Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai lavoratori interessati, dipendenti delle Ferrovie dello Stato addetti alla stazione di Livorno Calambrone, il diritto alla promozione alla ottava categoria - quadri, in considerazione dello svolgimento esattamente per la metà di ogni turno giornaliero di mansioni di "dirigente movimento interno", valorizzate dalla contrattazione compartimentale ai fini del riconoscimento di tale livello, in base agli accordi nazionali del 17 e 26 luglio 1991 e in riferimento agli artt. 32 e 106 del CCNL del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. LU VIGOLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS FERROVIE DELLO STATO SPA GIÀ ENTE FFSS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA. VIA MONTE ZEBIO, n^ 137, presso lo studio dell'avvocato PIERO AMENTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MU LE, AR (o ARI) LUCIANO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14621/96 proposto da:
MU LE, AR (o ARI) LUCIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, n^ 19, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
FFSS FERROVIE DELLO STATO SPA GIÀ ENTE FFSS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, n^ 37, presso lo studio dell'avvocato PIERO AMENTA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 329/96 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 06/05/96, R.G.N. 2550/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere relatore Dott. LU VIGOLO;
udito l'Avvocato Alberto ANGELETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto o assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 7 aprile 1993, i sigg. SA CA e LU EL (o ELi) ricorrevano al Pretore - giudice del lavoro di Livorno chiedendo nei confronti della datrice di lavoro Ferrovie dello Stato - Società di trasporto e servizi per azioni, l'inquadramento, in forza delle c.d. norme di garanzia di cui all'accordo sindacale del 17 luglio 1991 e/o dell'art.2103) c.civ., nell'ottava categoria, area quinta - quadri del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 e la condanna di controparte a pagare loro le differenze retributive con decorrenza dal 1^ dicembre 1991.
Con sentenza n. 179/95 del 24 marzo 1995, il Pretore accoglieva la domanda.
Proponevano appello le Ferrovie dello Stato ed i lavoratori eccepivano l'inammissibilità (e comunque deducevano l'infondatezza) dell'impugnazione.
Con sentenza in data 2 aprile /6 maggio 1996, il Tribunale confermava la decisione del Pretore e condannava la società al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre la Ferrovie dello Stato soc. Trasporti e Servizi s.p.a. con due motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso e memoria illustrativa i lavoratori i quali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso (comunque secondo loro infondato) e propongono altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo, per resistere al quale la società ha, a sua volta, depositato controricorso.
MOTIVI DELIA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza debbono essere riuniti d'ufficio a norma dell'art.335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, la società deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c. e, con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt.1362-1371 c.civ.; 2077 c.civ., 2103 c.civ.; 1387 ss. c. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. A sostegno di entrambi i motivi viene richiamata la disposizione dell'art. 106 del c.c.n.l. 18 luglio 1990 secondo la quale "in fase di prima applicazione del presente contratto l'Ente e le OO.SS. firmatarie procederanno a determinare con specifico accordo i criteri funzionali e organizzativi per il passaggio di determinate attività dall'8a alla 9a categoria (area V quadri) e dal 7^ livello (area IV tecnici qualificati) all'8a categoria (area V quadri) ... con decorrenza unica dall'1. 12.1991.
