINALDI BACCELLI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma TO NG deduceva l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro S.p.a. Aeroporti di Roma a seguito della contestazione di aver fatto da tramite per la consegna di una somma destinata al pagamento di una partita di droga e della successiva sospensione della validità del tesserino aeroportuale. Chiedeva la l eft- condanna della società convenuta alla reintegrazione dipendente nel posto di lavoro, alla riconsegna del tesserino e al pagamento delle retribuzioni. Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di Roma con la sentenza oggi denunciata rigettava l'appello proposto dal NG, rilevando l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi formali dell'atto di recesso, non allegati nel giudizio di primo grado, e l'infondatezza dei relativi motivi di gravame;
affermava poi la legittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta impossibilità della prestazione, a seguito del provvedimento del direttore dell'aeroporto del 20 settembre 1993, con cui era stata disposta la revoca definitiva dell'autorizzazione all'accesso all'aeroporto. Avverso tale sentenza TO NG propone ricorso per cassazione con cinque motivi, al quale la società Aeroporti di Roma resiste con controricorso illustrato da memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Nella specie, la società datrice di lavoro ha comunicato al dipendente con lettera del 26 agosto 1993 la contestazione di addebiti relativi alla partecipazione del NG ad un traffico illecito di droga. Successivamente, ha intimato il licenziamento con lettera 28 ottobre 1993, motivato sia con il riferimento alla predetta contestazione disciplinare, sia con l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, determinata dal provvedimento di sospensione della validità del tesserino di accesso all'area aeroportuale, disposto dalla Direzione della Circoscrizione Aeroportuale. Il recesso va quindi ricondotto a due cause di giustificazione autonome, riferibili rispettivamente ad un inadempimento contrattuale del lavoratore, sanzionabile disciplinarmente, e ad un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1464 cod.civ. Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge 20 maggio 1970 n.300, si sostiene che al lavoratore non stata contestata con immediatezza una giusta causa di recesso: si deve pertanto ritenere che il datore di lavoro abbia a suo tempo soprasseduto al licenziamento ritenendo la colpa del dipendente non meritevole della sanzione espulsiva. La circostanza addotta a motivo di licenziamento risultava dagli atti istruttori e successivamente dalla sentenza di assoluzione del NG, e quindi doveva essere contestata tempestivamente. Il motivo è infondato. Nella prospettazione del ricorrente, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare viene invocato non sotto il profilo della lesione delle garanzie procedimentali previste dall'art.7 legge n.300/1970, in relazione all'impossibilità di un'efficace difesa in relazione alla contestazione dell'addebito, ma in quanto la mancanza di tempestività della reazione del datore di lavoro rivelerebbe l'assenza di un requisito della giusta causa di recesso, e cioè dell'incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata ha disatteso la doglianza dell'appellante su questo punto, osservando che l'addebito contestato non riguarda l'imputazione mossa al NG nel processo penale conclusasi con sentenza di assoluzione, ma circostanze di fatto diverse emerse in tale procedimento e conosciute dalla società datrice di lavoro solo a seguito di detta pronuncia. Tale rilievo non viene confutato dal ricorrente, e la reazione della società datrice di lavoro non può quindi ritenersi tardiva rispetto al tempo decorso dall'accertamento dei fatti in sede penale. Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300, deducendosi 5 che «il comminato licenziamento è viziato da nullità assoluta perché contraddittorio con la contestazione in quanto in quest'ultima viene contestata una circostanza di fatto nel mentre il licenziamento viene comminato per impossibilità della prestazione». Risulterebbe così violato il principio della specificità della contestazione, di cui la sentenza impugnata non tiene conto. Anche questo motivo è infondato, perché, come si è osservato, la fattispecie di impossibilità della prestazione dedotta dalla società Aeroporti di Roma nella comunicazione del licenziamento non ha alcuna relazione diretta con la valutazione dell'illecito disciplinare e si pone come autonoma causa di giustificazione del recesso. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge 15 luglio 1966 n.604, si rileva che la società datrice di lavoro non ha fornito la prova della giustificazione del recesso;
infatti il NG è stato assolto con formula piena dei fatti contestati in sede penale, e la convenuta in primo grado non ha mai dimostrato la sua colpevolezza. Con il motivo si profila anche un vizio di motivazione «per la mancata considerazione di elementi di fatto potenzialmente rilevanti». Il motivo è inammissibile. Posto che l'addebito disciplinare riguarda, come si è detto, circostanze di fatto diverse da quelle oggetto della imputazione nel processo penale, ma risultanti dagli accertamenti svolti in quel giudizio, il ricorso non contiene alcuna specifica indicazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'apprezzamento della responsabilità disciplinare, di cui sarebbe stato omesso o trascurato l'esame da parte dei giudici di merito. Il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova;
e nessuna censura specifica è stata formulata in proposito dal ricorrente. Con il quarto motivo, denunciandosi la violazione della legge n.604/1966 e dell'art.1464 cod.civ., si deduce che la società datrice di lavoro era tenuta a provare, oltre alla sussistenza delle ragioni giustificanti il licenziamento, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre attività dell'impresa; tale prova non era stata fornita perché il mancato possesso del tesserino non comporta la impossibilità di utilizzare il ricorrente in altre mansioni. Con il quinto motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata- anche per un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico seguito- perché il Tribunale non ha esposto le ragioni della impossibilità di utilizzare le prestazioni del NG in mansioni diverse. Il giudice dell'appello ha dichiarato assorbiti «i motivi di appello disciplinari» senza alcuna motivazione;
il ricorrente è 7 stato licenziato per una circostanza non contestata dal P.M. né dal giudice penale che lo ha assolto. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 1. 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
ne consegue che, nell'ipotesi di temporaneo ritiro, ad un dipendente aeroportuale svolgente le proprie mansioni negli spazi doganali, del tesserino di accesso ai medesimi per denuncia penale, la legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi (Cass. 19 agosto 1996 n.7638; v. anche Cass. 10 settembre 1993 8 n.9453, 26 gennaio 1996 n.603, 28 ottobre 1997 n.10616, 13 ottobre 1999 n.2267). Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato, con un apprezzamento di fatto non investito da specifica censura, che il provvedimento adottato dalla direzione della circoscrizione aeroportuale concretava non un temporaneo impedimento, ma la definitiva impossibilità della prestazione lavorativa nell'area aeroportuale, essendo stata non sospesa, ma revocata l'autorizzazione all'accesso. Non si pone dunque un problema di valutazione dell'incidenza sulla regolare funzionalità dell'azienda in relazione alla prevedibile durata di una sospensione temporanea. D'altro canto, la sentenza impugnata ha anche rilevato che la revoca dell'autorizzazione precludeva l'accesso all'intera area aeroportuale, nell'ambito della quale si svolge tutta l'attività della azienda;
nessuna critica risulta formulata in ordine a tale giudizio di fatto, che esclude del tutto l'utilizzabilità da parte della società resistente delle prestazioni del NG in qualsiasi posizione di lavoro. L'ultimo profilo di censura del quinto motivo di ricorso ripropone la stessa doglianza già confutata con l'esame del terzo motivo, in relazione alla contestazione disciplinare di fatti desunti dalle risultanze istruttorie del procedimento penale e diversi da quelli oggetto della imputazione mossa in quel giudizio. 9 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 30,00 di cui € 3.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003 Il Presidente مععههincenzo Miles Il Consigliere estensore CANCELLIERE Ellehave Depositato in Cancelleria- 16 OTT 2003 oggi CANCELLIERE E I R O C 10