Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
Quando il giudicante non entra nel merito del processo, ma si limita a prendere atto che manca il consenso del P.M. al patteggiamento, egli non esprime un giudizio, e quindi non respinge la richiesta di patteggiamento, ma rimane "in limine", senza che trovi luogo l'incompatibilità per il magistrato il quale, decidendo sul patteggiamento, in qualsiasi modo entri nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1999, n. 14266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14266 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Udienza pubblica
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 10.11.99
DR. FRANCESCO S. MANNINO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 3737
DR. ALFREDO TERESI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. ALFREDO LOMBARDI CONSIGLIERE N. 12589/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
ER GI N. A RIVA PRESSO CHIERI IL 30.3.60 IVI RES. VIA EINAUDI 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 2.12.98 la quale, in parziale riforma della sentenza del ET di Torino 18.11.96, dichiarava non doversi procedere contro il suddetto imputato in ordine al reato di cui al capo "a" per prescrizione;
confermava le statuizioni civili;
confermava nel resto. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il PG, in persona del Dr. GIOACCHINO IZZO, quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TA VA veniva citato a giudizio dinanzi al ET di Torino per rispondere delle seguenti imputazioni:
a- reato di cui all'art. 81 cpv. CP, 21 comma 1 della Legge n. 646.82 modif. dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726,82 e 9 della Legge n. 55.90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale amministrazione della ICI spa, avendo in appalto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per l'importo di lit.
1.181.217.157 per conto del Comune di Torino, concedeva in subappalto a FI MB l'esecuzione di opere senza autorizzazione dell'autorità competente;
in Torino il 15.3.93;
b- reato di cui agli artt. 81 cpv. CP, 2 comma 1 bis del DL n. 463.83 conv. in L. n. 638.83, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella quale qualità di amministratore della ditta ICI spa, ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel settembre 1993 e ottobre 1993;
c- reato di cui all'art. 81 cpv. CP e 37 della Legge n. 689.81, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore unico della ICI spa, ometteva di denunciare all'INPS imponibili retributivi dai quali derivava un onere contributivo non inferiore a lit. 5 milioni mensili, per i mesi di settembre ed ottobre 1993. In Torino il 15.3.93 e il 28.5.93. 2. Il TA veniva chiamato altresì a rispondere di altre imputazioni, dalle quali veniva assolto in via definitiva nel corso del giudizio di merito.
3. il ET condannava l'imputato per la contravvenzione di illegittimo affidamento di opere in subappalto, limitatamente ai lavori affidati a FI MB;
lo assolveva per i lavori affidati ad LC AR;
lo condannava per i reati sub "b" e "c" di omesso versamento di ritenute previdenziali e omessa denuncia di imponibili contributivi;
lo assolveva infine dal reato di omesso accantonamento di somme presso la Cassa Edile, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4. La Corte di Appello dichiarava la prescrizione del reato contestato sub "a" e confermava le statuizioni civili della sentenza. Confermava "nel resto" la sentenza di primo grado, per cui rimaneva in particolare confermata la condanna alla pena di giorni venti di reclusione e lit. 800.000 di multa per i reati di cui ai capi "b" e "c".
5. Ha proposto ricorso per Cassazione il TA (il FI è stato prosciolto per prescrizione) deducendo due motivi specifici e chiedendo altresì la riduzione e la sostituzione della pena con esclusione dell'applicazione dell'art. 34 CPP. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col secondo motivo del ricorso, che si esamina per ragioni logivhe in via prioritaria, il ricorrente deduce violazione dell'art. 34 CPP in relazione all'art. 606 CPP lett. "c" ed "e". Doveva essere dichiarata l'incompatibilità del ET, il quale, dinanzi al dissenso parziale del PM al patteggiamento proposto dal prevenuto, acquisiva il fascicolo del PM e si ritirava, per poi statuire che stante detto dissenso non poteva farsi luogo al rito alternativo.
7. Il motivo è infondato. Quando il giudicante non entra nel merito del processo, ma si limita a prendere atto che manca il consenso del PM al patteggiamento, egli non esprime alcun giudizio e quindi non "respinge" la richiesta di patteggiamento, ma rimane, per così dire, "in limine" senza che trovino luogo le varie pronunce della Corte Costituzionale le quali hanno previsto l'incompatibilità per il magistrato il quale, decidendo sul patteggiamento, in qualsiasi modo entri nel merito, ad esempio ritenendo non concedibile una data attenuante o non qualificabile diversamente il fatto.
8. col primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione quanto ai reati sub "b" e "c", a sensi dell'art. 606 lett. "e" CPP.
9. Il motivo è fondato. La sentenza di appello, pur avendo dato atto delle richieste della difesa in ordine ai delitti di cui ai capi sopradetti, ha totalmente omesso di motivare in ordine alla conferma della condanna pronunciata in primo grado e risulta quindi nulla "in parte qua".
10. La richiesta di riduzione e sostituzione della pena rimane assorbita. Le statuizioni civili della sentenza di merito rimangono ferme.
11. La sentenza va quindi annullata per quanto attiene alle imputazioni di omesso versamento di ritenute previdenziali e omessa denuncia degli imponibili contributivi ed il processo viene rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi (b) e (c)
dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999