CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/10/2023, n. 29091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29091 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 20470/2019, proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro Oggetto: diniego rimborso ES (MO Ambiente) Civile Sent. Sez. 5 Num. 29091 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 19/10/2023 2 SIFAR PLACCATI S.r.l., con sede in San Giustino (PG) alla Via Citernese, n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Luisa Pazzaglia, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: marialuisa.pazzaglia@avvocatiperugiapec.it giusta procura speciale in calce al controricorso – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 525/2/18, pronunciata il 10 dicembre 2018 e depositata il 24 dicembre 2018, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del dal Consigliere dott. Lucio Napolitano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’avv. Alessia Urbani Neri;
FATTI DI CAUSA La SIFAR Placcati S.r.l. (di seguito SIFAR o società), avendo realizzato, nell’anno 2010, un investimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico del costo complessivo di euro 2.549.549,00, che le avrebbe consentito di beneficiare della tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. Il conto energia), presentò, in data 3 maggio 2016, al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate istanza di rimborso per l’ES assunta come indebitamente versata per gli anni dal 2011 al 2014, precisando di non avere evidenziato l’investimento ambientale nell’anno di realizzazione, stante l’assoluta incertezza circa la possibilità di cumulare la deduzione fiscale di cui all’art. 6, commi 13 e ss. della l. n. 388/2000 (c.d. MO 3 Ambiente) con la tariffa incentivante prevista dal c.d. “Il conto energia”. Formatosi sull’istanza il silenzio – rifiuto, lo stesso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia che – rigettata l’eccezione dell’Ufficio relativa alla dedotta tardività dell’istanza – respinse nel merito l’impugnazione, sostenendo che la società non potesse beneficiare dell’agevolazione, trattandosi non di immobilizzazione materiale, di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, ma di immobilizzazione immateriale di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. I, cod. civ. Avverso detta pronuncia, la società propose appello principale dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria. L’Ufficio si costituì spiegando appello incidentale relativamente alla statuizione per la quale era stato soccombente riguardo all’affermata, da parte del giudice di primo grado, tempestività dell’istanza. Con sentenza n. 525/02/2018, depositata il 24 dicembre 2018, non notificata, la CTR dell’Umbria respinse l’appello incidentale dell’Ufficio e, in accoglimento dell’appello principale della società, accolse l’originario ricorso di quest’ultima. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi. La società resiste con controricorso. In prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione, il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., concludendo così come riportato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in una con l’art. 6, commi da 13 a 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, 4 presa nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134, con l’art. 2, comma 8 –bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi richiesti dalla società sebbene la stessa dovesse ritenersi decaduta dal beneficio fiscale in oggetto in conseguenza della mancata opzione nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta durante il quale era stato effettuato l’investimento, o in atti a questa strettamente connessi, come la dichiarazione integrativa di cui all’art. 8, comma 2 – bis del d.P.R. n. 322/1998 ovvero ad istanza di rimborso specificamente riferita all’anno di realizzazione dell’investimento. 2. Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’accatastamento dell’impianto fotovoltaico ad opera della società titolare dell’immobile sul quale lo stesso è stato realizzato. 3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già, in relazione alla questione oggetto della censura in esame, più volte osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e dalla detassazione degli investimenti previsti dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19, c.d. “MO ambiente”; incertezza interpretativa poi risolta solo a seguito dell’entrata in 5 vigore dell’art. 19, d.m. 5 luglio 2012, cui hanno fatto seguito gli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 20 luglio 2016, n. 58/E, nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), in ordine alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. MO ambiente), anche con domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 – bis del d.P.R. n. 392/1998 (cfr., ex multis, più di recente, Cass. sez. trib., 25 settembre 2023, n. 27308; Cass. sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2023, n. 2931; Cass. sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33660). Ciò, d’altronde, in conformità al principio generale dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza, che consente la deduzione della sussistenza del diritto al godimento dell’agevolazione anche in sede di giudizio, quale ormai consolidato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378. A tale indirizzo va dunque assicurata ulteriore continuità. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Di là anche dal rilievo riguardante il fatto che la società, altra, che avrebbe eseguito l’accatastamento è indicata come “locataria” (cioè conduttrice) dell’immobile sottostante, ciò che sembra intrinsecamente contraddire la stessa impostazione di fondo della censura, la stessa si rivela inammissibile in quanto, sub specie del parametro del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tende ad evidenziare l’omesso esame di documento, che di per sé, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053), non integra detto vizio, dovendo peraltro il vizio specifico, denunciabile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 6 5, cod. proc. civ., relativo all’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, essere riferito ad un preciso accadimento o fatto inteso in senso storico – naturalistico, così da non ricomprendere questioni o argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22937; Cass. sez. 6-1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26305), sulle quali è viceversa, nella fattispecie in esame, essenzialmente articolata la censura. 5. In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. ON la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’avv. Alessia Urbani Neri;
