Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
) 0 T 1 R A E T 1 I M S N 1 ESPULSIONE A O R D L T N 0 5052 / 02 S E A E D N 8 O O 9 I - C I S 3 - L R U 6 A P C L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E E A : D E A I S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 R E E 4 P T . S A L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12331/01 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Consigliere Cron. 1469 Dott. Walter CELENTANO Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Rep. Ud. 06/03/02Consigli Dott. Aniello NAPPI ere ha pronunciato la seguente: SENTENZA a sul ricorso proposto da: EL GU ER elett.te domiciliato in Roma, via Britannia 29 presso l'avv. Maurizio Cerchiara che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
- ricorrente -
Contro
PREFETTO di TERNI
- intimato -
avverso il decreto 28.03.01 del Tribunale di Terni. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Cerchiara per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.A.Golia che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 17 marzo 2001 il Prefetto di Terni disponeva l'espulsione 548 2002 di El RR ER, cittadino del Marocco, dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B del D.Leg 286/98 perché, entrato in Italia, e titolare di p.d.s. scaduto dal 1996, si sarebbe trattenuto senza richiederne il rinnovo nei termini. Avverso il decreto, notificatogli con traduzione in lingua francese in pari data, ha proposto ricorso l'El RR innanzi al Tribunale di Terni. Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato, l'adito Tribunale con decreto 28 marzo 2001 rigettava il ricorso. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale affermava che non poteva integrare la "forza maggiore", esimente dalla osservanza dell'onere di tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, la sofferta carcerazione in Italia posto che essa, in sé non impeditiva dei diritti di difesa, in fatto era sostanzialmente irrilevante stante il lunghissimo tempo trascorso nella totale inazione dalla scadenza del permesso. Per la cassazione di tale decreto l'El RR ha proposto ricorso con atto articolato su due motivi e notificato il 14.5.01. L'intimato Prefetto non ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, inaccoglibili essendo le censure nelle quali esso si articola, deve essere respinto. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 13 del D.leg. 286/98 e vizio di motivazione per avere il Tribunale indebitamente affermato che la condizione del detenuto non costituisse esimente dall'osservanza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. Giova rilevare, in primo luogo, che nessuna violazione del disposto di legge è stata commessa dal Tribunale nel dare risposta alla opposizione dello straniero El RR ER, posto che il decreto impugnato non ha affatto 2 escluso che lo stato di carcerazione possa integrare l'ipotesi della forza maggiore prevista dall'art. 13 comma 2 lett. B) come esimente dagli oneri di richiesta e rinnovo del p.d.s. (anzi affermando che la questione era stata dall'opponente opportunamente proposta) ma ha solo negato che, in concreto, tale esimente potesse operare a beneficio dell'espellendo. Appare dunque fuor di segno la censura di violazione di legge e, di contro, pertinente l'ipotesi affacciata in ricorso di un vizio di motivazione afferente l'accertamento di fatto operato dal primo Giudice per escludere la sussistenza della invocata forza maggiore. Sol che se è ben vero che il Tribunale ha affermato che il carcerato dispone di rapporti interpersonali idonei a consentire lo svolgimento di una pratica amministrativa quale quella di richiedere il rinnovo del p.d.s. (affermazione oggettivamente generica) è anche vero che la fondamentale ratio decidendi assunta a base della reiezione della opposizione è stata quella, diversa e specifica, del passaggio di quasi cinque anni di tempo dalla scadenza del permesso e cioè di un tempo talmente lungo da rendere incomprensibile l'assenza di ogni iniziativa di rinnovo (anche il mero inoltro di essa). Ebbene, se avverso la prima statuizione il ricorso si limita a denunziare l'astrattezza della statuizione, nei riguardi della seconda e decisiva ratio non viene mossa alcuna censura di illogicità o contraddittorietà, sì che tale ratio resta come un insindacabile accertamento di fatto non fatto segno a specifica censura e, come tale, idoneo a sostenere la statuizione emessa. Con il secondo motivo, poi, si denunzia la violazione dell'art. 11 comma 7 della Legge 40/98 per essere stato il decreto comunicato in italiano e francese senza che emergesse la conoscenza dell'una o dell'altra lingua da 3 parte dell'espellendo, non interpellato al proposito. La censura appare ictu oculi inammissibile in questa sede di legittimità. Essa è invero rivolta contro il decreto di espulsione e nè menziona, pur se implicitamente, la statuizione emessa dal Giudice del merito (che invero al proposito nulla ha affermato), né denunzia l'omessa pronunzia del Tribunale su di una questione posta in ricorso, o in udienza, con riguardo all'osservanza del menzionato onere di traduzione. Il totale difetto di contenuto impugnatorio del motivo, appunto rivolto solo contro il provvedimento del Prefetto, ne impone pertanto la declaratoria di inammissibilità. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dall'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 Cons.est il Presidente тить на шоскаMuocio PR. 2002 C IN C one Dr ༡༦༠༠ NuzzMan O Ogg 0 ! T 1 R A LC. . E T I 1 S 1 N A . O R T L T L R S E A E D N 8 O 6 O I - C S I 3 - L R U 6 A P C L S E E A : D E A I S 0 R E 4 E P T . S A L M 4