Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1196
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Con riferimento alla applicazione di misura di prevenzione, ai fini del giudizio sulla pericolosità e, in particolare, sull'attualità di tale pericolosità, non ha alcun rilievo, di per sè, per la sua esclusione, la "collaborazione" del soggetto interessato e l'ammissione allo speciale programma di protezione. La "collaborazione", infatti, non implica automatica recisione con il precedente sistema di vita, dal momento che la concessione del programma di protezione non esige alcuna indagine sui moventi e sulle intenzioni del richiedente. Pertanto, la semplice allegazione della qualità di "collaborante di giustizia" è indifferente se non sia accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere sulla sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alla sue esperienze e ai suoi progetti di vita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 1196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1196
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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