Sentenza 14 dicembre 1988
Massime • 2
Al reato di concussione non sono applicabili le attenuanti della riparazione del danno e quella della elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. la prima, perché il risarcimento del danno, in senso civilistico, subito dal privato, non realizza l'integrità della riparazione, poiché il danno all'interesse pubblico non è suscettibile di integrazione economica; la seconda, perché si riferisce al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene giuridico tutelato, e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio. ( V mass n 168635).*
Nei reati di concussione e di corruzione, l'elemento differenziatore non è dato dalla conformità o contrarietà dell'atto del P.U. Ai doveri di ufficio, ma della circostanza che nella corruzione i due soggetti trattano pariteticamente - a prescindere dalla liceità dell'atto richiesto dal privato - mentre nella concussione il dominus dell'affare è il pubblico ufficiale: e in tale contesto, in cui decisiva è la preminenza prevaricatrice di quest'ultimo, la non conformità a legge dell'atto costituisce un quid pluris, aggravando l'Azione delittuosa. ( Conf mass n 164980).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1988, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1988 |
Testo completo
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☐
ITALIANA REPUBBLICA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14.12.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 2406Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Guido ACCINNI
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. RA MIOLA
2. » N. 40155/86 Pasquale TROJANO
CALFAPIETRA >>>> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3. Vincenzo UFFICIO COPIE
" studio Rilascia 4. Raffaele RAIMONDI «
al SIG."Augence per diritti 036000 ha pronunciato la seguente
# 16 OD 1991
IL CANCELLIERE SENTENZA
sul ricorso proposto dal 1) Procuratore Generale di Catanzaro
nei confronti di tutti i sottonotati imputati, nonchè di Liot
ti CA e TI ER;
2) IS NT, 3) Carbo
ne MA, 4) RO EP, 5) De OL DO, 6) RI
FA, 7) AR AI, 8) NT WA, 9) RO Giovan
ni;
avverso la sentenza in data 11 marzo 1986 emessa dal-
la Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv. Latapliata, che chide il rigetto dei ricorsi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Staglianò
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del
P.G. in ordine a RI, De OL, RO, Gual-
tieri e AR;
rigetto del ricorso del P.G. nel resto;
rigetto dei ricorsi degli imputati tutti.
Udit i difensor avv.ti: Coppi e Veneto per Pisa-
no; IG e Veneto per RI;
taormina e Gul-
lo per NE e NT;
Torchia per De OL;
IG per RO, NA e OR per RO;
CA e EA per AR;
OR per LI.
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 31 maggio 1983 il Giudice istruttore di Catanzaro rinviò a giudizio davanti al Tribunale IS NT, NE Ma- 1 3
-
ria coniugata NT, RO EP, LI Catal-
do, De OL DO, RI FA, AR Rai-
mondo, TI ER, NT WA e RO Gio-
vanni perchè imputati: IS NT, RO
EP, NE MA e NT WA A) del delit to di concorso in concussione, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere i
primi tre abusando delle rispettive qualità di vi-
Cassessore all' urbanistica, di assessore alle finanize edi sindaco assessore ai lavori pubblicice sindaco costret- to ° comunque indotto RO IO a promettere
loro indebitamente la somma complessiva di £. 90.000.
.000 perchè fosse approvata dal Comune di Catanzaro
il progetto di lottizzazione detto "SSro",
ricevendo in particolare RO EP in più ri-
prese l'intera somma anche in nome e per conto de-
gli altri: in Catanzaro nel giugno 1981 e successi-
vamente; IS NT, RO EP, RI Fausto e RO AN B) del delitto di concor-
so in concussione, aggravata dal danno patrimonia-
le di rilevante gravità, per avere i primi due abusando delle qualità indicate nel capo preceden-
te, il RI abusando di quella di capo ufficio della sezione urbanistica del Comune di Catanzaro
- costretto о comunque indotto RO IO a da- [re loro indebitamente la somma di £. 60.000.000 per chè fosse approvate dal Comune il progetto di varian te relativo al mutamento di destinazione d'uso dei locali magazzini del complesso edilizio "SS- ro" ricevendo in particolare IS NT la somma di ₤, 50.000.000 e RI FA quella di
£. 10.000.000 anche in nome e per conto degli altri.
in Catanzaro dal dicembre 1981 al febbraio 1982;
IS NT, RI FA, AR AI,
TI ER, RO AN, LI CA
e De OL DO C) del delitto di concorso in concussione, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere il IS ed il
RI abusando delle qualità sopra indicate, il
De OL e l'RO delle qualità di componenti della Commissione edilizia - costretto RO Ma-
rio, dopo l'accordo di cui al capo F), a dare loro il danaro corrispondente alla quota a ciascuno spet tante, in particolare l'RO richiedendola anche in natura, il IS ed il RI chiedendo £. 30.000
.000 ciascuno ed ottenendo rispettivamente f. 10.000.
.000 e £. 18.000.000, agendo tutti d'intesa tra loro
$
Le con AR AI che, in particolare, induce-
valo RO ad aderire alle richieste, formulan-
do, in caso contrario, minacce di vario contenuto: in Catanzaro, dal 1979 all'aprile 1982 e successi- 5
vamente; IS NT D) del delitto di tenta-
to di concussione aggravata per avere, abusando del
--
la predetta sua qualità, tentato di farsi promette-
re indebitamente da RO IO la somma di Lire
100.000.000 affinché il Comune acquistasse alcuni alloggi da destinare agli sfrattati: in Catanzaro,
nel settembre 1982; RI FA E) del delitto di concussione aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità per avere, abusando della sua pre detta qualità, costretto о comunque indotto AD
ro IO a dargli indebitamente la somma di lire
10.000.000 in relazione alle concessioni conseguen-
ti alla lottizzazione del complesso "SSro":
in Catanzaro nel novembre 1981; IS NT,
De OL DO, RI FA, AR Raimon-
do, TI ER, RO AN e Liotti Ca-
taldo F) del delitto continuato di concorso in cor-
ruzione propria per avere
- avendo il Garcea un'obn'op==
zione d'acquisto su un terreno in località Cassio doro stipulato un accordo col quale ciascuno a-
vrebbe conseguito una parte dell'incremento di va-
lore (pari a f. 360.000.000 che RO IO avreb be corrisposto cedendo suoi magazzini estesi circa
1.000 metri quadri) che il terreno avrebbe subito per effetto dell'urbanizzazione, accettando una promessa di danaro o altra utilità per compiere at-
ti contrari ai loro doveri d'ufficio, in relazione alla qualità, di cui sopra si è detto, rivestita da alcuni di essi;
G) del delitto continuato di concorso in interesse privato in atti d'ufficio perchè, dopo avere stipulato l'accordo di cui al capo precedente, direttamente o per interposta per-
sona prendevano un interesse privato in tutti gli atti amministrativi relativi all'iter della pratica relativa al complesso edilizio "SSro", nonchè
alla delibera in data 23 ottobre 1981 della giunta comunale, avente ad oggetto l'acquisto dell'immobi-
le di via Carlo V di proprietà di RO IO:
in Catanzaro del 1979 al 1982; RO EP H)
del delitto di cui all'art. 7 della legge 2 maggio
1974 n. 195 per avere, nella qualità su specifica-
ta, corrisposto al proprio partito politico la som-
ma di £. 20.000.000 circa, provento del reato sub
A): in Catanzaro, dopo il giugno 1981
A conclusione del dibattimento di primo grado, il Tribunale di Catanzaro dichiarò De Giro-
lamo DO, AR AI, TI ER,
RO AN e LI CA colpevoli del de-
litto di interesse privato in atti d'ufficio, loro ascritto al capo G) della rubrica, in esso assorbi- 7
dichiarò RO TO quello di cui al capo F); dichiar pe, NE MA e NT WA colpevoli del de-
litto di concussione di cui al capo A) della rubri-
ca; dichiarò RI FA colpevole dei delitti di concussione ascrittigli ai capi B), C) ed E) della rubrica nonchè del delitto di interesse privato in atti d'ufficio di cui al capo G), in esso assor
bito quello di cui al capo F), unificati tutti reati dal vincolo della continuazione;
dichiarò
IS NT colpevole dei delitti di concus-
sione ascrittigli ai capi A), B), C) e D) della ru- brica, e del delitto di interesse privato in atti d'ufficio di cui al capo G) in esso assorbito quel-
lo di cui al capo F), unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione;
esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 C.P. contestata al capo C) e concesse a tutti gli imputati le circostanze atte-
nuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggra-
vante di cui all'art. 61 n. 7 per NE MA e
NT WA e prevalenti per tutti gli altri, con-
Kl dannò ciascun imputato alla pena di giustizia.
Condannò inoltre RO EP, NE MA e
NT WA in solido al risarcimento dei danni,
da liquidarsi in separata sede, a favore di AD ro IO, oltre al rimborso delle spese di costitu-
zione e difesa. Inoltre assolse RO EP dal delitto di cui al capo B), De OL DO e
AR AI dal delitto di cui al capo C), Al-
caro AN dai delitti di cui ai capi B) e C).
della rubrica per insufficienza di prove;
assolse
TI ER e LI CA dal delitto di cui al capo C) per non aver commesso il fatto, e
RO EP dal delitto di cui al capo H) perchè
il fatto non costituisce reato.
Sulla base delle prove acquisite agli at-
ti il Tribunale nella sua decisione così ricostrui la complessa vicenda oggetto del processo,
Con scrittura privata in data 18 marzo
1981 RO IO, imprenditore edile, e sua moglie
TA OL avevano concluso con AR AI,
mandatario dei fratelli MA, il seguente accor do: il AR si impegnava a far trasferire dai fratelli MA ai coniugi RO il pacchetto lazionario della società E.D.I., il cui patrimonio sociale era costituito da un terreno, sito in loca-
lità S. MA di Catanzaro, esteso oltre tre ettari e del valore di circa 800/900 milioni, mentre i co-
(niugi RO si obbligavano a versare ai fratelli
MA, a saldo del prezzo di acquisto, la somma di f. 350.000.000 in contanti;
i coniugi RO
si impegnavano, altresì, a cedere al AR alcuni magazzini-garages di loro proprietà, dell'estensio-
ne di circa 1.000 metri quadrati, siti in Via CA
lo V di Catanzaro. Il AR, inoltre, si impegna-
va a seguire presso il Comune di Catanzaro l'iter amministrativo della richiesta di concessione edi-
lizia, al cui rilascio entro il 31 dicembre 1981
la cessione dei magazzini-garages era subordinata.
A garanzia del suo impegno il AR rilasciava un assegno di £. 200.000 allo RO, il quale l'avreb be incassato, a titolo di risarcimento dei danni,
se il termine del 31 dicembre 1981 fosse scaduto in vano.
Poco tempo dopo la stipula dell'atto pub-
blico relativo al trasferimento delle quote della
| società E.D.I. e del terreno di sua proprietà, lo
RO aveva cominciato a ricevere sollecitazioni dal AR e ALRO perchè pagasse in contan-
ti la somma corrispondente al valore dei magazzini-
garages; il AR gli aveva anche rappresentato
IL alcune difficoltà relative all'approvazione della flottizzazione, rivelandogli l'esistenza di un colle-
gamento con altra realizzazione edilizia relativa a viale De Filippis, che, secondo un certo disegno 10 "politico", dovevano procedere parallelamente, co- me nel successivo mese di giugno gli aveva confer-
mato anche il RO;
quest'ultimo aveva fornito al lo RO altre notizie sui "soldi" che alcuni am-
ministratori comunali intendevano trarre dalle due lottizzazioni di cui sopra, e, in un successivo in-
contro, gli aveva chiesto la somma di 90.000.000=
(da ripartire con altri due colleghi di giunta) per agevolare il rilascio delle concessioni. Lo RO
aveva fatto le sue rimostranze ma aveva finito col promettere al RO la somma di f. 75.000.000. Il
mese successivo il RO gli aveva poi chiesto la somma di £. 10.000.000 per consentirgli di pagare la rata della casa al mare e lo RO gliele ave-
va consegnate, ma del tutto aveva poi informato il
AR, il quale gli aveva consigliato di aderire alle richieste del RO e gli aveva confidato che le persone interessate alla lottizzazione "Cassio-
i doro" erano otto.
Nello stesso mese di giugno 1981 lo Spa-
daro s'era portato presso l'ufficio urbanistico del.
Comune e quivi il RI gli aveva chiaramente det-
to che se non avesse unto le ruote non avrebbe avu to nessuna concessione edilizia, aggiungendo che il danaro non serviva а lui ma all'assessore Pisa- no e al suo partito, e quantificando poi la richie- 11
sta di danaro in 60/70.000.000 di lire. Lo RO
s'era rifiutato di accedere alla richiesta.
Nel mese di ottobre successivo lo AD
ro aveva ricevuto la visita del RO, accompagna-
to da NT WA, il quale gli aveva chiesto di confermare la promessa di danaro ed aveva ottenuto,
a garanzia di tale impegno, un assegno di f. 75.000
.000; tale assegno gli era stato poi restituito ver so la fine del novembre successivo, dopo che lui aveva pagato al RO in più volte la complessiva somma di f. 90.000.000 man mano che il Comune prov-
vedeva alla stipula della convenzione relativa al-
la lottizzazione e al rilascio della concessione relativa ai progetti esecutivi.