Il passaggio verrà realizzato con decorrenza unica dall'1.12.1991, per il numero di 4.908 funzioni per la categoria 8a e 995 per la 9a come previsto dall'accordo del 19.5.1990". Espongono, inoltre, le Ferrovie che con intesa del 17 luglio 1991 e con accordo nazionale del 26 luglio 1991 fu stabilito che "per la ripartizione tra tipologia A (posti non legali alla nuova organizzazione del lavoro) e B (posti coinvolti direttamente in processi riorganizzativi dell'ente) delle attività da valorizzare valgono gli accordi specifici raggiunti in sede di compartimento e di sede centrale, in ragione delle particolari situazioni locali di natura organizzativa, di fabbisogno e di produttività". Con l'accordo locale del 31 luglio 1991, le Ferrovie e le organizzazioni sindacali avevano quindi individuato talune attività da valorizzare sulla base di criteri oggettivi (numero di valorizzazioni da effettuare in relazione ai fabbisogni organici, e particolari mansioni ritenute meritevoli di valorizzazione, determinate secondo le declaratorie di profili); si era quindi prevista la valorizzazione di cinque posti in 8a categoria, di dirigenti di movimento interno presso la stazione di Livorno Calambrone, concretamente individuandosi cinque lavoratori (diversi dal CA e dall'EL e aventi maggiore anzianità dei ricorrenti) assegnati a turno di dirigente movimento interno. Gli attori non erano stati prescelti, nell'ambito della ricordate intese con i sindacati, perché le loro mansioni non rientravano tra quelle di cui era prevista la valorizzazione nella categoria 8a - area quadri nella quale si collocano i dipendenti che svolgono, fra l'altro, funzioni amministrative o tecniche caratterizzate da un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale che implicano responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti o di unità, di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati (art.101 c.c.n.l.); vi era stata, inoltre, una obiettiva valutazione congiunta dell'Ente e delle organizzazioni sindacali della particolare situazione organizzativa locale, del fabbisogno e delle esigenze di operatività qualitativa e quantitativa, talché avrebbero dovuto escludersi errori, discriminazioni o prevaricazioni. Sottolinea la ricorrente che l'art.106 c.c.n.l. è norma di inquadramento dei lavoratori di natura obbligatoria, nel senso che non realizza direttamente l'inquadramento medesimo, ma lo rimette ad una successiva contrattazione attuativa avente efficacia vincolante per i singoli dipendenti aderenti alle organizzazioni firmatarie. Del resto, erano stati gli stessi CA ed EL a chiedere l'applicazione di quegli accordi, e poiché essi non prevedevano la loro valorizzazione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile;
se poi gli stessi lavoratori non si fossero ritenuti vincolati dagli accordi in quanto, a loro dire, discriminatori e illegittimi, il loro ricorso avrebbe dovuto ritenersi privo del fondamento rappresentato dalle ricordate norme collettive e quindi avrebbe dovuto essere rigettato.
La circostanza che il CA e l'EL avessero svolto per quattro ore per ciascun turno giornaliero di otto ore, e per un breve periodo, mansioni di dirigente movimento interno , poi valorizzale (mentre nelle quattro ore residue avevano svolto quelle di dirigente di movimento esterno, non valorizzate) non valeva a far ritenere che avessero svolto mansioni superiori di 8^ livello a tempo pieno e costantemente.
La ricorrente pone, altresì, in rilievo che l'ordine di servizio dell'11 novembre 1991 con il quale i due lavoratori erano stati confermati in mansioni di dirigente movimento esclusivamente esterno, sempre svolto sino a tale momento, non poteva rappresentare rimozione dalle mansioni valorizzate (esercitate saltuariamente e per tempi limitati); per contro, dalla decisione del Tribunale era conseguita, so stanzialmente, la valorizzazione di dette funzioni di dirigente movimento esterno che le parti collettive non avevano, invece, mai inteso valorizzare con le norme di garanzia di cui agli accordi citati.
D'altra parte, in mancanza di prova dell'esercizio continuo e prevalente delle mansioni superiori (gli stessi lavoratori avevano anzi ammesso il contrario) neppure sarebbe divenuta operante la norma di cui all'art.2103 c.civ.. I due motivi, già trattati congiuntamente dalla ricorrente, mentano ancora un esame unitario per l'intima connessione delle censure.
È infondata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità complessiva del ricorso, proposta dai lavoratori resitenti sotto il profilo della pretesa, mancata specificazione dei motivi con riguardo alla dedotte carenze della motivazione del Tribunale e per essersi criticata l'interpretazione dallo stesso accolta di una norma collettiva.
