Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 3
Ciascun periodo per il quale sia stato richiesto ed ottenuto un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale - ancorché sotto forma di proroga di quello già in atto - è distinto e separato dai periodi successivi, e ognuno dei medesimi periodi ha rilevanza giuridica autonoma rispetto agli altri per quanto attiene ai diritti ed obblighi connessi al godimento del beneficio. Ne consegue che l'adempimento da parte del lavoratore dell'onere di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata - che la legge consente di effettuare ai lavoratori fruenti di integrazione salariale alla condizione che si tratti di lavori temporanei o saltuari (cfr. art. 8, quarto comma, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988) - va verificato con riferimento al periodo di integrazione salariale di volta in volta autorizzato, e la sanzione della decadenza, comminata per l'inosservanza dell'onere anzidetto, produce i suoi effetti all'interno del singolo periodo nel corso del quale il fatto che vi ha dato luogo si è verificato ed esaurito.
Dei decreti ministeriali di ammissione di un'impresa alla cassa integrazione guadagni, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non è necessaria alcuna comunicazione da parte dell'INPS ai lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, neanche ai fini della operatività dell'onere degli stessi di comunicare preventivamente all'istituto erogatore lo svolgimento di attività lavorativa, la cui inosservanza è sanzionata con la decadenza dal diritto al trattamento previdenziale (art. 8 D.L. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988).
La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (nella specie la suprema corte ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di indebita corresponsione di somme a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR EL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 00720/97 proposto da:
AR EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO FONTANA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 63/96 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 08/02/96 R.G.N. 379/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale e rigetto degli altri due motivi dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Avellino AR IS chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale l'INPS le aveva comminato la decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria del quale beneficiava come dipendente della fallita società CO.RE.ME s.a.s. e le aveva altresì ingiunto la restituzione della somma di lire 22.862.562 percepita per quel titolo dal 29 marzo 1988 al 29 dicembre 1989. Tesi dell'INPS era che la lavoratrice era stata sorpresa al lavoro dai propri ispettori presso la ditta CI Emilia senza averne dato preventiva comunicazione ad esso Istituto. La IS sosteneva, per contro, di essersi trovata solo per caso presso la indicata ditta il giorno 30 marzo e che comunque le poche ore di lavoro in ipotesi svolte non giustificavano la drastica applicazione dell'art.8 del d.l. n.86 del 1988, entrato in vigore solo pochi giorni prima.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza 25 novembre 1992 il Pretore rigettava la domanda della IS e accoglieva la riconvenzionale dell'INPS condannando la ricorrente a restituire all'Istituto la somma di lire 22.862.562 perché indebitamente percepita.
La IS proponeva appello e il Tribunale di Avellino, con sentenza 8 febbraio 1996, riformava parzialmente la decisione pretorile condannando la IS a restituire all'INPS la somma di lire 4.594.177.
Il giudice di appello, accertato che la IS aveva lavorato alle dipendenze della ditta CI nei giorni 29 e 30 marzo 1988 senza averne dato comunicazione all'INPS, osservava che il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore della lavoratrice era stato erogato per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 con quattro separati provvedimenti, uno per ogni semestre e a seguito di distinte domande. Questo comportava, a giudizio del Tribunale, che la sanzione della decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale , prevista dall'art.8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988 n.86 per il caso di mancata preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, non poteva essere applicata se relazione al semestre 1^ gennaio 30 giugno 1988, senza potersi estendere ai periodi di ulteriore concessione dell'intervento straordinario della cassa integrazione, nei quali non vi era stata prestazione di attività lavorativa. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la IS doveva essere condannata alla restituzione della (sola) somma di lire 4.594.177, oltre interessi. L'INPS chiede la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su un unico motivo. Resiste con controricorso la IS che propone, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi. Motivi della decisione
Il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere riuniti perché proposti contro la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con l'unico motivo l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.8, comma 5, del d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n.160, in riferimento al principio generale della unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale, quale risulta dalla legge istitutiva dello stesso (artt.2 e 3 legge 5.11.1968 n.1115), nonché, in particolare, dalla legge 27 luglio 1979 n.301, di conversione del d.l. 26 maggio 1979 n.159, che lo ha esteso al caso - che qui interessa - di crisi aziendale acclarata dal fallimento della impresa industriale (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) Sostiene che i vari provvedimenti normativi che si sono succeduti ricollegano il beneficio ad un'unica causa integrabile (crisi economiche settoriali o locali, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale) determinante un unico periodo di sospensione dell'attività lavorativa assistibile che ha una certa durata (trimestrale o semestrale in base alle varie leggi) ed è prorogabile con provvedimenti ministeriali di limitata efficacia temporale perché connessi all'esigenza di verifica della persistenza della medesima causa giustificativa che ha dato luogo all'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale. Aggiunge che, aderendo alla tesi del Tribunale, l'art.8 del d.l. 86/88 resterebbe svuotato di contenuti e non sarebbe più funzionale rispetto al fine perseguito. Sostiene, da ultimo, che il Tribunale non ha considerato che, nella particolare ipotesi di intervento straordinario a favore di lavoratori licenziati da imprese industriali fallite, la decadenza. dal diritto al trattamento di integrazione salariale restituisce efficacia al licenziamento già intervenuto, rendendo impossibile accedere alle proroghe del detto trattamento.