Il discorso iniziato col RI era ripre-
so nel mese di novembre allorchè lo RO s'era dichiarato disposto a pagare una certa somma in vi-
sta delle concessioni edilizie per i progetti ese-
cutivi che doveva essergli rilasciata, per il ti-
more di subire altre rappresaglie, come era già av-
2N venuto per il lotto 14 che, in sede di stipula del-
la convenzione, era stato dichiarato utilizzabile solo a fini pubblici. Su richiesta del RI gli
I aveva consegnato la somma di f. 10.000.000 in con- 12 tanti; poi, nel dicembre, in vista della concessio- ne di variante da lui nel frattempo richiesta, il
RI era ritornato "brutalmente" alla carica, an- che a nome del IS, e gli aveva detto che se VO-
leva la variante doveva pagarla cara. A tale scopo lo RO era stato anche contattato ALRO
e dal RO. Indignato, s'era allora portato dal
(in compagnia della TI, moglie del Gorcea;
& Sindaco Sindaco era successivamente intervenuto presso il
IS, ma questi aveva reagito violentemente. Ver-
so la fine del gennaio 1982 lo RO s'era incon-
trato col IS, il quale era stato con lui duris- simo e gli aveva chiesto, per concedergli la varian te, la somma di f. 50.000.000. Lo RO aveva do-
vuto acconsentire ed aveva versato tale somma al Pisano e £. 10.000.000 al RI con le modalità da lui stesso specificate.
Per quanto riguarda l'affare dei magazzi ni-garages siti in via Carlo V di Catanzaro, nel giu gno 1981 lo RO, al fine di realizzarne il va-
lore economico, aveva, con la consulenza del AR
affidato all'agente immobiliare Bonanno il mandato di venderli allo stesso Comune per un prezzo oscil-
lante tra le 550 e le 600 mila lire al metro qua-
drato. Gli immobili erano stati visionati da alcu-
ni amministratori comunali (tra i quali il IS, il RO e la NE) e 1'offerta per l'acquisto
++ 13
+
q.2 ma l'affare non era stata di f. 750.000 al m e-
ra andato in porto perchè l'UTE aveva espresso pa-
rere contrario. Fin da quell'epoca allo RO e-
ra stato detto dal AR che all'affare dei magaz-
zini-garages erano interessate otto o nove persone,
e la notizia era stata confermata da altri imputa-
ti. Dopo il primo tentativo, di cui ora s'è detto,
la giunta comunale aveva deliberato di procedere a detto acquisto dei magazzini-garages per la som-
ma di lire un miliardo otto milioni e duecentomila lire (pari a f. 650.000 per complessivi mq. 1.528,
oltre alle spese), ma la delibera era stata annul-
lata dal CO.RE.CO. perché carente di concreto finan ziamento e quindi illegittima. Il AR, a questo punto, aveva ripetutamente sollecitato lo RO
a definire la questione e verso la fine dell'anno
aveva preteso l'atto definitivo di trasferimento.
Le pressioni erano però continate da parte del Pi- sano e dell'RO, in presenza del De OL.
Nel febbraio 1982 il AR aveva indotto lo AD
ro a firmare una scrittura privata con cui si sta-
biliva che il venditore non avrebbe più trasferito in questione, ma pagato in contanti gli immobili la somma di
£. 360.000.000. Lo RO non era pe
- 14 rò riuscito a procurarsi il danaro liquido necessa-
rio e anche tale accordo era sfumato, La mancata monetizzazione dei magazzini-garages aveva indotto il RI a convocare nel suo ufficio lo RO e a chiedergli il pagamento della sua quota nell'affa re, pari ad un ottavo del valore complessivo e cioè
a f. 30.000.000.
Nonostante le perplessità relative al fat to che un ottavo della somma complessiva non corri-
spondeva a quella richiesta, lo RO aveva con-
segnato al RI 5 cambiali da £. 6,000.000 l'una,
[delle quali solo tre successivamente pagate. Verso
la fine di aprile anche il IS gli aveva chiesto.
la sua quota e lo RO gli aveva dopo poco con-
segnato, tramite il RI, la somma di £. 10.000.000€
in acconto.
In conclusione - come precisato dallo
RO - questi aveva versato, tra il settembre
1981 ed il maggio 1982, la complessiva somma di
£. 90.000.000 al RO, di £. 60.000.000 al IS,
di £. 38.000.000 al RI, per un totale di Lire
188.000.000.
Nello stesso periodo di tempo, il 21 lu-
glio 1981 era stato approvato, da parte del consi-
glio comunale, il progetto di lottizzazione, il 31 ottobre successivo era stata stipulata la relativa 15
convenzione, il 21 novembre era stata approvata la concessione per i progetti esecutivi, il 24 febbraio
1982 era stata rilasciata la concessione di varian-
ce.
Un ultimo episodio si era verificato nel settembre 1982: in occasione di un sopralluogo pres so il complesso "SSro" di alcuni amministra-
- per l'ac
-tori tra i quali il IS e la NE
quisto di alcuni appartamenti da destinare agli sfrat tati, il IS aveva sussurrato allo RO di two fargli visita nel pomeriggio presso il ufficio. Pun
tuale all'appuntamento lo RO, nel corso del-
l'incontro, aveva sentito il IS chiedergli la somma di £. 100.000.000 per essere agevolato nella vendita degli appartamenti.
Contro la sentenza del Tribunale di Catani zaro, emessa a conclusione del giudizio di primo grado, proposero appello: il Procuratore della Re-
pubblica nei confronti di tutti gli imputati, e ciascuno degli imputati stessi.
Con sentenza in data 11 marzo 1986 la
Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, così provvide: 1)
assolse RO AN dal reato di cui al capo 16 B) perchè il fatto non costituisce reato, e da quel lo di cui al capo C) per non aver commesso il fat-
to; assolse De OL DO dal reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto;
assolse
TI ER e LI CA dal reato di cui all'art. 324 C,P., come ritenuto dal primo giudice,
per non aver commesso il fatto;
2) ridusse le pene inflitte dal Tribunale (previa dichiarazione di pre valenza delle circostanze generiche già concesse sulle aggravanti contestate anche in favore di CA
bone MA e NT WA, ed esclusa la continua-
izione ritenuta per il capo A) della rubrica), a Pi-_
sano NT, a NE MA, a NT WA,
a RO EP, a De OL DO e a RI
FA, determinando la pena stessa nella misura fritenuta più giusta;
3) confermò nel resto la deci-
sione impugnata e condannò AR AI al paga-
ento delle maggiori spese processuali, nonché CA
NE MA, NT WA e RO EP al rimbor iso delle spese del grado in favore della parte ci-
ivile RO IO.
Contro la sentenza di appello propongana iricorso per cassazione il Procuratore Generale nei
\ confronti di tutti gli imputati, ma depositando poi i motivi solo nei confronti di IS NT, RO EP, NE MA, NT WA e Liot- 17
-
ti CA;
propongono ricorso per cassazione altre
si IS NT, AR AI, RI FA
NE MA, NT WA, De OL DO,
RO EP e RO AN.
Il Procuratore Generale, in relazione al capo A) e nei confronti di IS, RO, Carbone
le NT, denunzia violazione di legge e mancanza
di motivazione della sentenza di appello, assumen-
do che il giudice di secondo grado aveva erronea-
mente eliminato la continuazione ritenuta dal Tri-
bunale ed il relativo aumento di pena per gli im-
putati) tra la promessa di pagamento dell'illecita mercede e l'imposizione della garanzia dell'adempi-
mento della promessa stessa, ritenendo a torto il carattere unitario, anche se permanente, della con-
dotta abusiva finalizzata all'illecita dazione, no-
\ nostante la plurima obiettività giuridica delle condotte poste in essere dagli imputati. Denunzia,
inoltre, in relazione allo stesso reato di cui al
L.capo A) ma limitatamente а Carbone Maria, mancanza
Klif di motivazione e manifesta illogicità della senten-
za impugnata in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche operato anche nei con- fronti di questa imputata, che, a differenze degli 18 altri, si era data alla latitanza, costituendosi in ospedale solo a giudizio di primo grado ini ziato.
Denunzia, infine, la nullità della sentenza limita-
tamente a LI CA e al capo G) della rubri-
ca, assumendo che la Corte aveva omesso di valutare circostanze determinanti ai fini della decisione
(quali le chiamate in correità operate dal RI,
dal De OL e ALRO e le dichiarazioni del teste ZU RA) o aveva travisato i
\fatti, interpretando erroneamente la prova di un AS-
segno di £, 960.000 versate dal LI alla IE-
fri, corrispondente alla quota di ciascun socio per il contributo alla Cassa degli architetti per il progetto relativo alla lottizzazione "SSro"
e non al pagamento parziale d'un lavoro di progetta zione commesso alla TI: la Corte aveva erro-
neamente dato credito alle annotazioni di un libro.
giornale omettendo ogni motivazione in ordine ai rilievi formulati dal p.m. relativametne all'atten-
dibilità di detta prova, da ritenere postuma e fit-
tizi
Il Procuratore Generale chiede pertanto
(l'annullamento della sentenza impugnata, limitat a-
imente ai capi e agli imputati sopra indicati, con tutte le pronunzie conseguenziali. Per AR AI si denunzia la nulli- 19
tà della sentenza di appello per mancanza e contrad dittorietà della motivazione posta dalla Corte a fondamento del giudizio di assoluzione per insuffi-
cienza di prove dal reato di concussione per la liquidazione delle quote societarie di cui al capo
C) della rubrica, assumendo che la Corte non aveva adeguatamente valutato le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di appello, rigettando la ri-
chiesta di assoluzione con formula piena nonostan-
te l'affermazione che il suo era stato un disinte-
ressato consiglio dato allo RO, con esclusio-
ne dell'illecita cooperazione nel delitto. La Cor-
te aveva altresì omesso di valutare le argomenta-
zioni difensive con cui, nei motivi di appello, si escludeva la stessa ipotizzabilità del reato conte-
stato, elencando una serie di circostanze che dimo-
stravano la sua assoluta estraneità alla vicenda,
l'esclusivo interesse dello RO a captare la benevolenza degli amministratori comunali e l'as soluta mancanza di ogni dichiarazione accusatoria da parte dello RO nei suoi confronti.
Per il delitto di cui al capo G) si de-
nunzia la mancanza di motivazione da parte della
Corte in ordine alla contestata sussistenza degli 20 elementi costitutivi del reato di interesse privato considerato, tra l'altro, che le decisioni collegia-
li erano state prese pacificamente con l'adesione anche delle minoranze politiche, senza alcuna alte-
razione dell'iter procedimentale previsto dalla leg ge o dalla prassi amministrativa. Si denunzia inol-
tre la mancanza di motivazione in ordine alla ecce-
pita assenza del previo concerto, necessario nel caso per ipotizzare il reato in questione, conside-
rato che gli atti dimostravano la assoluta mancanza
(di conoscenza da parte sua dei singoli episodi e la sua completa estraneità agli stessi, come compro-
vato anche dalla sua astensione dalla seduta del
CO.RE.CO. di cui era componente. La Corte aveva o-
messo anche di prendere in considerazione la tesi difensiva subordinata relativa alla configurabilità
Idel tentativo, e aveva altresì considerato delibera zioni amministrative diverse da quella del 23 otto=
(bre 1981 specificamente indicata nel capo G) dell'in putazione. La Corte di merito, infine, aveva omessoj
di motivare in ordine alla richiesta di riduzione della pena inflitta.
Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza con ogni altro provvedimento del caso.
Con i motivi redatti per AR AI dal secondo difensore si denunzia, quanto al reato 21
-
di cui al capo C), la mancanza e la contraddittorie- tà della motivazione con cui i primi giudici erano pervenuti alla sua assoluzione per insufficienza di prove, assumendosi che di questa formula assolu-
toriq non ricorrevano le condizioni indicate dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema;
assumendosi, altresì, che la motivazione sul punto era in contrasto con l'affermazione secondo cui il comportamento di altri imputati era stato il frutto di una loro autonoma iniziativa.
Si denunzia, inoltre, con i successivi motivi e con quello aggiunto, mancanza, contraddit-
torietà della motivazione, travisamento del fatto e violazione di legge in ordine al reato di cui al capo G), assumendosi che la "società" costituita dal AR non poteva ritenersi illecita, e che CO-
munque nella condotta dell'imputato non poteva rav- visarsi, neppure a titolo di concorso, il reato di interesse privato, essedno venuto meno, all'epoca della sua commissione, ogni interesse nella società
Kliff da parte sua;
assumendosi inoltre che i primi giu- dici non avevano esaminato l'ipotesi subordinata,
prospettata nei motivi di appello, di qualificare il fatto come tentativo, tale dovendo ritenersi la 22
- semplice prefigurazione di future ingerenze profit-
tatrici; assumendosi infine che se non poteva raffi gurarsi nella sua condotta il semplice tentativo, la stessa doveva essere ritenuta penalmente indiffe rente data l'irrilevanza delle determinazioni mera-
mente intenzionali.
Si chiede, pertanto, l'annullamento del-
la sentenza impugnata.
Per RI FA si denunzia la nullità
della sentenza impugnata per mancanza di motivazio- ne in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E) e
G) per i quali era stato condannato;
e si assume
per quanto riguarda la concussione di cui al capo
C) e l'interesse privato di cui al capo G) che in nessun modo egli poteva essere ritenuto partecipe idi una società costituitasi per la gestione del ter-
reno relativo alla lottizzazione "SSro" dato
(che nessuno aveva fatto il suo nome come socio, da-
to che il suo presunto ingresso era stato fatto ri- isalire ad un momento in cui, con il rilascio della salire
¡concessione edilizia, la società aveva raggiunto il isuosuo scopo, dato che egli era un semplice impiegato
_ comunale, dato che i rilievi tecnici da lui formu lati in ordine al progetto erano ostativi e non fa-
vorevoli alla sua approvazione e dato che le cambia- li rilasciategli dallo RO trovavano in altri 23
e leciti rapporti la propria causale
In ordine ai reati di cui ai capi B) ed
E) si denunzia la mancanza di motivazione in ordi-
ne ai contestati reati di concussione e in particom lar modo in ordine alla prova relativa all'avvenu-
ta ricezione da parte sua del danaro che lo AD
ro affermava di avergli consegnato. Si censura, per tanto, il mancato accoglimento della richiesta di assoluzione quanto meno con formula dubitativa e
la mancata qualificazione dei fatti di cui sopra come corruzione anziché concussione.
Si denunzia infine per il RI la nulli-
tà della sentenza per la mancata concessione dell'a tenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P.
Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni altro provvedimento ne-
cessario.
NE MA propone ricorso per cassa-
zione con motivi redatti da due diversi difensori,
il secondo dei quali ha redatto motivi comuni al
V. lip marito, NT WA.
Il primo difensore denunzia la nullità
della sentenza per mancanza di motivazione e viola-
zione di legge, assumendo che il giudice di appel- - 24 lo aveva erroneamente considerato lo RO come suo accusatore, aveva dato rilevanza probatoria al-
le dichiarazioni del RO rimaste del tutto prive di conferma e riscontro, non aveva correttamente in terpretato il significato dell'incontro tra il Roc- ca e suo marito NT WA in casa RO, aveva
Comesso di considerare che ella mai si era incontra-
ta con lo RO, ed aveva ritenuto la sua parteci pazione criminosa alla corruzione con un'interpre-
\tazione illogica delle norme sul concorso di perso-
ne nel reato, Censure, infine, la mancanza di moti vazione in ordine all'entità della pena. Chiede per tanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
NT WA denunzia (con i motivi redat ti dal primo difensore) la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza di mo-
tivazione, assumendo che a lui non era mai stato formalmente contestato il reato con particolare ri-
ferimento all'assegno dato dallo RO al RO
in garanzia in data 20 ottobre 1981 e che questa circostanza doveva ritenersi come un "post factum"
non punibile;
assumendo altresì che erroneamente la Corte di merito aveva qualificato la concussione come reato permanente ed aveva ritenuto provata,
Å sulla base della verosimiglianza, la conoscenza dei fatti da parte sua;
assumendo infine che la pe- 25 na era stata determinata senza adeguata considera-
zione degli elementi del caso. Chiede pertanto l'ant nullamento della decisione.
Con i motivi comuni redatti dal secondo difensore di NE MA e NT WA si denun-
zia innanzi tutto la violazione dell'art. 477, 2°
co. in relazione all'art. 185 n. 3 C.P.P. per avere
il giudice di merito affermato la responsabilità
del NT in ordine ad un fatto diverso da quello contestato. Si assume a tal proposito che, in ordi ne all'episodio della visita fatta dal NT, in
compagnia del RO, allo RO, e alla consegna da parte di quest'ultimo dell'assegno in garanzia,
nessuna contestazione formava oggetto del capo A)
dell'imputazione, e non era possibile ritenere che tale contestazione fosse avvenuta in sede istrutto-
ria, dato che le domande del giudice avevano ri-
guardato la dazione dell'assegno ai fini probatori della partecipazione del NT alla promessa e non
ai fini della contestazione di un fatto di concus-
sione, - nè che la contestazione stessa fosse impli cita nella formulazione del capo d'imputazione; in realtà la circostanza in parola costituiva un "post factum" non punibile, per cui appariva errato sia 26 il ricorso all'istituto della continuazione opera-
to dal Tribunale sulla base di una pluralità di fatti-reato, sia quello al concetto di permanenza eventuale operato dalla Corte d'appello sulla base dell'unicità del fatto-reato; e poichè non esiste-
vano prove idonee a dimostrare la partecipazione del NT nè al momento consumativo della promessa nè a quello della consegna, erroneamente i primi giudici avevano dichiarato la sua responsabilità
in ordine alla concussione in questione;
per cui la sentenza andava 6U questo punto annullata senza rinvio, oppure con rinvio in relazione alla norma di cui all'art. 477 C.P.P
Col secondo motivo di ricorso il secondo difensore denunzia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ed omesso esame di punti decisivi in ordine all'affermazione della responsa-
bilità del NT e della NE per il delitto contestato al capo A) della rubrica. Si assume,
quanto al NT, che le dichiarazioni accusatorie rese dal RO non potevano essere interpretate co-
me una chiamata in correità nei suoi confronti se
soltanto si fosse considerato il carattere passivo della sua presenza all'incontro con lo RO, la sua totale assenza in altri momenti della vicenda e il suo comparire in un momento in cui il delitto, 27
con l'accordo RO-RO, già s'era consumato;
per cui la Corte era incorsa in mancanza di motiva- zione avendo omesso di indicare le ragioni sulla base delle quali era stato ritenuto sussistente il contributo causale da lui fornito al delitto conte-
stato.
Si assume, quanto alla NE, che la
Corte aveva conferito credibilità alla chiamata in correità effettuata nei suoi confronti dal RO,
omettendo di valutare le possibili causali, l'inter na logicità e i riscontri esterni delle sue dichia-
razioni accusatorie: sulla base di diffuse argomen-
tazioni opportunamente esposte si assume che il movente della chiamata in correità effettuata dal
RO doveva ritenersi sospetto, che la logicità
interna era traballante e che il referente
- indivi era mal duato nelle dichiarazioni rese dal IS
-
funzionante, per cui aveva errato la Corte nell'u-
tilizzare detta chiamata senza prima dimostrarne,
con motivazione congrua, la piena attendibilità, con
siderato che era stato anche omesso l'esame di alcu ne circostanze decisive, che in questo secondo moti Vo di ricorso vengono espressamente indicate. Si
| chiede pertanto l'annullamento della sentenza impu- 28 gnata.
Con il terzo comune motivo di ricorso si denunzia, per NT WA e NE MA, la vio-
lazione dell'art. 317 C.P. in relazione all'art. 524 n. 1 C.P.P. per avere i primi giudici erronea-
mente qualificato i fatti di causa come ipotesi di concussione anziché di corruzione, e a tale scopo,
dopo un'analitica disamina, seguita dalla relativa
| confutazione, dei cinque argomenti utilizzati dalla
Corte di merito per affermare la responsabilità dei due ricorrenti in ordine al reato di cui al capo
A), si elencano talune circostanze relative alla complessa vicenda oggetto del processo, e si assume che ciascuna di esse corrisponde ad un punto decisi vo di cui la sentenza impugnata non si era fatta carico: se esse fossero state considerate il fatto contestato al NT e alla NE sarebbe stato qualificato come corruzione e non come concussione.
Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, previa enunciazione del prin-
cipio di diritto.
Con il quarto comune motivo si censura la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e si assume che la stes-
sa è perfettamente compatibile sia con la concussio ne sia con la corruzione, dato il carattere pluriof 29
fensivo di tali reati e il carattere soggettivo del l'attenuante stessa, con la quale si intende consi-
derare più la resipiscenza del reo che il ristoro del danno. Si chiede pertanto l'annullamento con rinvio, previo riconoscimento dell'applicabilità
ad entrambi gli imputati dell'attenuante di cui al l'art 62 n. 6 C.P.
Con il quinto motivo si denunzia la nul-
lità della sentenza per violazione di legge in re-
lazione alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 C.
P. con travisamento del fatto e motivazione mancan-
te o contraddittoria, limitatamente a NT WA.
Con il sesto motivo si denunzia la nulli-
tà della sentenza in relazione alla mancata appli-
cazione dell'attenuante prevista, per l'estraneo,
ALart. 117 C.P., relativamente a NT WA,
senza alcuna motivazione. Si chiede pertanto l'an-
nullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da De OL DO, si denunzia, col primo mo-
tivo, la nullità della sentenza per violazione del le norme che disciplinano la notificazione degli atti processuali, assumendosi che il decreto di ci- 30 tazione per il giudizio di secondo grado gli era stato notificato presso il suo domicilio reale di
Catanzaro, via Garibaldi Gariani, anziché presso il domicilio eletto al momento della scarcerazione per libertà provvisoria di via dei Tulipani, 22, per cui illegittimamente s'era proceduto in sua contuma cia. Col secondo motivo si denunzia la nullità del-
la sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, assumendosi che la società nata ALaccordo di cui al capo G)
della rubrica aveva la natura civilistica di un'as-
sociazione in partecipazione e carattere perfetta-
mente lecito;
che il De OL non aveva comunque mai preso interesse in alcun atto della pubblica amministrazione, non aveva partecipato ad alcun at-
to amministrativo che riguardasse la società, face-
va parte della commissione edilizia solo perchè la stessa si trovava in regime di prorogatio, mancava logni prova di un accordo intercorso con gli ammini-
stratori comunali e in ogni caso non v'era prova dell'elemento intenzionale del reato, per cui non ricorrevano gli estremi del reato ascrittogli. Si
ichiede pertanto l'annullamento della sentenza impu-
gnata con ogni altro provvedimento del caso.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da RO EP si denunzia la nullità della sen- 31
tenza per mancanza di motivazione e violazione di legge, assumendosi, col primo motivo, che i primi giudici avevano omesso, erroneamente e senza render ne il debito conto, di qualificare corruzione, an-
zichè concussione, il fatto ascritto al RO al capo A) della rubrica;
col secondo motivo che erro-
neamente era stata confermata l'assoluzione con for
mula dubitativa dal reato di cui al capo B) ometten do la valutazione delle dichiarazioni in proposito rese dallo RO;
e, col terzo motivo, che erro-
neamente i giudici di merito non avevano concesso
la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. G C.P. Si chiede pertanto l'annullamento della deci-
sione impugnata con il rinvio ad altro giudice.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da RO AN si denunzia la nullità della sentenza per violazione di legge e mancanza di mo-
tivazione, assumendosi, con l'unico motivo, che il
✓ giudice di appello aveva, in forma del tutto apoditi tica, ritenuto il carattere illecito della società
per la valorizzazione del suolo in questione, non essendo invece sufficiente a tale scopo la presen- za come soci di personaggi politici e non potendo negarsi carattere perfettamente lecito alla scrit- 32 tura iniziale intercorsa tra il AR e lo RO;
(per di più mancava del tutto la prova dell'accordo
Itra i soci per la commissione di reati diretti a favorire la pratica di lottizzazione, la quale si presentava all'inizio del tutto regolare e pertanto non bisognevole di particolari interessam enti, e non poteva essere definito fin ALinizio illecito.
un accordo che tale sarebbe diventato solo se i per
¡sonaggi politici avessero commesso dei favoritismi.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Per quanto riguarda il ricorso propos to da IS NT, col primo motivo si denunzia violazione della legge penale per la mancata appli-
cazione dell'attenuante del risarcimento del danno,
e si censura la relativa motivazione con vari e ar-
gomentazioni giuridiche. Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine a tutti i reati di concussione ascritti al IS e a quel-
lo di interesse privato in atti d'ufficio, confutan dosi, con varie argomentazioni, le affermazioni con tenute nella sentenza impugnata. Si rileva in parti colare: che alcune risultanze probatorie smentiva-
no il giudizio della Corte di merito circa l'appar-
1: tenenza del IS alla società costituita da vari 33
imputati allo scopo di compiere speculazioni sull'a rea edificatoria denominata SSro;
che era cer
tamente contraddittorio ritenere da un lato che il
IS facesse parte della società in parola (e quin di fosse interessato al sollecito svolgimento del-
la pratica amministrativa) e ALaltro che lo stes so frapponesse ostacoli lungo l'iter burocratico del progetto allo scopo di ottenere danaro dallo
RO; che ancor più decisamente i primi giudici avrebbero dovuto escludere la configurabilità della concussione se solo avessero preso in considerazio-
ne tutti i termini dell'accordo intercorso tra lo
RO ed il AR, i quali fornivano la prova d'una assoluta tranquillità psicologica in cui lo
RO s'era posto per effetto di alcune clausole
contrattuali, mettendosi al riparo da qualsiasi e-
ventuale azione intimidatrice;
che una maggiore ri-
flessione sulle date più significative relative al-
l'approvazione del progetto SSro avrebbe evi-
denziato che nessun atto intimidatorio era stato posto in essere nei suoi confronti in tale arco di tempo, anche perchè i colloqui tra lo RO ed il Rocca erano avvenuti in un periodo in cui l'ap provazione della lottizzazione o era già avvenuta 3
4 - o era ormai certa, e tale assenza di iniziativa.com cussoria era ribadita dalle date dei versamenti di danaro effettuati dallo RO;
che, in conclusio-
per quanto riguarda il capo A) dell'imputazio- ne,
il giudice di appello era caduto in un travisa- ne,
mento dei fatti, mancando del tutto la prova che richieste di danaro fossero state avanzate con la minaccia di bloccare l'approvazione della lottizza-
zione, per cui, salva una diversa qualificazione del fatto, la sentenza impugnata andava su questo punto annullata. Per quanto riguarda gli analoghi delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica, si censura la qualificazione giuridica attribuita dai primi giudici ai relativi fatti, i quali, a causa della po izione di parità che aveva contraddistin-
to il commercio del pubblico ufficio, andavano qua-
lificati, alla stregua delle prove in atti, come reati di corruzione: non s'era infatti considerato che lo RO non aveva mai fatto mistero del suo desiderio di superare i limiti impostigli dalle concessioni edilizie e di puntare ad un aumento dei piani e ad un mutamento delle destinazioni d'uso,
e a tale scopo aveva cercato l'appoggio dei politi-
ci ponendosi, tramite il RO, in contatto con il
IS, e dichiarando la sua disponibilità a versa- re danaro per conseguire concessioni palesemente e 35
gravemente illegittime. Con il terzo motivo del ricorso proposto dal IS si censura la sentenza impugnata per vio lazione di legge, mancanza e contraddittorietà del-
la motivazione, in ordine al reato di tentata con-
cussione di cui al capo D) dell'imputazione, assu-
(mendosi che come poteva desumersi dalle stesse dichiarazioni dello RO vi era stata una mera
proposta diretta al privato, non accompagnata nè da costrizione nè da induzione, proposta che lo AD
ro aveva decisamente rigettato, per cui nel fatto non era possibile ravvisare alcun reato, neppure nella forma del tentativo.
Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza con ogni altro provvedimento del caso.
Motivi della decisione.
Per quanto riguarda l'eccezione di manca-
ta spedizione dell'avviso sollevata dal difensore nel giudizio di merito di LI CA, si rileva che quest'ultimo non è autonomamente ricorrente: liffer nei suoi confronti ha proposto ricorso il Procurato
¡re Generale, il quale censura la sua assoluzione icon formula piena dal reato di cui al capo G) della rubrica. A tal proposito deve notarsi che corretta- 36 mente la Cancelleria di questa Sezione si è attenu ta alla circolare n. 67 in data 4 gennaio 1988 con cui il Primo Presidente di questa Corte ha disposto che gli avvisi ai difensori in caso di ricorso del
P.M. siano spediti soltanto al difensore dell'impu-
tato resi ente (e non anche autonomamente ricorren-
te) che sia stato nominato per l'esercizio del pa-
trocinio in sede di legittimità successivamente ai termini di scadenza delle notifiche previste dagli artt. 199 bis e 202 C.P.P. In mancanza di tale no-
mina, pertanto, non va effettuato avviso nè ad un difensore d'ufficio ai sensi dell'art, 532 C,P.P,
nè al difensore nel giudizio di merito (cosiddetto avviso per notizia).
Solo successivamente, con circolare n.
9514 del 12 ottobre 1988, il Primo Presidente, uni-
formandosi alla sentenza di questa Corte Suprema
a Sezioni unite in data 28 giugno 1988, ric. Mona-
chese (che ha innovato il consolidato anteriore.
orientamento in proposito) ha impartito nuove dispo sizioni, che, però, sono state tardive, rispetto al presente giudizio, già fissato per l'odierna u-
dienza.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore Generale, il Tri- bunale di Catanzaro aveva ritenuto nella sua senten 37
za (ff. 60 - 61) che il momento consumativo del rea to di cui al capo A) della rubrica andava ravvisa-
to in quello della promessa effettuata dalla AD
ro, per effetto della costrizione operata su di lui di pagare ai tre assessori IS, RO e NE
la somma di f. 90.000.000, e quindi nell'azione e-
storsiva perfezionatasi nel mese di giugno 1981.
Il Tribunale aveva però ritenuto che nella ulterio-
re pretesa di un assegno, a garanzia della preceden te promessa, rilasciato dallo RO al RO, in
presenza del NT, il 20 ottobre 1981, doveva rav visarsi "un aspetto di continuazione", con la con-
seguenza che sulla pena inflitta a tutti e quattro
i predetti imputati era stato operato un aumento per la continuazione.
Il giudizio sul punto del Tribunale è
stato giustamente riformato dalla Corte d'appello,
che non ha condiviso la possibilità di ravvisare nel fatto di cui al capo A) la duplicità di episo- di di concussione, costituenti esecuzione di un U-
nico disegno criminoso, da sanzionare con un aumen-
to di pena ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P. € che
ha pertanto eliminato il predetto aumento di pena.
A tal proposito non può non osservarsi, 38 = per quanto riguarda IS NT, RO Giusep
pe e NE MA, che una volta affermata la loro com-\ colpevolezza in ordine al reato di concussione messo nel giugno 1981 (nel momento in cui si face-
vano promettere dallo RO - nelle forme e con
i mezzi descritti dalla sentenza di merito sulla base delle prove raccolte in istruttoria ed in di-
battimento - la somma di £. 90.000.000) gli atti successivamente commessi, quali la ricezione del-
l'assegno in garanzia e l'incasso della somma estor ta, costituiscono un "post factum" non punibile,
perchè, nei limiti in cui realizzano l'evento ma-
teriale, cioè il conseguimento dell'indebito profit to, non rientrano nell'economia della fattispecie legale del reato in questione.
Per quanto riguarda, invece, NT WA,
la sentenza di merito manca di motivazione in ordi ne al suo concorso nel reato di concussione consu-
mato nel giugno 1981, e per tale ragione, come più
sul _ampiamente si dirà in seguito, la sentenza va,
punto in questione, annullata con rinvio. Resta
tuttavia fermo, per quanto qui interessa, che in ogni caso ricorrerà pur sempre l'unicità del fatto criminoso (o il concorso nella concussione del giu と
gno 1981 con conseguente non punibilità del fatto del 20 ottobre 1981 relativo alla ricezione dell'as 39
segno in garanzia o il fatto concussivo autonomo della ricezione dell'assegno in garanzia) e quindi l'impossibilità di ritenere la continuazione e di irrogare il relativo aumento di pena ai sensi del
1'art. 81 cpv, C.P.
Conseguentemente, a prescindere ALesat
tezza O meno dell'affermazione della Corte di meri-
to sul carattere permanente della concussione di cui al capo A), di cui si dirà in seguito, a appare corretta la riforma, da essa decisa, della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta continuazio- ne, e pertanto infondato il primo motivo del ricor-
so proposto dal Procuratore Generale.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sola NE MA, è anch'esso infondato. Que
sta Corte Suprema ha più volte affermato che il giu dizio di comparazione tra le circostanze aggravan- ti e quelle attenuanti, affidato al potere discre-
zionale del giudice, è prescritto dalla legge per.
ottenere una valutazione complessiva, completa ed umana dell'episodio delittuoso, che, senza rinnega- re il principio della proporzione tra pena e reato,
| tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità dell'im- 40 putato, considerata sotto ogni aspetto sintomatico,
e della sostanziale entità della condotta crimino-
sa. Ciò posto, deve rilevarsi che nell'esercitare tale potere discrezionale, il giudice di appello non è incorso nè in violazione di legge nè in man-
canza di motivazione, avendo considerato che il giudizio di prevalenza, formulato per tutti gli im-
putati, era stato sostituito da quello di equivalen za per la NE (ed il NT) in considerazione della sola circostanza della sua latitanza alla qua ella le Ys'era data fino all'inizio del dibattimento, ed avendo ritenuto, per una migliore proporzionalità
ed adeguatezza delle pene ai fatti e alla personali tà dell'imputata (incensurata e raggiunta da una sola imputazione), di operare anche nei suoi confron
ti il giudizio di prevalenza, anche in relazione al carattere, giudicato non riprorevole, del SUO
contegno processuale.
Anche il secondo motivo di ricorso va per tanto disatteso.
Il terzo motivo del ricorso proposto dal
Procuratore Generale, relativo all'assoluzione con formula piena di LI CA dal reato (di cui al capo G) di concorso in interesse privato in atti d'ufficio, è anch'esso infondato e va pertanto di- - 41 satteso. La Corte di merito ha compiutamente rico-
struito la vicenda processuale di questo imputato,
ha analiticamente preso in esame gli elementi proba tori acquisiti nei suoi confronti, e si è convinta
della sua innocenza sulla base di una motivazione completa ed immune da vizi logici o errori di dirit to. In particolare ha rilevato che, prima ancora di ricevere la contestazione di un versamento di Lire
960.000 a favore della TI (che secondo l'ac- cusa era sintomatico della sua partecipazione alla
"società"), egli aveva dichiarato di aver fatto in
passato alcuni pagamenti analoghi indicando la pre-
cisa e legittima causale di ciascuno, e trovando
conforto nelle affermazioni in proposito rese dal-
la TI. La Corte ha poi valutato e ritenuto attendibile la documentazione facente parte della contabilità del Consorzio calabrese cooperative a-
gricole ed attestante l'avvenuto pagamento della
somma predetta a titolo di compenso per la progetta zione di un oleificio. La Corte ha infine valutato sia le dichiarazioni dei coimputati (AR, f. 35
vol. VI, De OL, f. 61, RO per il tramite dello RO) sia quelle dei testi EP Mele-
na, OS ME, RO GU e Francesco - 42
- ZU, ed ha posto in rilievo come del LI so-
cio della "società" in questione non si fosse mai parlato in termini di concretezza, come di lui si fosse evidenziato solo il compito di ricercare qual che acquirente del terreno SSro, come a lui fosse stato promesso solo un compenso in caso di conclusione della vendita del terreno e mai una quota societaria, e ne ha tratto la convinzione che la sua sia stata soltanto una adesione occasionale,
risalente per di più solo agli inizi della vicenda,
per cui, in assenza di una sua permanente presenza nel seno della società, non era possibile ravvisa-
re gli elementi essenziali del suo concorso nel real to di interesse privato in atti d'ufficio.
Non si ravvisano, dunque, in questa par-
te della motivazione della sentenza impugnata, nes-
suno dei vizi di legittimità denunziati dal Procu-
ratore generale col terzo motivo di ricorso. Il
quale, per il resto, costituisce solo una richiesta indiretta di rivalutazione delle prove, inammissi-
bile in sede di legittimità, dato che il relativo potere spetta al giudice di merito ed il suo eser-
cizio è incensurabile in cassazione quando, come nel caso di specie, il giudice ha reso il debito conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e giuridiche sufficienti e corrette. 43
Il ricorso proposto dal Procuratore gene-
rale va dunque rigettato, conformemente alla richie sta avanzata dal Procuratore generale presso questa
Corte suprema, per quanto riguarda gli imputati Pi-
sano, RO, NE, NT e LI;
va dichiara-
to inammissibile, per omessa presentazione dei mo-
tivi, in ordine agli imputati AR, RI, De GI
OL, RO e TI.
Per quanto riguarda AR AI, i primi tre motivi del ricorso proposto dal primo di-
fensore possono essere esaminati congiuntamente con il primo motivo formulato dal secondo difensore,
essendo tutti finalizzati alla critica della senten za impugnata relativamente al capo C) dell'imputa-
zione.
Essi sono infondati e vanno pertanto di-
sattesi, Come si rileva dagli atti, contro l'asso-
luzione del AR per insufficienza di prove dal reato di cui al capo C), decisa dal Tribunale, ave-
vano proposto ricorso sia il P.M. che l'imputato.
Il primo aveva fatto rilevare i pesanti elementi di accusa esistenti contro l'imputato (tra questi:
la promessa fatta allo RO di scomputare dalla somma globale quanto egli avesse dovuto versare al 44 RI ed al IS, e le dichiarazioni dello AD ro secondo il quale il AR aveva svolto su di
Ilui opera di persuasione per convincerlo a pagare quelle somme che invece egli non voleva pagare, de-
terminandolo in tal senso con l'esplicito invito a
cedere) dai quali doveva desumersi che il AR
aveva cooperato a creare lo stato di soggezione del la vittima. L'imputato aveva chiesto la propria as-
isoluzione con formula piena avendo lo stesso Tribu-
nale riconosciuto che la concussione di cui al ca-
po C) era il risultato di un'autonoma risoluzione idei soci RI e IS per la liquidazione delle proprie quote societarie, i quali erano stanchi di attendere che si perfezionasse l'opera di monetizza izione dei magazzini dello RO. La Corte d'appel flo, dal canto suo, condividendo il giudizio dubita-
Ativo espresso dal Tribunale, ha da un lato escluso che il AR non fosse stato informato dallo Spada
iro delle richieste del RI e del IS (conside-
rato che il AR era l'unica persona, secondo il contratto, ad aver diritto ai magazzini o al corri-
spondente intero valore), ha ALaltro ritenuto che i "consigli" del AR alla RO potevano japparire come suggerimento disinteressato, in con.i derazione del fatto che il predetto certamente aveva, nella vicenda di cui al capo C) dell'imputa- 45
zione, percepito alcuna somma di danaro.
L'assoluzione per insufficienza di prove adottata dai primi giudici non esprime pertanto un loro dubbio meramente interno e soggettivo, ma si basa Su elementi di prova di colpevolezza non dota-
ti di tale efficacia da suscitare nel loro animo quella certezza giuridica e morale che è il necessa
rio presupposto logico e la suprema garanzia di 0-
gni sentenza di condanna. Tale incertezza appare congruamente e correttamente motivata nella senten-
za impugnata, che non merita, pertanto, le censure formulate col primo motivo di ricorso del AR.
