Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Una volta decaduto, per mancata conversione, il D.L. n. 477 del 1996, l'inottemperanza dello straniero all'intimazione di abbandonare il territorio dello Stato non può essere considerata reato, in quanto alla sussumibilità della condotta nel paradigma normativo di cui all'art. 650 cod. pen. osta la prevalenza della disposizione dell'art. 7, comma settimo, del D.L. n. 416 del 1989, che ne prevede la sanzionabilità in via amministrativa, secondo il principio generale di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale condotta soggiaccia alla sola sanzione amministrativa dell'accompagnamento coatto alla frontiera). (Conf. Sez. 1a, c.c. 3 marzo 1993 n. 1284, in proc. Giog, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1998, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 03/03/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA . " N. 1283
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. " N. 36674/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Pretore di Savona nei confronti di:
OKOHONE PATRICIA n. 19/8/1972
avverso la sentenza del 31/10/1996 Pretore di Savona sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vacca per ann.to con r. MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza in epigrafe che, ex artt. 444 ss. c.p.p., ha applicato alla cittadina del Ghana OKOHONE PATRICIA la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 7 bis, co. 1,2,3, e 4 D.L. 416/1989, conv. in l. 39/1990, come sostituito dall'art. 7 D.L. 477/1996 (in ottemperanza a decreto di espulsione del Prefetto di
Savona, accertata in Albenga il 30/10/1996) il P.G. ha proposto ricorso, deducendo la mancata conversione del D.L. 477/1996 e la conseguente punibilità della condotta in esame non ai sensi dell'art. 7, co. 12 sexies, l. 39/1990 (concernente i soli provvedimenti di espulsione disposti dalla A.G.) ma ai sensi dell'art. 650 c.p.. La sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi disattendere la prospettata configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 650 c.p., in alternativa a quella per la quale fu disposta l'applicazione della pena, ormai estinta dall'ordinamento a seguito della mancata conversione del d.l. succitato.
L'art. 9, primo co., l. 689/1981 stabilisce, invero, che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amm.va, si applica la disposizione speciale. Ciò premesso, si rileva che l'inosservanza dello straniero all'intimazione di abbandonare il territorio dello Stato, emessa in esecuzione del provvedimento di espulsione a norma dell'art. 7, co. 7, d.l. 416/1989, convertito in l. 39/1990, prevede, quale sanzione amm.va l'immediato accompagnamento alla frontiera. Non è, poi, confutabile che la previsione dell'inosservanza dell'intimazione emessa in esecuzione del provvedimento di espulsione costituisca disposizione speciale rispetto alla generica previsione dell'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(nella specie per ragioni di sicurezza pubblica od ordine pubblico), attesi gli elementi specializzanti costituiti dalla precisa individuazione dell'organo legittimato all'emanazione dell'ordine, dalla tipologia dei soggetti potenziali destinatari del medesimo e dalla specificazione (art. 7, commi 1-4 d.l. cit.) delle ragioni che possono dar luogo all'espulsione, tutte comunque, riconducibili a motivi di sicurezza od ordine pubblici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998