Sentenza 16 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2002, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA /02 LA CORTE SUPRE039 06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 4199/99 Consigliere Cron.длил Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GG RO, BU SA, TO ID, ZO AN, NE PP, FI IT, AM NT, MI NC, HE IRENE e HE NA nella qualità di eredi di HE RO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORDANO FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domicialiata in ROMA pro tempore, MICHELANGELO 9 presso l'Avvocato Enzo MORRICO 2001 LUNG.RE che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati 4429 -1- Franco BONAMICO e Gian Pietro BORSOTTI giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 7230/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 10/02/98 R.G.N. 421/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARESCA per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il 2 rigetto del ricorso. PREM -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Torino del 20/12/94 e 31/1/95 IO RO e gli altri lavoratori indicati in epigrafe convenivano in giudizio la FI Auto Spa per la inclusione del compenso per lavoro straordinario, espletato a seguito di un accordo di turnazione stipulato nel maggio 1981 fra l'azienda ed R.S.A. ed effettuato in maniera fissa e continuativa, nel normale orario o di lavoro e quindi nella base di calcolo degli istituti indiretti. La FI contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza dei lavoratori, con sentenza del 18/11/97 10/2/98, confermava la decisione, precisando che pacifico in causa era che nel maggio 1981 l'assemblea dei sorveglianti dello stabilimento Rivalta votò uno schema di turnazione per modificare il sistema dei riposi a scorrimento e quindi per concentrare i riposi settimanali nelle giornate di sabato e domenica;
schema che venne poi adottato dall'azienda, estendendolo a tutti gli stabilimenti. Dalle prove raccolte emergeva che i lavoratori avevano !. interesse a concentrare i riposi settimanali nelle giornate di sabato e domenica e che nessun problema era stato sollevato in ordine alle ore di straordinario, effettuato in tutti i giorni della settimana;
nessuna rivendicazione era stata avanzata in tal senso dai lavoratori, ma il capo " servizio aveva ritenuto opportuno invitare i lavoratori a scegliere, fra le varie proposte di turnazione, quella più gradita, affermando che poi che la stessa sarebbe stata adottata dall'azienda. Nessun riferimento all'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, era stato fatto e le parti avevano risolto solo il problema della turnazione, con la conseguenza che era da escludersi una volontà delle parti di modificare l'orario di lavoro;
la differente distribuzione delle ore di lavoro straordinario era stata soltanto una s conseguenza indiretta del nuovo sistema di turnazione: In mancanza di una volontà esplicita di includere la prestazione straordinaria nel normale orario di lavoro non poteva computarsi il relativo compenso nella base di calcolo degli istituti indiretti. L'appello quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i lavoratori, fondato su tre motivi. Resiste la FI con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, deducono i ricorrenti che il Tribunale, con la sua motivazione, aveva di fatto lamitato la possibilità di introdurre il principio di onnicomprensività della retribuzione "esclusivamente alla esplicita volontà delle parti riguardante la fissazione dell'orario normale di lavoro in misura superiore a quello concordato", escludendo così le altre fonti (patto derogativo individuale o collettivo e legge). L'inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione non escludeva il potere delle parti di determinare, ai 2 sensi dell'art. 1322 c.c. il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, introducendo tale principio per la determinazione delle competenze indirette, come non ne aveva precluso l'introduzione per legge, in materia di festività infrasettimanali (L. n. 90 del 1954).
