Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Qualora la sentenza (nella specie resa all'esito di giudizio abbreviato) sia depositata, dopo la lettura del dispositivo alla presenza dell'imputato e del difensore, nei quindici giorni successivi, il termine per impugnarla decorre, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. c)- cod. proc. pen., dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla decisione, anche se all'imputato e al difensore sia stato notificato, quantunque non dovuto, l'avviso di deposito di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI Presidente del 21/03/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI " N. 418
3. Dott. ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 791/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL MO, n. 12.1.1976 alla Maddalena
avverso la sentenza in data 5.11.1999 della Corte d'Assise di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco COSENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, Avv. Sebastiano CHIRONI
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5.11.1999 la Corte d'Assise di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di EL MO avverso la condanna ad anni sei e mesi sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflittagli il 26.3.1999 con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Tempio Pausania per concorso in rapina e concorso anomalo in omicidio. Il gravame, secondo il giudice di appello, non era tempestivo in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado era stato letto all'udienza in presenza dell'imputato e del difensore e la motivazione era stata depositata entro i quindici giorni, precisamente il 10.4.1999. Il termine per impugnare scadeva quindi al 9.5, mentre l'appello era stato proposto il 27.5.1999. Irrilevante, perché non dovuto, era l'avviso di deposito notificato al difensore a cura della cancelleria il 23.4.1999.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando violazione di legge processuale;
l'avviso comunicatogli dalla cancelleria autorizzava la presunzione di deposito della motivazione oltre il termine, e dalla sua materiale stesura sembrava desumibile che il deposito fosse avvenuto non il 10, ma il 20 aprile.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585 C.P.P., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del co. 2 del suddetto articolo;
ciò si ricava dal rinvio operato dall'art. 442, co. 1, C.P.P. "agli artt. 529 e seguenti", tra i quali è compreso l'art. 544, cui fa riferimento appunto l'art. 585 C.P.P. (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 15.12.1992/30.3.1993, Cicero ed altri). Nel caso di specie, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata al quindicesimo giorno (ipotesi di cui all'art. 544, co. 2, C.P.P.) l'appello doveva essere proposto entro 30 giorni (art. 585, co. 1 lett. b) calcolati - per il difensore e l'imputato presente alla lettura del dispositivo - dalla scadenza del termine, appunto di 15 giorni, stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (co. 2 lett. c, I ipotesi, dell'art. 585); quindi, entro il 9.5.1999, secondo l'esatto computo del giudice "a quo", mentre nessuna incidenza sul calcolo aveva l'avviso di deposito notificato dalla cancelleria ex art. 128 C.P.P.. Secondo il ricorrente - che ha meglio chiarito nella discussione la portata delle doglianze formulate - l'avviso notificatogli era peraltro tale da indurlo in errore circa la tempestività del deposito, sia in relazione al contenuto dell'art. 548, co. 2, C.P.P. (dal quale è desumibile che la comunicazione non debba essere effettuata nel caso di deposito in termini) sia per una ambiguità di scrittura, per cui non era ben comprensibile se la sentenza fosse stata depositata il 10 o il 20.4.1999; poiché l'avviso era stato notificato al difensore il 23 e all'imputato il 29.4.1999, da tale ultima data - secondo la rappresentazione della realtà processuale desunta dagli avvisi ricevuti - doveva farsi decorrere, a norma dell'art. 585, co. 2 (lett. c, 2^ ipotesi) e 3 C.P.P. il termine di 30 giorni per impugnare, e il gravame era quindi tempestivo. L'asserito errore di lettura è peraltro positivamente escluso dal tenore delle comunicazioni di cancelleria: non solo l'avviso notificato fu redatto alla data, chiaramente indicata, del 13.4.1999, e quindi non poteva essere relativo ad un deposito effettuato il 20.4 ma, oltretutto, fu accompagnato dal testo integrale della sentenza, con non ambigua certificazione della esatta data di deposito.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000