Risulta dalla esposizione che precede - salvo quanto sarà di seguito meglio precisato - che con l'atto di impugnazione sono stati sufficientemente individuati i punti della sentenza di appello sottoposti al vaglio del giudice di legittimità e il contenuto delle critiche, cori indicazione altresì delle norme di legge che si pretendono violate.
Nel merito, peraltro, entrambi i motivi del principale sono infondati.
In modo del tutto esauriente, conforme a corretti criteri logico - giuridici e senza incorrere in alcuna violazione di norme di diritto (in particolare di quelle che presiedono alla interpretazione dei contratti), il Tribunale ha rilevato che in attuazione dell'art.106 del c.c.n.l. 18 luglio 1990, con l'accordo 17 luglio 1991 si chiarì che la data del 1^ dicembre 1991 era termine iniziale di talché sarebbero stati inquadrati a livello superiore i dipendenti svolgenti a quella data mansioni superiori;
si fissarono, altresì, le regole per la fase attuativa delle valorizzazioni al fine di evitare effetti di strumentali rimozioni di dipendenti e comunque di attuare la riattribuzione di mansioni a dipendenti precedentemente rimossi da esse e la promozione (indipendentemente da vacanza del posto) di coloro che già avessero svolto mansioni superiori per oltre tre mesi.
Con l'accordo 26 luglio 1991 fu determinato, quindi, il numero globale nazionale delle valorizzazioni e fu assunto l'allegato richiamato nell'intesa del 17 luglio 1991 come arte integrante e sostitutiva dell'intesa contrattuale di cui agli artt.32 e 106 del c.c.n.l. del 1990. Il successivo accordo locale del 31 luglio 1991, secondo il giudice di merito, aveva solo valore integrativo (non derogativo, anche in considerazione della gerarchia delle fonti collettive) delle previsioni degli accordi nazionali del 17 e del 26 luglio 1991 i quali avevano appunto riservato alla contrattazione compartimentale la ripartizione tra tipologia A e tipologia B delle attività da valorizzare in ragione di locali situazioni organizzative, di fabbisogno e di produttività. A tanto essendosi limitato l'accordo del 31 luglio, esso non si era posto in contrasto con la precedente normativa collettiva nazionale.
Il Tribunale ha rilevato che i dipendenti si erano doluti della violazione delle citate norme di garanzia in quanto erano stati rimossi dall'11 novembre 1991 dalle mansioni di dirigente movimento interno, con inosservanza dell'obbligo aziendale di non rimuovere i dipendenti che alla data del 17 luglio 1991 erano utilizzati in mansioni di tipologia A;
dalla illegittima rimozione conseguiva anche il loro diritto alla promozione alle mansioni superiori pur se i posti fossero stati coperti.
Le risultanze istruttorie, secondo gli accertamenti del giudice di merito, erano poi nel senso che in effetti il CA, dal 1^ luglio 1990, e l'EL, dal 4 settembre 1990, erano stati addetti nella stazione di Livorno - S. Marco a mansioni di dirigente movimento presso la Cabina Acel di Livorno Calambrone in ragione delle quali erano stati promossi, rispettivamente il 1^ ottobre ed il 4 dicembre 1990, dal 6^ al 7^ livello;
avevano svolto turni di lavoro di otto ore, alternando quattro ore di mansioni di dirigente movimento interno e quattro di dirigente movimento esterno ad ogni turno;
dall'11 novembre 1991 erano stati poi assegnati esclusivamente a compiti di dirigente movimento esterno in base ad ordine di servizio emesso in violazione della norma collettiva che faceva divieto di rimuovere i dipendenti da una Posizione che avrebbe assicurato loro il diritto di mantenere le mansioni di tipologia A, considerate al fini della -valorizzazione. In ogni caso, poiché i due dipendenti avevano svolto le più qualificate mansioni di dirigente movimento interno (categoria A) l'Ente per la seconda norma di garanzia prevista dagli accordi sindacali avrebbe dovuto ricollocare i dipendenti in dette mansioni, se scoperte;
