Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Con riferimento alla applicazione di misura di prevenzione, ai fini del giudizio sulla pericolosità e, in particolare, sull'attualità di tale pericolosità, non ha alcun rilievo, di per sè, per la sua esclusione, la "collaborazione" del soggetto interessato e l'ammissione allo speciale programma di protezione. La "collaborazione", infatti, non implica automatica recisione con il precedente sistema di vita, dal momento che la concessione del programma di protezione non esige alcuna indagine sui moventi e sulle intenzioni del richiedente. Pertanto, la semplice allegazione della qualità di "collaborante di giustizia" è indifferente se non sia accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere sulla sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alla sue esperienze e ai suoi progetti di vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 6.4.1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " N. 1196
3. Dott. LUCIANO DERIU " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " N. 34522/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IL AR BE, nato a [...] il [...];
avverso decreto in data 23.4.1998 della Corte d'appello di NAPOLI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. VINCENZO VERDEROSA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto 23.4.98, la Corte d'appello di Napoli confermava il provvedimento 17.7.96 del Tribunale della stessa città, che - ai sensi della legge 1423/56 - aveva sottoposto IL AR BE alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro, con obbligo di soggiorno in Torre Annunziata (comune di residenza).
Proponeva ricorso per Cassazione il IL AR BE alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro, con obbligo di soggiorno in Torre Annunziata (comune di residenza). Proponeva ricorso per Cassazione il IL, deducendo "Violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato: art. 606/B-E CPP in relazione agli artt. 416 bis e 133 CP, art. 13 Legge 82/91, art. 8 Legge 203/91, art. 3 Legge 1423/56 e succ. mod.": fin dal 1996 egli avrebbe iniziato la strada della collaborazione, tanto da essere ammesso allo speciale programma di protezione;
conseguentemente sarebbero materialmente impossibili "comportamenti socialmente inaccettabili... e la frequentazione di ambienti criminali"; la Corte territoriale avrebbe mancato di effettuare in concreto gli accertamenti richiesti dalla legge per l'adozione dei provvedimenti di prevenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Suprema Corte si legge testualmente: "Il ricorso va rigettato". "Si premette che nei confronti di LO è stata già applicata (decr. 31.1.90) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per un anno, in base alla legge antimafia".
"Successivamente ha proseguito sulla strada del delitto, come dimostrano la condanna (definitiva il 17/10/95) ad anni uno mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa per porto e detenzione di arma clandestina, nonché quella del Tribunale di Firenze per falso in certificazione amministrativa e ricettazione, commessi il 2.2.91, mentre era assolto dai reati associativi".
"Ora, se è vero che la pericolosità, per essere attuale, deve sussistere al momento dell'emissione del decreto di primo grado, tuttavia le sue manifestazioni sono necessariamente pregresse". "Intanto si sono inserite la 'collaborazione' del prevenuto e la sua ammissione al programma speciale di protezione".
"La collaborazione, peraltro, non significa automatica recisione di ogni legame con il precedente sistema di vita, ne' la pericolosità è esclusa dalla sottoposizione a programma di protezione, dal momento che la sua concessione non esige alcuna indagine sui moventi o sulle intenzioni del richiedente".
"Così la semplice allegazione della qualità di 'collaborante' è indifferente se non è accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze e ai suoi progetti di vita (Cass. II, sent. 1044 del 2.3.95, Pepe). Tali elementi di riscontro alla collaborazione non sono stati offerti dal proposto".
Questa Corte condivide integralmente le corrette e convincenti argomentazioni appena richiamate.
Il ricorso proposto dev'essere pertanto rigettato, e il IL dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999