Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza od nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
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- 1. Opposizione a precetto: come opera il criterio di collegamento sussidiarioAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2015
- 2. Opposizione a precetto deve essere notificata nel domicilio eletto dal creditoreAccesso limitatoStefano Bardaro · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDEMETAL SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 79/96 del Giudice di pace di VARALLO, emessa il 30/11/96 e depositata il 02/12/96 (R.G. 259/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - IT TI intimava alla società ET S.a.s. il pagamento della somma di L. 904.472.
La parte, nell'atto di precetto notificato l'1.8.1996, dichiarava di eleggere domicilio nel comune di Roma. Indicava che il titolo esecutivo era rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, emessa l'11.7.1995 dal pretore di Varallo Sesia, a conclusione dell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa
contro
RO UD. Con l'ordinanza le era stata assegnata la somma mensile di L. 260.000 a datare dal maggio 1995 e sino a concorrenza del credito di L. 1.837.390, che, aumentate delle spese successive, davano un importo complessivo di L.
2.128.430. La società aveva sin li pagato L.
1.560.000 e pertanto era ancora debitrice della somma di L. 568.430, oltre le spese. Il precetto veniva notificato nella sede della società ET in Borgosesia.
2. - EI proponeva opposizione all'esecuzione e, con la citazione notificata il 27.9.1996, conveniva IT TI davanti al giudice di pace di Varallo Sesia.
L'opponente sosteneva d'aver versato al creditore, prima ancora che il precetto le fosse notificato, la somma di L. 2.160.734, superiore a quella di cui le era stato intimato il pagamento. Esponeva, in particolare, d'aver pagato L. 520.000, prima che le fosse notificato, il 24.11.1995, un iniziale atto di precetto, ed avere subito dopo pagato due importi di L. 260.000 e di L.
1.380.734. Chiedeva che l'intimazione di pagamento fosse respinta od in subordine che fosse dichiarato quale minore somma ancora doveva. 3. - IT TI si costituiva in giudizio e sosteneva che competente per territorio a conoscere dell'opposizione era il giudice di pace di Roma, comune in cui aveva dichiarato di eleggere domicilio.
Sosteneva poi che l'opposizione non era fondata.
Esponeva che l'ordinanza di assegnazione aveva posto a carico della ET l'obbligo di pagare una somma dell'ammontare di L. 2.085.679 (comprensiva del capitale, delle spese legali, di quelle di registrazione, del CAP e dell'IVA) ; che, non avendo la ET pagato tutte le somme dovute, le era stato notificato un primo precetto, per il residuo ammontare di L. 1.560.000, aumentato per le spese a L. 2.160.734; che l'importo per cui era stato notificato il nuovo precetto era costituito dalla differenza tra la somma indicata in quel primo precetto e la somma pagata dalla società ed in sostanza dalle spese indicate nel primo precetto.
4. - Il giudice di pace di Varallo Sesia, con sentenza del 2.12.1996, ha accolto l'opposizione. Ha osservato che la società aveva provato d'aver pagato le somme da essa indicate, mentre l'altra parte, se si eccettuava l'eccezione di incompetenza territoriale, non aveva potuto dare dimostrazione di un suo residuo diritto ed anzi, prima di notificare il precetto, in due diverse circostanze, aveva dato una differente giustificazione dell'entità delle somme pretese.
5. - IT TI ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato notificato il 18.7.1997 alla società ET presso il procuratore costituito in giudizio. La società non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. Il ricorso contiene due motivi.
2. Il primo denunzia un vizio di violazione di norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 480 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che, in base alle disposizioni contenute negli artt. 27, primo comma;
480, terzo comma, e 615, primo comma, cod. proc. civ., competente a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, che era stata proposta prima che questa fosse iniziata, era per territorio il giudice di pace di Roma, perché, nel precetto, egli aveva eletto domicilio in quel comune. Il motivo non è fondato.