mentre, in caso di copertura dei posti, i dipendenti che avevano svolto, al momento della rimozione, le mansioni più qualificanti per un tempo ben superiore ai tre mesi previsti dalla norma di garanzia, avrebbero dovuto comunque essere promossi al livello superiore. Tanto premesso, rileva la Corte come non sia decisiva la circostanza che la individuazione delle mansioni da valorizzare e, soprattutto, che la concreta individuazione dei lavoratori da promuovere alla categoria superiore fosse frutto di un esame congiunto da parte delle Ferrovie e delle organizzazioni sindacali. Queste ultime, infatti, non hanno il potere di incidere su eventuali diritti acquisiti dal lavoratori, sia pure in forza di precedenti pattuizioni collettive (v. Cass. 20 aprile 1995, n. 4436; 7 aprile 1992, n. 4219; 3 settembre 1988, n. 5016; 13 aprile 1985, n. 2445). Vero è che il CA e l'EL avevano svolto, come è pacifico, mansioni promiscue di dirigente movimento inferno (che, altrettanto pacificamente, se esercitate in via esclusiva, avrebbero dato loro diritto alla promozione alla categoria 8a) per sole quattro ore in ciascun turno giornaliero, mentre per altre quattro ore erano addetti a mansioni di dirigente movimento esterno non valorizzate dalla contrattazione collettiva, ritiene tuttavia la Corte che a tale proposito valga richiamare, in via analogica, in Presenza di una eadem ratio, l'elaborazione giurisprudenziale sull'art.2103) c.civ. in tema di mansioni promiscue anche se a quest'ultima disposizione (pur invocata dagli appellati unitamente alle regole della contrattazione collettiva sopra ricordate) il tribunale non ha fatto riferimento a sostegno della propria decisione. Essa, vale ancora la pena di ricordare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 ottobre 1996, n. 8668, 5 aprile 1996, n. 3181;
23 febbraio 1996 n.1433; 21 maggio 1993, n.5759; 14 ottobre 1993, n.10146; 16 aprile 1993, n.4513; 18 giugno 1990, n.6112; 13 giugno 1990, n.5736), a partire dal c.c.n.l. 23 giugno 1988, è applicabile anche al rapporto di lavoro ferroviario, in luogo delle norme speciali di cui agli artt. 80 della legge 26 marzo 1958 n.425 e 12 legge 6 febbraio 1979. n.42, in forza delle quali all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato era consentito di applicare i propri dipendenti per tiri certo periodo a mansioni superiori senza che per gli stessi maturasse il diritto alla relativa qualifica, norme ritenute, per l'innanzi, prevalenti rispetto all'art 13 dello Statuto dei lavoratori.
Orbene, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda un'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore e, in particolare, non indichi un criterio per stabilire quale debba considerarsi mansione prevalente alla quale deve aversi riguardo, nella applicazione di tale criterio, si è ritenuto da parte della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, alla quale questo Collegio ritiene di dover aderire, che la prevalenza non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, Purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass.233 giugno 1998, n. 6230; 9 marzo 1995, n. 2757; 8 luglio 1992, n. 8330; 27 luglio 1990, n. 5787; 1^ febbraio 1989, n. 619; cfr. anche Cass.22 aprile 1995, n. 4561). Nel caso di specie, nel quale il criterio quantitativo non soccorre minimamente perché le mansioni di dirigente movimento interno e di dirigente movimento esterno venivano svolte da entrambi i lavoratori rispettivamente per quattro ore per ciascun turno, il Tribunale non poteva che ave ardo (come chiaramente, seppure implicitamente ha avuto riguardo) all'aspetto qualitativo e ritenere, perciò, di maggior rilievo le mansioni che la stessa contrattazione collettiva aveva ritenuto di dovere valorizzare e cioè quelle del dirigente movimento interno.
