Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU0 034 3/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO CAI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Divinec erilerin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: J Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 8576/99 Cron. 631 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 96 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.03/10/01 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente +- SE NTENZA ROSALBA, не sul ricorso proposto da: TR TA, TR elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, CORTE SUPER ATIONE presso 10 studio dell'avvocato DE VINCENTI A, difesi Richieste copia studio dagli avvocati FERAUDO VINCENZO, GENCARELLI DODARO IL SOLE 24 ORE dal Sig per dirin 155 ELVIRA, giusta delega in atti;
1414 GEN. 2002 ricorrenti IL CANC E contro €1,55 L3000 TR VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA VIA DELLA FREZZA 59, presso Q , MIRIGLIANI, difeso dall'avvocato CAPPARELLI ANGELO giusta delega in atti;
DH675554 2001 controricorrente nonchè contro 1298 -1- TR RO;
- intimato paint , del contende avverso la sentenza n. 251/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 21/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Angelo CAPPARELLI, difensore del | resistente che ha chiesto il rigetto del riorso, la difesa produce l'avviso di ricevimento a seguito della notifica dell'atto integrativo per l'integrazione del | contraddittorio in favore di TR GI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO, che ha concluso per laGenerale Dott. Dario CAFIERO rinnovazione della notifica del ricorso ex art.291 cpc;
in subordine, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, il suo accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 24 ottobre 1995 EN, IN, LL, ZO (nato nello 'anno 1952),OR, GI e ZO (nato nell'anno 1945) OL e UN CA convennero, davanti al Tribunale di Rossano Calabro, le proprie sorelle ET e BA OL per la divisione di beni dell'eredità del genitore Anto= nio OL, deceduto senza lasciare testamento il 7 gennaio 1980. Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepirono che la divisione doveva avere come oggetto anche altri beni (i fondi TO e TT), la cui proprietà era stata trasferita dal dante causa a due dei loro fratelli (GI e ZO, nato nell'anno 1945), con contratti di compravendita (per notaio Terzi del 29 maggio 1972 e del 28 * ottobre 1977) simulati perché mascheravano delle donazioni nulle. Con domanda riconvenzionale chiesero la divisione dei beni, previa "declaratoria di nullità e/o di riduzione delle donazioni, quanto meno fino al rispetto dei diritti di legittima delle deducenti". Gli attori, a loro volta, eccepirono la prescrizione della domanda di simulazione, che il Tribunale, con sentenza non definitiva del 28 gennaio 1997, dichiarò invece, impre- scrittibile. ZO e GI OL impugnarono tale pronuncia, alla quale resistettero . le convenute, e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21 aprile 1998, in • riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la prescrizione della domanda di simulazione con l'argomento che era stata proposta insieme con quella di reintegra= zione della quota di legittima e, che, essendo essa diretta non solo all'accertamento 1. della nullità delle donazioni dissimulate, ma anche alla rideterminazione dei diritti ereditari riservati, era soggetta alla prescrizione decennale della domanda di riduzio- ne, prescrizione già verificatasi, in quanto risultava essere stata formulata con la com- parsa di costituzione depositata il 28 dicembre 1995, dopo quindici anni dalla morte del "de cuius" avvenuta il 7 luglio 1980. to ET e BA OL hanno proposto ricorso per cassazione e con unico motivo, illustrato con memoria, hanno censurato la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello dichiarato erroneamente prescritta la loro domanda di simu- ⚫lazione relativa, sul presupposto che fosse stata formulata al fine della riduzione delle donazioni dissimulate, mentre era stata proposta per la collazione dei beni oggetto degli atti di liberalità e si era fatto, quindi, con essa "valere un diritto imprescrittibile, perché collegato all'intangibile qualità di erede che si acquista con l'accettazione della eredità". Dei due intimati ha depositato controricorso ZO OL, mentre GI OL non si è costituito. Nell'udienza pubblica del 9 aprile 2001, essendosi rilevato che la notificazione del ri- * ricorso per cassazione era nulla, perché eseguita al difensore di GI e N' zo OL con copia unica, e che la nullità si era sanata solo per quest'ultimo, costi- tuitosi con il deposito del controricorso, è stata ordinata l'integrazione del contraddit- torio nei confronti dell'altro intimato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento ai difensori delle parti.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Ad istanza dell'avvocato del ricorrente, l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 del codice di procedura civile, ha spedito a GI OL copia del ricorso in pie- go raccomandato con avviso di ricevimento presso il suo procuratore domiciliatario nel procedimento d'appello, avvocato Angelo Capparelli. La spedizione della racco= *mandata al domicilio eletto nella fase di gravame è già di per sé procedura irregolare, in quanto nel giudizio d'impugnazione l'atto d'integrazione del contraddittorio, a nor ma dell'art.331 del codice di procedura civile, deve essere notificato,a pena di nullità, alla parte personalmente quando, come nel caso in esame, sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (ord..sz.un.n.108 del 1997); tuttavia la nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte, ovvero dalla rinnovazione dell'atto d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.291 del codice di procedura civile. Nella specie GI OL non si è costituito, ma non sussistono le condizioni per disporre la rinnovazione della notifica dell'atto d'integrazione del contraddittorio, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento. La notifica eseguita per mezzo del servizio postale si perfeziona, infatti, con la consegna della copia dell'atto al destina= tario, e poiché l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 del codice di procedura civile, costituisce il solo documento idoneo a provare l'avvenuta notifica, deve rite= nersi che questa sia inesistente, e non semplicemente nulla e non possa, quindi, disporsene la rinnovazione, quando, come si è verificato nella specie, l'avviso non sia 3. prodotto in giudizio. E, in assenza della notificazione dell'atto d'integrazione del con' traddittorio, il ricorso per cassazione proposto da ET e BA OL deve essere dichiarato inammissibile. Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. la Corte dichiara inammsisibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 3 ottobre 2001. صف Il presidente. Il consigliere estensore. و ك (dott.F.Pontorieri) (dott.A. Vella) ا Franco Pantones ن er s u IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 GEN. 2002. 2 1097/29.11 IL CANCELLIERE C1 A ) . 4 . M . 7 O 456T 20.66 7 R ( E E V 0 T 7 2 A O 7 . TOT. R 1 N 9 T 1 A 4 N T 0 1 E . A 6 . D 1 4 A A I o N C 0 Z t R 5 N r E C O a A 4 T i G R g s 3 N e A . E R t M o C . r o D r ( D ( u a 4.