Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' NOM DEL POL0 1 7 9 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U RE MA CASSAZIONE . Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato - Presidente R.G.N. 14944/98 SANTOJANNI Cron. 3020 Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO - Rel. Consigliere- Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Ud.21/11/00 Dott. Guido Consigliere VIDIRI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Guglielmo Consigliere SIMONESCHI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. SOLE. 24.ORE 3 per diritti L. 3000 SENTENZA 8 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PANTE' RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA a CANCELLERIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO CARMELO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG065697 - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4788 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato 39 avverso la sentenza n. 12/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 03/02/98 R.G.N. 144/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. J -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9/6/94 PA AR conveniva in giudizio l'INPS innanzi al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto per il : riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità. L'INPS contestava la domanda, ma il Pretore la accoglieva. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, investito in grado di appello ad istanza della parte soccombente, con sentenza del 22/1 - 3/2/98 accoglieva l'appello e rigettava la domanda della PA, precisando che dalla relazione di consulenza tecnica, espletata in secondo grado, risultava che la ricorrente non era invalida. Il parere espresso dall'ausiliare meritava di essere condiviso, perché congruamente motivato ed espresso a seguito di accurati e completi esami clinici e strumentatali. La valutazione sulla misura di incidenza delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro e di guadagno dell'istante teneva conto dell'attuale grado di menomazione, nonché delle compatibilità delle affezioni con la prosecuzione dell'attività lavorativa. L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la PA, fondato su un solo motivo. L'INPS si è costituito solo con procura, ma ha contrastato la domanda nella discussione orale. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 " RDL 14/4/39 n. 636, nonché omessa, insufficiente e viziata motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che mancava nella sentenza una illustrazione dei motivi che avevano indotto il Tribunale a disattendere tutte le argomentazioni difensive ed ad accogliere la tesi del CTU senza motivare in ordine allo stato invalidante. L'INPS aveva riconosciuto l'assegno di invalidità dal 29/3/83 ed aveva poi revocato la prestazione nel novembre 1989. Il Pretore di Messina aveva disposto il ripristino della prestazione. Il CTU nominato dal Ми pretore di Barcellona aveva confermato la riduzione della capacità di lavoro nei limiti di legge per il riconoscimento della prestazione. Il Tribunale, invece, aveva rigettato la domanda sulla base * di una consulenza che aveva ignorato gli accertamenti effettuati dai due consulenti nominati in precedenza, senza motivare in merito. Dalla documentazione, ignorata dal Tribunale, emergeva che risultavano compromessi quattro apparati;
il ema osteoarticolare, } l'apparato cardiocircolatorio, l'apparato urogenitale e rettale e l'apparato del ricambio. Risultavano danneggiati l'intero sistema scheletrico e dei ginocchi, per cui vi era una situazione assolutamente incompatibile con i lavori bracciantili. La pressione arteriosa ☑ notevolmente elevata non consentiva prolungati sforzi lavorativi 2 manuali ed il consulente non aveva nemmeno fatto gli accertamenti espressamente richiesti dalla difesa. Per l'apparato urogenitale erano documentati gli interventi operatori che, pur implicando limitazioni della deambulazione e della stazione eretta, non comportavano di per sé notevole invalidità, ma che dovevano essere tenute presenti i fini di una valutazione unitaria e globale delle situazione patologica. Per l'apparato del ricambio non era stato fatto nessun accertamento e non erano stati valutati tutti i fattori invalidanti. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza e denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o • scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato 3 patologico, e quella di parte” (Cass. n. 225 del 10/1/2000). Il principio, condiviso dal Collegio, è applicabile anche al caso di difformità fra la consulenza di secondo grado rispetto a quella espletata in primo grado, specie se la censura si fonda, come nella specie, su critiche generiche e su una diversa valutazione di fatto, assertivamente migliore di quella accolta dal giudice di merito;
ove questi accetti in toto le conclusioni del proprio consulente può ben motivare la decisione con un sostanziale richiamo della consulenza di ufficio;
la censura in sede di legittimità non può, invece, limitarsi alla riproprosizione della propria posizione difensiva, senza porre in evidenza deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche 0 scientificamente errate. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a prevedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Roma 21 novembre 2000 жер IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. Яогано 5 4