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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21541 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH GU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AS TT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Lorenzo Valgimigli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la conseguente restituzione dei beni in sequestro RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna, adito in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 agosto 2025, con il quale è Penale Sent. Sez. 3 Num. 21541 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, tra l'altro, del veicolo AUDI Q8 tg. GN987BH nei confronti dell'intestatario GU CH in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ipoteticamente commesso da PE NG e OQ CH (indicata in atti anche come IN CH), in Bagnacavallo, dal 2012 e tuttora in corso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GU CH, in qualità di terzo avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e motivazione apparente. Deduce che: è stato ravvisato il fumus del delitto di cui all'art. 11 d.l.gs. n. 74 del 2000 pur in assenza di debito erariale esistente in capo a NG PE;
il debito tributario deve essere già maturato in capo al soggetto agente e deve essere suscettibile di essere azionato coattivamente;
sull'indagato NG PE non grava e non gravava all'epoca di supposta commissione del reato alcun credito erariale superiore a euro 50.000, suscettibile di essere azionato coattivamente;
la notítía crímínís per supposta violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è esitata in pronuncia assolutoria;
le posizioni debitorie nei confronti dell'ER sono di titolarità dei soggetti intestatari delle varie ditte individuali succedutesi nella gestione del laboratorio;
il debito fiscale dell'agente deve pur sempre sussistere, diversamente il dolo specifico resterebbe privo di oggetto;
il Tribunale ha confuso l'esistenza del debito tributario in capo all'agente con il diverso profilo dell'esecuzione tributaria coattiva indispensabile ai fini della commissione del reato;
venuta meno la possibilità di richiamare il precedente processo per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 si afferma l'esistenza di un credito erariale in capo all'indagato solo in forza dell'indagine alla base dell'odierno procedimento e ricorrendo ad argomenti in base ai quali si sostiene che NG PE sia l'amministratore di fatto delle aziende. Deduce, inoltre, il ricorrente che il ragionamento circolare cui ricorre il Tribunale è espressione di motivazione meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Innanzitutto, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurímis Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692; Sez. 2, 2 4 /1K n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710-01). Nel provvedimento impugnato sono state, in primo luogo, dettagliatamente richiamate le vicende del laboratorio di sartoria sito%agnacavallo, Via Pablo Picasso n. 2/A, che hanno condotto all'emissione, in data 7 agosto 2025, di decreto di sequestro preventivo nei confronti di OU NG, IE NG e OQ CH avente a oggetto tre unità immobiliari site nella suindicata via e l'azienda ivi insediata. In particolare, emergeva che l'attività del laboratorio di sartoria era stata svolta dall'anno 2012 sino all'attualità da diverse imprese individuali tutte riconducili al reale gestore dell'attività economica OU NG e che tali ditte avevano omesso il pagamento delle imposte dovute, scaricando sulle imprese intestate a meri prestanome l'intero debito erariale, calcolato in euro 2.311.449,50, secondo il meccanismo comunemente noto come "sistema apri e chiudi". La riconducibilità delle attività succedutesi nel corso del tempo a un'unica persona veniva accertata mediante le dichiarazioni rese dai fornitori della sartoria che indicavano tale "Daniele" il soggetto cui si erano rapportati, riconosciuto fotograficamente dalla fornitrice Cinzia Lombardi in PE NG. Inoltre, servizi di o.c.p. avevano dimostrato che OU NG, nonostante una formale residenza in altro luogo, aveva mantenuto la disponibilità degli immobili siti in Via Pablo Picasso n. 2 e abitava nella casa sovrastante il laboratorio. Ancora, lo NG era stato già indagato in passato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Giudice per le indagini preliminari, pertanto, ravvisava il fumus del delitto di cui al capo a) dell'incolpazione provvisoria nei confronti OU NG e, a titolo di concorso, anche nei confronti di CH OQ e IE NG, in quanto acquirenti consapevolmente simulate degli immobili. Il Giudice per le indagini preliminari, sotto il profilo del periculum in mora, riteneva che per le modalità della condotta sussistesse il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe azioni elusive, con conseguente incremento del debito 3 fiscale e ulteriore sottrazione di risorse per far fronte allo stesso e, pertanto, disponeva il sequestro degli immobili. Con ulteriore decreto del 13 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari, richiamato in punto di fumus il quadro cautelare già delineato nel provvedimento sopra indicato e ritenuto sussistente il periculum in mora per il modus operandi degli indagati, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata del compendio immobiliare a uso abitativo e annesse pertinenze in Via Francesco Baracca n. 3 a Ravenna, di un'autovettura Mini 4 tg. GF375VY e di un'autovettura Audi Q8 tg. GN987BH intestata a GU CH, ma ritenuta nella disponibilità di OU NG. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che l'utilizzatore effettivo del veicolo, intestato, da ultimo, all'odierno ricorrente, persona avente reddito insufficiente e priva di patente di guida, fosse OU NG. Infatti, costui veniva più volte sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida del mezzo che, anche dopo il primo sequestro effettuato a carico degli indagati, si trovava nella disponibilità sua e della figlia poiché parcheggiato dinanzi all'abitazione di Via Francesco Baracca n. 3 in Ravenna. Il Tribunale osservava, poi, che «La formale assenza di una contestazione o di una quantificazione del credito tributario da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti di ZH OU non vale dunque ad escludere il fumus del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di circostanza del tutto fisiologica;
