CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29509 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. OL OZ, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 01 marzo 2021, dal Tribunale di Monza che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza, della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alle doglianze difensive con le quali veniva lamentata la carenza di prova in ordine alla volontà del OZ di utilizzare uti dominus il veicolo di cui al capo di imputazione e la carenza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, priva di adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a non ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di assoluzione ex art. 530 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/03/2023 comma 2 cod. proc. pen. e «non avrebbe potuto avere pregio un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato» (pag. 5 del ricorso). 3. Il motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto i generici motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inamnnissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di appropriazione indebita, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che il ricorrente, pienamente consapevole del dovere di restituire 2 Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consi9Jie estensore _1\1 Presidente l'autocarro nella sua disponibilità a titolo di leasing, ha trattenuto indebitamente il mezzo, anche in un momento successivo alla ricezione della diffida a restituire, circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitato a sostenere la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. OL OZ, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 01 marzo 2021, dal Tribunale di Monza che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza, della motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alle doglianze difensive con le quali veniva lamentata la carenza di prova in ordine alla volontà del OZ di utilizzare uti dominus il veicolo di cui al capo di imputazione e la carenza di motivazione sul punto della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, priva di adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a non ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di assoluzione ex art. 530 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/03/2023 comma 2 cod. proc. pen. e «non avrebbe potuto avere pregio un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato» (pag. 5 del ricorso). 3. Il motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto i generici motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inamnnissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di appropriazione indebita, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che il ricorrente, pienamente consapevole del dovere di restituire 2 Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consi9Jie estensore _1\1 Presidente l'autocarro nella sua disponibilità a titolo di leasing, ha trattenuto indebitamente il mezzo, anche in un momento successivo alla ricezione della diffida a restituire, circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitato a sostenere la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata