Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7236 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
te E N escon O I Z A . R T IS e G LA CORTE SI723 6 0 1 E . R P REPUBBLICA ITALIANA A G D E IN NOME DI PORC O IT T N E S DICASSAZION E Oggetto responsabilitar SEZIONE TERZA CIVILE eink Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12248/97 DUVADott. Vittorio Presidente Dott. OV Silvio COCO Consigliere - Cron.·16685 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Rel. Consigliere · Ud.18/01/01 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM SPA IN LCA, in persona del Commissario 5 liquidatore avv. Sandro Ciano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DATO GIOVANNI, GENERALI ASS SPA, AN MICHELE;
- intimati -
2001 avverso la sentenza n. 510/96 del Giudice conciliatore 81 di NAPOLI SEZ. PISCINOLA - MARINELLA NELLA PERSONA DEL 1 DOTT. EUGENIO IZZO emessa il 05/06/96, depositata il 08/08/96; RG.122/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 331 срс. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8 agosto 1996 il conciliatore di Napoli, Sezione Piscinola e RI, in accoglimento della domanda di risarcimento proposta da IA Mi- chele, ha condannato la s.p.a. OM in l.c.a. a pa- gare all'attore lire 920.000, oltre agli interessi le- gali e alla rivalutazione monetaria. Dichiarata la contumacia del convenuto AT Giovan- ni, ha accertato che il sinistro stradale si è verifi- cato per colpa esclusiva del conducente del veicolo di proprietà del predetto e quindi ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 2° comma C.c. " Ha dichiarato la sentenza opponibile alla s.p.a. Assicurazioni Generali quale impresa designata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la so- 2 cietà OM in persona del commissario liquidatore, sulla base di un unico motivo. Con ordinanza del 14 luglio 1999 questa Corte ha richiesto alla ricorrente il deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo posta al IA. Effettuato tale deposito, la Corte, il 2 febbraio 2000, ha ordinato l'integrazione del contrad- dittorio nei confronti delle altre parti menzionate nell'epigrafe della sentenza impugnata, da eseguire nei 60 giorni dalla comunicazione, avvenuta il 7 febbraio 2000. A quest'ultimo adempimento la ricorrente ha provve- duto rispettivamente in data 14 marzo 2000 (per le As- sicurazioni Generali s.p.a.) e il 10 ottobre 2000 (per AT OV), depositando l'atto integrativo in can- celleria il 17 ottobre 2000. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Non risultando, come subito si dirà, che la cita- zione sia stata mai notificata neppure a AT OV e alle Assicurazioni Generali, e che dunque questi sog- getti abbiano mai assunto, nel giudizio di merito, la qualità di parti, viene meno la necessità di integrare nei loro confronti il contraddittorio. Va pertanto re- vocata l'ordinanza in tal senso adottata da questa Cor- 3 te il 2 febbraio 2000 e per conseguenza va dato atto che non è produttivo di effetti negativi per la ricor- rente, ai sensi degli artt. 331 2° comma e 371 bis C.p.c., il mancato rispetto del termine assegnato per detto adempimento. Ciò premesso, va affermata la fondatezza del ricor- so, col quale la società OM, denunciando la viola- zione degli artt. 24 2° comma della Costituzione, 101 e 163 u.c.C.p.c., in riferimento all'art.360 n. 4 C.p.c., eccepisce la nullità della sentenza, emessa nei suoi confronti senza che la citazione le sia stata mai noti- ficata. Esiste agli atti del fascicolo d'ufficio del giudi- zio di merito una copia dell'atto di citazione, da cui però non emerge se e a chi sia stato notificato, mentre dai verbali di causa risulta presente in udienza solo il procuratore dell'attore. In questa situazione era onere dell'attore Cristia- no costituirsi nel presente giudizio di legittimità (avendo ritualmente ricevuto la notifica del ricorso, per posta, il 1° ottobre 1997) e contrastare l'assunto della ricorrente, dimostrando di aver notificato la ci- altze tazione alla società OM (oltre che alle parti men- zionate nell'epigrafe della sentenza, AT OV e Assicurazioni Generali). 4 In difetto di tale prova è inevitabile ritenere che la citazione non sia stata mai notificata nemmeno alla per viola- società OM, e da tale vizio consegue, contraddittorio, la nullità zione del principio del della sentenza impugnata, che va pertanto cassata, col rinvio, per un nuovo giudizio, al giudice di pace di Napoli, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al giudice di pace di Napoli. Così deciso a Roma, addì 18 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE LY VIs torva IL CANCELLIERE C1 OV Glambattista Depositata in Cancelleria 28 MAG. 2001 oggi, n IL CANCELLIERE C1 OV Giambattista 5