Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0 0 06/02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G. n. 5544/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 6 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 3 ottobre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DI VERONA (soc. coop. di credito a r.l.), in R O F persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Dalla Bernardina e Giulio Prosperetti, presso 3712 il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 88, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI VA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 22, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 2654/98 del 14 marzo 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 410/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giulio Prosperetti e Italico Perlini (per delega dell'avv. Vesci). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del quinto motivo, assorbito il secondo, rigetto del terzo e del quarto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano NT OL conveniva in giudizio la "AN Popolare di Verona soc. coop. r.l." - alla cui dipendenze prestava lavoro chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del - suo trasferimento dalla filiale di Milano alla sede centrale di Verona 2 perchè non sorretto da comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive e che fosse accertata l'avvenuta dequalificazione professio- nale subita a seguito della sua adibizione (prima) all'ufficio "prodotti telematici" e (successivamente) all'ufficio "perfezionamento fidi". Nel relativo giudizio si costituiva la AN Popolare di Verona che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Pretore con sentenza non definitiva - accoglieva la domanda della ricorrente, dichiarando l'illegittimità del trasferimento e l'avvenuto demansionamento della stessa, ordinando conseguente- W? mente la reintegra di essa ricorrente nel luogo di lavoro e nelle mansioni in precedenza occupate e rimettendo la causa "in istruttoria" ? per la quantificazione del relativo danno. Avverso tale sentenza proponeva appello la AN Popolare di -Verona e ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'appellata - il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) confermava la sentenza pretorile - pure "correggendone in parte la motivazione” - e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha ritenuto che: a) la OL aveva promosso azione 3 cautelare ex art. 700 c.p.c. onde ottenere la revoca del provvedimento datoriale e il 27 aprile 1994 veniva redatto verbale di conciliazione nel quale ella rinunziava agli atti del giudizio in forza di impegno della controparte di adibirla entro la data prefissata e per un periodo di tre mesi alla segreteria fidi della sede centrale di Verona>>; b) nei fatti dedotti in giudizio, pacifici tra le parti, risultano sovrapposte due fattispecie: il trasferimento della OL dalla filiale di Milano alla sede centrale di Verona e l'assegnazione nella nuova sede di mansioni ritenute dalla lavoratrice non equivalenti a quelle espletate nella sede di provenienza>>; c) dalla assegnazione del lavoratore trasferito a mansioni inferiori a quelle della sede di provenienza, non consegue AR automaticamente l'illegittimità del trasferimento ma del solo provvedimento di assegnazione delle nuove mansioni: è, peraltro, opinione del Collegio, che l'adibizione a mansioni inferiori costituisca consistente sintomo della insussistenza delle comprovate ragioni che devono legittimare il trasferimento>>; d) a tale riguardo la norma dell'art. 2103 cod. civ. condiziona la legittimità del trasferimento alla sussistenza di comprovate esigenze tecniche organizzative e produttive: il che sta a significare, nella elaborazione della giurisprudenza, che esso deve trovare giustificazione in un criterio di gestione aziendale serio e corretto e il controllo del giudice non può spingersi oltre la verifica circa la sussistenza di tali esigenze>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza la AN Popolare di Verona ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi, a cui resiste NT OL con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo la ricorrente denunciando "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alla proponibilità/improponibilità in giudizio della domanda relativa alla pretesa illegittimità del trasferi- mento” addebita al Tribunale di non avere preso alcuna chiara posizione circa la proponibilità o meno in giudizio della domanda avversaria tendente alla declaratoria di illegittimità del trasferimento ... o, comunque, di essersi contraddetto laddove, dapprima, ricorda che, in relazione al trasferimento dalla Filiale di Milano alla Sede centrale di Verona, contestato dalla OL con ricorso ex art. 700 c.p.c., le parti avevano raggiunto un'intesa (lasciando così ragionevolmente intendere che, avendo la medesima lavoratrice accettato in via conci- liativa di essere assegnata all'ufficio "istruttoria" presso la "segreteria fidi" della sede centrale di Verona, la ulteriore domanda di accertamento dell'asserita illegittimità di detto trasferimento, da Milano a Verona, doveva considerarsi preclusa), e, poi, affronta il problema relativo alla possibilità di far derivare, dalla eventuale 5 assegnazione del lavoratore trasferito a mansioni dequalificate, l'auto- matica illegittimità del trasferimento, senza però decidere sulla ecce- zione di improponibilità ed inammissibilità della relativa domanda>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata "per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia relativamente alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a legittimare il trasferimento" in quanto la questione della asserita illegittimità del trasferimento è stata dedotta come mera conseguenza del preteso demansionamento della OL, peraltro sempre negato ...; in particolare il Giudice di secondo grado, nonostante le espresse doglianze svolte dalla AN nei confronti della decisione del Pretore che aveva omesso l'accertamento R in sede istruttoria sulle motivazioni oggettive che giustificavano il disposto trasferimento della OL, nulla ha statuito in merito alle istanze istruttorie riproposte dalla AN nel ricorso d'appello, così come nulla ha statuito in merito alla liceità del trasferimento in sè e per sè, a prescindere dal demansionamento>>. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente all'asserito demansionamento, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ." - addebita al 6 Tribunale di Milano di avere valutato il contenuto professionale delle mansioni svolte dalla OL presso la sede di provenienza, soffermandosi esclusivamente su meri dati terminologici, che non rispecchiavano nel concreto l'attività dalla medesima effettivamente svolta e sulla quale era stata offerta specifica e puntuale prova testimoniale (inopinatamente e sbrigativamente non ammessa) e di non avere dedotto nulla con riferimento alle rilevanti argomentazioni tutte esaurientemente svolte nel ricorso d'appello in merito all'equivalenza tra le mansioni espletate dalla OL presso la "segreteria fidi" della filiale di Milano e quelle svolte dapprima presso l'ufficio "istruttoria” e poi presso l'ufficio “perfezionamento fidi” della Sede Centrale di Verona>>, trascurando altresì di considerare, al fine di un'esatta applicazione dell'art. 2103 cod. civ. (che pone la nozione di “equivalenza” delle mansioni in relazione "alle ultime effettivamente svolte"), che, in ordine all'asserito intervenuto demansionamento della OL, occorreva fare riferimento non tanto alle prime mansioni che alla stessa erano state attribuite presso l'ufficio "prodotti telematici" della sede centrale di Verona, bensì alle ultime concretamente e definitivamente assegnate presso l'ufficio "perfezionamento fidi" della medesima sede centrale>>. Dalla ricorrente viene, altresì, addebitato al Giudice di appello (nella parte finale del mezzo) di avere omesso di pronunciarsi, “confondendo 7 nettamente i termini della vicenda", sulla inammissibilità della domanda per effetto delle intese conciliative raggiunte avanti il Pretore in sede di procedimento di urgenza con cui la OL era stata assegnata all'ufficio istruttoria presso la segreteria fidi" della sede centrale della AN in Verona ove fino al novembre 1994 aveva svolto le relative incombenze consensualmente predeterminate>>. Con il quarto motivo di ricorso viene riproposta la censura concernente "la violazione dell'art. 2103 cod. civ.", insieme a quella di “insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia relativamente all'affermato principio di non conseguenzialità dell'illegittimità del trasferimento dal preteso demansionamento", soprattutto considerando che nella sentenza W impugnata viene dedotta l'asserita illegittimità del trasferimento (e quindi la reintegrazione della lavoratrice nelle mansioni e nella sede di provenienza) non tanto dalla insussistenza delle ragioni tecniche ed organizzative che, per legge, devono supportarlo (per le quali il Tribu- nale non entra neppure nel merito), bensì dal ritenuto demansionamen- to della OL: [per cui] se, come affermato dallo stesso Giudice di merito, dall'eventuale demansionamento non deriva automati- camente l'illegittimità del trasferimento del lavoratore, è chiaro che la richiesta della OL di essere reintegrata nella sede originaria di lavoro presso l'agenzia di Milano non poteva essere accolta>>. 8 Con il quinto motivo la ricorrente denunziando "omessa - motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia relativamente alla pretesa reintegra nelle precedenti mansioni, nonchè # violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 - addebita al Giudice di appello di avere completamente omesso di esaminare l'eccezione proposta in sede di appello (con cui era stata contestata la violazione dell'art. 18 cit. laddove il Pretore aveva disposto la reintegra della OL nel precedente posto di lavoro) e di essersi pronunciato in merito, giacchè ove il punto fosse stato preso in considerazione avrebbe potuto condurre a decisione diversa da quella adottata, sotto il profilo dell'ammissibilità o non dell'ordine di reintegra>>. II/a Con il primo motivo di ricorso e con l'ultima parte del terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale di Milano per omessi ed insufficienti esame e motivazione in merito all'eccezione di "improponibilità e di inammissibilità della domanda" per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti in data 29 aprile 1994 in sede di procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. e dell'espletamento della prestazione lavorativa della OL presso "l'ufficio istruttoria del servizio fidi" della sede centrale in Verona della AN fino al novembre 1994 senza alcuna sua doglianza 0 recriminazione>>. 