Le censure svolte nella prima parte del motivo non sono fondate. La norma che il ricorrente assume violata e falsamente applicata è l'art. 8 del d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito con legge 20 maggio 1988 n.160, il quale - con riferimento alle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria - stabilisce (comma 4) che "il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, prevedendo quindi ( comma 5) che " il lavoratore decade dal diritto alla integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività".
La previsione sanzionatoria del comma 5 è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza 26 maggio 1995 n. 195) non in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. e riferita (in via esclusiva) alla ipotesi di lavori temporanei e saltuari, la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro che è il presupposto del trattamento di integrazione salariale.
Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che la lavoratrice, beneficiaria del trattamento di integrazione straordinaria salariale, ebbe a prestare attività di lavoro subordinato nei giorni 29 e 30 marzo 1988 senza aver dato preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività suddetta. Ha accertato anche che il detto trattamento fu erogato per complessivi ventiquattro mesi - dal 1^ gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 - con "quattro separati provvedimenti, uno per ogni semestre e a seguito di distinte domande".
Questione controversa tra le parti è se la decadenza comminata dall'art.8, comma 5, cit, produca effetti estintivi del diritto alla prestazione previdenziale limitatamente alla integrazione salariale relativa al semestre nel quale vi fu svolgimento di attività lavorativa, ovvero si estenda all'intero trattamento erogato (nella specie per complessivi ventiquattro mesi) in conseguenza dei vari provvedimenti che prolungarono di semestre in semestre l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata , nella sua pur sintetica motivazione, abbia correttamente applicato le norme e i principi giuridici che regolano la complessa materia.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez.un. sent. 15 luglio 1991 n. 7837, 15 giugno 1994 n. 5790. 10 ottobre 1994 n. 8274) colloca unitariamente l'istituto della cassa integrazione (senza distinzione tra intervento ordinario e intervento straordinario) nell'ambito del diritto pubblico dell'economia. quale specifico strumento di sostegno alle imprese, attribuendo al provvedimento di autorizzazione alla integrazione salariale (di competenza dell'INPS quanto alla integrazione ordinaria e del Ministero del lavoro, quanto alla straordinaria) natura "latu sensu" "concessoria", espressione di potere amministrativo discrezionale che si esercita all'esito del previsto procedimento.
