Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7846 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
784 6/0 1 IN NOME EL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pode arbitrale SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MA SPADONE Presidente R.G.N. 23834/99 Cron. 18088 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. 2869 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CAS: AZIONE. UFFICIO COPI: -- - Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere - Richiesta SOLE 24 ORE dal Sig.. ha pronunciato la seguente per diritti L. 300J SENTENZA il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: GENERALI COSTRUZIONI GRILLO SPA, in persona CANCELLERIA elettivamentedell'Amm.re Unico GRILLO ROSARIO, domiciliato in ROMA VIA PANAMA 87, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO OBINO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ALIQUO', giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AJ IO, AJ IO, AJ RE, TE,quest'ultimo quale erede di AJ et entran s e eredi di EN ANs elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 45, 2001 572 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN x -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva LIO, che li difende unitamente all'avvocato RE MAGNANO dal Sig. SAM LDi per diritti L. 24220+6 MAUCERI, giusta delega in atti;
10 SET. 2301it controricorrenti IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 142/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 11/03/99; DIRITTI DI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ALIQUO PE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MAUCERI AT difensore del DIRITTI resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo arbitrale del 9 dicembre 1996, reso tra ON, MA e AT BO e la Generali Costruzioni IL s.p.a., veniva dichiarata la nullità ex art. 1472, comma secondo, cod. civ. del contratto di permuta concluso il 18 giugno 1980, avente ad oggetto il trasferimento di un'area (a tale data ritenuta edificabile) di proprietà dei BO in cambio di una parte della costruzione, che su quell'area la società Generali Costruzioni IL avrebbe dovuto realizzare а sua cura e spese. Il lodo disponeva, conseguentemente, la condanna della detta società al rilascio dell'area in favore dei BO e la condanna di questi ultimi alla restituzione della somma ricevuta quale parziale corrispettivo del trasferimento della medesima area. Con atto del 6 maggio 1997, la società Generali Costruzioni IL impugnava il lodo, innanzi alla Corte d'appello di Catania, assumendone la nullità in forza di più motivi. ON, MA e AT BO, quest'ultimo quale erede di OR BO, resistevano all'impugnazione. la Con sentenza del 2 ottobre 1998/11 marzo 1999, 3 Corte d'appello di Catania rigettava l'impugnazione del lodo, in particolare argomentando che gli arbitri avevano correttamente interpretato il contratto in oggetto quale permuta di un bene presente (l'area) con un bene futuro (determinate unità della costruzione da edificare), e, quindi, correttamente ritenuto che esso contratto era nullo per non essere venuto ad esistenza il bene futuro, ai sensi dell'art. 1472, comma secondo, cod.civ.. Per la cassazione di tale sentenza, la società Generali Costruzioni IL ha proposto ricorso in forza di tre motivi. ON e AT BO, quest'ultimo quale erede di OR BO ed entrambi anche quali eredi di MA BO, deceduto nel frattempo, hanno resistito con controricorso ed hanno poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1555 e 1472 cod. civ. con riguardo all'art. 829, comma secondo, cod. proc. civ. e in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole che gli arbitri non abbiano ritenuto riconducibile al contratto di permuta de quo, secondo la volontà in и esso espressa dai contraenti, effetti immediatamen- te traslativi anche quanto alle unità immobiliari attribuite alle controparti, e cheda realizzare, la Corte di merito abbia poi confermato tale convincimento, quando -invece- dalla stessa lettera di quel contratto risultava che le parti " abbiano voluto concludere un contratto avente esclusivamente effetti reali, a seguito del quale si è avuto il trasferimento immediato della pro- prietà tanto dell'area edificabile quanto dei costruendi appartamenti". Il motivo non ha pregio. Al di là dell'immotivato assunto che un contratto di permuta di una cosa non ancora esistente in rerum natura, quali i "costruendi appartamenti", possa avere effetti immediatamente traslativi dei esistono (per connessi diritti, che non ancora inesistenza della cosa), esso motivo si traduce in una sostanziale e non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una interpretazione diversa da quella dapprima adottata dagli arbitri e poi confermata dalla Corte di merito con riguardo al contratto in questione, senza che la ricorrente abbia peraltro specificamente indicato in ricorso le nullità sollevate sul punto, in sede di impugna- 5 zione del lodo, che la Corte di merito era chiamata a decidere, con conseguenti e limitati effetti propositivi anche in questa sede di legittimità, nella quale non può esaminarsi direttamente il lodo, ma solo la sentenza emessa nel relativo giudizio di impugnazione, per verificare se sia adeguatamente correttamente motivata in rela- e d'impugnazione dello stesso lodo zione ai motivi 10975/98, n. 8528/98, n. (v. Cass. n. 7588/99, n. 335/98 e n. 8177/97). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 cod. civ. e dell'art. 829, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole degli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell'aver ritenuto che il lodo arbitrale non avesse pronunciato la risolu- zione del contratto per impossibilità sopravvenuta e che non ricorresse, poi, nella specie, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nella specie, precisa la ricorrente, doveva trovare applicazione l'art. 1465 cod. civ. e, in ogni caso, pur nella ritenuta applicabilità dell'art. 1463 cod. civ., il lodo arbitrale doveva essere dichia- rato nullo, per non avere gli arbitri tenuto conto che la sopravvenuta impossibilità ad adempiere, quale causa risolutiva del contratto, può essere dedotta soltanto dal debitore della prestazione, che, con tale eccezione, intende paralizzare quella di esatto adempimento della controparte. Nello specifico, la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta era stata formulata dal creditore della prestazione, sì che - a dire della ricorrente- tale domanda era inammissibile. Il motivo, che segnatamente involge -a quanto è dato comprendere dalla sua non chiara esposizione- il tema della ipotizzata risoluzione del contratto di permuta in oggetto per impossibilità sopravvenu- ta della prestazione (realizzazione e consegna dei "costruendi appartamenti"), non ha pregio per genericità. Ed invero, in primo luogo, esso motivo è privo di apprezzabili indicazioni sulle ragioni di impugna- zione per nullità del lodo arbitrale, cui la cognizione della Corte di merito era circoscritta, con conseguenti e limitati effetti propositivi in questa sede di legittimità, ove non può esaminarsi direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificarne l'adeguatezza e la correttezza di motivazione con riguardo alle ragioni d'impugnazione del lodo. In secondo luogo, esso motivo, pur contestandone il risultato, non contiene alcuna specifica critica delle argomentazioni esposte nella sentenza impu- gnata sull'effettivo contenuto del lodo arbitrale, dichiarativo -appunto- della nullità del contratto di permuta in questione ex art. 1472, comma secon- do, cod. civ. e non anche (o invece) della ipotiz- risoluzione per impossibilità sopravvenuta,zata come segnatamente raffigurato dalla Corte di merito, allorquando ha rilevato che "la decisione arbitrale nel caso in esame non ha pronunciato la risoluzione del contratto per impossibilità soprav- venuta (la parte motiva concernente una siffatta prospettazione, formulata dalla società, non concorre a definire l'ambito oggettivo del deci- sum), ma ha dichiarato la nullità sopravvenuta della permuta, ai sensi dell'art. 1472 c.c.." Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della norme sopraindicate e conseguen- te violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia inopinatamente disatteso il 8 motivo di impugnazione del lodo arbitrale, relativo alla omessa pronuncia sulla richiesta risoluzione del contratto in oggetto, conseguente alla perdita dell'immobile della qualità di area edificabile venduto. La doglianza non ha pregio. adeguato e Ed invero, la sentenza impugnata dà coerente conto del perché abbia ritenuto infondato k quel motivo di impugnazione del lodo, segnatamente raffigurando che "la domanda di risoluzione per inadempimento dei BO, dichiaratamente disat- tesa nel dispositivo del lodo, come domanda diversa da quella espressamente accolta, è stata implicita- mente rigettata, in quanto la relativa statuizione risulta assorbita nell'accoglimento della contrap- posta domanda di nullità ex art. 1472 C.C.. Né era all'uopo necessaria una motivazione ad hoc, emer- gendo in modo chiaro e non equivoco l'iter motiva- zionale seguito dal collegio arbitrale nella individuazione della fattispecie astratta da applicare al caso in questione e nella rilevazione della insussistenza di un inadempimento colpevole a carico dei BO (effettuata tramite il riferi- mento al caso del provvedimento amministrativo dettato da interessi generali che rende impossibile १ la prestazione)." Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato con la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in 000 lire 285 oltre lire 8.000.000 per onorari. Così deciso il 2.4.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. for con fine Мичево бавные Il presid ente Правил 60000 31090 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 1 IL CANCELLIERE CÍ Homa UFFICIO ROMA 2DELLE ENTRATE 2001 Serie 4 Registrato in data aln37559 versate S. 319.000 trecentodie cmTa - (lire FILIPPO)p. Il Dirigente Alva Servizi to IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (Dott.ssa Maria Responsabile Servizi Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) Cazia DIFILIPPO)