Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7505
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza od nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Commentari2

  • 1Opposizione a precetto: come opera il criterio di collegamento sussidiarioAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2015

  • 2Opposizione a precetto deve essere notificata nel domicilio eletto dal creditoreAccesso limitato
    Stefano Bardaro · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7505
Data del deposito : 16 luglio 1999

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