Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall'esercizio dell'azione penale, si verifica con la presentazione all'udienza dell'imputato arrestato o in stato di custodia cautelare ovvero, nel caso di imputato in stato di libertà, con l'emissione del decreto di citazione seguita dalla trasmissione degli atti al giudice; sicché non si instaura detto rapporto allorché a tale emissione non segua la trasmissione degli atti. Ne consegue che è legittimo l'annullamento, da parte del P.M. che non abbia ancora trasmesso gli atti, del decreto di citazione ed è rituale l'avvio, da parte sua, delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/1998, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 05.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5454
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 24568/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) QU SA n. il 04.03.1977
avverso ordinanza del 26.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr.O. Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
OSSERVA
Con ordinanza del 26.5.1998, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di EQ LV avverso il provvedimento emesso il 4.5.1998 dal GIP presso lo stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di illegale detenzione di una pistola Franchi cal. 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e due cartucce dello stesso calibro, nonché di ricettazione della stessa arma.
Il giudice del riesame rilevava preliminarmente che non aveva consistenza l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del GIP in quanto tale giudice aveva adottato il provvedimento coercitivo allorché gli atti non erano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento e non aveva alcuna rilevanza la circostanza che il P.M. avesse richiesto, in un Primo momento, il giudizio direttissimo e avesse, successivamente, annullato gli avvisi per la celebrazione del rito speciale. Quindi, il tribunale riteneva esistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'EQ e, ad onta dello stato di incensuratezza dell'indagato, considerava dimostrata la pericolosità sociale di quest'ultimo in relazione alla particolare gravità del fatto, costituito dalla disponibilità della pistola, efficiente e pronta all'uso, la cui matricola abrasa denotava collegamenti con ambienti delinquenziali.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.606, comma 1 lett. c) c.p.p. per mancata applicazione delle norme procedurali in riferimento alla eccepita nullità del provvedimento coercitivo perché emesso da giudice funzionalmente incompetente. Deduceva che il GIP aveva adottato la misura cautelare dopo che il P.M. aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio direttissimo, successivamente annullato dallo stesso P.M., e dopo che il tribunale del riesame aveva annullato altro precedente misura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, precisando che l'organo dell'accusa aveva continuato le indagini preliminari per circa otto mesi fino a quando aveva chiesto il rinvio a giudizio e la contestuale emissione del provvedimento custodiale: assumeva che, poiché l'esercizio dell'azione penale è irretrattabile, il P.M. non aveva il potere di annullare il decreto di citazione per il giudizio direttissimo, essendo ciò possibile soltanto al giudice del dibattimento, e che, pertanto, dovendo tale annullamento considerarsi abnorme, il GIP era sprovvisto di competenza funzionale all'emissione della misura. Col secondo motivo di gravame, il ricorrente denunciava la nullità dell'ordinanza in riferimento all'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari, osservando che la motivazione poggiava soltanto su un generico richiamo alla particolare gravità del fatto, commesso otto mesi prima dell'applicazione della misura, senza alcuna seria valutazione dello stato di incensuratezza dell'imputato.
Non ha fondamento il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha sostenuto la perdita di efficacia della misura cautelare per l'incompetenza funzionale del CIP, il quale era privo del potere di adottare il provvedimento coercitivo dopo che il P.M. aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio direttissimo. Non è controverso che il P.M., dopo avere emesso detto decreto di citazione, ha Provveduto ad annullare l'atto, dandone avviso alle parti, prima che gli atti fossero trasmessi al giudice del dibattimento, e che l'organo dell'accusa ha poi provveduto a svolgere le indagini preliminari e a richiedere l'applicazione della misura cautelare, unitamente al rinvio a giudizio.
