Sentenza 6 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATÉRIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 3 3 5 6 / 03 LA CORT SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20686/01 Dott. Giovanni OLLA Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Cron.7677 Dott. MaŢio ADAMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12/02/03MACIOCE Cons. Rel. Dott. Luigi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ER, elettivamente domiciliato in Roma, v_a Novara 51 presso l'avv. Giuseppe Taranto сог l'avv. Sergio Bartolini di Ancona che lo rappresenta a difende per delega a margine del ricorso zicorrente
contro
Ufficio territoriale del Governo di Ancona, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso 1'Avvocature Generale dello Stato controricorrente - avverso il decreto 2.7.2001 del Tribunale di Ancona. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
4 6 3 1 Udito iT P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen, lc Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 16.5.2001 il Prefetto di Ancona disponeva 1'espulsione dal territorio nazionale de_ cit adinc macedone AF ER ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. c) del D.Leg. 286/98 perché persona pericolosa ai sensi dell'art. 1 1423/56. Avverso tale decreto, notificato in pari data dal Questore con testo in italianç ed in inglese, il ST ER proponeva opposizione e l'adilo Tribunale di Ancona con decretc 2.7.2001 to rigettava affermando che l'assenza del n.o. del giudice penale procedente a carico dello stranierc non ostacclɔ alla espulsione, che detta costituiva pregiudicava il suo diritto di espulsione neanche difesa, assicurato dall'art. che17 del T.C., пог e a provala la sua esposizione a pericolo per effetto del reimpatrio. Fer la cassazione di tale decreto, notificato il 6.7.2001, AF ER ha proposto ricorso notificando l'atto 1 1.6.2001 al FrefeLLo presso sua sede, сол quattro motivi. L'intimato Prefetto ha notificato controricorso il 22.12.2001. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente, l'inarmissibilità del Rilevata, controricorso, notificato ben al di là del termine di 2 legge (pur decorrente dal 16.9.2001, stante la applicabile sospensione feriale del suo corso), ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto. Infondato è il primo motivo, con il quale si denunzia violazione de l'art. 13 D. Leg. 286/98 (per omessc interpello dell'A.G. penale al fine del rilascio del necessario n.o. all'espulsione), posto che, come questa Corte ha ripetutamente statuito, lo straniero nei cui confronti perda procedimento penale in Italia non può far valere quale ragione di nullità del decreto espulsivo la mancanza del n.o. di cui all'art. 13 comma 3 T.U., perché egli поп ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo la norma posta a salvaguardia delie esigenze della giurisdizione penalo od essendo l'interesse dell'espulso alla difesa salvaguardato dalla autorizzazione al rientro di cui all'art. 17 (Cass.1025/03 - 7512/02 7426/02 12795/01). Altrettanto infondato è il secondo motivo nel quale si denunzia la limitativa, ed incostituzionale, lettura data al testè richiamato art. 17 de D.Leg. 286/98 il quale consentirebbe un rientro in Italia correlato alle strelte esigenze di partecipazione alle udienze = quindi non in linea con i diritti sanciti dal novellato sollevata questione di art. 111 Cost. Della 3 incostituzionalità sfugge al Collegio la rilevanza, non essendo dal ricorrente precisato quali attività afferenti quale processo oltre a quelle comprensibil: nella ampia formula гormativa (per I'esercizio del diritto di difesa, a l solo fine di partecipare 61 al compimento di atti per i quali giudizio necessaria is sua presenza) gli varrebbero, oggi ed in concreto, inibite dalla immediata espulsione. Ma della stessa questione non si coglie neanche il fumus di fondatezza, posto che la lettura proposta finirebbe per lee escludere alcuna possibilità di espulsione, a tutela dell'interesse pubblico al soggiorno dei soli stranieri aventi titolo, sin dal momento stesso della apertura di qualsivoglia indagine del P.M. Inammissibile è il terzo motivo, afferente la pretesa violazione della norina sull'obbligo di consegna del -esto Iradotto in lingua conosciuta dall'espellendo, posto che tale questione - non posta nel ricorso 19.5.01 né nel verbale 5.6.2001 innanzi al Tribunale - è del tutto nuova in sede di legittimità. il quarto motivo, con il quale si Ed infondato è lamenta un vizio di motivazione sul diniego del divieto di espulsione par pretesa "ragione umanitaria": il Tribunale infatti ha. con logica ed adeguata motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede, 4 chiarito la non ricorrenza nella specie della ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 del D.Leg. 286/98, da un canto rammentando la carenza di prova della provenienza proprio dai luoghi the all'epocadell'opponente sarebbero stati teatro di conflitto tra etnia macedone e guerriglia albanese e dall'altro canto rilevando che in loco una forza multinazionale di pace era in grado di assicurare la dovuta protezione della minoranza. ricorso, 1'inammissibilità del ilRespinto la carenza di difese orali da parte controricorso e dal dell'Avvocatura Generale de lo SLato dispensa provvedere sulle spose. P.
2.M. La Corte di Cassazione, rigetta il ricorse. Così deciso in Roma, il 12.02.2003 PresiIl Presidentę Al Cons.est. Illowe CORTE S ASSAZIONE Poma Civile Depositate in Cancelleria - 6 MAN. 2303 i). IL CA Misa Passinetth IL CANCELLIERE Eliz S