Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2001, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A 8 A 9 5 R 1 M T / S N 4 Ā I / T 6 G 2 B E Ū . R . B UBBLICA ITALIANA R L . I L P 0-4 8:6 9 /0 .1 A . R A D D T . L B E E A T D T A N I I S 1 E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S 2 N Oggetto 1 E E E S . TRIBUTI INVIM T I I N A A ACCARTAMENTO SEZIONE TRIBUTARIA M VALORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12982/98 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Cron. 10341 Consigliere - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 31/01/01 - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMP EDILE FLLI NG DI NG D & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 195, presso lo studio dell'avvocato MAZZEI LUIGI, che la difende, giusta procura Notaio CORNELIO ORLANDO di LECCO, rep. 727.663 del 08/07/1998; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO LECCO;
- intimato -
2001 avverso la sentenza n. 67/97 della Commissione 172 tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/06/97; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La IMPRESA EDILE F.LLI NG DI NG AN c., rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatu- ra Generale dello Stato, per la cassazione della sen- tenza specificata in epigrafe, con la quale la Commis- sione Tributaria Regionale di Milano, accogliendo in parte l'appello della ricorrente, ha ridotto il valore di un cespite (facente parte di un complesso di beni oggetto di un conferimento) e, per il resto, ha ritenu- to congruamente motivato l'avviso di accertamento, ori- ginariamente impugnato dalla società.
1.2. In fatto, la controversia ha ad oggetto la rettifica del valore finale di cespiti immobiliari, ai fini invim, conferiti dalla società (due fabbricati ed un terreno in Lierna ed un fabbricato in costruzione in Varenna). La Commissione Tributaria di primo grado ha respin- 2 to il ricorso della società conferente, ritenendo che le rettifiche operate dall'Ufficio fossero correttamen- te motivate. La Commissione Tributaria Regionale, come già accennato, ha confermato il giudizio di primo gra- do, operando soltanto una riduzione del valore del fab- bricato sito in Varenna (da £ 116.430.000, valore ac- certato, a £ 58.215.000, rispetto al valore di £ 47.642.993 dichiarato).
1.3. A sostegno del ricorso, la società deduce: a) omessa motivazione su un punto decisivo del- la controversia e violazione e falsa applicazione delle norme sulla valutazione dei beni e sulla motivazione degli accertamenti;
b) violazione dell'art. 2697 C.C., in quanto i giudici di merito hanno ritenuto, erroneamente, che la società dovesse offrire la prova della inedificabilità dei suoli oggetto dell'accertamento.
1.4. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Effettivamente, la sentenza impugnata non con- sente di ricostruire l'iter attraverso il quale l'Ufficio, prima, ed i giudici di merito, poi, hanno determinato il valore dei cespiti oggetto 3 dell'accertamento. E' noto che, in base all'art. 48 DPR 634/1972, gli uffici finanziari devono procedere al controllo dei va- lori dichiarati sulla base di specifici parametri di riferimento (atti di trasferimenti a qualsiasi titolo, relative agli stessidivisioni e perizie giudiziarie immobili o a immobili similari, con anzianità non supe- riore ai tre anni, reddito netto potenziale o effettivo ed accertamenti compiuti ai fini di altre imposte;
ov- vero, in caso di cessione di azienda, valore netto com- plessivo dei beni, comprensivo dell'avviamento, risul- tante dai libri contabili obbligatori). Tali parametri possono anche essere soltanto enun- ciati nell'avviso di accertamento, ma devono poi tra- dursi nella indicazione di atti concreti in relazione ai quali possa svilupparsi il contraddittorio. Infatti, "il contribuente, il quale agisca in giudizio per con- testare la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, pone in discussione la sussistenza della pretesa tributaria fatta valere dall'amministrazione, contestando l'esistenza di valide giustificazioni a fondamento dell'accertamento a lui notificato. La con- testazione del contribuente è perciò sufficiente a far sorgere a carico dell'amministrazione l'onere di prova- re la sussistenza e l'ammontare del credito tributario . di cui si afferma titolare anche nel caso in cui l'avviso di accertamento dovesse risultare assistito da una motivazione sufficiente e ciò anche nei casi in cui l'accoglimento