Gli effetti costitutivi del provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento di integrazione salariale sono stati precisati nel senso che le modificazioni sul piano del rapporto di lavoro e la nascita del rapporto previdenziale si producono per effetto della sua emanazione;
con la conseguenza che, ove abbia disposto la sospensione dei singoli lavoratori senza poi ottenere l'intervento della Cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro resta obbligato al pagamento delle retribuzioni, dovendo trovare applicazione la normativa comune (Cass. sez.un. sent. 20 giugno 1989 n. 5454, 28 aprile 1989 n. 2034, 12 ottobre 1990 n. 1016, 3 febbraio 1995 n. 1311). Identica natura "concessoria" e "costitutiva" del diritto alla prestazione previdenziale ritiene ora il Collegio che debba essere riconosciuta ai provvedimenti che prolungano la durata dell'intervento di cassa integrazione e della erogazione del relativo trattamento, in quanto provvedimenti che sottintendono anch'essi un apprezzamento discrezionale: in questo caso, delle esigenze sopravvenute che giustificano l'attribuzione del beneficio per un periodo ulteriore rispetto a quello (in genere trimestrale o semestrale) inizialmente stabilito nel provvedimento autorizzatorio e la facoltà di deroga alla disciplina generale in materia di limiti temporali della complessiva durata dell'intervento previdenziale (cfr ad es. l'art. 2, comma 2, della legge 5 novembre 1968 n. 1115; l'art.1 della legge 8 agosto 1972 n.464, l'art. 11, comma 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164; l'art.2 della legge 27 luglio 1979 n.301, di conversione del d.l. 26 maggio 1979 n.159; l'art. 1 comma 3 della legge 23 luglio 1991 n.223).
Questo significa che ciascun periodo per il quale sia stato richiesto ed ottenuto - ancorché sotto forma di proroga di quello già in atto un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale è distinto e separato dai periodi successivi;
che ognuno di questi periodi ha rilevanza giuridica propria ed autonoma rispetto agli altri per quanto attiene ai diritti e obblighi connessi al godimento del beneficio;
che, di conseguenza, l'adempimento dell'onere di preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa - autonoma o subordinata - che la legge consente di effettuare (con i limiti di temporaneità sopra precisati) "durante il periodo di integrazione salariale" (art.8, comma 4, d.l. n.86 del 1988 cit.) va verificato con riferimento al periodo di integrazione salariale di volta in volta autorizzato, così come la sanzione della decadenza, comminata per la inosservanza dell'onere anzidetto, produce i suoi effetti all'interno del singolo periodo nel corso del quale il fatto che vi ha dato luogo si è verificato ed esaurito.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la IS fosse decaduta dal beneficio della integrazione salariale straordinaria in relazione al solo primo semestre del 1988 e avesse, invece, legittimamente percepito il relativo trattamento per i successivi tre semestri, nei quali esso continuò ad essere erogato in virtù di (distinti) provvedimenti ministeriali, via via intervenuti.
Inammissibile è invece l'ultimo profilo del motivo di ricorso, perché attiene a una questione - quella se la decadenza restituisca efficacia a un licenziamento (di dipendente di impresa fallita) già intervenuto - che non ha formato oggetto del "thema decidendum", come ricostruito dalla impugnata sentenza (il dibattito processuale essendosi incentrato sul carattere autonomo o non autonomo dei vari periodi di concessione del trattamento previdenziale); ne' l'INPS sostiene in questa sede - il vizio di omesso esame o di omessa pronuncia non è neppure dedotto - di averla prospettata nel giudizio di merito per negare i diritto della IS o di averne, comunque, investito il giudice del gravame attraverso la proposizione di uno specifico motivo di appello.
Questo esclude che la Corte possa prenderla in esame, avendo ripetutamente affermato (cfr Cass. sent. 30 marzo 1995 n. 3810, 29 marzo 1996 n. 2905, 29 settembre 1998 n. 9711) che, a parte le questioni rilevabili di ufficio, non è consentita nel giudizio di cassazione la proposizione di doglianze con le quali, modificandosi la precedente impostazione difensiva, si introducano nel processo temi di contestazione fondati su circostanze di fatto e ragioni di diritto nuove e diverse da quelle dedotte nelle precedenti fasi processuali e sulle quali si è svolto il contraddittorio. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo del ricorso incidentale la IS deduce la violazione dell'art.8, comma 5, del d.l. n.86/88, convertito in legge n. 160/88, nonché il vizio di omessa e contraddittoria motivazione e sostiene che il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1988 che autorizzava il primo semestre di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.3.88 ma non venne ad essa comunicato dall'INPS, per la qualcosa si era trovata nella giuridica impossibilità di adempiere all'obbligo di preventiva comunicazione all'Istituto previdenziale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.52 e 55, quarto e quinto comma. della legge n.88/89, nonché il vizio di omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) assumendo che, stante la sua buona fede nella percezione del trattamento di integrazione salariale, anche con riferimento al primo semestre del 1988, dovevano trovare applicazione le norme sulla non ripetibilità dell'indebito previdenziale: ove dette norme non fossero ritenute applicabili si creerebbe disparità di trattamento tra i beneficiari di pensioni INPS e di prestazioni INAIL da un lato e i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale aventi identica natura alimentare.
Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. e la violazione dell'art.8, quinto comma, del d.l.86/88, conv. in legge n.160/88 (in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.), sostenendo che la somma di lire 4.594.177 sarebbe pari all'intero importo di CIGS percepito in relazione al primo semestre 1988, mentre l'INPS ha chiesto la restituzione di quanto versato a partire dal 29.3.1988, e cioè, ai sensi dell'art.8 d.l. 86/88, dalla data di svolgimento dell'attività lavorativa;
con la conseguenza che, pronunciando la condanna al pagamento dell'anzidetta somma, il Tribunale avrebbe dato alla sentenza un contenuto oggettivamente più ampio di quello della domanda.
Anche il ricorso incidentale è da rigettare.
Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale determina una presunzione "iuris et de iure" di conoscenza del decreto ministeriale pubblicato, trattandosi di provvedimento che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione (al decreto ministeriale non si applica, infatti, la "vacatio legis" di cui all'art.10 delle preleggi: v. Cons.St., V Sez., sent. n.616 del 1974). Pertanto l'INPS non aveva nessun onere di comunicazione. mentre la mancata conoscenza del detto provvedimento da parte della IS non ne giustifica l'inadempimento agli oneri ad essa imposti dal d.l. 21 marzo 1988 n.86, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1988 n.68 e divenuto obbligatorio, per sua espressa previsione (art.10), con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il secondo motivo non è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art.52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989 n.88, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e, per la sua natura di norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica e dunque di applicazione alle altre prestazioni previdenziali, come il trattamento di cassa integrazione guadagni (cfr. Cass. sent. 13 ottobre 1995 n. 10696, Cass. sez.un 1316/95). È da aggiungere che la Corte costituzionale (ordinanza 2 maggio 1991 n. 198) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.52, comma 2, cit., sollevata in rapporto agli artt.3 e 38 Cost. proprio con riguardo alla richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, osservando che la pensione è prestazione diversa e quindi non raffrontabile con la integrazione salariale e che, con la perdita del diritto alla integrazione, i lavoratori disoccupati non restano privi di mezzi adeguati alle esigenze di vita, potendo ottenere, nel concorso dei necessari requisiti, il trattamento ordinario di disoccupazione.
Ma disparità di trattamento non sussiste neppure con riguardo ai beneficiari di prestazioni erogate dall'INAIL e risultate non dovute (art.55, comma 5, della legge n.88/89), ove si consideri la specifica funzione risarcitoria che quelle prestazioni assolvono e la loro assoluta non comparabilità con i trattamenti straordinari di integrazione salariale erogati - quale misura di sostegno del reddito - in situazioni di crisi occupazionale.
Senza dire che le norme di legge considerate regolano le conseguenze delle modifiche apportate dall'Istituto erogatore ai propri provvedimenti nel caso in cui rilevi un errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, mentre, nel caso concreto, la erogazione del trattamento di integrazione salariale in un certo ammontare non fu certo dovuta ad un errore dell'INPS ma al comportamento omissivo della lavoratrice che ne determinò la indebita percezione.
Infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso della lavoratrice. Difatti la sentenza di appello riferisce gli effetti della decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale al (solo) primo semestre del 1988, ma non afferma che la somma di lire 4.594.177, alla cui restituzione condanna la IS, costituisce l'intero trattamento erogato dall'INPS per quel primo semestre. Nè la ricorrente - sulla quale , per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, incombeva il relativo onere - ha fornito indicazioni probatorie utili a consentire alla Corte di controllare, sulla base del solo contenuto del ricorso medesimo (alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative sul materiale istruttorio o sugli atti di parte), la verità dei fatti affermati, la coincidenza cioè tra la somma indicata dal Tribunale e quella erogata dall'INPS per i primi sei mesi di attribuzione della integrazione salariale. Non essendo la dedotta censura di extrapetizione confortata da idonei elementi di riscontro, la sentenza impugnata è insuscettibile di cassazione anche per quanto riguarda l'ammontare delle somme che la IS è stata condannata a restituire all'INPS.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999