Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2744
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Sentenza 23 marzo 1999

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In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai lavoratori interessati, dipendenti delle Ferrovie dello Stato addetti alla stazione di Livorno Calambrone, il diritto alla promozione alla ottava categoria - quadri, in considerazione dello svolgimento esattamente per la metà di ogni turno giornaliero di mansioni di "dirigente movimento interno", valorizzate dalla contrattazione compartimentale ai fini del riconoscimento di tale livello, in base agli accordi nazionali del 17 e 26 luglio 1991 e in riferimento agli artt. 32 e 106 del CCNL del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2744
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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