Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2001, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
て 0/1998 N 0059123 O I ° Z A 6 die za d 122.11 2000 IRJEEF e ILOR0194 9 0 1 A I 8 5 R.G. R 9 R 1 . T / S N A 4 I EP BL AIT IANA / - T G 6 U E 2 B R . D . I L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . L R A P . A D T D , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON.4129 E B L E T A A D T N I I E 1 SEZIONE TRIBUTARIA R S S E VARIE DCV 3 N 9.7 E E 1 E T S . Composta dai sigg.ri Magistrati: I A N A M Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. 0 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Richiesta copia studio Dott. Antonino Di Blasi Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L 3000 # 13 FEB, 2001 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da TT AB, elett.te dom.to in Roma, piazza Trevi 86, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Barbantini, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Sergio E. Dati del foro di Bologna, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- 7 3 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia- 9 1 Romagna, sezione 2, n. 11 del 27.1/24.2.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
CAMPIONE CIVILE 1 N. 59123 Uditi peris contribuente l'avv.ssa Barbantini e perl'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Guida;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. AB TT proponeva ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Bologna avverso la cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo dell'IRPEF e ILOR per l'anno 1979, oltre pene pecuniarie e interessi, effettuata sulla base di un avviso di accertamento non impugnato concernente redditi derivanti da operazioni speculative di acquisto e vendita di immobili. Nel ricorso si sosteneva l'irritualità della notificazione dell'avviso di accertamento e, nel merito, l'infondatezza della pretesa tributaria. La Commissione tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso deducendo che la notificazione in questione era avvenuta in violazione degli artt. 139, 140 c.p.c. e 60 d.p.r. 600/1973. Tale decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria. Il TT ha proposto ricorso per cassazione. L'Amministrazione delle Finanze ha presentato controricorso richiamando genericamente il contenuto delle sue difese nei precedenti gradi del giudizio. Motivi della decisione 2. Premesso di avere trasferito la residenza in Germania, deduce il TT che il domicilio fiscale di Ravenna- frazione di Lido Adriano, viale Leonardo, indicato ai sensi dell'art. 58 DPR 600/1973 nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1984 per i redditi prodotti nel 1983, non era più attuale nell'anno 1986 in cui era avvenuta la notificazione. Quest'ultima doveva, d'altra parte, ritenersi nulla: a) per l'omessa spedizione, a norma dell'art. 140 c.p.c., del plico raccomandato con ricevuta di ritorno (la 2 spedizione era stata infatti eseguita a mezzo di raccomandata semplice); b) per da parte dell' ufficiale pindi warto omesse ricerche, anche anagrafichest per rintracciare il destinatario;
c) per omessa menzione di aver compiuto tali ricerche nella relata di notifica;
per omessa notificazione dell'avviso di accertamento presso l'abitazione originaria e materna ( in via Luminasi 10, Medicina) ed omessa comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
per la contraddittorietà tra la notificazione della cartella esattoriale, ritualmente avvenuta presso l'abitazione originaria e materna di via Luminasi 10 in Medicina, e quella dell'avviso di accertamento invece erroneamente effettuata in Lido Adriano. Con altro profilo dello stesso motivo del ricorso, il TT eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Ufficio delle Imposte DD. di Bologna per essere competente semmai quello di Ravenna, comune indicato come domicilio fiscale del contribuente. Con il 2° motivo del ricorso il TT lamenta il mancato esame nella sentenza impugnata della sua eccezione circa la non provenienza dei redditi da operazioni speculative (art. 76 d.p.r. 597/1973) per non essere stati acquistati gli immobili nel quinquennio precedente alla loro vendita avvenuta nel 1979. Il ricorrente chiede, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ovvero con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, per difetto di notifica dell'avviso di accertamento e nel merito per l'assenza di qualsiasi plusvalenza.
3. Il ricorso non é fondato. Il TT, trasferita la sua residenza in Germania, con la dichiarazione dei redditi mod. 740/1984 aveva indicato il proprio domicilio fiscale in Ravenna, lido Adriano, viale Leonardo, senza comunicare successivamente alcuna variazione del medesimo. La Commissione regionale, rilevato che la notificazione dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale del TT era rimasta senza effetto, ha t 3 ritenuto legittima quella successivamente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune. La pronunzia del giudice di appello non merita censura. La notificazione a norma degli artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1°, lettera e) del d.p.r. 600/1973 é ritualmente eseguita, nell'ipotesi in cui nel Comune di domicilio fiscale il contribuente risulti irreperibile, mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, senza necessità di darne comunicazione al contribuente a mezzo di lettera raccomandata, né di svolgere ricerche fuori del comune di detto domicilio. Nel caso di specie, risulta che il TT, all'atto della notificazione dell'avviso di accertamento, non era in alcun modo reperibile né all'indirizzo in cui aveva indicato il proprio domicilio fiscale (Ravenna, Lido Adriano, viale Leonardo, senza precisazione del numero civico) né ad altro indirizzo di quello stesso comune. Conseguentemente il TT non può dolersi né per l'omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, perché tale adempimento non é previsto dall'art. 60, 1° comma, lettera e) d.p.r. 600/1973, né delle omesse ricerche nel comune del domicilio fiscale (perché é pacifico che non era in quel comune reperibile presso nessun indirizzo), né per le omesse ricerche fuori del comune di domicilio fiscale (perché anche tale formalità non é in alcun modo prescritta dal citato art. 60 lettera e), né per l'omessa notificazione presso l'indirizzo dell'abitazione materna in Medicina perché non corrispondente a quello del domicilio fiscale. Infine, il contribuente non può neppure lamentarsi per la pretesa non attualità nell'anno 1986 del domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1983, non avendo comunicato, come era suo onere, alcuna variazione del domicilio medesimo (cfr. art. 60, ultimo comma, d.p.r. 600/1973). I motivi attinenti all'incompetenza territoriale dell'Ufficio delle imposte dirette di Bologna e alla non provenienza dei redditi da operazioni speculative sono inammissibili perché proposti nei confronti di un avviso di accertamento divenuto definitivo per difetto di tempestiva impugnazione. ). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna del TT al pagamento delle spese processuali in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in lire 1.600.000, di cui lire 1.500.000 per onorari e lire 100.000 per spese, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 22.11.2000 L Il Presidente Il Consigliere est. ay Ёмурии IL CANCELLIERE C1 NO TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 IN TT E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R 6 T . A 2 S I B I . R . .R G L E P L A . R D T A . U L A B E B D D A I T I R A E S 1 I T T N 3 R E N 1 S E E . I S T A N E A M 5