Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Non è assoggettabile a revisione la sentenza di condanna confermata in appello e poi annullata senza rinvio, seppure con la conferma delle statuizioni civili, per essere il reato estinto per prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
02 3 9 3/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 02/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO UI CALABRESE
- Presidente - SENTENZA N. 1860 Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PAOLO OLDI N. 23935/2010
- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. GERARDO SABEONE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) VE UI N. IL 02/12/1935
avverso l'ordinanza n. 1265/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/09/2009 ся SABBONEsentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Haur The Im concurs per l'imamusinibilità del ricorsoкісочно
Udit i difensor Avv.;
1. Con ordinanza della Corte di Appello di Brescia del 17 settembre 2009
è stata dichiarata inammissibile, per difetto dell'esistenza di una sentenza di condanna, la richiesta di revisione della sentenza di condanna del 4 febbraio
2002 del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di Appello di Milano il 16 dicembre 2005 e infine annullata da questa Corte Suprema con sentenza del 17 maggio 2006, che dichiarava estinti per prescrizione i reati contestati a AV
IG, confermando però le statuizioni relative ai capi concernenti gli interessi civili.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'imputato e il suo procuratore sostenendo, al contrario e quale unico motivo, il loro buon diritto all'ammissibilità della chiesta revisione, in quanto avendo la Suprema Corte confermato le statuizioni civili delle pregresse sentenze di condanna, tale decisione avrebbe dovuto essere considerata, in uno con le precedenti decisioni di merito, una sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In diritto, giova premettere come costituisca ius receptum di questa
Corte (v. Cass. Sez. V 24 febbraio 2004 n. 15973) il principio, ricavabile dal chiaro dettato normativo, secondo il quale presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario della revisione di cui all'articolo 629 c.p.p. sia l'esistenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., quest'ultima ipotesi introdotta dalla novella di cui alla legge 12 giugno 2003 n. 134 come conseguenza della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che aveva escluso il patteggiamento dal novero delle sentenze di condanna assoggettabili a revisione
(v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998 n. 6).
Si aggiunge, poi, come essendo la revisione un mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, anche per essa operi il principio di tassatività di cui all'art. 568, primo comma, c.p.p.. Ne consegue che, riguardando l'articolo
629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna, le sentenze che applichino, ad esempio, l'amnistia non siano assoggettabili a revisione, e ciò anche quando la AND
Corte di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha una condanna penale (v. Cass. Sez. VI 30 novembre
1992 n. 4231).
A tal proposito, a conferma del dianzi indicato assunto della giurisprudenza di legittimità, non può neppure sottacersi quanto affermato dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza 16 aprile 2008 n. 129, proprio in relazione al giudizio di revisione.
Il Giudice delle leggi ha, invero, ritenuto come il contrasto per il quale si legittimi e razionalmente si giustifichi la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, abbia la ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili.
Il che vale a confermare l'assunto, correttamente affermato nell'impugnata decisione, secondo il quale l'avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di essere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2/12/2010.
Il Consigliere estensore
Палени Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 25 2011 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise