Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione il provvedimento con cui il tribunale monocratico, accertata la nullità della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. imponendogli la rinnovazione dell'atto non notificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2009, n. 35189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35189 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1405
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 12274/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del tribunale della città anzidetta del 23 febbraio del 2009;
nei confronti di:
Di AU GI, nato a [...] il 10 febbraio del 1978;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale di Roma, con ordinanza del 23 febbraio del 2009, dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal procuratore della Repubblica del luogo per l'omessa notifica al difensore di fiducia e disponeva che la notificazione fosse rinnovata a cura dello stesso pubblico ministero. Il pubblico ministero, considerato abnorme tale provvedimento, perché aveva determinato un'indebita regressione del procedimento alla fase precedente, lo impugnava con ricorso per cassazione sostenendo che alla rinnovazione della citazione avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice.
IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Le Sezioni Unite di questa corte dopo le modifiche introdotte con la legge Carotti hanno chiarito che, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e di inosservanza del termine stabilito dall'art. 553, comma 3, alla rinnovazione della notificazione deve provvedere il giudice del dibattimento considerandosi abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, invece di provvedere egli stesso a rinnovare la notificazione, restituisca gli atti al pubblico ministero imponendogli di rinnovarla (Cass. Sez. Un 29 maggio del 2002, Manca). In definitiva il criterio che deve guidare l'interprete in materia di nullità del decreto di citazione a giudizio al fine di individuare il soggetto che deve provvedere alla rinnovazione è quello relativo all'apprezzamento degli effetti che l'invalidità ha prodotto sul valido passaggio dalla fase investigativa a quello del giudizio. In particolare, allorché il vizio ha inficiato la valida instaurazione del passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, la competenza a provvedere in ordine alla rinnovazione della citazione spetta al pubblico ministero previa regressione del processo alla fase investigativa ex art. 185, comma 3. Invece, quando la patologia riscontrata non ha inficiato il regolare passaggio dal procedimento al processo la competenza a provvedere alla rinnovazione spetta al giudice in applicazione analogica dell'art. 143 disp. att. c.p.p.. Nella fattispecie il tribunale, imponendo al pubblico ministero la rinnovazione della notificazione, ha implicitamente disposto anche la restituzione degli atti, ponendo in essere un'indebita regressione del processo alla fase investigativa in assenza del relativo potere. Siffatto orientamento non può considerarsi superato dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa corte (sentenza n. 25957 del 2009) in materia di atto abnorme, in quanto le Sezioni unite nella motivazione hanno condiviso l'orientamento espresso nella sentenza Manca.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009