Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O :C.C 20465 I Z A 5 I A . 0 R R 0 N T 8 A S 9 - REPUBBLICA ITALIANA I T 1 . / G U 1 . E B L . P I OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L D R A A . T . L D I.V.A.: rettifica B ASSAZIONE CORTE SUPREMA DI A L E K G T A 1 I N " E 3 R 1 BUTARIA CIV E . . . 1 T A N A composta dai M M R.G. N. 12341/98 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito 16291/98 Dott. Enrico PAPA Coss. relatore Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere М83 Cron. Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 22.6.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 12341 R.G. 1998, proposto Richiesta copia siudo da dal Sig. IL SOLE 24 ORE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'proper diritti L. Jeee. 20 GEN. 2001. il tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello IL CANCELLIERE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
T.P.L, Tecnologie Progetti Lavori S.p.a., con sede in Roma, in persona dei legali rappresentanti 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura in calce al controricorso, con ricorso NCELLERIA incidentale, dall'avv. Salvatore PETTINATO, domiciliatario in CA Roma alla via dei Gracchi 128: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE
- controricorrente -
20 CG57 3 3 2 N. 60465 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul ricorso iscritto al n. 16291 R.G. 1998, proposto Richiesta copia studio dal Sig. PANCONE da per dirliti L. 3000 -/2 FEB. 2001 T.P.L., Tecnologie Progetti Lavori S.p.a., come sopra IL CANCELLIERE rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Regionale del Lazio in data 13 febbraio 1998, depositata col n.Al Sig. Avv. Gen. Sicio rilasciata 1 copia legale 41/1/98 il 20 marzo 1998. e n. per notifica Carta bollata L. 40.000 Uditi, nella pubblica udienza del 22 giugno 2000: H 12.000 Dir. Copia Totale L. 52000 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERE - l'avv. Pettinato per la controricorrente e ricorrente incidentale;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di quello principale, assorbito l'incidentale. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Roma contestò alla Società T.P.L., per gli anni dal 1988 al 1992, la detrazione d'imposta per operazioni inesistenti, la presentazione di dichiarazioni infedeli e l'irregolare tenuta delle scritture contabili, procedendo ai recuperi a tassazione, con accessori di legge, ed alla irrogazione delle 2 sanzioni. Le impugnative della contribuente vennero accolte dalla Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 158/13/96, che annullò gli avvisi di rettifica, per difetto di prova da parte dell'ufficio impositore. Il gravame di quest'ultimo - fondato sull'onere dell'Amministrazione limitato all'indicazione negli atti impositivi delle fonti di prova nonché sulla intervenuta dimostrazione in giudizio della pretesa tributaria - è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 13 febbraio 1998, depositata col n. 41/1/98 il 20 marzo seguente. Richiamati i principi generali sull'onere della prova, il giudice 'a quo' ha osservato che, mentre i dati e le notizie impiegati per le rettifiche erano stati dichiarati come desunti da indagini svolte nell'ambito di un processo penale, l'ufficio non aveva fornito, neppure in appello, 'alcuna documentazione sufficiente' a sostegno della pretesa tributaria. Per la cassazione della sentenza notificata il 29 aprile 1998 - ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, mediante atto notificato il 30 giugno 1998 (essendo stati festivi i giorni 28 e 29). Nel resistere con controricorso notificato il 22 settembre 1998, la S.p.a. T.P.L. formula altresì quattro mezzi di ricorso incidentale, subordinatamente all'accoglimento dell'impugnazione avversaria. Motivi della decisione Denunziando il difetto di motivazione, l'Amministrazione 3 finanziaria, sulla premessa della legittimità degli accertamenti tributari motivati 'per relationem', sottolinea il carattere apodittico dell'affermazione del giudice 'a quo', circa la mancata prova in giudizio dei fatti oggetto degli avvisi impugnati;
rileva invero che, previa autorizzazione del giudice penale competente, il processo verbale di constatazione - dal quale risulta la costituzione di 'fondi neri' all'estero ad opera della Società per complessive lire 3.276.285.000 - era stato prodotto fin dal giudizio di primo grado, laddove il giudice del merito non ha fornito alcuna ragione della ritenuta insufficienza probatoria di tale documentazione. Oppone, la Società contribuente, la correttezza della motivazione, anche avuto riguardo al contenuto del processo verbale in questione;
