Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2002, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
C.C.60802 6 8 5 9 e 1 . / A Oggetto: rimborso IRPEF Udienza del 30.10.2001 R.G. N 4 v 2 / - 6 REPUBBLICA ITALIANREPUBBLIC 3 02 G E I 2 B 0 . . R E A R R L . D A L P T . T A NOME DEL POPOLO ITALIA D . U L B B N E I A D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R I A 1 E T S I 3 N 1 R E SEZIONE TRIBUTARIA S S E . houЕгом 2177 I T N A A **composta dai sigg.ri Magistrati: E M Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUPREMA DI CAS. AZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60802 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
CI NT, in proprio e per il coniuge deceduto TI UI AN, -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 122/2/1997, sezione n. 2, del 20.3.1997/26.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.10.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 8 1 3 3 4 1 2 1 Svolgimento del processo Con atto in data 23.3.1995 NT CI, vedova di UI AN TI, ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Roma avverso il silenzio-rifiuto della Direzione Generale del Lazio di rimborso delle rate pagate a seguito di domanda di condono "tombale" ritenuta non valida dal Centro di Servizio delle imposte dirette di Roma. Con decisione in data 19.9.1995 la Commissione di 1° grado dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la CI non aveva provato di avere presentato istanza di rimborso all'Intendenza di finanza. Proponeva appello la CI sostenendo di avere già prodotto copia della ricevuta di presentazione dell'istanza di rimborso e insistendo quindi sulla fondatezza della propria pretesa. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello sul rilievo che in atti vi era copia della ricevuta della presentazione in data 27.9.1994 alla Direzione Regionale delle entrate dell'istanza di rimborso e nel merito che la domanda della contribuente trovava riscontro nella documentazione prodotta e non era stata oggetto di specifiche contestazioni. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 2° comma, 39 e 40 legge 416/1991, 36 bis d.p.r. 600/1973, 2697 c.c.. Deduce al riguardo che era onere della CI dimostrare che l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di condono e che il silenzio della P.A. non poteva costituire “ammissione di un provvedimento espresso e motivato"; assumeva inoltre che l'istanza di condono in data 20.5.1992 e quella ex art. 62 bis 1. 413/1991 erano state ritenute valide. Con il secondo motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell'art. 38 d.p.r. 602/1973 in quanto l'istanza di rimborso era tardiva con riferimento a due versamenti di lire 2.343.000 ciascuno (effettuati rispettivamente il 2 12.6.1992 e 31.7.1992) e ad un ulteriore versamento di lire 630.000 effettuato il 12.2.1993. Tinta dansive 4212 rede, La сотлившите полha well 15 P 22 Motivi della decisione Il primo motivo é infondato. Al controllo delle dichiarazioni integrative e alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio ai sensi dell'art. 39, 3° comma, d.p.r. 30.12.1991 n. 413. Era quindi onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria dimostrare, sia pure implicitamente con l'atto di liquidazione dell'imposta, che l'istanza di condono era stata accolta, e non della contribuente fornire la prova negativa contraria. L'Amministrazione ricorrente non ha poi indicato gli estremi dell'atto che, a suo dire, avrebbe ritenuto valida l'istanza di condono fiscale del 20.5.1992 e quella ex art. 62 bis della citata legge 413/1991. Quanto all'asserita produzione in questa sede dell'atto che avrebbe ritenuto valide le menzionate istanze si osserva che non é ammesso in sede di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo ( con le eccezioni, qui non ricorrenti, richiamate in detta norma) Per quanto concerne il 2° motivo, va rilevato che la pronunzia di appello ha ritenuto che la domanda della CI trovava riscontro ( deve intendersi anche per la tempestività ) nella documentazione allegata al ricorso e non oggetto di sua specifiche contestazioni da parte dell'Ufficio. Ne consegue che l'assunto dell'Amministrazione ricorrente secondo cui l'istanza di rimborso del 27.9.1994 era invece tardiva, a norma dell'art. 38 dpr 602/1973, rispetto ad alcuni versamenti, integra la denuncia di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa che poteva essere fatta valere solo con ricorso per revocazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3 Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto la contribuente attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 30.10.2001 Il Consigliere est. I Presidente IL CANCELLIERE 01 Mold arou Anaido Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GER. 2002 Oggi CANCELLIEREC Amaid CapangH olds Grous E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / A . 4 R N / T 6 . S 2 I A . B I G .R . R E L .P L R A D A T L A . E U B D D A B I T I E S A R T 1 N I 3 T N E R 1 S E E S I . E T A N A M 4