Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
O O E T T A A T T A S S R T O O S I L I A R L E R E A E IN NOM0 402 9 /0 1 N I D D UBBLICA ITALI N O 8 I A O S R L C T I O S B R P A A S C L E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D A Oggetto I E (RICONERO EXTRA R 0 S E E 4 COMUNITARI T P . A SEZIONE PRIMA CIVILE S INCEPTR ACCO L GLIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18413/98 Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere 8564 Cron. Dott. MA ADAMO - Rel. Consigliere Rep. Ud. 01/02/2001 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 58, presso l'avvocato BASON LUCIANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 285 avversO il provvedimento del Pretore di ROMA, 1 depositato il 02/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/2001 dal Consigliere Dott. MA ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto in data 30.9.1998 il Questore di Roma disponeva che la cittadina extracomunitaria AR SK fosse trattenuta, per il tempo necessario per disporre di un vettore o di altro mezzo di trasporto., presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Fiumicino. Il Pretore di Roma adito per la convalida del prov- vedimento del Questore convalidava il provvedimento di ricovero presso il centro di assistenza, con decreto in data 2.10.1998. Per la cassazione del decreto del Pretore propone ricorso fondato su due motivi AR SK. controricorso 1'Avvocatura Generale Resiste con dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazio- 2 ne degli artt. 737 c.p.c. 111 e 13 della Costituzio- ' ne. Rileva che il provvedimento di convalida pronunzia- to dal Pretore di Roma risulta privo di motivazione, tale non potendosi ritenere la formula di stile adotta- ta, priva di ogni riferimento al caso dedotto in giudi- zio e valida per qualsiasi fattispecie. Con il secondo motivo lamenta la nullità del proce- dimento e la violazione degli artt. 2,3,24 e 113 della Costituzione per essersi svolto il giudizio di convali- da senza l'assistenza di un difensore tecnico. Preliminare ed assorbente è l'esame della ritualità del proposto ricorso. Al riguardo si Osserva che ai sensi dell'art. 366 comma 1 n 3 il ricorso deve contenere a pena di inam- missibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha poi precisato che il ricorso è valido anche se i fatti di causa, non enunciati separatamente, siano comunque de- sumibili chiaramente dal contesto del ricorso. Nella specie la ricorrente ha omesso di riassumere i fatti di causa, separatamente dai motivi del ricorso, ed ha redatto i motivi in modo tale che dagli stessi non sia possibile desumere i fatti che hanno dato ori- gine al giudizio. 3 va dichiarato inammissibi- Consegue che il ricorso le. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensa- te. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile in data 1. febbraio.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore MA Iamo Pellegrino senofonte MA AD CANCELLERIA 21 MAR. 2001 DEPOSITATA IN IL CANCELLIERE MA Di ZZRome 26 блого IL CANCELLIERE Oggi, MA Di ZZ O T A 0 T I 1 S . R E 1 I O 1 L N L . A E T R D T R S A O E IC 8 N 9 R O - I A 3 S - C L 6 U A P L S E E E S D : E IA P 0 S R 4 E . T A L M 4