ragionando come vorrebbe il ricorrente, del resto, non potrebbero mai ravvisarsi indizi di colpevolezza in ordine al menzionato reato rispetto all'amministratore occulto di imprese destinatarie di debiti tributari pur se molto consistenti fino a quando l'Agenzia delle Entrate, recependo gli elementi investigativi raccolti nel corso delle indagini preliminari (di regola dalla Guardia di Finanza, come in questo caso), non proceda a contestare nei confronti del soggetto in questione la pertinente maggiore imposta accertata, imponendo una sorta di "pregiudiziale tributaria" priva di qualsiasi fondamento logico e normativo». Ritiene la Corte che il Tribunale, con motivazione congrua e logica, abbia spiegato come il consistente debito tributario, pur formalmente gravante sui vari intestatari dell'attività imprenditoriale succedutisi nel tempo, dovesse, proprio per il sistema "apri e chiudi" congegnato dall'indagato NG PE, sostanzialmente attribuirsi a quest'ultimo, reale gestore dell'attività e le ragioni per le quali non fosse necessaria per l'emissione del provvedimento di sequestro l'esistenza di un dedito tributario formalmente riferibile a tale indagato. Il richiamo della difesa all'intervenuta assoluzione di NG PE in diverso procedimento penale per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 è 4 Il Consigliere estensore AS TT Il Presidente LD inconferente avendo lo stesso Tribunale spiegato come tale circostanza fosse irrilevante poiché il fatto si riferiva a diversa attività imprenditoriale sita in Faenza. Pertanto, non vi è stata alcuna confusione da parte del Tribunale tra esistenza del debito tributario e l'ulteriore profilo dell'esecuzione tributaria né, come sostenuto nelle conclusioni del difensore, vi è stata opera di supplenza del giudice penale nell'accertamento del debito tributario. Deve, in particolare, rilevarsi che l'assunto difensivo con il quale si sostiene la necessità dell'esistenza di un debito fiscale formalmente riconducibile a NG PE non considera che la disposizione incriminatrice non richiede affatto tale presupposto e che rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all'imprenditore occulto. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere AS TT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto, con le ulteriori conseguenze di legge lette le conclusioni del difensore, Avv. Lorenzo Valgimigli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la conseguente restituzione dei beni in sequestro RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna, adito in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 agosto 2025, con il quale è Penale Sent. Sez. 3 Num. 21541 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, tra l'altro, del veicolo AUDI Q8 tg. GN987BH nei confronti dell'intestatario GU CH in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ipoteticamente commesso da PE NG e OQ CH (indicata in atti anche come IN CH), in Bagnacavallo, dal 2012 e tuttora in corso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione GU CH, in qualità di terzo avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e motivazione apparente. Deduce che: è stato ravvisato il fumus del delitto di cui all'art. 11 d.l.gs. n. 74 del 2000 pur in assenza di debito erariale esistente in capo a NG PE;
il debito tributario deve essere già maturato in capo al soggetto agente e deve essere suscettibile di essere azionato coattivamente;
sull'indagato NG PE non grava e non gravava all'epoca di supposta commissione del reato alcun credito erariale superiore a euro 50.000, suscettibile di essere azionato coattivamente;
la notítía crímínís per supposta violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è esitata in pronuncia assolutoria;
le posizioni debitorie nei confronti dell'ER sono di titolarità dei soggetti intestatari delle varie ditte individuali succedutesi nella gestione del laboratorio;
il debito fiscale dell'agente deve pur sempre sussistere, diversamente il dolo specifico resterebbe privo di oggetto;
il Tribunale ha confuso l'esistenza del debito tributario in capo all'agente con il diverso profilo dell'esecuzione tributaria coattiva indispensabile ai fini della commissione del reato;
venuta meno la possibilità di richiamare il precedente processo per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 si afferma l'esistenza di un credito erariale in capo all'indagato solo in forza dell'indagine alla base dell'odierno procedimento e ricorrendo ad argomenti in base ai quali si sostiene che NG PE sia l'amministratore di fatto delle aziende. Deduce, inoltre, il ricorrente che il ragionamento circolare cui ricorre il Tribunale è espressione di motivazione meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Innanzitutto, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurímis Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692; Sez. 2, 2 4 /1K n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710-01). Nel provvedimento impugnato sono state, in primo luogo, dettagliatamente richiamate le vicende del laboratorio di sartoria sito%agnacavallo, Via Pablo Picasso n. 2/A, che hanno condotto all'emissione, in data 7 agosto 2025, di decreto di sequestro preventivo nei confronti di OU NG, IE NG e OQ CH avente a oggetto tre unità immobiliari site nella suindicata via e l'azienda ivi insediata. In particolare, emergeva che l'attività del laboratorio di sartoria era stata svolta dall'anno 2012 sino all'attualità da diverse imprese individuali tutte riconducili al reale gestore dell'attività economica OU NG e che tali ditte avevano omesso il pagamento delle imposte dovute, scaricando sulle imprese intestate a meri prestanome l'intero debito erariale, calcolato in euro 2.311.449,50, secondo il meccanismo comunemente noto come "sistema apri e chiudi". La riconducibilità delle attività succedutesi nel corso del tempo a un'unica persona veniva accertata mediante le dichiarazioni rese dai fornitori della sartoria che indicavano tale "Daniele" il soggetto cui si erano rapportati, riconosciuto fotograficamente dalla fornitrice Cinzia Lombardi in PE NG. Inoltre, servizi di o.c.p. avevano dimostrato che OU NG, nonostante una formale residenza in altro luogo, aveva mantenuto la disponibilità degli immobili siti in Via Pablo Picasso n. 2 e abitava nella casa sovrastante il laboratorio. Ancora, lo NG era stato già indagato in passato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Giudice per le indagini preliminari, pertanto, ravvisava il fumus del delitto di cui al capo a) dell'incolpazione provvisoria nei confronti OU NG e, a titolo di concorso, anche nei confronti di CH OQ e IE NG, in quanto acquirenti consapevolmente simulate degli immobili. Il Giudice per le indagini preliminari, sotto il profilo del periculum in mora, riteneva che per le modalità della condotta sussistesse il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe azioni elusive, con conseguente incremento del debito 3 fiscale e ulteriore sottrazione di risorse per far fronte allo stesso e, pertanto, disponeva il sequestro degli immobili. Con ulteriore decreto del 13 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari, richiamato in punto di fumus il quadro cautelare già delineato nel provvedimento sopra indicato e ritenuto sussistente il periculum in mora per il modus operandi degli indagati, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata del compendio immobiliare a uso abitativo e annesse pertinenze in Via Francesco Baracca n. 3 a Ravenna, di un'autovettura Mini 4 tg. GF375VY e di un'autovettura Audi Q8 tg. GN987BH intestata a GU CH, ma ritenuta nella disponibilità di OU NG. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che l'utilizzatore effettivo del veicolo, intestato, da ultimo, all'odierno ricorrente, persona avente reddito insufficiente e priva di patente di guida, fosse OU NG. Infatti, costui veniva più volte sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida del mezzo che, anche dopo il primo sequestro effettuato a carico degli indagati, si trovava nella disponibilità sua e della figlia poiché parcheggiato dinanzi all'abitazione di Via Francesco Baracca n. 3 in Ravenna. Il Tribunale osservava, poi, che «La formale assenza di una contestazione o di una quantificazione del credito tributario da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti di ZH OU non vale dunque ad escludere il fumus del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di circostanza del tutto fisiologica;
ragionando come vorrebbe il ricorrente, del resto, non potrebbero mai ravvisarsi indizi di colpevolezza in ordine al menzionato reato rispetto all'amministratore occulto di imprese destinatarie di debiti tributari pur se molto consistenti fino a quando l'Agenzia delle Entrate, recependo gli elementi investigativi raccolti nel corso delle indagini preliminari (di regola dalla Guardia di Finanza, come in questo caso), non proceda a contestare nei confronti del soggetto in questione la pertinente maggiore imposta accertata, imponendo una sorta di "pregiudiziale tributaria" priva di qualsiasi fondamento logico e normativo». Ritiene la Corte che il Tribunale, con motivazione congrua e logica, abbia spiegato come il consistente debito tributario, pur formalmente gravante sui vari intestatari dell'attività imprenditoriale succedutisi nel tempo, dovesse, proprio per il sistema "apri e chiudi" congegnato dall'indagato NG PE, sostanzialmente attribuirsi a quest'ultimo, reale gestore dell'attività e le ragioni per le quali non fosse necessaria per l'emissione del provvedimento di sequestro l'esistenza di un dedito tributario formalmente riferibile a tale indagato. Il richiamo della difesa all'intervenuta assoluzione di NG PE in diverso procedimento penale per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 è 4 Il Consigliere estensore AS TT Il Presidente LD inconferente avendo lo stesso Tribunale spiegato come tale circostanza fosse irrilevante poiché il fatto si riferiva a diversa attività imprenditoriale sita in Faenza. Pertanto, non vi è stata alcuna confusione da parte del Tribunale tra esistenza del debito tributario e l'ulteriore profilo dell'esecuzione tributaria né, come sostenuto nelle conclusioni del difensore, vi è stata opera di supplenza del giudice penale nell'accertamento del debito tributario. Deve, in particolare, rilevarsi che l'assunto difensivo con il quale si sostiene la necessità dell'esistenza di un debito fiscale formalmente riconducibile a NG PE non considera che la disposizione incriminatrice non richiede affatto tale presupposto e che rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all'imprenditore occulto. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/04/2026.