3. L'avere quindi ritenuto che, dopo l'esclusione di una esplicita volontà delle parti volta ad estendere l'orario normale di lavoro includendovi la prestazione straordinaria, fosse "assorbita ogni diversa questione” costituiva errore di diritto, censurabile in cassazione. Lamentando, col secondo motivo, omessa o contraddittoria motivazione, deducono i ricorrenti che "l'impostazione del ricorso pretorile prevedeva l'accertamento dell'effettuazione da parte dei ricorrenti di un determinato numero di ore straordinarie mensili per at. effetto di un accordo stipulato fra le R.S.A. dei sorveglianti e la Spa FI nel maggio 1981". Da qui la richiesta di computo dello straordinario nella base di calcolo degli istituți indiretti (ferie, } tredicesima, festività, PIR e PRO). In maniera indipendente dal detto accordo nel ricorso venivano anche richiamati il CCNL dei metalmeccanici, l'accordo interconfederale 27/10/46 e la L. n. 90 del 31/3/54. L'esame del giudice quindi non poteva essere limitato all'accordo del 1981. Con l'atto di appello gli istanti contestavano che “i compensi continuativi e costanti percepiti in dipendenza dell'avvenuta modifica delle turnazioni prevedenti il lavoro normale non possono che far ... parte della retribuzione globale di fatto menzionata dal CCNL di categoria per il calcolo di ferie e gratifica natalizia In effetti non si 3 EX vede come una retribuzione derivante da una precisa impostazione di un orario concordato fra le parti non debba essere necessariamente considerata quella globale di fatto”. Il Tribunale non prendendo in esame le varie ipotesi formulate è incorso nel vizio di omessa pronúncia, basando la decisione su una sola delle questioni prospettate e ritenendo assorbite le altre Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione di 1. norme di diritto, deducono i ricorrenti che il Tribunale, in sostanza, ha negato l'esistenza di un patto esplicito prevedente il superamento del normale orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, nessuna questione viene sollevata sulla esattezza della differente distribuzione delle ore di lavoro straordinario, come descritta in ricorso: E proprio in relazione a tali modalità di prestazione i ricorrenti avevano fatto riferimento all'accordo interconfederale del 1946, reso obbligatorio erga omnes con DPR n. 1070 del 28/7/60 ed alla L. n. 90 del 31/3/54 quindi alla retribuzione globale di fatto da prendere a base del calcolo. Il mancato esame delle oggettive modalità di prestazione straordinaria costituiva violazione delle norme di diritto denunciabile + in cassazione. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo i ricorrenti sollevano una questione, generale ed astratta, che in linea di principio è pienamente condivisibile, ma che non ha nessun aggancio con la fattispecie concreta: il principio della onnicomprensività della retribuzione, inesistente in via generale nell'ordinamento, può essere in effetti introdotto nella fattispecie concreta in vario modo, per patto derogativo, cioè, individuale o collettivo, o per legge;
il giudice dị merito, però, non aveva negato questa possibilità, ma si era limitato a prendere atto che i ricorrenti avevano avanzato le loro pretese sulla base di un accordo stipulato dalle R.S.A. dei sorveglianti con la FI nel maggio 1981 e che aveva invece un oggetto del tutto diverso. Non esiste quindi il preteso errore di diritto ed in ogni caso è inammissibile una censura generica, nella quale si chiede l'affermazione astratta di un principio che non ha poi nessun riflesso positivo per la parte EX. ricorrente. La seconda e terza censura vanno trattate congiuntamente, perché strettamente connesse. In proposito osserva il Collegio che i ricorrenti, lamentando il preteso vizio di motivazione, si limitato a dare una diversa interpretazione, a loro più favorevole, dei fatti di causa e della domanda, senza indicare gli errori logici nei quali sarebbe incorso il giudicante nell'interpretazione della domanda medesima. Anche di recente questa Corte ha avuto modo di ribadire un principio di diritto, risalente, secondo cui "in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 CPC e si pone un problema tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il dovere di procedere al 5 diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronuncia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sortegge sul punto la pronuncia impugnata" (Cass. n. 3538 del 24/3/2000). Da questo principio, pienamente condiviso dál Collegio, deriva che spetta alla parte, per il principio di autosufficienza del ricorso, porre in evidenza gli errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale, indicando i passi dell'atto introduttivo del giudizio nei quali erano state introdotte questioni trascurate dal giudice di merito, o male interpretate. I ricorrenti, invece, dopo avere riconosciuto che "I'impostazione del ricorso pretorile" si basava sull'accordo del maggio 1981, non censurano adeguatamente la sentenza impugnata, deducendo di avere introdotto in appello altre questioni sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare. L'omessa pronuncia non :: esiste, per quanto sopra detto, e quindi anche queste censure vanno disattese ed il ricorso rigettato. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE oltre a £ 3.000.000/per onorario.in £36980 pari a € 19,10 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida P € 1549,37. 000.000/p Roma 15 novembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. Laiorano IL PRESIDENTE 6 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533