e, subordinatamente all'accoglimento della impugnazione avversaria, formula i seguenti quattro mezzi di ricorso incidentale: 1) violazione dell'art. 57 d.P.R. 633/1972, essendo l'Amministrazione decaduta dal potere di rettifica per gli anni 1988 e 1989 - eccezione ritualmente formulata nei ricorsi introduttivi ed in sede di gravame -; 2) difetto di motivazione, per non avere il giudice 'a quo' espressamente considerato che la documentazione di riferimento era stata prodotta solo in sede di gravame, in violazione quindi degli artt. 56 d.P.R. cit. e 3 legge 241/1990; 3) violazione dell'art. 54 comma 5 d.P.R. cit., per non essere giustificati gli accertamenti parziali alla stregua di generiche gnalazioni ed in mancanza di riscontri documentali;
4) violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione agli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, per la tardività della produzione documentale indicata. | ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ritiene quindi, il collegio, che quello principale sia infondato, con conseguente assorbimento dell'incidentale. Essendo pacifica la mancata notifica del processo verbale di constatazione in data 19 maggio 1995 della Guardia di Finanza di Milano come risulta dallo stesso ricorso principale -, non è dato sostenere, come si legge nella premessa del mezzo di cassazione, che si sarebbe in presenza di accertamenti validamente motivati 'per relationem', rispetto ai quali l'esigenza della motivazione può invece intendersi rispettata solo attraverso il preciso richiamo a dati ed elementi, risultanti dagli atti del procedimento amministrativo, che siano 'legalmente noti' al destinatario dell'avviso (cfr. Cass. 4305/1997, in motivazione, e, in essa richiamata, Cass. 5142/1985). A questa problematica allude il giudice 'a quo' attraverso le locuzioni “l'ufficio asserisce che i dati e le notizie sono stati rilevati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano, e su tale base determina le violazioni contestate e afferma la irregolare tenuta della contabilità”, anche se il rilievo contrapposto è articolato nel senso che "la dialettica processuale impone che le parti offrano prove a sostegno dei 5 contrastanti assunti”. In prosieguo la motivazione, negativa per l'Amministrazione finanziaria, si conclude, con espresso riguardo al - desumibile dagli elementi rilevati nell'indicata sede -, merito sull'asserto che l'ufficio, ancora in sede di gravame, "non ha fornito alcuna documentazione sufficiente a comprovare quanto affermato nel proprio ricorso”. E la 'ratio decidendi', anche se formulata in maniera essenziale, non può ritenersi idoneamente censurata col solo insistito richiamo al ripetuto processo verbale (risultando così di scarso rilievo il momento della produzione di esso in giudizio, che la ricorrente principale fa risalire al primo grado - pure, e la resistente conclusosi negativamente per l'Amministrazione data al grado di appello - traendone le conseguenze indicate nel secondo e nel quartò mezzo del ricorso incidentale subordinato -). Difatti, la doglianza secondo cui gli accertamenti, da tale verbale risultanti, sarebbero "del tutto idonei ad integrare la prova piena dei fatti posti (. . .) a base degli avvisi di rettifica impugnati (ricorso principale, p. 3), avrebbe richiesto una qualche specificazione dei dati medesimi, i quali invece, dovendo tuttora essere a loro volta desunti dall'attività svolta in altra sede, oltre ad implicare una inammissibile indagine di merito, non consentono un adeguato controllo del lamentato vizio logico della motivazione. Le conseguenze sono quelle enunciate in premessa. Lo svolgersi della complessiva vicenda processuale consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000. II Presidente Il Cons. estensore Xito Giustiniani - -Enrico Pap Verfientiniani tuico Amaldo CasanoАриет анио IL CANCELLIERE C1 ELLERIADEPOSITATO IN GEN 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 A Arnaldo CasanoG E 6 N 8 5 9 . O A 1 I I / N Z 4 R - / A 6 A R B 2 T T . . S L U R I L . P B G A . I E . D R R B L T A E A T A D I D I 1 R S 3 E E 1 N E T T . S N A N I E A S M E 7