9 Per la disamina e la valutazione delle cennate censure occorre precisare la relativa situazione di fatto e processuale riesame- sicuramente consentito anche nella presente sede di legittimità trattandosi, per le censure summenzionate, di assunti errores in procedendo (cfr. Cass. n. 2095/1995) - che può così sintetizzarsi: a) NT OL, addetta al "settore fidi" presso l'agenzia della AN sita in Milano al corso Sempione, veniva trasferita con lettera del 26 ottobre 1993 presso la sede centrale della AN in Verona all""ufficio prodotti telematici"; b) il provvedimento di trasferimento e di adibizione a nuove mansioni era impugnato dall'interessata, prima stragiudizialmente, e poi con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., nel corso del cui procedimento, all'udienza del 27 aprile 1994, veniva redatto verbale di conciliazione nel quale la OL rinunziava agli atti del giudizio in forza di impegno della controparte ad adibirla alla "segreteria fidi" della sede centrale in Verona;
c) successivamente - come è dedotto dalla difesa della controricorrente a pag. 9 del controricorso - nel corso dei sei mesi di attività svolta presso il "settore istruttoria presso la segreteria fidi" alla OL non è stato mosso alcun rilievo in ordine alla di lei prestazione lavorativa, [per cui] del tutto inopinatamente, con lettera in data 21 10 novembre 1994, la società assegnava la OL all'ufficio perfezionamento fidi sempre della sede centrale in Verona>>; d) con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il 16 settembre 1995 la OL ha instaurato - come si è già constatato - giudizio chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del trasferimento da Milano a Verona e l'accertamento della dequalificazione professionale;
e) la AN Popolare di Verona - con specifica censura contenuta anche nel "ricorso in appello" (pagg. 14 e 15) proposto avverso la sentenza pretorile di accoglimento della domanda giudiziale della OL ha insistito nell'eccezione di improponibilità e di inammissibilità di una qualsivoglia doglianza di dequalificazione professionale per tutto il periodo in cui la dipendente ha svolto le incombenze consensualmente predeterminate>> [quando, cioè, dalla metà di maggio del 1994 la ricorrente, secondo le intese conciliative raggiunte avanti al Pretore in sede di procedimento di urgenza, veniva assegnata all'ufficio istruttoria presso la segreteria fidi della sede centrale della AN>>] e su tale punto ha dedotto, conclusivamente (pag. 27), che dopo che la ricorrente con l'accordo conciliativo del 29.4.1994 aveva accettato di essere adibita, presso la sede centrale di Verona, all'ufficio istruttoria del servizio fidi, dove ha in effetti svolto la sua attività fino al 21 novembre 1994 senza alcuna recriminazione, può ben ritenersi inammissibile ed improponibile ogni domanda correlativa di pretesa 11 illegittimità (sia sotto il profilo del trasferimento che della possibile dequalificazione professionale) del comportamento della AN datrice di lavoro limitatamente a tale periodo>>. II/b -. Dal diretto esame degli atti processuali con riferimento al contenuto della sentenza impugnata è riscontrabile il vizio di insufficiente motivazione e pronuncia così come denunciato dalla ricorrente, in quanto nella relativa decisione manca una adeguatamente motivata statuizione in merito alla "eccezione di improponibilità e di inammissibilità" della originaria domanda giudiziale della OL ritualmente sollevata nei termini suindicati dalla AN Popolare di Verona entro l'ambito dei motivi di impugnazione del "ricorso in appello": eccezione avente rilevanza certamente decisiva preliminarmente e congiuntamente alla disamina "nel merito" della -domanda della OL e che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto necessariamente valutare al fine di non incorrere nel vizio di insufficiente motivazione specie dopo che, in premessa ai "motivi della decisione", si era limitato a fare riferimento alla attuazione delle intese raggiunte tra le parti in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., per cui la lavoratrice è stata assegnata al “settore istruttoria presso la segreteria fidi" della sede centrale in Verona e dopo sei mesi circa è stata trasferita all'ufficio perfezionamento fidi">>. 12 Costituisce, infatti, precipuo obbligo del giudice di motivatamente pronunciarsi in ordine alle rituali richieste delle parti, violandosi altrimenti il principio di "corrispondenza tra chiesto e pronunciato” sotto il profilo della inadeguata correttezza giuridica e della insufficiente coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte in motivazione dal giudice di appello;