Il ricorrente propone un'interpretazione delle norme prima richiamate, che la Corte costituzionale, nella sentenza 19 giugno 1973 n. 84, ha considerato non consentita dagli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. e che da allora in. poi non è stata più seguita da questa Corte (tra le prime decisioni in tal senso sono le sentenze 15 novembre 1974 n. 5653 e 6 aprile 1976 n. 1210). L'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non può essere interpretato nel senso che dia alla parte istante il potere di scegliere il giudice davanti al quale dovrà essere proposta un'eventuale opposizione all'esecuzione.
Il significato che va dato alla norma è un altro.
Il processo di espropriazione forzata si svolge davanti al giudice del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili o risiede il terzo debitore (art. 26, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). Davanti al competente giudice dello stesso luogo, si debbono svolgere i processi di opposizione all'esecuzione (art. 27, primo comma).
La parte istante non è obbligata ad indicare nel precetto su quali beni od in quale forma eserciterà l'azione esecutiva e può compiere la relativa scelta all'atto del pignoramento. Ma l'opposizione che consiste nel contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata può proporsi prima ancora che l'esecuzione sia iniziata con il pignoramento (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).
Di qui la necessità di formulare una regola, omogenea rispetto. a quella principale, capace di contemperare le esigenze della parte istante e del debitore.
La parte istante, se vuole, può indicare al debitore che l'espropriazione sarà promossa in un certo luogo e il modo di farlo è dichiararvi una residenza od eleggervi domicilio. Se si avvale di tale facoltà, l'opposizione andrà proposta davanti al giudice di quel luogo e dovrà essere notificata alla parte istante nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Se non se ne avvale, l'opposizione andrà invece proposta davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto e potrà essere notificata presso la cancelleria di quel giudice (art. 480, terzo comma, secondo periodo,. cod. proc. civ.). La norma, dunque, ha la portata di attribuire alla parte istante una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza od eleggere domicilio, facoltà cui è però collegato un onere, che consiste nello scegliere uno tra i possibili luoghi di esecuzione. Ne deriva, che, se la parte istante elegge domicilio in comune in cui il debitore di una prestazione pecuniaria non possiede beni od in cui non risiede un terzo che debba al debitore somme di danaro o ne possegga beni, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo dove il precetto gli è stato notificato.
Perciò, il debitore, se considera inefficace l'elezione di domicilio compiuta dalla parte istante nel precetto, deve proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto medesimo è stato notificato, mentre la parte istante, se vuole sostenere che l'elezione di domicilio è efficace, deve dimostrare che nel comune in cui lo ha eletto sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (Cass. 23 luglio 1997 n. 6880). Ed allora, la società opponente, rivolgendosi al giudice di pace di Varallo Sesia, ha agito davanti a giudice che andava considerato competente, a meno che la parte istante non avesse allegato e dimostrato che sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento a Roma beni o crediti di pertinenza della società. Sicché, nella situazione che si è venuti esaminando, la sentenza resa sull'opposizione avrebbe potuto essere ritenuta viziata per violazione delle norme sulla competenza solo se la parte istante avesse dato la prova indicata.
Ma non è questo che il ricorrente ha sostenuto nel motivo. Egli ha sostenuto bensi d'aver eletto domicilio a Roma, e però il dato, come si è veduto, non vale per sè a determinare il vizio di violazione di norme sulla competenza dedotto nel motivo. 3. - Il secondo motivo deduce un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia dato conto in modo sufficiente delle ragioni che lo hanno condotto. a ritenere estinto dal debitore il proprio obbligo, ed osserva che le somme pagate coprivano il capitale, ma non le spese processuali relative ad un precedente precetto.
Il motivo è inammissibile.