La sentenza non merita neppure le criti-
che mosse per il resto con il secondo e con il ter- 20 motivo di ricorso, non avendo i primi giudici o-
messo l'esame di alcuna circostanza decisiva ai fi-
ni del giudizio nella vicenda in questione, ma aven do essi, al contrario, dato il giusto risalto a tut te le dichiarazioni dello RO, alle inattendibi li smentite del AR, ai tempi dell'operazione
Vily all'impazienza degli altri componenti della "socie-
_tà" di fronte alle difficoltà di trovare un acqui-
rente dei magazzini dello RO e al loro deside-
rio di realizzare in contanti il valore della loro " 16
quota. Per il resto, tali motivi contengono soltan-
to l'implicita richiesta di una rivalutazione delle prove acquisite nei precedenti gradi di giudizio,
la quale appare inammissibile in sede di legittimi-
tà, appartenendo il relativo potere soltanto al giu dice del merito, il quale ha fatto di esso un uso corretto, rendendo il debito conto del proprio con-
vincimento con motivazione completa, e dovendosi ritenere le argomentazioni difensive non espressa-
mente menzionate in sentenza disattese per incompa-
tibilità con la decisione motivatamente adottata.
Il quarto motivo del ricorso proposto dal primo difensore del AR può essere esaminato con giuntamente al secodno, al terzo motivo e al motivo aggiunto redatti dal secondo difensore, dato che tutti sono finalizzati alla critica della sentenza impugnata relativamente al capo G) della rubrica.
Essi sono infondati e vanno pertanto di-
sattesi.
Come si desume dalle sentenze di merito le cui motivazioni costituiscono sul punto un'u-
nica entità logico-giuridica ai fini del controllo di legittimità, essendo esse omogenee nei criteri di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove - tra gli imputati ai quali in origine erano stati addebitati i fatti di cui ai capi F) e G) del 47
la rubrica s'era costituità una "società" compren-
dente soci laici (come il AR) e soci politici,
avente ad oggetto la realizzazione di un intervento urbanistico e la spartizione del profitto che da esso sarebbe derivato. Tra i soci laici particolare preminenza aveva il AR, definito vero "dominus"
di tutto l'affare, e, tra politici, quella del
De OL, componente della commissione edilizia..
I laici avevano in particolare l'obbligo di confe-
rire la propria attività professionale (di legale,
il AR, di architetti gli altri) mentre la pre-
senza dei politici si giustificava con la loro col-
locazione all'interno dell'amministrazione comuna-
le, con specifiche attribuzioni in materia urbani-
stica, sicché la loro collaborazione non poteva es-
sere che quella di agevolare o comunque gestire l'iter amministrativo della lottizzazione per lucrar
_ne la propria parte degli illeciti profitti. Da ta
le accordo scaturiva, secondo i primi giudici, la..
sicurezza del AR di ottenere la concessione ad
EF '
edificare entro il 31 dicembre 1981, la dazione al-
lo RO, da parte sua nel marzo 1981, di un as-
segno di f. 200.000.000 a garanzia della tempesti-
vità del rilascio della concessione, la corrispon- 48
denza significativa delle condotte dei "soci" con le scadenze dell'iter amministrativo della pratica,
le indubbie agevolazioni ricevute - sia in termini di tempo che di contenuti - nel rilascio delle con-
cessioni, l'agile procedere di una pratica urbani stica che altrimenti avrebbe avuto, per la sua Com-
plessità, cammino ben più tortuoso e vita ben più
difficile.
Inoltre, posto che i "soci" pubblici uf-
ficiali avevano perseguito un personale interesse con la partecipazione, imposta dagli impegni assun-
ti, ai numerosi atti amministrativi (delibere con-
siliari, sedute della commissione edilizia, e CO-
si via) _necessari per l'approvazione della lottiz-
zazione e delle successive concessioni, ne conse-
guiva la responsabilità dei "soci" non pubblici
_ufficiali a titolo di concorso dell'"extraneus" nel reato proprio, secondo le regole generali dettate in materia, considerato che la prospettiva del van-
taggio, insita nell'atto contrario ai doveri d'uf- ficio, non era di esclusiva pertinenza dei "politi-
__ci" ma anche dei "laici", e che del concorso di per sone nel reato sussistevano tutti gli elementi es- senziali, come ampiamente esposto nelle premesse relative alla costituzione della "società", ivi com 1
preso il contributo causale del AR, dato ALat 49
tività impostagli dal ruolo, ampiamente descritto,
assunto nella "società" stessa.
La Corte di merito ha anche escluso la possibilità di ravvisare nel reato di cui al capo
G) la figura del tentativo, considerando giustamen te che al disegno originario, il quale inseriva nel l'apparato societario soci che avrebbero dovuto ap-
-
-
-
-
--
--
portare solo la loro opera di pubblici amministra-
-
tori o funzionari, siffatte prestazioni erano poi concretamente seguite, dando luogo alla consumazio-
ne del reato.
I primi giudici hanno anche disatteso la tesi secondo cui l'iniziativa del AR si era e-
saurita con la risoluzione del contratto intercor- SO con lo RO, in concomitanza con la quale sa-
rebbe cessato ogni apporto causale e psicologico della sua condotta. In realtà i giudici di merito hanno evidenziato nelle loro decisioni che entro il termine convenuto lo RO non aveva ancora provveduto a mantenere i suoi impegni a causa del-
le difficoltà di monetizzare i suoi magazzini, per cui il rapporto con il AR si era tutt'altro che esaurito non avendo esso ancora realizzato il suo fine ultimo e concreto. Come si rileva dalle 50 sentenze di merito, dopo il 10 novembre 1981 (data in cui il CO.RE.CO. aveva annullato la delibera del la Ginta comunale di procedere all'acquisto degli immobili di via Carlo V) il AR aveva ripetuta-
mente sollecitato lo RO a definire la questio-
ne dei magazzini;
verso la fine del 1981 aveva pre-
teso l'atto definitivo di trasferimento;
il 12 feb-
braio 1982 aveva determinato lo RO ad una scrit い
tura privata con cui si stabiliva che il venditore non avrebbe più trasferito gli immobili, ma corri-
sposto la somma di f. 360.000.000 (poi non versata
essendo saltato l'affare tra lo RO e la ditta
AN & RA). Giustamente, pertanto, i primi giudici hanno disatteso la tesi difensiva di una condotta del AR qualificabile come sem-
plice tentativo di interesse privato o da ritenere
| addirittura penalmente irrilevante perché meramen-
te ideativa", dato che, a causa del "profitto" non ancora realizzato, sia il rapporto con lo RO
sia quello con gli altri componenti della "società"
jerano pienamente in vita durante il tempo in cui i soci pubblici ufficiali prendevano interesse in atti d'ufficio, partecipando alle delibere relati-
ve all' affare" e pervenendo alla consumazione del
:reato. Non irrilevante appare anche, a tal proposi- to, l'incitamento che il AR forniva allo AD 51 гo, di pagare al RI e al IS la loro quota dei profitti della "società", da ciascuno di essi
pretesa, promettendo di defalcare le relative Som-
me da quella maggiore di f. 360.000.000.
Risultano infondate, pertanto, le censure
formulate dal ricorrente in ordine all'omessa moti-
vazione relativa al previo concerto, alla consape-
volezza dei comportamenti altrui e alla stessa pre-
interesse da parte dei pubblici ufficiali (delsa di
la quale ultima circostanza si parlerà esaminando il ricorso degli altri imputati più direttamente interessati), apparendo in verità la sentenza impu-
gnata fondata su motivazione ampia. nutrita di so- '
lide argomentazioni ed immune da vizi logici o erro
ri di diritto.
Anche il quinto motivo di ricoso va riget tato, avendo il giudice di appello, col definire equa e congrua la pena irrogata al Garcea dal Tribut
nale (che aveva ampiamente spiegato a f. 105 i cri-
teri seguiti nel graduare la sanzione inflitta ai
الله V diversi imputati) dimostrato di avere esercitato il suo controllo secondo i criteri di cui all'art. 133 C.P. sulla misura della pena (peraltro vicinis-
sima al minimo edittale rispetto a quello massimo) 52 ed escluso ogni sospetto di illegittimità o arbitra rietà.
Il ricorso proposto nell'interesse di Gari
cea AI va pertanto rigettato,
Per quanto riguarda il ricorso proposto da RI FA, il primo motivo va disatteso per-
ché infondato. I giudici di primo e secondo grado le cui decisioni possono considerarsi un'unica entità logico-giuridica ai fini del controllo di legittimità, essendo esse omogenee nei criteri di accertamento del fatto e di valutazione della pro-
- hanno tratto dalle stesse dichiarazioni del va
RI e del AR (oltre che dalle altre prove in atti puntualmente indicate) il convincimento che il RI (architetto, dirigente della sezione urba-i nistica del Comune di Catanzaro), il AR, il
IS, il LI e i progettisti del futuro com-
plesso SS, architetti RO e TI (que st'ultima moglie del AR), avevano costituito nel 1979 una "società" interessata alla costruzio-
ne del predetto complesso edilizio, avente, come
¡ scopo suo ultimo, di condizionare l'iter amministra tivo della pratica (dalla lottizzazione fino all'e-
: secuzione delle opere) al trasferimento, in favore degli associati, dell'utilità dei magazzini appartenen ti allo RO (il cui valore commerciale era sta- 53
to successivamente quantificato in £. 360.000.000)
ubicati in via Carlo V. Della società, come si è
detto a proposito del ricorso proposto dal AR,
facevano parte membri "laici", che avevano il com-
pito di conferire la propria attività professionale e membri "politici" che, con la loro collocazione all'interno dell'amministrazione comunale e le spe-
cifiche loro competenze urbanistiche, avevano il
compito di gestire ed agevolare l'iter amministra-
tivo della speculazione edilizia. Fin ALinizio
s'era stabilita la necessità di ottenere dai fratel li MA, proprietari del terreno, un'opzione
(cui dopo poco tempo aveva provveduto il AR),
di procedere alla sua valorizzazione previa proget-
tazione degli edifici (cui poi avevano provveduto.
la TI e l'RO, contitolari dello stesso studio professionale) e di procurarsi le concessio-
ni edilizie necessarie allo scopo, raggiungendo un accordo anche sulla spartizione degli "utili" (il 50% al AR e all'RO, il 50% al De OL veloff e al IS, al netto delle spese). Verso la fine del 1981 si inserisce nella società anche il RI,
dietro la promessa d'una quota di f. 30.000.000 a lui fatta dal De OL, che gli chiede la sua 54 collaborazione tecnica in vista del rapido avvici narsi della scadenza del 31 dicembre 1981 prevista dal contratto intercorso tra il AR e lo RO,
quale termine ultimo di validità.
I primi giudici hanno poi tratto dalle dichiarazioni dello RO (alla cui piena atten-
dibilità la sentenza di primo grado dedica un'appo-
sita ed ampia disamina critica) la prova che il
RI (che già nel giugno 1981 aveva avanzato in forma esplicita la richiesta di danaro di cui al capo 'B' e nel novembre successivo quella di cui al capo 'E') nel febbraio 1982, in coincidenza con il rilascio delle due concessioni di variante n°
5339 e 434, e dopo l'ennesimo inutile tentativo o-
perato dallo stesso RO (a seguito delle conti-
nue richieste di vari interessati) di vendere i pro pri magazzini di via Carlo V in modo da poter con-
segnare al AR il danaro contante, convocò espre samente nel suo ufficio il predetto RO e gli chiese la liquidazione della sua quota pari a Lire
30.000.000, accettando, poi, in sostituzione del danaro liquido, 5 cambiali da £.
6.000.000 ciascu-
na, delle quali solo tre, alla scadenza, regolarmen te pagate.
Verso la fine dell'aprile successivo_ana- loga richiesta di liquidazione della propria quota 55
aveva avanzato, allo RO, il IS, il quale,
per quanto riguarda il suo ammontare, aveva invita-
to quest'ultimo a regolarsi come aveva fatto col
RI. Il fatto che nel febbraio 1982 l'iter ammini strativo relativo alla concessione SSro si fosse già da tempo completato è stato ritenuto ir-
rilevante, considerato che l'obbligo di trasferire i propri magazzini e poi quello di consegnare 360.
.000.000 al AR assunto dallo RO si ricol-
legava al contratto intercorso tra questi ed il
AR e nel febbraio 1982 non era stato ancora adempiuto nonostante l'avvenuta approvazione della lottizzazione, per cui 1'"affare" complessivo era tuttora pienamente in vita.
Il fatto che il RI, sia in sede di i-
struttoria tecnica (acquisita dalla Commissione
edilizia il 13 maggio 1981) sia in sede di esame della concessione edilizia corredata da progettazio ne di dettaglio, in data 15 settembre 1981, avesse
espresso pareri sfavorevoli allo RO, come l'in
dividuazione del lotto 14 da destinare ad edifici pubblici (la "rappresaglia" di cui aveva parlato lo RO, il quale, dal timore del suo ripetersi, era stato poi indotto al comportamento indicato al 56
-- al capo E) o formulato rilievi critici (come quelli indicati a f. 41 della sentenza del Tribunale) non
è stato considerato rilevante dai primi giudici,
dato che detti pareri e rilievi erano intervenuti prima che il RI facesse il suo ingresso nella società
- avvenuto verso la fine del 1981 come po-
- e considerato, comunque, chec'anzi si è detto essi non evidenziavano le ben più gravi difformità
che variavano radicalmente il piano di lottizzazio-
ne.