della censura formulata in via principa- le dal contribuente abbia trovato acccglimento, preclu- dendo l'esame delle censure relative alla esatta deter- minazione della base imponibile e alla applicabilità di eventuali benefici tributari о trattamenti agevolati. Pertanto la mancanza di qualsiasi allegazione probato- ria in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria all'ammontare del credito d'imposta, se non togliee all'ammontare del credito del credito di imposta, se non toglie validità all'avviso di accertamento assisti- to da idonea motivazione, comporta pur sempre l'accoglimento dell'opposizione del contribuente per difetto di prova in ordine agli elementi concreti in base ai quali si è proceduto alla determinazione dell'imposta accertata, salva restando ogni ulteriore questione relativa alle aliquote in concreto applicabi- li e agli eventuali benefici fiscali operanti nella specie" (Cass. Sez. I civ. 3226/1998). Più specifica- mente, in tema di imposta di registro, о di invim, "l'obbligo della motivazione dell'avviso di accerta- mento di maggior valore (la cui inosservanza determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullità 5 dell'atto, con il conseguenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichia- rarne l'invalidità, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto) mira a delimitare l'ambito delle ragio- ni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contri- buente l'esercizio del diritto di difesa, al fine in- dicato. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'av- viso, indipendentemente dal mezzo grafico usato (quindi anche con apposizione di timbri), enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il mag- le specificazioni che si rendano ingior valore, con concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla leg- ge, evidenzi, sia pure implicitamente, le ragioni che rendano inutilizzabili tali criteri legali nel singolo rapporto, salvo poi restando, in sede contenziosa, l'onere dell'ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum" accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facoltà de contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio" (Cass. SS.UU. n. 8/1993).
2.3. Nella specie, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non risulta se effettivamente l'Ufficio si è fatto carico di specificare gli elementi concreti in base ai quali è stato determinato il valore dei cespiti oggetto dell'accertamento. I giudici di merito affermano, apoditticamente, a) che l'Ufficio ha applicato, per i fabbri- cati siti in Lierna i valori di mercato, pari a lire 700.000 a mq., senza indicare le fonti dalle quali traggono (in sintonia con l'Ufficio) tale convincimen- to, sì che la ricorrente non è messa in grado di poter- le contestare;
b) che per il fabbricato sito in Varenna, il "valore più corrispondente alla realtà" è quello di lire 100.000 al mq. in luogo delle lire 200.000 attri- buito dall'Ufficio, senza ulteriori specificazioni;
c) che, il terreno sito in Lierna deve esse- re ritenuto edificabile perché la società non ne ha di- mostrato la inedificabilità. Quest'ultima affermazione è palesemente errata, in quanto, come è noto, in base all'art. 2697 C.C., l'Ufficio che, sostenendo la edificabilità del suolo, deve offrire la prova positiva del proprio assunto, producendo, se del caso, i documenti dai quali risulti la destinazione del suolo. Le altre affermazioni sono prive di motivazione e 7 richiedono, da parte del lettore un "atto di fede" sui valori del mercato immobiliare indicati dai giudici di merito, forse, ma nemmeno questo è chiaro, sulla base della motivazione dell'atto di accertamento, la cui congruità deve essere valutata in base ai concreti ele- menti di riferimento offerti eventualmente anche in se- de contenziosa.
2.4. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo che dovrà indicare specificamente i criteri di valutazione uti- lizzati dall'ufficio, esponendo le ragioni per le quali tali elementi possano essere condivisi o meno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. A I R Così deciso in Roma il A 31 gennaio 2001. T 5 U 6 . B 8 I 9 N 1 - R Il Consigliere estensore Il Presidents / 4 T B / 6 . 2 L L . (dr. Giovanni PaoliniLi everm A R (dr. Merone) . . P . B A D I A T L R E 1 E D 3 T I 1 S A . N E N M S I A IL CANCELLERE C1 ZE AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi e2. APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo AT