Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB LV, elettivamente domiciliato in ROMA via G. PALUMBO 179 presso la SOCIETÀ EP SPA, difesi dall'avvocato GIULIO GAETA, VIA DEI MILLE 16 NAPOLI (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c.), giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 205/00 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 09/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GAETA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamenti compiuti nei confronti della impresa "F.lli NO di NO AT e c. s.n.c." l'Ufficio IVA di Caserta determinava per l'anno 1986 un volume di affari della impresa superiore al dichiarato, mentre l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Aversa provvedeva ad elevare il reddito dichiarato dalla società ai fini ILOR e nel contempo e parallelamente ad accertate il maggior reddito da società ai fini IRPEF a carico dei soci IE e AT NO, la società ed i soci presentavano separati ricorsi che venivano rigettati in primo grado e parzialmente accolti in secondo grado, quindi la Commissione Tributaria Centrale rimetteva le controversie avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Con sentenza n. 212/51/00 del 9 ottobre 2000 la Commissione Tributaria Regionale della Campania decidendo la controversia relativa all'IVA dovuta dalla società per 1986, rigettava l'appello della contribuente e del socio AT MB. La società e il socio ricorrono per Cassazione deducendo quattro motivi. La Amministrazione resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ancorché notificato al Ministero delle Finanze dopo la data del 1^ gennaio 2001 è ammissibile, così come deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6633 del 29 aprile 2003. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 55 e 56 del D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 633.
Il motivo deve essere rigettato.
Invero in esso si giustifica la omessa esibizione dei registri contabili, asserendo che "essi vennero rubati da ignoti ladri". Si deve per altro considerare che la sentenza impugnata non accenna minimamente, ne' motiva, sulla scorta di una omessa esibizione delle scritture contabili, ma richiama il "processo verbale di constatazione, redatto... in presenza e con la collaborazione del liquidatore e di professionista di sua fiducia, contenente analitica indicazioni delle operazioni compiute e delle irregolarità riscontrate.
Dunque il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi;
a parte l'ovvia considerazione che anche in presenza di simile tempestivo e curioso furto, dovrebbe pur essere consentito alla Amministrazione sottoporre a verifica la denuncia dell'imprenditore. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. = Violazione dell'art. 12 D.L. 10 luglio 1982, n. 429
convertito nella legge 7 agosto 1982. n. 516.
Invocano in sostanza l'efficacia nel procedimento tributario di una sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale della società in sede penale (sentenza di cui non vengono per altro indicati nel ricorso gli estremi).
Il mezzo deve essere rigettato, in adesione alla - ormai pacifica - giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 654 dell'attuale c.p.p., operava anche per i reati previsti da leggi speciali in base all'art. 207 disp. att.. Ed aveva, quindi, portata modificativa dell'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, espressamente abrogato dall'art. 25, lett. D), del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che regolava l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tale efficacia, perciò è espressamente sottoposta alle parti che hanno partecipato al processo penale. Nessun vincolo nasce quindi (anche alla luce dell'art. 4 della legge n. 2248/1865, all. E) per la Amministrazione non costituita parte civile nel processo penale (Cass. S 16 novembre 2001, n. 14397, si tratta di orientamento più volte ribadito: cfr. da ultimo Cass. 22 novembre 2000 n. 15089;
Cass. 24 febbraio 2001 n. 2728; Cass. 8 marzo 2001 n. 3421; Cass. 8 marzo 2001 n. 3423). Con il terzo motivo si deduce ulteriore violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 12, 5 comma del D. Legs. 472/1997; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa vari punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Chiede in sostanza l'applicazione alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni rilevate nell'ambito della presente controversia del cumulo giuridico così come regolato dalla legge del 1997. Il motivo è per altro inammissibile perché la norma in questione era già vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata e dunque era onere della parte chiederne la applicazione nel giudizio di merito.
Con il quarto motivo si deduce ulteriore omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il motivo piuttosto lungo ed articolato si risolve, per gran parte, in considerazioni generiche, o riferito all'avviso di accertamento e non invece alla sentenza che ha ritenuto l'avviso valido e fondato. Per quanto attiene alla validità dell'atto giova per altro ribadire che è sufficiente che l'avviso di accertamento contenga l'indicazione del petitum della Amministrazione e delimiti la causa pretendi. È poi fuori discussione che l'Ufficio ben può recepire anche mediante un rinvio "per relationem" le considerazioni contenute nel verbale di accertamento, e non occorre affatto una rielaborazione originale da parte dell'Ufficio.
Delle merci che i contribuenti dicono essere andate distrutte il giudice tributario ha congruamente tenuto conto. E quindi risulta non conferente la relativa contestazione.
Infine si deve sottolineare che nessuna norma impone l'assistenza del difensore in occasione di accertamenti tributari (come da ultimo sottolineato dalla sentenza di questa Corte n. 8602 del 29 maggio 2003). Ne consegue il rigetto del ricorso nel suo insieme.
Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004