Ciò posto, è indubbio che, alla stregua della situazione processuale testè delineata, non ha pregio l'argomento sviluppato dal ricorrente secondo cui, con l'emissione del decreto di citazione per il giudizio direttissimo, del processo era stato definitivamente investito il giudice del dibattimento, sicché, stante il principio di irretrattibilità dell'azione penale, era preclusa la regressione alla fase delle indagini preliminari, ottenuta mediante l'annullamento del decreto anzidetto, ne' il GIP poteva esercitare il potere limitativo della libertà personale dell'imputato. La tesi del ricorrente muove da una premessa giuridicamente erronea, quella, cioè, che nel caso di specie l'azione penale sia stata irretrattabilmente esercitata con la notificazione del decreto di rinvio a giudizio direttissimo, ancorché gli atti non fossero stati trasmessi al giudice del dibattimento. In contrario deve sottolinearsi che, nel procedimento speciale in esame, la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall'esercizio dell'azione penale, si verifica con la presentazione all'udienza dell'imputato arrestato o in stato di custodia cautelare ovvero, nel caso di imputato in stato di libertà, con la emissione del decreto di citazione seguita dalla trasmissione degli atti al giudice. Quest'ultima conclusione trova univoca conferma nelle disposizioni contenute negli artt. 450 e 451 c.p.p. e, in particolare, nel quarto comma dell'art. 450, che, nell'ipotesi di imputato libero, dispone che "il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio". L'analisi ricostruttiva della disciplina trae riscontro non solo dal trasparente tenore letterale e logico della disposizione, ma anche da argomenti di indubbio valore sistematico, atteso che il carattere trilaterale del Processo implica che il giudice è investito della cognizione soltanto con la ricezione degli atti e che la sola notificazione all'imputato del decreto di citazione non vale ad instaurare il rapporto processuale nei confronti del giudice allorquando ad essa non segua la trasmissione degli atti a norma del citato art. 450, comma 1. Deve trarsi, dunque, il corollario che nel caso in esame non aveva ancora avuto inizio la fase del giudizio e che non era pervenuto a consumazione l'esercizio dell'azione penale, sicché deve considerarsi legittima la scelta del P.M. di annullare la citazione e di avviare le indagini preliminari.
Merita, invece, accoglimento la censura di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nel punto riguardante la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p.- Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere desunto da elementi concreti e specifici che lo facciano ritenere ragionevolmente esistente (Cass., Sez. I, 22 febbraio 1996, Tebai;
Cass., Sez. V, 5 luglio 1994, Cianetti) e che, in tale giudizio prognostico, il giudice di merito deve accertare la concretezza del pericolo valutando non soltanto le peculiari modalità della condotta criminosa ma anche la personalità dell'indagato, la quale non può essere desunta unicamente dal fatto-reato ma deve essere ricollegata ad elementi diversi che, complessivamente considerati, si mostrino significativi di inclinazione a delinquere (Cass., Sez. II, 17 aprile 1996, Paglia). È stato, poi, chiarito che, ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, gli elementi di cautela tratti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto non possono ricevere una duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e, quindi, per delineare la personalità dell'indagato (Cass., Sez. II, 20 novembre 1996, Vallo ed altri). Inoltre, con riferimento all'obbligo della motivazione, considerato, con piena ragione, puntuale esplicazione della riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost. (cfr Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1996, Lombardi), è stato posto in risalto che il giudice di merito deve accertare, in concreto e in termini specifici, se ricorrano quelle tassative situazioni che rivelano l'esigenza imprescindibile di adottare la cautela di natura coercitiva personale, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle Precise ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze di giustizia non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato, definita "inviolabile" dalla citata norma costituzionale (Cass., Sez. VI, 11 maggio 1995, Pellecchia). Le linee argomentative attraverso le quali si articola la motivazione dell'ordinanza impugnata non risultano connotate da una valutazione dei fatti improntata a criteri di ineccepibile congruenza logica e dalla puntuale applicazione dei principi di diritto sopra indicati. Invero, il tribunale del riesame si è limitato a valorizzare l'obiettiva gravità del fatto (detenzione di un'arma clandestina munita di caricatore), traendone elementi privi di affidabile plausibilità logica, quale quello dell'esistenza di legami e di collegamenti con ambienti delinquenziali, e svalutando, con argomentazioni inadeguate, lo stato di incensuratezza dell'EQ e la probabilità della sospensione condizionale della pena nel futuro giudizio.
Pertanto, l'accertata carenza logica e giuridica della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p.-
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.- Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998