Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6338
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Sentenza 22 giugno 1999

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Ciascun periodo per il quale sia stato richiesto ed ottenuto un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale - ancorché sotto forma di proroga di quello già in atto - è distinto e separato dai periodi successivi, e ognuno dei medesimi periodi ha rilevanza giuridica autonoma rispetto agli altri per quanto attiene ai diritti ed obblighi connessi al godimento del beneficio. Ne consegue che l'adempimento da parte del lavoratore dell'onere di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata - che la legge consente di effettuare ai lavoratori fruenti di integrazione salariale alla condizione che si tratti di lavori temporanei o saltuari (cfr. art. 8, quarto comma, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988) - va verificato con riferimento al periodo di integrazione salariale di volta in volta autorizzato, e la sanzione della decadenza, comminata per l'inosservanza dell'onere anzidetto, produce i suoi effetti all'interno del singolo periodo nel corso del quale il fatto che vi ha dato luogo si è verificato ed esaurito.

Dei decreti ministeriali di ammissione di un'impresa alla cassa integrazione guadagni, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non è necessaria alcuna comunicazione da parte dell'INPS ai lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, neanche ai fini della operatività dell'onere degli stessi di comunicare preventivamente all'istituto erogatore lo svolgimento di attività lavorativa, la cui inosservanza è sanzionata con la decadenza dal diritto al trattamento previdenziale (art. 8 D.L. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988).

La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (nella specie la suprema corte ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di indebita corresponsione di somme a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6338
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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