Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
Integra il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio l'utilizzo dell'autovettura di servizio per fini personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2012, n. 19547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19547 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 522
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 49937/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. D'RO IU, nato a San Marco in [...] il [...];
2. IA LF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/03/2010 della Corte d'Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti De Rossi Guido e Vincenzo Maiello, nell'interesse di D'RO IU e avv. Papeo Vincenzo, in sostituzione dell'avv. Domenico Di Terlizzi, nell'interesse di IA LF, che si sono riportati ai rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bari con sentenza del 15 marzo 2010, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato D'RO IU e LF IA per il reato di peculato, accogliendo l'appello proposto dal P.G.. Avverso la citata decisione hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
Nell'interesse di IU D'RO, direttore sanitario dell'Asl Foggia al quale viene imputato l'uso per fini personali dell'autovettura di servizio, si eccepisce con il primo motivo violazione processuale e travisamento della prova nel presupposto che all'affermazione di responsabilità si sia giunti sulla base dei seguenti atti:
- delibera della struttura pubblica di cui faceva parte il ricorrente che inibiva l'uso privato delle autovetture in via esclusiva;
- dichiarazioni di un dipendente dell'azienda che faceva riferimento ad un uso esclusivo delle autovetture da parte dei direttori;
-esito delle indagini che, in due specifiche giornate, avevano accertato l'esecuzione del percorso casa ufficio al mattino nonché di quello contrario nel pomeriggio;
- esecuzione dei rifornimenti di carburante nella città di residenza dell'interessato e contabilizzazione a carico dell'azienda. Il travisamento della prova viene ravvisato nel mancato confronto di tali elementi, da parte del giudice d'appello, delle opposte risultanze poste a base della decisione assolutoria di primo grado, non essendo stato considerato quanto già esposto dal gup sulla possibilità, prevista dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2001 per le amministrazioni pubbliche, di assegnare autovetture non in esclusiva agli uffici di livello dirigenziale, con autorizzazione agli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro ed a spostamenti motivati da esigenze di sicurezza;
sul contenuto della delibera aziendale che ha disposto l'assegnazione di autoveicoli di servizio per raggiungere le diverse strutture del territorio;
sulla delibera di assegnazione delle autovetture alla direzione sanitaria, di cui fa parte il D'RO, nonché sulle dichiarazioni rese dal direttore generale dell'Asl, che hanno chiarito che tutto il settore dirigenziale del quale faceva parte l'odierno ricorrente non era vincolato ad orario di lavoro precostituito ed godeva di autonomia funzionale per l'espletamento dell'incarico. Si rileva inoltre la mancata considerazione delle specifiche funzioni di D'RO, che si estendevano in una zona territorialmente vasta, comprendente anche San Marco in Lamis, sede di un ospedale civile, oltre che luogo di residenza dell'interessato ed erano state esercitate nel periodo in cui si era profilata la necessità di attuare il piano di riordino della rete ospedaliera, che imponeva spostamenti sul territorio anche non previamente programmati, nonché delle risultanze dell'interrogatorio di garanzia reso dall'interessato, che aveva fatto riferimento proprio a queste esigenze di presenza costante sul territorio. Si richiamano inoltre le dichiarazioni rese dal dipendente responsabile il parco mezzi, che aveva fatto riferimento alla presenza di più ricoveri dei mezzi, tra cui uno esistente San Marco in Lamis, nonché quanto riferito da dipendente preposto all'economato, che aveva escluso l'utilizzazione a fini privati del mezzo da parte del D'RO, e dal custode dell'ospedale Umberto I, che dava atto che il direttore sanitario parcheggiava l'autovettura nell'apposita zona antistante l'ospedale anche di sabato, quando era impegnato presso la direzione sanitaria. Si ritiene realizzato travisamento della prova in quanto il giudice ha desunto dagli accertamenti svolti dagli inquirenti in due soli giorni la costante presenza del mezzo presso l'abitazione dell'interessato per uso esclusivo, circostanza smentita da quanto in precedenza evidenziato. Secondo il ricorrente non potevano ritenersi probanti in chiave accusatoria i rifornimenti di benzina effettuati a San Marco in Lamis, che potevano giustificarsi con la presenza sul quel territorio di una delle possibili zone di parcheggio delle macchine aziendali.