La sentenza di secondo grado ha comunque rilevato che lo stesso RI, nell'interrogatorio del 12 dicembre 1982 reso al P.M. (ff. 55 e segg.)
confessa in assoluta spontaneità la sua partecipa-
zione alla "società", per cui la ritrattazione cui in seguito era pervenuto doveva considerarsi soltan to il frutto di un calcolato ripensamento a fini meramente difensivi.
Alla luce di queste prove i primi giudi- ci hanno correttamente tratto il convincimento del-
la piena colpevolezza del RI in ordine al reato
di cui al capo C), motivando con argomentazioni con
✓ grue e corrette come della concussione sussistesse-
ro tutti gli elementi essenziali, dato che nel com-
į portamento del RI potevano ravvisarsi le stesse componenti di estorsione e di abuso di potere che 57
caratterizzavano le altre ipotesi di concussione a lui ascritte (di cui si parlerà tra breve). Le
censure mosse dal ricorrente appaiono pertanto in-
fondate; così come infondate appaiono quelle formu-
late, con lo stesso primo motivo di ricorso, i in or-
dine al reato di cui al capo G).
A proposito di quest'ultimo deve infatti rilevarsi come i primi giudici hanno posto in evi-
denza che la "società" costituita dagli imputati a- veva carattere illecito fin dalla nascita, posto che l'apporto di alcuni soci, per la loro colloca-
zione all'interno del potere amministrativo, in non altro era individuabile se non in una loro opera di favoritismo in vista di un corrispettivo in da- naro. Il RI aveva aderito successivamente a ta-
le società e quindi ben conosceva il suo fine.
Egli è stato incriminato nella sua veste di pubblico ufficiale (dirigente della sezione ur-
banistica del Comune) ed è certamente corretto af-
fermare come fa il giudice di appello che l'interes se privato in atti d'ufficio è anche il semplice inserimento di una prospettiva di vantaggio priva-
to nel procedimento di formazione dell'atto - con conseguente commistione tra l'interesse personale 58
e quello pubblico - attraverso qualsiasi forma di sfruttamento dell'ufficio o un'alterazione delle regole che presiedono all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, a tutela sia della sua credibilità sia del diritto di egua-
glianza dei cittadini nei suoi confronti.
Quanto al delitto di concussione di cui al capo B) i primi giudici hanno ritenuto provato
- fondamentalmente sulla base delle dichiarazioni ripetute e costanti dello RO - che questi ave-
va presentato, il 10 dicembre 1981, su suggerimen-
to dello stesso RI, la richiesta di concessione in variante per poter mutare la destinazione d'uso dei seminterrati. Avendo incontrato negli uffici comunali il RI (che già tra il 17 ed il 18 novem bre precedente aveva costretto lo RO all'esbor so di cui al capo E) questi era tornato alla cari-
ca, dicendogli in maniera "brutale" che "se voleva la variante doveva pagare" perché "gli altri s'e-
rano fatta la pancia grande", per cui era opinione anche del IS che "tale variante doveva pagarla cara". Il 21 dicembre lo RO era andato dal
Sindaco a protestare per il comportamento del Pisa-
no: quest'ultimo era stato contattato, ma aveva reagito violentemente, sostenendo che la materia 59 --- era di 8118 esclusiva competenza. Successivamente,
nel corso di un incontro con il IS, questi ave-
va senza mezzi termini detto allo RO che se
voleva la variante doveva versargli 50.000.000 di lire. Aveva, in tale occasione, convocato il RI
per esaminare lo stato della pratica. Allo RO
non era rimasto che pagare la somma richiesta, con-
segnando 50.000.000 al IS e 10.000.000 al Rip-
Lo RO aveva precisato anche il luogo in pa.
aveva consegnato il danaro al RI e le modali cui tà della consegna, precisando che la somma proveni-
va da un assegno di 60.000.000 (n. 734) come da pro va in atti.
Il giudice di secondo grado, a differenza
di quanto si assume nel motivo di ricorso, ha pun-
tualmente esaminato tutte le circostanze oggetto delle doglianze formulate con i motivi di appello,
soffermandosi, tra l'altro, in modo particolare sul vantaggio indebito tratto dallo RO dalla con-
cessione delle varianti in relazione al richiesto mutamento della qualificazione giuridica del fatto ' da concussione a corruzione. A tale scopo i primi giudici si sono ispirati alla giurisprudenza di que sta Corte suprema, secondo cui nella corruzione i
soggetti trattano pariteticamente e si accordano 60 nel "pactum sceleris" con convergenti manifestazio- ni di volontà, mentre nella concussione la condizio ne di parità contrattuale è inesistente, perché il
"dominus" dell'affare illecito è il pubblico uffi-
ciale. In tale contesto in cui la preminenza pre-
varicatrice del pubblico ufficiale è decisiva la
non conformità a legge dell'atto costituisce un
"quid pluris" nel comportamento del soggetto rive-
stito di pubbliche funzioni, aggravando la sua azio ne delittuosa. Di conseguenza, anche ammettendo la contrarietà a legge dell'atto del pubblico ufficia le,la consapevolezza del privato e il suo ingiusto vantaggio conseguente, non per questo il fatto va qualificato come corruzione, potendosi mantenere inalterata la posizione dominante e prevaricatrice del soggetto con qualifica pubblica. E' pertanto compito del giudice del merito analizzare ed appro-
fondire il profilo psicologico del soggetto estraneo al fine di accertare se questi abbia assunto il ruo-
lo del coartato o del compartecipe;
e la soluzione,
secondo i primi giudici, non può che essere sfavo-
revole al RI: la sua preminenza prevaricatrice scaturisce dal tenore delle frasi minacciose prof-
ferite all'indirizzo dello RO, con tono "bruta le", le quali sono sicuramente indici di quell'abu- so del pubblico potere e della gravità del male mi- 61
-
nacciato, di fronte al quale al privato intimorito,
benché consapevole dell'illecito, non resta che sot
tostare per evitare rappresaglie, maggiori soprusi,
pregiudizi patrimoniali.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine alla concussione di cui al capo E).
Fin dal mese di giugno o luglio 1981 secondo le
dichiarazioni dello RO, che aveva chiamato in
causa il RI fin dalla prima deposizione resa al
RE di Catanzaro il 16 dicembre 1982 il RI
aveva detto allo RO "che non avrebbe mai avu-
to alcuna autorizzazione amministrativa se non aves
se oleato la ruota" aggiungendo che il danaro non era destinato a lui ma all'assessore IS e al partito di appartenenza e che il versamento doveva
aggirarsi sui 60 o 70 milioni. Lo RO aveva ri-
gettato la richiesta, ma nel novembre successivo
il RI, in un incontro avvento in Comune, aveva ripreso il discorso;
e a questo punto lo RO - che aveva nel frattempo già subito la rappresaglia del lotto
14, cioè di una porzione del terreno edificatorio
Veloffe che, proprio su indicazione del dirigente della se-
zione urbanistica, gli era stato "sottratto" per essere destinato ad fini pubblici per il timore di nuovi pregiudizi, si era dichianto disposto a 62 pagare, ed aveva concretamente versato al RI la somma di £. 10.000.000 tra il 17 ed il 18 novembre
1981. Il 21 novembre allo RO era stata rilascia ta la concessione n. 3521 relativa ai progetti ese-
cutivi della lottizzazione.
I primi giudici hanno posto in rilievo che di tale pagametno, a differenza di tutti gli altri, mancava il riscontro documentale, avendo lo
RO affermato che, data la perentorietà della richiesta, era stato costretto a recarsi a casa e a prelevare la somma in contanti. Hanno affermato,
tuttavia, che l'assenza d'una probante verifica dell
(l'accusa non era decisiva per una soluzione dubita-
tiva nè comportava perplessità sull'episodio, dato che lo stesso non andava valutato isolatamente ma inserito in un'ottica più ampia che investiva tutta la validità dell'accusa, dimostrata ampiamente in quella parte della sentenza di primo grado espres-
samente dedicata alla disamina critica di tutte le dichiarazioni rese dallo RO.
Per il resto, nel primo motivo di ricor-
so è possibile ravvisare la doglianza relativa al mancato esame da parte del giudice di secondo gra-
do di talune argomentazioni che, dopo l'ampia e corretta esposizione delle ragioni del convincimen- to di colpevolezza, devono ritenersi implicitamen- 63
te rigettate dal giudice di merito per incompatibi-
lità con il giudizio di condanna. E' possibile rav-
visare, altresì, l'implicita richiesta di ricostru-
Izione del fatto e valutazione delle prove, la qua-
le è però inammissibile in sede di legittimità,
spettando il relativo potere al giudice del merito,
che ha reso il debito conto del suo esercizio con l'esposizione congrua ed immune da vizi delle rela-
tive ragioni.
Il primo motivo di ricorso va pertanto disatteso per intero.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal RI __ è anch'esso infondato. Questa Corte
supnema ha già avuto modo di affermare ed inten-
de qui ribadire - che la concussione è un reato di natura plurioffensiva, che lede sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità del-
-la pubblica amministrazione, nonché alla correttez-
za dei pubblici funzionari, sia l'interesse del soggetto privato all'integrità del patrimonio e al- кана la libertà del consenso. Ad essa non è applicabile nà la circostanza attenuante della riparazione del danno nè quella dell'elisione o attenuazione delle,
conseguenze del reato, previste, rispettivamente, 64 dalla prima e dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6
C.P. la prima perché il risarcimento del danno in-
teso in senso civilistico, subito dal privato, non realizza l'integralità della riparazione, non essen do, il contestuale danno all'interesse pubblico,
suscettibile di alcuna forma di reintegrazione eco-
¡nomica; la seconda perché si riferisce solo al dan-
no in senso penalistico, strettamente inerente alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, e non riguarda pertanto, i reati contro il patrimonio o che comun-
que offendono il patrimonio.
Il ricorso del RI va dunque rigettato nella sua interezza.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da De OL DO, il primo motivo è infonda-
to e va pertanto disatteso. La censura di violazio-
ne di legge per essere stato, il decreto di citazio.
ne a giudizio davanti alla Corte d'appello, notifi-
cato nel domicilio reale di via Garibaldi Gariani
anzichè in quello di via dei Tulipani, 22, "eletto"
al momento della scarcerazione del ricorrente per libertà provvisoria, (f. 383), parte ALerronea
premessa che quest'ultima sia stata un'elezione di domicilio, Essa deve invece qualificarsi semplice 65 dichiarazione di domicilio, dato che elemento essen
-
-
ziale dell'elezione è la specificazione della perso na del domiciliatario, la quale, invece, nel caso
di specie, m. manca del tutto. Pertanto non può appli-
carsi il noto principio, più volte affermato da que sta Suprema Corte, secondo cui in presenza del do-
micilio eletto è nulla la notificazione nel domici-
lio reale mediante consegna a persona diversa dal-
1'imputato. Di conseguenza la notifica del decreto di citazione nel domicilio reale deve ritenersi pie namente valida, dato che il rapporto attuale e con-
creto di detto luogo con la persona del notificando determina una probalità di conoscenza reale dell'at to notificato talmente grande da giustificare la presunzione legale di conoscenza dell'atto stesso.
I l secondo motivo di ricorso, che investe il giudizio di colpevolezza del De OL per il reato di cui al capo G) della rubrica, è anch'esso infondato e va pertanto disatteso. Dalle prove in
atti, e, in particolare, dalle dichiarazioni dello
RO, del RI e del AR, e dalle stesse am-
missioni del De OL, i primi giudici hanno trat to il convincimento che quest'ultimo consigliere comunale dal 1970 al 1980 e componente della commis sione edilizia
- aveva fatto parte fin ALinizio
-- della società" di cui si è detto nelle pagine che
[precedono, costituita per trarre profitto ALin-
cremento di valore che il terreno sito in S. MA
di Catanzaro avrebbe tratto ALapprovazione da parte del Comune del piano di lottizzazione e delle relative concessioni edilizie. Il De OL è an-
zi definito il capofila dei soci "politici", l'appor to dei quali al fine sociale doveva ravvisarsi nel fatto stesso della loro collocazione all'interno dell'amministrazione comunale, con specifiche attri buzioni in materia urbanistica e quindi con il po-
tere di gestire la pratica amministrativa ed agevo-
larne in ogni modo l'iter burocratico. I primi giu-
dici, con motivazioni omogenee dal punto di vista critica, costituenti un'unica entità logico-giuri-
dica ai fini del controllo di legittimità, hanno affermato e ribadito il carattere illecito della predetta "società" in relazione alla concordata pre sa di interesse dei pubblici ufficiali che vi par-
Va cipano come soci e all'accordo già intervenuto cir-
ca la spartizione del profitto conseguente, la me-
tà del quale doveva andare al De OL ed al Pi
sano, dopo la detrazione delle spese. Successivamen
te il De OL aveva indotto anche il RI ad entrare nel rapporto societario dietro promessa di - 67 una quota di £. 30.000.000, allo scopo di assicurar si la sua collaborazione in vista del rapido avvi-
cinarsi della scadenza del 31 dicembre 1981 previ-
sta dal contratto intercorso tra il AR e lo
RO quale termine ultimo per la validità dell'in tesa.
