Sentenza 18 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9759 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMARI SSAZ Oggetto " Pine Finch portreatieпросишь SECONDA CIVI SEZI Composta dagli Ill.m igoli Magistrati: Presidente R.G.N. 8822/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - - Rel. Consigliere- Dott. Antonio VELLA 11335/99 22362 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. - Rep. 3310 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere- Ud. 15/05/01 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ex eye olettivamente domiciliata in ROMA ESPOSITO CARMELA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MAURIELLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro 3000 per diritti L. POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente pro il11-18 CANCELLIERE tempore Prof. Avv. Enzo CARDI;
LIRE 1500 CANCELLERIA intimato e sul 2° ricorso n° 11335/99 proposto da: ITALIANE SPA, in persona del Presidente pro2001 POSTE 0401153 CARDI, elettivamente 830 tempore Prof. Avv. Enzo 0401154 -1- domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI, che lo difende, giustaFIORILLO delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro excye ESPOSITO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAURIELLO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 31/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 19/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato MAURIELLO Giuseppe difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n.8822/99 e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato FIORELLO Luigi, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n° 11335/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il -2- rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Nocera Inferiore, con provvedimento del 29 maggio 1998, ordinò alla società Poste Italiane di reintegrare EL OS nel possesso di un viale d'accesso alla sua abitazione. La soccombente propose reclamo che il Tribunale di Nocera dichiarò inammissibile, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato era una sentenza contro la quale si sarebbe potuto formulare soltanto l'appello che, esperito poi dalla società, è stato dichiarato inammissibile dallo stesso Giudice,perché presentato oltre il trentesimo giorno alla notificazione del reclamo, dall'espletamento della quale emergeva la prova della conoscenza legale, da parte della soccombente, della sentenza impugnata. L'OS ha proposto ricorso per cassazione contro la statuizione della sentenza del Tribunale di compensazione delle spese processuali, perché, a suo giudizio, "la particolarità della vicenda processuale", posta a base del provvedimento, sarebbe a motivazione inadeguata. La società Poste Italiane ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con il quale - dopo avere rilevato che sulla questione della decorrenza del termine per l'impugnazione vi è contrasto tra le decisioni della Corte di cassazione, . che dovrebbe essere composto dalle Sezioni unite - sostiene la tesi secondo cui il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare l'appello inammissibile, perché il termine breve per la sua proposizione non si sarebbe dovuto far decorrere dalla notificazione del reclamo, essendo irrilevante la conoscenza che la parte soccombente o il suo difensore abbiano avuto con modalità diverse dalla notificazione del provvedimento T R O da impugnare. L'OS ha resistito, a sua volta, con controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Dei due ricorsi è stata ordinata la riunione ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono infondati. Quello principale perché il Tribunale, sia pure con una espressione sintetica, ha sufficientemente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del processo. Il ricorso incidentale perché costituisce principio fermo nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla data di notificazione del gravame dichiarato inammissibile. E, in particolare, con la sentenza n.10177 del 1994 si è precisato che tale principio si 4 applica anche quando, come è avvenuto nella specie, la dichiarazione d'inammissibili- tà non preclude l'esperibilità di un rimedio diverso, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine breve decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria. In tal caso, infatti, "sebbene l'impugnazione diversa possa essere proposta dopo la dichiarazione d'inammissibilità o d'improcedibilità di quella originaria, non può contestarsi che la parte soccombente abbia avuto la scienza legale del provvedimento nel momento di proposizione della prima impugnazione".
2. T GURBET R O C A sostegno del ricorso si è citata la sentenza n.4945 del 1996, affermandosi che con essa si era "escluso che la conoscenza legale, derivante dall'avere proposto l'istanza di correzione di un errore materiale, possa sostituire la notificazione della stessa ai fini della decorrenza del termine breve". Sennonchè la Corte di cassazione ha in questa stessa sentenza giustificato la diversità della soluzione per l'impossibilità di porre sullo stesso piano l'impugnazione inammissibile o improcedibile e il rigetto della istanza di correzione di errore materiale. Si legge, infatti, nella motivazione: "Nè valgono i richiami...perché essi si riferiscono alla differente questione del termine da osservare per la riproposizione dell'impugnazione improcedibile o inammissibile, i quali non possono essere utilmente invocati nella specie, non potendo assimilarsi la istanza di correzione di errore materiale respinta dal giudice di merito ad un'impugna- zione inammissibile o impropcedibile". Pertanto, devono rigettarsi i ricorsi e compensarsi le spese di questo giudizio, per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. la Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 15 maggio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.A.Vella) (dott. V.Calfapietra) Auſenvill V diff IL CANCELLIERE C1 Valena Neri M3. DEPOSITATO IN CANCELLY 18 LUG. 2001 IL CANCELIRECT Homa_ 3GT 250.000 hoooo 290000 806т 12,00 Е AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2004 Serle Ay€ 167,77 Registrato in data al n.121 8/77 versate €. (euro NCO SESSANTUNG p. H Dirigento Area Senat (Dott.ssa Marla Grazie DIPILIPPO) Responsabile Sizi Atil Giudiziari M 1400 O (Dr. M. BACCHINI H 1 i