Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 480
CASS
Sentenza 15 gennaio 2001

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A seguito dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che all'art. 4 ha previsto l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo professionale dei consulenti del lavoro con le altre attività lavorative ivi specificate, non è più consentita l'iscrizione a detto albo dei soggetti che già versavano in situazioni di incompatibilità nel periodo anteriore al 4 febbraio 1979 (data di entrata in vigore della legge), per i quali, pertanto, la cancellazione dall'albo si è resa obbligatoria con decorrenza dalla stessa data.

Nella controversia tra professionista iscritto al relativo albo ed ente previdenziale obbligato all'esecuzione di prestazioni nei confronti dell'iscritto medesimo, la questione della esistenza delle condizioni per ottenere l'iscrizione e per continuare a mantenerla inerisce agli elementi costitutivi del rapporto previdenziale e perciò può essere autonomamente verificata dal giudice, cui quel rapporto è sottoposto, ferma restando la permanenza dello "status" professionale determinato dall'iscrizione (fattispecie relativa alla cancellazione dei consulenti del lavoro dal relativo albo, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina delle incompatibilità, ex art. 4 legge 11 gennaio 1979 n. 12).

Commentario1

  • 1Cassa forense: solo i periodi d’incompatibilità successivi al 1975 sono inefficaci ai fini pensionistici
    Giampaolo Cervelli · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 480
Data del deposito : 15 gennaio 2001

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