Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto - stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello "status libertatis" - quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale da lui stesso promosso. (Principio enunciato nel caso di notificazione a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria i quali, recatisi presso lo studio del difensore, lo avevano trovato chiuso per ferie di fine anno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/1999, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 8.7.1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " G. Giulio Ambrosini " N.2669
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Tito Garribba " N.6722/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposto da MA AM EN AM, OH AM EN OU e AG OU
avverso l'ordinanza del 4 gennaio 1999 del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Garribba udite le conclusioni del P.M. Dott. Luigi Ciampoli con le quali questi chiede il rigetto dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA AM EN AM, OH AM EN OU e AG OU hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 4.1.1999, con cui il Tribunale di Roma, adito quale giudice del riesame a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere loro applicata per il reato di vendita continuata di sostanza stupefacente. Nei motivi di gravame denunciano:
1) la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art.309, comma 8, cod. proc. pen, per omesso avviso al difensore del giorno dell'udienza fissata per il riesame;
2) la perdita di efficacia della misura cautelare per inosservanza del termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;
3) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché ricavati da atti di individuazione compiuti avanti alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore;
4) mancanza di motivazione in ordina alle esigenze cautelari, perché non sussisterebbe il ritenuto pericolo di fuga, essendo gli indagati stabilmente inseriti nella comunità locale. Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si osserva che, in tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto - stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello status libertatis - quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti il procedimento incidentale da lui stesso promosso (v. Sez. II, 19.12.1994, Di Domenico, CED 200.98 3). Nel caso concreto, l'omessa notificazione non addebitabile all'ufficio, ma il difensore, perché gli agenti della polizia giudiziaria incaricati dell'incombenza, recatisi presso lo studio del difensore, lo trovarono chiuso, essendo questi partito per le ferie di fine anno senza curarsi di lasciare una persona idonea a ricevere gli avvisi o comunque di indicare un suo temporaneo recapito, di talché fu impossibile notificargli l'avviso dovuto (v. nota CC di Terracina, f. 17). Il difensore, avendo causato con il suo comportamento negligente, la mancata notificazione dell'avviso, non è dunque legittimato come dispone l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. a eccepire la conseguente nullità dell'udienza camerale.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la ricezione degli atti, pur avvenuta nel sesto giorno dalla presentazione della richiesta di riesame, non può dirsi tradiva, dato che il quinto giorno, cioè il 27 dicembre 1998, era festivo (v. art. 172, comma 3, cod. proc. pen.). È infondato anche il terzo motivo, perché, per gli atti di individuazione di persona compiuti nel corso delle indagini preliminari a norma dell'art. 361 cod. proc. pen., non è previsto avviso al difensore. Non v'è dubbio, poi, che le individuazioni personali, separatamente compiute da due persone informate dei fatti, siano state validamente utilizzate come fonte di gravi indizi di colpevolezza.
Infondato è infine l'ultimo motivo. Il tribunale ha fondato il giudizio circa la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del medesimo reato sulla valutazione del fatto che gli indagati sono tutti privi di stabile dimora e di lecita occupazione, traendone la non illogica deduzione che probabilmente avrebbero continuato a procacciarsi i mezzi per vivere, perseverando nell'attività delittuosa.
I ricorsi devono dunque essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma, il 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999