È necessario premettere che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie il cui valore non eccede i due milioni di lire sono pronunciate secondo equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), non possono essere appellate (art. 339, secondo comma, cod. proc. civ.), mentre possono essere impugnate con ricorso per cassazione (art. 360 cod. proc. civ.). La cassazione di tali sentenze, quando ad essere impugnato è il modo in cui la causa è stata decisa nel merito, non può essere però chiesta perché la soluzione che il giudice ha ritenuto di darvi è in contrasto con norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., a meno che non si tratti di norme dettate o desumibili per interpretazione dalla Costituzione: il giudice di pace non ha infatti il dovere di decidere secondo diritto, ma come ogni altro soggetto che opera nell'ordinamento non può derogare alla Costituzione. I motivi per cui può essere chiesta la cassazione della sentenza in considerazione del modo della decisione del merito della causa sono invece o che il giudice di pace non abbia dato una logica spiegazione della soluzione prescelta: qui manca infatti un necessario elemento della sentenza (art. 111, primo comma, Cost. ed art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e perciò si configura un suo vizio di nullità (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.); o che il giudice abbia mancato di prendere in considerazione fatti decisivi in rapporto alla soluzione prescelta (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Orbene, la società opponente aveva sostenuto che, prima che le fosse notificato il precetto, aveva pagato ogni suo debito. L'attuale ricorrente aveva obiettato che, avendo egli notificato in precedenza un altro precetto, aveva diritto al pagamento anche delle spese processuali inerenti a quell'atto.
Il giudice di pace ha escluso questo diritto.
Ha detto che il debitore aveva provato quanto aveva sostenuto, mentre il creditore non era stato in grado di provare il diritto al pagamento della somma per cui aveva notificato il secondo precetto. Il motivo di ricorso si rivolge dunque contro il modo della decisione sul merito della causa.
Poiché la decisione, come si è veduto, si basa sul fatto che a parte istante non ha provato d'avere diritto al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pagate dal debitore, la parte istante, che ricorre per cassazione, avrebbe dovuto dimostrare, attraverso il riferimento al titolo esecutivo, al primo precetto notificato ed alle somme ricevute in pagamento, che aveva posto in condizione il giudice di pace di verificare quali erano i crediti rimasti a suo avviso insoddisfatti e quali erano i fatti costitutivi di tali crediti. Ciò non è avvenuto, perché con il ricorso non sono stati depositati ne' il titolo esecutivo ne' il primo precetto, e dunque non è possibile stabilire se oltre alle somme pagate dal debitore ne residuassero altre, la mancata considerazione delle quali renda la decisione sul merito viziata da omesso esame di punti decisivi. Non è peraltro inutile qualche considerazione sulla ragione per cui la parte istante ha ritenuto d'avere diritto al pagamento delle somme per cui ha notificato il secondo precetto.
La ragione è stata che, secondo l'attuale ricorrente, quando il debitore non adempie l'obbligazione che risulta da un titolo esecutivo, il creditore, nell'intimargliene il pagamento con il precetto, può chiedere anche le spese che sopporta. se, per formare e notificare il precetto, intende avvalersi del ministero di un difensore. Sicché il debitore è obbligato a pagare anche quelle spese e non estingue la propria obbligazione se non lo fa. Sennonché da quest'impostazione deriva che il creditore ha diritto di far seguire al precetto il pignoramento, perché il debitore, non avendo pagato anche le spese, non può evitarlo (art.494 cod. proc. civ.); non ne deriva anche come necessaria conseguenza che il creditore possa lasciar divenire inefficace il primo precetto (art. 481 cod. proc. civ.) e poi notificarne un secondo, nel cui ambito le spese legali del primo vengano ad assumere il ruolo del capitale, capitale cui si aggiungerebbero le spese legali di un secondo precetto.
Ed aver nel caso concreto negato una tale possibilità non avrebbe potuto essere considerata una decisione in contrasto con le disposizioni dettate dall'art. 24 Cost. Basta considerare che, secondo le disposizioni relative alla distribuzione dell'onere delle spese dettate dal codice di procedura, quando il processo si estingue per inattività delle parti, restano a loro carico le spese che hanno anticipato (art. 310, quarto comma, cod. proc. civ.), mentre l'art. 92 cod. proc. civ. enuncia il principio che il giudice ha il potere di non accordare il rimborso di quelle che ritiene eccessive o superflue.
4. - Il ricorso è rigettato.
La parte cui è stato notificato non ha svolto attività difensiva e non deve perciò essere resa pronuncia sul diritto al rimborso delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999