al riguardo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste quando le argomentazioni non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia. Nella specie si rimarca che il Tribunale di Milano - dopo avere accennato in motivazione ad un accordo intercorso tra le parti per l'espletamento di mansioni di gradimento della lavoratrice dal momento del cennato accordo (27 aprile 1994) a circa sei mesi dopo>> non si è motivatamente pronunciato sull'eccezione di - improponibilità e di inammissibilità proposta dalla AN Popolare di Verona per effetto della rilevanza preclusiva derivante da tale accordo in forza del quale fino al novembre 1994 (e, quindi, ben oltre la data del trasferimento disposto con lettera del 26 ottobre 1993) sussisteva, comunque, un'intesa tra le parti in merito alla legittima individuazione della posizione lavorativa della OL (in relazione alle mansioni 13 consensualmente dalla stessa espletate) in Verona fino a dopo oltre un anno dal disposto trasferimento. Sussiste, pertanto, nella sentenza del Tribunale di Milano un decisivo vizio di motivazione in rapporto alla insufficiente valutazione degli effetti preclusivi denunciati dalla ricorrente in merito all'accordo sottoscritto il 27 aprile 1994, sia sotto il profilo della legittimità dell'impugnato trasferimento - per il quale il Tribunale ha ritenuto che l'adibizione a mansioni inferiori costituiva consistente sintomo dell'insussistenza delle comprovate ragioni necessarie a legittimarlo>> " sia sotto profilo dell'impugnato demansionamento (in relazione al periodo di espletamento delle "mansioni concordate" fino al 21 novembre 1994). -inLa sentenza impugnata deve, in definitiva, essere cassata M accoglimento del primo motivo e, “per quanto di ragione" (limitatamente, cioè, all'ultima parte), del terzo motivo di ricorso - e la causa va rimessa ad altro Giudice - che dovrà accertare e valutare la rilevanza degli effetti preclusivi attribuibili all'accordo intervenuto tra le parti il 27 aprile 1994 ed all'espletamento consensuale delle mansioni da parte della OL fino al 21 novembre 1994 e, all'esito dei cennati accertamento e valutazione, dovrà fornire adeguata motivazione -. 14 III. Parimenti fondato si appalesa il quinto motivo di ricorso in quanto anche in merito alla censura, proposta con tale mezzo, di omessa ed insufficiente motivazione sul punto ritualmente contestato con il "ricorso in appello" di violazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 per avere l'adito Giudice del Lavoro disposto la reintegra della OL nel precedente posto di lavoro - il Tribunale di Milano non si è affatto pronunciato non consentendo così di valutare, pure in W ordine a tale questione (che dalla disamina del "ricorso in appello" risulta essere stata puntualmente prospettata dalla ricorrente), l'iter logico seguito dal Giudice di appello per disattendere il motivo di impugnazione proposto ritualmente su tale punto. A tale proposito il Tribunale di Milano non ha neppure valutato con motivazione sicuramente viziata ribadendosi, a conferma di siffatta conclusione, le argomentazioni “di principio" in precedenza esposte nella disamina del primo e del terzo motivo di ricorso - quanto dedotto dall'appellante che l'accettazione, in via conciliativa, del trasferimento presso la sede centrale di Verona con assegnazione della OL al "servizio fidi" rendeva maggiormente incoerente ed infondata la domanda di reintegra nella originaria sede di lavoro in Milano poichè la dipendente, al momento, della introduzione del ricorso ex art. 414 c.p.c., era a tutti gli effetti in forza presso la sede di Verona (pag. 32 del "ricorso in appello"). 15 Deve, pertanto, essere accolto il quinto motivo di ricorso con la relativa cassazione - anche su tale punto - della sentenza impugnata. IV -. Restano assorbiti -a seguito dell'accoglimento del primo e del terzo (ultima parte) motivo - il secondo, il terzo (prima parte) ed il quarto motivo di ricorso, poichè le doglianze proposte con i cennati mezzi richiedono che preliminarmente il Giudice di rinvio si pronunci sulla rilevanza (o meno) degli effetti preclusivi, in ordine alle domande proposte giudizialmente da NT OL, attribuibili all'accordo del 27 aprile 1994 ed all'espletamento consensuale della mansioni da parte della lavoratrice fino al 21 novembre 1994. V Al Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Brescia va, altresì, rimessa la statuizione sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, il terzo motivo (per quanto di ragione) ed il quinto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il secondo, il terzo (prima parte) ed il quarto motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata - in relazione ai motivi accolti - e rinvia, anche per le spese, I D alla Corte di Appello di Brescia. A , 0 S S 1 O 3 L . A 3 L T T 5 , Così deciso, in Roma, il giorno 3 ottobre 2001. O R . B A A S I ' N E L D P L S 3 E A 7 I Il Consigliere estensore Il Presidente D T - N S I 8 - G O S 1 O P N 1 atuarvu E butu M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I S R I E R I A G S L E Depositato in Cancelleria IL CANCELL D S 16 L R - 2 GEN. 2002 E O D oggi, IL CANCELLIERE the