1.2. Con il secondo motivo si contesta erronea applicazione della norma penale, nonché violazione di norma processuale e travisamento della prova richiamando l'ampia autonomia di cui godeva l'interessato per il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda e la possibilità di raggiungere, per motivi d'ufficio, la struttura ospedaliera di San Marco in Lamis. Si ritiene che i due soli episodi segnalati dagli agenti accertatori, che avevano attestato la presenza dell'automezzo sotto l'abitazione dell'interessato San Marco in Lamis, anche se non nel parcheggio autorizzato, non potessero integrare il reato contestato.
Si osserva sui punto che, in forza dell'art. 2 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 2001 n. 18808, era consentito l'utilizzo intensivo delle autovetture le amministrazioni pubbliche agli uffici di livello di dirigente generale, tra cui rientra quello cui era addetto l'interessato, comprensivo di accompagnamento da e per il luogo di lavoro, norma di rango superiore rispetto alla delibera interna disposta dall'Asl di Foggia.
Si richiama al riguardo la deduzione del giudice di primo grado in merito all'insussistenza del reato nell'uso della macchina d'ufficio in tutte le ipotesi in cui ciò non comporti l'uscita dal patrimonio della pubblica amministrazione del bene, interpretazione in linea con quanto ripetutamente affermato in argomento dalla Corte di legittimità.
Analogamente il giudice di primo grado non ha ritenuto di qualificare il reato come abuso d'ufficio, non essendo riscontrabile la violazione di legge, atteso che la delibera interna dell'amministrazione non assume forza di legge, oltre che in ragione dell'assenza dell'elemento del danno, poiché con l'uso dei mezzi dell'ufficio, per il particolare svolgimento delle funzioni demandato all'interessato, era stato assicurato il servizio pubblico.
1.3. Si lamenta erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere il giudice ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 314 cod pen., comma 1 pronunciando ultra petita, in quanto l'impugnazione del P.g. risulta fondata sulla ritenuta ricorrenza del peculato d'uso, essendo conseguentemente precluso alla Corte l'esame della decisione di primo grado in senso diverso da quello oggetto di censura, per i limiti della devoluto.
2.1. La difesa di LF IA eccepisce con il primo motivo di ricorso violazione dell'art. 314 cod. pen., individuando la caratteristica dell'appropriazione nel divieto assoluto di uso di beni pubblici per ragioni private, elemento unico che determina il mutamento della destinazione giuridica del bene, che non può ravvisarsi nel caso di uso dell'autovettura da parte del pubblico ufficiale per coprire percorso casa ufficio, essendo tale utilizzazione comunque rapportabile a fini d'ufficio, situazione di fatto che, oltre ad escludere il dolo di appropriazione, dovrebbe comportare anche volendo inquadrare l'ipotesi nel peculato d'uso, l'irrilevanza penale del fatto in relazione al valore del bene.
2.2. Con il secondo motivo si contesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni rese da ER IF al difensore. La Corte di merito avrebbe ricondotto l'uso esclusivo dell'autovettura alle rilevazioni telepass, ignorando la portata delle prove dichiarative ed documentali emerse nell'istruttoria, che non avevano permesso di escludere che la medesima autovettura fosse stata utilizzata da altro personale, come era stato riferito dal teste richiamato, che ha attribuito l'uso del mezzo, oltre che l'odierno ricorrente, anche ad altri due dipendenti a disposizione della direzione generale.
3. La difesa di D'RO ha depositato memoria nei termini rilevando difetto della motivazione e travisamento della prova nel presupposto che la Corte abbia ritenuto dimostrato l'uso esclusivo dell'automezzo da parte dell'interessato in radicale contrasto con le circostanze di segno contrario illustrate dalla difesa ed espressamente indicate nei motivi di gravame, poiché l'accertamento di uso personale dell'automezzo si è limitato i giorni 14 e 17 gennaio 2005.
Analoghi vizi vengono rilevati con riferimento all'applicazione della norma incriminatrice, in ragione dell'irrilevanza economica dell'uso momentaneo del bene da parte dell'interessato, che non inibiva l'uso dello stesso da parte di altre persone autorizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Trattando le questioni proposte dai ricorrenti in ordine logico deve preliminarmente osservarsi in fatto che la contestazione del reato è formulata in maniera generica, richiamando l'art. 314 cod. pen. sia quanto all'utilizzazione dell'auto, che con riferimento all'appropriazione del carburante, attività quest'ultima che esclude il peculato d'uso, stante l'impossibilità di restituzione del bene sottratto. Tale configurazione, unitamente al contenuto del ricorso proposto dal P.g., poi convertito in appello, ove è stata complessivamente contestata la decisione del primo giudice, rilevandone le contraddizioni interne ed ipotizzando, a tutto concedere, l'impossibilità di escludere, quanto meno il peculato d'uso, non permette di ritenere fondato il rilievo operato dalla difesa di D'RO, relativo all'emissione da parte del giudice d'appello, di una pronuncia ultra petita, eccezione che deve disattendersi in quanto contrastata dallo specifico contenuto dell'atto di impugnazione, non delimitato nel senso indicato dalla parte.