Poiché il capo G) della rubrica fa menzio
della presa d'interesse effettuata dagli imputa- ne direttametne o per interposta persona in tut ti
-
ti gli atti della pubblica amministrazione relati- vi all'iter amministrativo della pratica, corretta- mente i primi giudici hanno ritenuto la penale re-
sponsabilità del De OL in ordine al reato in
questione, dando rilievo non soltanto alla sua par-
tecipazione alla seduta della Commissione edilizia in data 13 novembre 1981 con cui si dava via libera alla concessione edilizia per i progetti esecutivi
(con la quale si mutava il piano di lottizzazione
€ incrementavanose ne i volumi), ma anch ma anche alla presenza del IS (legato al De OL e ai par tecipanti "laici" dal rapporto societario illecito)
nelle altre riunioni (della commissione edilizia della commissione urbanistica, del consiglio comu-
nale e della giunta comunale) in cui era stata esa.
minata la pratica SSro, erano stati compiuti 68 gli atti necessari al suo positivo svolgimento e s'era dato l'opportuno impulso verso il traguardo finale dell'affare, ivi compresa la decisione, adot tata dalla giunta comunale il 23 ottobre 1981, di acquistare i magazzini dello RO, buona parte del cui ricavato doveva soddisfare le aspettative di profitto del De OL e degli altri soci. E-
videnti sono a tal proposito gli elementi costitu-
tivi del concorso di persone nel reato, e, in parti colare, la consapevolezza del carattere illecito sia dell'affare nel suo complesso sia delle singole)
azioni che i soci "politici" (particolarmente il
IS) svolgevano o avrebbero svolto per realizza-
re il fine avuto di mira, oltre alla innegabile vo-
lontà di contribuire col proprio operato al verifi-
carsi del fatto.
Giustamente, dunque, i primi giudici non.
hanno avuto alcun dubbio sulla colpevolezza del De
OL in ordine al reato di cui al capo G) del-
la rubrica, ponendo in evidenza che l'interesse prit vato in atti d'ufficio è dato anche dal semplice inserimento d'una prospettiva di vantaggio privato inel procedimento di formazione dell'atto con con-
seguente commistione tra l'interesse personale e quello pubblico attraverso una qualsiasi forma di sfruttamento dell'ufficio o un'alterazione del- 69
le regole che presiedono all'imparzialità e al buon
andamento della pubblica amministrazione, a tutela
sia della sua credibilità sia del diritto di egua-
glianza del cittadino nei suoi confronti.
A fronte di queste solide ragioni di na-
tura logia e tecnico-giuridica, appaiono assoluta-
mente infondate le censure proposte dal ricorrente in ordine alla mancanza о contraddittorietà della motivazione 0 al travisamento dei fatti, con speci- fico riferimento al carattere lecito della "società",
alla mancanza di prova dell'accordo relativo ai sin
-
goli atti amministrativi, all'elemento intenziona-
le, alla mancanza di attività profittatrice perso-
nale, al fatto di far parte della commissione edi lizia in regime di "prorogatio". I primi giudici hanno congruamente motivato il loro convincimento con ragioni del tutto immuni da vizi logici o erro-
ri giuridici. Nè è possibile in sede di legittimi to procedersi ad una nuova valutazione delle prove spettando il relativo potere solo al giudice di
Aliffe merito, il cui convincimento non può essere sinda-
cato se fondato su un corretto e motivato esercizio di quel potere, come appunto nel caso di specie.
Il ricorso proposto da De OL Vá 70 pertanto rigettato.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da RO EP, il primo motivo va disatteso per ché infondato. Il giudice di secondo grado ha, in-
fatti, nella sua decisione, innanzi tutto posto in evidenza che il RO aveva ampiamente confessato li fatti e che i motivi di appello non andavano ol-
tre la richiesta di una loro diversa qualificazione
((corruzione anziché concussione), Tale richiesta è
stata però disattesa dal giudice del gravame, il quale, alla stregua delle prove acquisite agli atti ha condiviso il giudizio del Tribunale in ordine alla ritenuta concussione, e, nel far ciò, non ha omesso = a differenza da quanto si assume in questo primo motivo di ricorso - di esaminare tutte le ci costanze e modalità del fatto.
- sulla A tal proposito i primi giudici base delle dichiarazioni dello RO, ritenute ampiamente attendibili e confortate dai riscontri espressamente menzionati
- hanno posto in evidenza:
1) l'elemento della promessa del danaro (localizza-
ta nel giugno 1981, allorché il RO, assessore w alle finanze, aveva informato lo RO che la sua.
pratica non andava avanti perché abbinata con un'al tra operazione speculativa relativa a viale De Fl- lippis%3B che quest'ultima era illegittima perché ri- 71
guardava un terreno destinato ad industria;
che dal l'affare SSro dovevano uscire i soldi per un
certo partito, mentre ALaltro dovevano uscire i soldi per un altro partito al governo del Comune;
che era necessario un esborso di almeno 90.000.000=
da dividere fra tre persone) promessa fatta dallo
RO (dopo due notti insonni) al fine di conse-
guire l'approvazione della lottizzazione (delibera-
ta, infatti il 21 luglio 1981); 2) il carattere '
abusivo della richiesta, in relazione al momento in cui era stata avanzata;
3) l'iniziativa assunta
---
dal RO (era stato questi che, insistendo nelle richieste di danaro, aveva rappresentato la sua per sonale urgenza di disporre di 10.000.000 di lire
per pagare la rata della casa a mare da poco acqui+ stata e le aveva dopo poco ottenute dallo RO
come acconto sulla maggior somma di 90.000.000);
4) l'aspetto di induzione rappresentato dal riferi-
mento delle pretese dei due colleghi di giunta;
5)
l'esortazione a prestare una garanzia (concesse dal lo RO sotto forma di un assegno di f. 75.000.
.000); 6) l'impossibilità di collocare lo RO,
da un lato, il RO e i suci complici ALaltro, SU una posizione di parità e di configurare il 10m 72 ro rapporto come un patteggiamento (lo RO, in teressato all'approvazione della lottizzazione, in vista della quale già stora obbligato col AR
a cedergli i propri magazzini, era stato costretto
| ad un'ulteriore promessa obbligatoria a favore del
RO, rimasto fuori dalla società"); 7) 11 "motus pub licae potestatis" in cui il prevalente orienta- mento dottrinario giurisprudenziale ravvisa l'e-
lemento essenziale della concussione, idoneo a dif-
ferenziare questo reato dalla corruzione
Il giudice di secondo grado, dal canto suo, ha rilevato: che la consegna della somma di
10.000.000 al RO era intervenuta in un momento successivo alle promessa della maggior somma di 75.000.000, per cui, disattesa la versione giusti-
ficativa del prestito, dovevo ritenersi che si fos- SC trattato di un'anticipazione; che il tentativo dello Spedaro, messo in atto davanti al RE (cha
Jindagava sugli illeciti edilizi relativi al comples
Iso SSro), di far scomparire le matrici "pa lanti" degli assegni versati ai suoi concussori,
cra solo la conferma della riluttanza con cui lo
Stesso RO aveva denunziato il RO e gli al-
tri imputati, contro il SUO stesso interesso di CO-
struttore diretto a mantenere con essi buoni rappe ti;
che il versamento d'una somma maggiore si iscri 73
veva nella stessa logica della continua soggezione agli amministratori, nelle cui mani era il potere di rilasciare, ritardare о negare una concessione
(il RO gli aveva consigliato "che era nel suo
bene pagare l'intera somma di 90.000.000").
A differenza di quanto assume il RO,
il giudice di appello ha valutato tutti i punti a lui sottoposti con i motivi di appello, ed ha disat teso la richiesta di diversa qualificazione del fatto con motivazione congrua, conforme all'orien-
tamento in proposito di questa Corte suprema sulla differenza tra concussione e corruzione, ed immune da vizi logici o errori di diritto. Le censure van-
no dunque rigettate.
Il secondo motivo di ricorso che ripro-
duce alla lettere il secondo motivo di appello
è infondato e va pertanto disatteso. Contro l'asso-
luzione del RO per insufficienza di prove dal delitto di cui al capo B) aveva proposto appello anche il P.M., il quale aveva fatto notare che que-
sti aveva prima dato allo RO la notizia che il IS chiedeva danaro e poi lo aveva consiglia-
to a rivedere il diniego già opposto alla richiesta:
aggiungendo che nella concussione la coercizione 74 può essere esercitata anche per interposta persona e che il RO - già autore della concussione di cui al capo A) relativa alla lottizzazione - era
certamente consapevole della illiceità della prete-
sa avanzata con riferimento al rilascio della con-
cessione in variante. Il giudice di secondo grado,
valutati gli elementi di prova contrari e quelli favorevoli al RO in ordine a tale reato, ha ri-
levato tra gli stessi un insanabile contrasto gene-
ratore di dubbio, pervenendo alla decisione di ri-
gettare sia la richiesta di condanna avanzata dal P.M sia quella di assoluzione con formula piena avanzata ALimputato.
La motivazione sul punto appare congrua e corretta, avendo il giudice di appello evidenzia-
to e sottoposto a critica ciascuna delle prove fa-
vorevoli e contrarie indicata dalla parte pubblico e dalla difesa privata, e desumendo dal loro esame complessivo la reciproca forza paralizzante, con la conseguente impossibilità di raggiungere quella certezza giuridica e morale che, sola, può giusti-
ficare una sentenza di condanna o l'affermazione di innocenza piena.
La sentenza impugnata non merita dunque le censure formulate con il secondo motivo di ricon 75 so.
Il terzo motivo del ricorso proposto dal
RO non può essere condiviso. Come si è già osser vato a proposito dell'analoga censura formulata dal
RI, questa Corte suprema ha già avuto modo di affermare ed intende qui ribadire che la concus
-
sione è un reato di natura plurioffensiva, che le-
de sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione,
nonché alla correttezza dei pubblici funzionari,
sia l'interesse del soggetto privato all'integrità
del patrimonio e alla libertà del consenso. Ad es- sa non è applicabile nè la circostanza attenuante della riparazione del danno nè quella dell'elisio-
ne o dell'attenuazione delle conseguenze del reato,
previste, rispettivamente, dalla prima e dalla se-
conda parte dell'art. 62 n. 6 C.P.: la prima perché
il risarcimento del danno inteso in senso civilisti co, subito dal privato, non realizza l'integralità
della riparazione, non essendo, il contestuale dan-
no all'interesse pubblico, suscettibile di alcuna
(forma di reintegrazione economica;
la seconda per-
iché si riferisce solo al danno in senso penalisti- CO, strettamente inerente alla lesione o al perico-
$lo di lesione del bene giuridico tutelato dalla nor 76 =
ma incriminatrice, e non riguarda, pertanto, i rea-
ti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.
Il ricorso proposto da RO EP va,
in conclusione, interamente rigettato.
Per quanto riguarda NT WA, il pri-
mo motivo del ricorso proposto dal primo difensore e il primo motivo di quello formulato dal secondo difensore possono essere esaminati congiuntamente.
dato che entrambi denunziano la violazione del prin cipio di correlazione tra accusa contestata e sen-
tenza, di cui all'art. 477 2° co. C.P.P., relativamen te al reato di cui capo A) della rubrica,
In detto capo IS, RO, NE e
NT risultano imputati del delitto di cui agli artt. 61 n 7, 110 € 317 C.P. per avere, in concor-
so tra loro
-- i primi tre abusando della loro qua-
lifica di assessori comunali costretto o comunque indotto la RO a promettere loro indebitamente la somma di 90.000.000 di lire perché fosse appro-
vata la lottizzazione relativa al progetto Cassio-
doro cui lo RO era interessato, ricevendo in particolare il RO in più riprese l'intera somma anche in nome e per conto degli altri, con danno di rilevante gravità alla persona offesa. Particolare rilievo ha assunto per il Fon 77
te l'incontro avvenuto il 20 ottobre 1981 con lo
RO nella casa di abitazione di quest'ultimo presente anche il RO, nel corso del quale allo
RO era stata richiesta senza mezzi termini ("mi dispiace" - aveva detto il RO "ma se non mol-
late non si va avanti") un segno tangibile di raf-
forzamento della promessa di pagamento di £. 90.000
.000 che lo RO aveva già fatto nel giugno pre-
cedente allo stesso RO, il quale agiva anche per conto del IS e della NE. Nel corso di tale incontro a seguito della suddetta richiesta,
lo RO aveva consegnato al RO un assegno in garanzia di £. 75.000.000, da onorare dopo il rila-
scio della concessione edilizia (come poi infatti jera puntualmente avvenuto).
La difesa del NT ha sempre sostenuto.
che tale episodio non risultava contestato nel ca-
(po A) dell'imputazione, ma sia il primo che il se-
jcondo giudice di merito sono stati di avviso diver-
so. Il Tribunale ha affermato nella sua sentenza..