FATTI DI CAUSA La SIFAR Placcati S.r.l. (di seguito SIFAR o società), avendo realizzato, nell’anno 2010, un investimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico del costo complessivo di euro 2.549.549,00, che le avrebbe consentito di beneficiare della tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. Il conto energia), presentò, in data 3 maggio 2016, al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate istanza di rimborso per l’ES assunta come indebitamente versata per gli anni dal 2011 al 2014, precisando di non avere evidenziato l’investimento ambientale nell’anno di realizzazione, stante l’assoluta incertezza circa la possibilità di cumulare la deduzione fiscale di cui all’art. 6, commi 13 e ss. della l. n. 388/2000 (c.d. MO 3 Ambiente) con la tariffa incentivante prevista dal c.d. “Il conto energia”. Formatosi sull’istanza il silenzio – rifiuto, lo stesso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia che – rigettata l’eccezione dell’Ufficio relativa alla dedotta tardività dell’istanza – respinse nel merito l’impugnazione, sostenendo che la società non potesse beneficiare dell’agevolazione, trattandosi non di immobilizzazione materiale, di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, ma di immobilizzazione immateriale di cui all’art. 2424, primo comma, lett. B), n. I, cod. civ. Avverso detta pronuncia, la società propose appello principale dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria. L’Ufficio si costituì spiegando appello incidentale relativamente alla statuizione per la quale era stato soccombente riguardo all’affermata, da parte del giudice di primo grado, tempestività dell’istanza. Con sentenza n. 525/02/2018, depositata il 24 dicembre 2018, non notificata, la CTR dell’Umbria respinse l’appello incidentale dell’Ufficio e, in accoglimento dell’appello principale della società, accolse l’originario ricorso di quest’ultima. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi. La società resiste con controricorso. In prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione, il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., concludendo così come riportato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in una con l’art. 6, commi da 13 a 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, 4 presa nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134, con l’art. 2, comma 8 –bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi richiesti dalla società sebbene la stessa dovesse ritenersi decaduta dal beneficio fiscale in oggetto in conseguenza della mancata opzione nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta durante il quale era stato effettuato l’investimento, o in atti a questa strettamente connessi, come la dichiarazione integrativa di cui all’art. 8, comma 2 – bis del d.P.R. n. 322/1998 ovvero ad istanza di rimborso specificamente riferita all’anno di realizzazione dell’investimento. 2. Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’accatastamento dell’impianto fotovoltaico ad opera della società titolare dell’immobile sul quale lo stesso è stato realizzato. 3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già, in relazione alla questione oggetto della censura in esame, più volte osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e dalla detassazione degli investimenti previsti dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19, c.d. “MO ambiente”; incertezza interpretativa poi risolta solo a seguito dell’entrata in 5 vigore dell’art. 19, d.m. 5 luglio 2012, cui hanno fatto seguito gli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 20 luglio 2016, n. 58/E, nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), in ordine alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. MO ambiente), anche con domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 – bis del d.P.R. n. 392/1998 (cfr., ex multis, più di recente, Cass. sez. trib., 25 settembre 2023, n. 27308; Cass. sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2023, n. 2931; Cass. sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33660). Ciò, d’altronde, in conformità al principio generale dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza, che consente la deduzione della sussistenza del diritto al godimento dell’agevolazione anche in sede di giudizio, quale ormai consolidato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378. A tale indirizzo va dunque assicurata ulteriore continuità. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Di là anche dal rilievo riguardante il fatto che la società, altra, che avrebbe eseguito l’accatastamento è indicata come “locataria” (cioè conduttrice) dell’immobile sottostante, ciò che sembra intrinsecamente contraddire la stessa impostazione di fondo della censura, la stessa si rivela inammissibile in quanto, sub specie del parametro del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tende ad evidenziare l’omesso esame di documento, che di per sé, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053), non integra detto vizio, dovendo peraltro il vizio specifico, denunciabile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 6 5, cod. proc. civ., relativo all’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, essere riferito ad un preciso accadimento o fatto inteso in senso storico – naturalistico, così da non ricomprendere questioni o argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22937; Cass. sez. 6-1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26305), sulle quali è viceversa, nella fattispecie in esame, essenzialmente articolata la censura. 5. In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. ON la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023