Il Tribunale ha altresì affermato, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che tali mansioni maggiormente qualificanti, erano state svolte per, un tempo largamente eccedente quello previsto dalla contrattazione collettiva (dalla norma di garanzia) per l'acquisizione della qualifica superiore e l'affermazione della ricorrente, secondo cui le mansioni di dirigente movimento interno sarebbero state limitate ad un breve periodo è del tutto generica, essendo anche priva di qualsiasi riferimento al periodo richiesto dalle norme collettive di riferimento (mesi tre secondo l'accertamento del Tribunale) per il passaggio alla categoria superiore in forza delle mansioni più qualificanti esercitate.
Parte ricorrente sembra sviluppare con le proprie argomentazioni il seguente sillogismo: l'art. 106 del c.c.n.l. del 1990 per i ferrovieri è norma obbligatoria, nel senso che il passaggio di categoria da essa previsto non era destinato ad attuarsi mi forza della norma stessa che rimandava ad ulteriori accordi - con i quali si sarebbero dovuti individuare i necessari criteri funzionali ed organizzativi, nonché il numero delle funzioni, rispettivamente di categoria 8a e di categoria 9a, per le quali il passaggio avrebbe dovuto avvenire, all'interno di un totale predeterminato, rispettivamente di 4.908 e di 995; poiché per la sede di Livorno erano state determinati n.5 passaggi alla 9a categoria - questi erano stati attuati a vantaggio di cinque dipendenti aventi maggiore anzianità degli attuali ricorrenti, non vi era stata, dunque, alcuna violazione della normativa collettiva di riferimento. Peraltro , non solo parte ricorrente non riporta, come avrebbe dovuto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo della pattuizione collettiva secondo cui non si sarebbero potuti promuovere nella sede di Livorno più di cinque dipendenti, ma la tesi appena esposta sembra smentita o comunque abbandonata dalla ricorrente laddove afferma (pag.20 e seg. del ricorso) che i lavoratori avrebbero dovuto provare di avere effettuato continuativamente e prevalentemente mansioni valorizzate all'8^ livello preteso, solo così avrebbero potuto invocare la norma di garanzia ritenuta applicabile dal Pretore e dal Tribunale (del resto a tale giustificazione soltanto si era riportata anche la società nelle lettere 29 maggio e 5 giugno 1992, menzionate, dal giudice di appello a pag.7 della sentenza)
Sotto quest'ultimo profilo (prova della maggiore qualificazione delle funzioni svolte, da intendersi come mansioni prevalenti) già si è detto: resta da puntualizzare che, una volta che si ritenga che, ai fini della valorizzazione, le mansioni di dirigente movimento interno erano maggiormente qualificate in quanto avrebbero dato diritto alla promozione, la revoca dell'affidamento di esse, intervenuta (l'11 novembre 1991), prima del passaggio di categoria (a decorrere dall'1.12.1991) degli altrui cinque dipendenti, non poteva non ritenersi contraria alla norma di garanzia dell'accordo in data 17 luglio 1991 (richiamata dal Tribunale), vietante la rimozione di dipendenti che a quella data svolgessero mansioni superiori: proprio da tale violazione sarebbe derivato il diritto dei due lavoratori all'iquadramento ad esse corrispondente pur se si fosse trattato di posti già coperti (anche per tal via, dunque, deve ritenersi non fondato l'argomento di parte ricorrente secondo cui al CA e all'EL non avrebbero potuto attribuirsi le posizioni lavorative già attribuite ad altrui cinque dipendenti).
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso principale deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale resta assorbito da tale pronuncia siccome condizionato all'accoglimento dell'altra impugnazione: con esso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 342 C.P.C. in relazione all'art.360, n. 3 c.p.c., e ci si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale della eccezione di inammissibilità dell'appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P.T.M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l'incidentale; condanna la società a pagare a controparti le spese in Lire 60.500, oltre L 3.500.000
(tremilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 Marzo 1999