Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 2393
CASS
Sentenza 2 dicembre 2010

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Massime1

Non è assoggettabile a revisione la sentenza di condanna confermata in appello e poi annullata senza rinvio, seppure con la conferma delle statuizioni civili, per essere il reato estinto per prescrizione.

Commentario1

  • 1Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019

    Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 2393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2393
Data del deposito : 2 dicembre 2010

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