2. In entrambi i ricorsi si eccepisce travisamento della prova da parte del giudice d'appello, ancorché diversamente argomentato. Deve precisarsi che per travisamento della prova, ritenuto rilevante al fine di individuare la contraddizione della valutazione contenuta in sentenza rispetto ad una specifica risultanza processuale, si intende la valutazione di un preciso mezzo di prova, non posto a fondamento della decisione del primo giudice o diversamente valutato dal giudice d'appello, che attribuisca al risultato probatorio un significato diverso da quello pacificamente emergente dagli atti (per tutte sez. Sez. 2, Sentenza n. 5223 del 24/01/2007, dep. 07/02/2007, imp. Medina, Rv. 236130) in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen.,, comma 1, lett. e), introdotta dalla L, n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva". Nella specie al contrario la difesa di D'RO, pur formalmente evocando tale vizio, sollecita una nuova complessiva valutazione delle prove, come è reso evidente dal richiamo operato con riferimento a molteplici circostanze di fatto accertate nel primo giudizio e disattese nel secondo, rilievo inammissibile in questa sede, ove deve escludersi qualsiasi intervento valutativo di merito, essendo la cognizione di questa Corte circoscritta all'esame dell'esatta applicazione della legge ed alla verifica del percorso argomentativo del giudice di merito.
Analogamente insussistente, sia pure sotto altro profilo, è il travisamento della prova dedotto dalla difesa IA. Al riguardo la difesa prospetta che il dipendente OL, le cui affermazioni sull'uso esclusivo dell'auto di servizio da parte di IA costituiscono la premessa di fatto su cui si fonda l'esposizione della sentenza di secondo grado, avrebbe modificato tale indicazione nel corso delle indagini difensive, ed allega a dimostrazione di tale assunto Il verbale delle dichiarazioni acquisite.
Deve però osservarsi che per ravvisare il vizio della contraddizione della sentenza, che dovrebbe discendere dal dedotto travisamento, per giurisprudenza pacifica (Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, imp. Damiano, Rv. 249035) il ricorrente deve: "a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato", attività che, con particolare riferimento all'adempimento sub c), non sono state realizzate. Al di là della produzione delle indagini difensive infatti, non risulta neppure allegato come tale documento sia stato veicolato nel procedimento, definito in primo grado con rito abbreviato, ne' la parte ha dedotto di aver sollecitato la produzione di tale acquisizione in una specifica fase processuale.
Ne consegue che non risultando neppure sicuramente presente nel fascicolo la dichiarazione cui oggi si collega il dedotto travisamento della prova, di essa non debba tenersi conto, essendosi omessa la preliminare dimostrazione di fatto, essenziale al fine della prospettazione in diritto svolta.
L'uso del mezzo pubblico per raggiungere l'abitazione è ammesso dallo stesso ricorrente, sia pure con riferimento a circostanza specifiche, quando esigenze di servizio prevedevano la presenza presso gli uffici di Bari il mattino dopo, rendendo difficile per l'interessato operare sia nel capoluogo che nella zona di sua competenza, sicché le generiche allegazioni di OL al riguardo, al di là del profilo formale richiamato, assumono anche sotto tale aspetto, valenza non dirimente, non risultando idonee a scardinare l'accertamento posto a base della sentenza, non consentendo pertanto, anche sotto tale diverso aspetto, di ravvisare il dedotto travisamento della prova.
3. Valutando quanto dedotto nel ricorso D'RO, sotto il profilo del vizio di motivazione, si osserva che tale rilievo è fondato sul presupposto della piena applicabilità nella specie del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'uso dell'auto, circostanza invece esclusa dalla Corte di merito, secondo valutazione che risulta aderente alla situazione concreta, per effetto della pacifica autonomia organizzativa dell'ente. Deve infatti considerarsi il diverso regime giuridico cui i beni erano nel concreto sottoposti, in ragione dell'appartenenza del mezzo utilizzato ad ente locale, che nel suo ambito di competenza, era pienamente legittimato a regolamentare l'uso dei propri beni strumentali, escludendo che potesse considerarsi conforme alle ragioni di servizio l'uso dell'auto, anche in via non esclusiva, da parte dei dirigenti con qualifica pari a quella posseduta all'epoca dai ricorrenti, per effettuare il percorso casa ufficio, come avvenuto in via generale con delibera dell'ente proprietario dell'11/02/2004, così fissando in via preventiva cosa, secondo la propria visione funzionale delle potenzialità produttive dell'ente, potesse qualificarsi funzione di servizio, ed il correlativo inquadramento del tragitto casa ufficio nei fini privati. Tale disposizione, emanata nell'esercizio del potere regolamentare attribuito all'ente pubblico, che deve essere posto in grado di disciplinare la propria spesa per la necessaria programmazione organizzativa, oltre che per ragioni di responsabilità contabile, non può essere superato da quanto previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001 n. 18808 evocato dai ricorrenti, atteso il diverso livello del potere di intervento sulle amministrazioni, denunciato dallo stesso titolo della disposizione, attinente alla disciplina di "assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato" oltre che correlata dalla limitazione costituzionale, individuabile nell'art. 117 Cost., comma 1, lett. g) della potestà legislativa degli organi centrali, chiaro effetto del riconoscimento delle autonomie territoriali, dalle quali dipendono le aziende sanitarie regionali.
In tale situazione giuridica, chiaramente definita nella specie dalla previsione di una disciplina restrittiva in materia di uso di autovetture da parte dei dirigenti, preesistente all'immissione in servizio dei ricorrenti, si deve concludere che, essendo esclusa a monte la possibilità di integrare l'uso del mezzo per raggiungere l'abitazione nelle esigenze d'ufficio, il compimento di tale attività da parte dei dirigenti, cui non risultano neppure contrattualmente riconosciuti specifici benefit, quale poteva considerarsi l'uso del mezzo, realizza l'appropriazione contestata, definitiva del carburante e temporanea dell'auto.
Esclusa la fondatezza di tale dato di fatto di partenza, risulta evidente che le ulteriori allegazioni probatorie, che si assumono ingiustamente disattese dalla Corte, non appaiono decisive, poiché tutte volte a dimostrare l'imprevedibilità e varietà degli interventi richiesti sul territorio per l'esercizio delle attività dirigenziali, situazioni che, oltre che essere state allegate in maniera generica, avrebbero potuto porre un problema organizzativo interno dell'ente per garantire l'uso dei mezzi, non condurre, di fatto, all'attribuzione dell'auto in via esclusiva al dirigente. Che tale sia stata la situazione verificatasi la Corte di merito lo ha desunto da circostanze specifiche, quali le dichiarazioni del teste OL, avvalorate dalla circostanza della prevalenza dei rifornimenti di carburante effettuati in San Marco in Lamis, comune di residenza di D'RO, oltre che dall'osservazione diretta dei verbalizzanti, eseguita nell'arco di due giorni, individuati casualmente, durante i controlli.
Del resto è bene rilevare che la difforme valutazione di merito operata dal giudice di primo grado, e dalla quale si assume che la Corte si sia ingiustamente distaccata non riguarda l'accertamento dell'uso privato del mezzo, verificato anche dal giudice di primo grado, ma l'inquadramento giuridico nella fattispecie contestata, sulla base di una valutazione in diritto che risulta correttamente disattesa dal giudice di secondo grado.
In particolare, risulta del tutto pacifico che anche la più limitata ipotesi di peculato d'uso non esige un impossessamento in via esclusiva, ma limitato nel tempo, sicché ingiustamente il primo giudice ha escluso tale figura dalla fattispecie accertata di uso per fini personali del mezzo, per di più ignorando la sottostante fattispecie del peculato di cui all'art. 314 cod. pen., comma 1, attinente all'impossessa mento definitivo del carburante, ritualmente contestato.
Su tali basi la difforme valutazione del giudice di secondo grado non attiene alle prove, ma al differente inquadramento giuridico delle risultanze, aspetto sul quale non risulta formulato alcuno specifico motivo di ricorso.
Delimitato nel senso indicato l'accertamento in fatto, ricostruito sulla base di prove regolarmente assunte, che non risultano contrastate da emergenze di segno contrario evidenziate nei ricorsi, deve valutarsi il corretto inquadramento giuridico della fattispecie ed in particolare se l'uso del mezzo per raggiungere l'abitazione, sia pure temporalmente limitato, anche volendo accedere a quanto riduttivamente ammesso dagli stessi interessati, possa configurare il reato contestato.
In argomento per escludere la sussistenza del reato è stata richiamata la sentenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 27007 del 13/05/2003, dep. 20/06/2003, imp. Grassi, Rv. 225759) ove si è ricondotta a ragioni di servizio l'ipotesi di accompagnamento casa- ufficio e viceversa, relegando l'ipotesi delittuosa al caso di comprovato uso, in via parziale, temporalmente e giuridicamente apprezzabile, per mere ragioni personali di carattere privato. Sulla base di tale ricostruzione l'illiceità della condotta potrebbe astrattamente escludersi solo specificamente dimostrando che per le singole utilizzazioni contestate l'uso del mezzo pubblico per coprire il tragitto casa-ufficio e viceversa fosse funzionale a specifiche esigenze di servizio, essendo stato escluso dall'ente erogatore, nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri organizzativi, che tale potesse definirsi in generale l'agevolazione alla pronta presenza del dirigente nell'ufficio comunque derivante da tale uso promiscuo. L'esame delle pronunce di merito non permette di rilevare la prospettazione di alcuna di queste giustificazioni specifiche, essendosi le parti limitate ad ipotizzare l'astratta possibilità di uso concomitante dei mezzi anche da parte degli altri dipendenti, ritenuta astrattamente idonea ad escludere, almeno temporalmente, la disponibilità dell'auto da parte degli interessati circostanza che, oltre che non rigorosamente dimostrata, alla luce di quanti riferito dal teste OL sull'uso esclusivo dei mezzi da parte dei ricorrenti, non escluderebbe il peculato d'uso dell'auto, oltre che l'appropriazione definitiva del carburante per i casi di utilizzo. Conseguentemente, se la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte sulla base degli elementi probatori ed indiziari assunti non risulta viziata ne' sul piano procedurale, ne' sul piano logico ricostruttivo, limitandosi la deduzione del vizio di motivazione alfa denuncia di mancato contrasto di argomentazioni alternative, non dirimenti nel senso dell'escludere l'appropriazione, deve ritenersi dimostrato, sulla base delle prove individuate dalla Corte di merito che D'RO, quanto meno nei due giorni accertati, abbia realizzato la sottrazione del mezzo e delle spese d'uso alla disponibilità dell'ente pubblico.
Analogamente risulta dimostrato per IA, nel più lungo periodo emergente dall'esame dei tabulati ove è attestato l'ingresso del mezzo in autostrada a Bari, sede di residenza, al mattino presto, ed il rientro nella stessa località a tarda sera, nonché, ancora più specificamente, la presenza dell'auto permanentemente a Bari anche nei giorni 23- 27 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004-3 gennaio 2005, in cui egli era in ferie, malgrado la presenza in tale intervallo di giornate lavorative ordinarie, durante le quali il bene non era conseguentemente nella disponibilità dell'ente proprietario. Le condotte richiamate, che non risultano contrastate da prove contrarie ingiustamente disattese dalla Corte di merito, hanno comportato l'appropriazione del bene per il periodo di utilizzazione non consentita, e del carburante utilizzato per gli spostamenti, permettendo l'uso esclusivo dei beni indicati nell'imputazione, condotta che integra il delitto contestato.
Per completezza si rileva, quanto a D'RO, che la sussistenza del reato non può essere posta in dubbio dalla ritenuta limitazione dell'uso illecito ai due giorni nel corso dei quali è stato eseguito il controllo, non essendo condizionata dalla limitazione temporale dell'attività illecita, ma esclusivamente dalla sua potenzialità escludente delle ulteriori finalità istituzionali, cui la presenza del mezzo nella disponibilità dell'ente era funzionale, disponibilità che nella specie risulta tanto più essenziale ove si consideri che i mezzi risultano essere stati noleggiati, con un costo giornaliero rilevante per l'ente pubblico, che conseguentemente subiva un danno tangibile dalla mancata disponibilità del mezzo per gli usi pubblici, anche ove circoscritta a limitati periodi.
La condotta appropriativa, che ha prodotto esclusione della disponibilità dei bene da parte degli ulteriori possibili utilizzatori, caratterizza la fattispecie contestata ed esclude la ricorrenza del diverso reato di abuso di ufficio, che presuppone l'assegnazione dell'uso del mezzo per l'esercizio della funzione e la sua utilizzazione al di fuori di tali ambiti (Sez. 6, Sentenza n, 20094 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, imp. Miscia, Rv. 250071), situazione di fatto completamente opposta rispetto a quella accertata nel concreto, che, in uno con il verificato danno patrimoniale dell'ente pubblico, rende corretta la qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal giudice di secondo grado.
4. Per l'effetto, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012