(f. 60) che la contestazione era compresa in quella parte del capo d'imputazione che faceva riferimento 4
all'esecuzione della promessa ("ricevendo"), e che,
comunque, la circostanza era stata contestata in 78 fatto nel corso degli interrogatori cui l'imputato era stato sottoposto, e sul punto il NT aveva avuto modo e facoltà di difendersi, senza incertez-
(ze, dai contenuti dell'accusa. La Corte d'appello ha affermato nella sua sentenza che correttamente il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di mancanza di contestazione, aggiungendo (f. 73) che l'obbligo della contestazione è soddisfatto non so-
lo quando il fatto è enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma anche quando risulti da altro diverso atto processuale che abbia offerto all'im-
putato la possibilità di sicuro apprendimento;
nel caso del NT l'interrogatorio reso al Giudice i-
struttore il 19 gennaio 1983 ed il confronto davan-)
-ti allo stesso Giudice avvenuto il 21 gennaio suc-
cessivo (ff. 53-54,58-59 del vol VI) tra il NT
ed il RO, non potevano ingenerare dubbi sulla conoscenza dell'accusa da parte del NT stesso.
La concorde decisione dei primi giudici
è conforme al costante orientamento in proposito di questa Corte suprema, la quale ha più volte af-
fermato che l'osservanza del principio di correla-
zione tra il fatto enunciato negli atti fondamenta-
li di contestazione dell'accusa e quello ritenuto in sentenza, è stata prescritta dal legislatore per soddisfare l'esigenza di una completa informazione 79
dell'imputato, onde questi sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa con riferi-
mento ad un ben determinato campo di contestazioni di accuse, e mira ad evitare che l'imputato stes- e sia esposto alla possibilità di essere giudica- so to e dichiarato responsabile per un fatto del qua-
le non abbia avuto preventiva conoscenza. Tale prin cipio, che costituisce un ineliminabile corollario del più generale principio del contraddittorio, sen l'osservanza del quale non è concepibile alcun za processo, non va inteso in senso rigorosamente for- male, ma con riferimento alle ragioni che lo hanno dettato e alle finalità al cui conseguimento è di-
retto; sicché la contestazione del fatto inteso
come fatto storico, come episodio della vita umana non va ricercata soltanto nel capo d'imputazione, ma va accertata avuto riguardo a tutte quelle inte-
grazioni risultanti dagli interrogatori, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione.
I motivi di ricorso in questione vanno pertanto disattesi perché infondati.
Il secondo ed il terzo motivo del primo 80 difensore possono essere esaminati congiuntamente al secondo motivo del secondo difensore, dato che tutti attengono alla partecipazione del NT alla commissione del delitto di cui al capo A) della ru-
brica, formulando varie censure e chiedendo l'annul lamento della sentenza impugnata.
Da un'attenta lettura della sentenza di primo e di secondo grado le cui motivazioni costi tuiscono un'unica entità logico-giuridica ai fini del controllo di legittimità, essendo omogenei criteri seguiti per l'accertamento del fatto e la valutazione della prova si rileva che le censure sono fondate e che la sentenza impugnata va annul-
lata per mancanza di motivazione, con rinvio ad al-
tra sezione della Corte di appello di Catanzaro
per nuovo giudizio.
I primi giudici, infatti, per quanto ri- N
guarda il NT, non hanno adeguatamente esplicita-
to in quali modi e forme si sia realizzato sulla base delle prove in atti il suo concorso nella
concussione, concretatasi nella promessa di danaro,
posta in essere nel giugno 1981 a danno dello Spa-
daro; una motivazione che appariva tanto più neces-
saria dopo la corretta riconduzione ad unità del fatto penalmente rilevante posto a fondamento del capo A) dell'imputazione, mediante l'esclusione del 81
la continuazione, ritenuta dal Tribunale, tra la promessa del giugno 1981 e i fatti successivi (ri-
chiesta dell'assegno in garanzia, incasso della somma promessa) questi ultimi da inserire nella ca-
tegoria del "post factum" non punibile, come più
ampiamente esposto nel rigettare il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale. Non
può anche non rilevarsi che il ricorso alla figura del reato permanente operato dal giudice di appel-
lo appare quanto meno inconferente: la condotta del terzo che interviene mentre perdura la situazione antigiuridica posta in essere dagli autori del rea-
to può consentire, se ne ricorrono le condizioni processuali e sostanziali, la configurazione di al-
tro reato (come, ad es., il favoreggiamento) ma non quella di un concorso di persone nel reato già
commesso.
Appare evidente, tuttavia, che qualora si ritenga il NT estraneo al momento consumati-
vo della concussione perpetrata nel giugno 1981,
l'episodio del 20 ottobre 1981 - l'induzione a consegnare l'assegno in garanzia - si configurereb-
be per lui non più come un "post factum" non puni-
bile, ma come un fatto di concussione autonomo, del. 82 quale egli dovrebbe rispondere -- previo accertamen-
to degli elementi soggettivi ed oggettivi del rea-
to - indipendentemente dal concorso nel delitto commesso nel giugno 1981 dagli altri tre coimputa-
ti
Sarà pertanto compito del giudice del rin vio accertare gli elementi di fatto e di diritto di cui sopra, traendone le conseguenze del caso.
Per effetto della decisione di annulla-
mento, rimangono assorbiti gli altri motivi posti a fondamento del ricorso di NT WA.
Per quanto riguarda NE MA, i mo->
tivi di ricorso formulati dal primo difensore, at-
tinenti alla validità ed attendibilità della chia-
mata in correità e alla valutazione delle prove po-
ste a fondamento del giudizio di colpevolezza, pos. sono essere esaminati congiuntamente al secondo mo-
tivo di ricorso redatto dal secondo difensore, a-
vente ad oggetto analoghe censure.
I primi giudici le cui motivazioni sul-
punto in questione costituiscono un'unica entità
logico-giuridica ai fini del controllo di legitti-
mità, essendo omogenei i criteri di accertamento del fatto e di valutazione delle prove - hanno ricostruito l'episodio oggetto del capo A) sulla 83 base delle dichiarazioni dello RO alla cui
piena credibilità sono dedicate ampie parti delle decisioni di merito della confessione resa dal M
RO (che funge sia da riscontro alle accuse del-
lo RO sia da chiamata in correità nei confron-
ti della NE, del IS e del NT) e delle parziali ammissioni del NT e del IS. In tal modo i primi giudici hanno accertato, in punto di fatto, che il RO aveva per primo prospettato al-
lo RO le difficoltà inerenti all'approvazione del suo progetto di lottizzazione, rivelandogli,
nel giugno 1981, "che al Comune era tutto un mangia
-
-mangia", che "il AR era un egoista e voleva tenere tutto per sé" (con evidente riferimento al-
l'affare cui era finalizzata la "società", alla quale il RO e la NE erano estranei), che secondo gli accordi "politici" dalla lottizzazione
SSro "dovevano venir fuori i soldi" per gli appartenenti ad un certo partito politico, mentre per gli appartenti ad un altro partito "i soldi do-
vevano venir fuori dalla lottizzazione di Viale de
Filippis", che i due progetti dovevano pertanto pro cedere parallelamente, che il secondo però era il-
legittimo perché inerente ad un'area destinata ad insediamenti industriali, che insomma non era giu- 84
sto "che a mangiare fossero solo il AR e com-
pany".
Lo RO (che nel marzo precedente ave-
va pagato il prezzo per l'acquisto del terreno. e2-
in corrispettivo dell'interessamento per il rilascip delle concessioni aveva promesso al AR la ces-
_sione dei suoi magazzini di via Carlo V, il cui va-
lore, poi determinato in f. 360.000.000, sarebbe andato "pro quota" a ciascuno dei partecipanti al-
la "società" di cui s'è già detto) dopo aver trascor
-==
so due notti insonni, era andato dal RO e que-
sti gli aveva quantificato la somma da versare
(90.000.000) spiegandogli. per giustificarne l'en- tità che egli agiva anche per conto di altri due assessori comunali (poi identificati nel IS
e nella NE); lo RO aveva fatto le sue rit mostranze ed il RO aveva ridimensionato la pre-
tesa portandola a f. 75.000.000. Tale somma lo Spat
daro s'era impegnato a pagare in contanti dopo il rilascio della concessione da parte del Comune. E-
gli aveva successivamente riferito i fatti al Gar-
cea, il quale aveva approvato la s sua condotta re-
missiva e poi gli aveva confermato che effettiva-
mente alla lottizzazione SSro erano interes-
sate otto persone. 35 Le dichiarazioni dello RO hanno tro-
vato conferma come hanno osservato i primi giudi-
ci nella confessione del RO, il quale aveva specificato che i suoi colleghi di Giunta, compo-
nenti della Commissione edilizia (assessori IS
e NE) gli avevano detto che solo se lo AD
ro avesse pagato la somma di £. 75.000.000 di lire
(da dividere in tre) essi avrebbero agevolato la procedura relativa al progetto di lottizzazione cui
lo stesso era interessato.
Dopo la promessa di pagamento da parte dello RO (avvenuta, come s'è detto, nel giugno 2
1981) e precisamente il 13 luglio, s'era riunita la Commissione urbanistica (componenti, tra gli al- tri, il Pisano e la NE) che, dopo la relazio- ne effettuata dal RI, aveva discusso la pratica e poi deciso di "rinviarla agli uffici per le veri- fiche del caso" Ciò nonostante la pratica (corre-
data solo da un parere di massima della Commissio- ne edilizia) era stata portata in Consiglio comuna- le e quest'organo, il 21 luglio 1981, presenti tra
11 altri il RO e 1a NE, aveva, a seguito della relazione fatta dal IS, approvato a mag-
gioranza di voti il piano di lottizzazione e lo sche. ma della relativa convenzione da stipularsi succes- 86 sivamente.
I primi giudici proseguendo nella rico-
struzione del fatto - hanno accertato che nel mese di ottobre successivo (si approssimavano le ulterio ri scadenze dell'iter burocratico) il RO era tornato alla carica. Infatti, il IS e la Carbo-
ne, non soddisfatti dalla semplice promessa di pa-
gamento, avevano espresso l'esigenza che lo AD
ro dovesse fornire una adeguata garanzia. Il RO
si era allora portato in casa dello RO, insie-
me a NT WA, marito della NE, e senza mezzi termini gli aveva detto: "mi dispiace, ma se non mollate non si va avanti". Aderendo alla ri-
chiesta, lo RO aveva allora consegnato al Roc-
ca in garanzia un assegno di f. 75.000.000 (come
T
da matrice in atti) da riscuotere dopo il rilascio della concessione edilizia. Correlativamente, il
31 ottobre successivo era stata stipulata la conven zione relativa alla lottizzazione e il 21 novembre
(tra il pagamento della rpima parte della somma pro messa e quello relativo alla seconda parte, avvenu-
ti rispettivamente il 16 ed il 23 novembre) era stata rilasciata la concessione n. 3521 relativa ai progetti esecutivi.
I primi giudici hanno dedicato ampie par ti delle loro decisioni a valutare le accuse dello 87
RO ed hanno concluso per la piena attendibili-
tà del soggetto con una serie di argomentazioni lo-
giche esposte specialmente alle pagg. 29 e segg.
della sentenza di primo grado. Essi hanno valutato anche la confessione del RO, sopratutto nel suo aspetto di chiamata in correità nei confronti del-
la NE, ed hanno ritenuto che il RO aveva re-
luogo so dichiarazioni certamente veritiere, in primo lu perchè pregiudizievoli per se stesso, in secounts luogo perché confortate dalle parziali ammissioni dei
coimputati e comunque non in contrasto con altri dati processuali. Del resto la stessa Carbone, a
dibattimento, aveva dichiarato che il RO era suo
amico d'infanzia, era iscritto al suo stesso parti-
to e mai v'erano stati tra loro motivi di rancore.
I primi giudici hanno valutato, inoltre, le dichiara zioni rese dal IS ed hanno rinvenuto in esse un'ulteriore fonte di accusa nei confronti della Carbone: infatti, dopo aver protestato al P.M. il
120 dicembre 1982 la sua estraneità a qualsiasi ill id cito, il IS, due giorni dopo, allo stesso P.M.
(f. 207 vol. II) ammise di avere accertato, sia lui che la NE, la somma di f. 25.000.000 ciascuno iportata loro dal RO a nome dello RO;
il tut- to in un incontro a tre (RO, IS, NE) 88 avvenuto nel novembre 1981. La successiva ritratta-
zione del IS è stata giudicata inattendibile perché diretta solo ad esonerare da responsabilità
|la coimputata.
I primi giudici, accertata la effettiva partecipazione della NE al conseguimento del profitto della concussione, hanno osservato che se così non fosse sarebbe incomprensibile la presenza del marito NT WA all'incontro con lo AD
ro, nella casa di questi, il 20 ottobre 1981, in-
sieme al RO, per la richiesta dell'assegno in garanzia: una presenza che il NT ha tentato di far passare come del tutto casuale o a mero scopo di cortesia ma che il RO ha prospettato ben di-
versamente; "siamo andati con la tua macchina e sot
to la casa dello RO ci siamo fermati a discu- tere l'assegno, caro WA, glielo hai chiesto tu" ha dichiarato il RO nel confronto col NT
(f. 58 r); "notai RO e NT confabulare assie-
me nella macchina con cui si erano recati da me...
RO rivolgendosi a me parlava al plurale" ha di.
chiarato lo RO (f. 240); in precedenza il Roc
ca aveva dichiarato che il NT lo aveva accompa- gnato a casa dello RO perché inviatovi dalla Carbone sua moglie;
la tesi della casualità non regge secondo i primi giudici Cosservanzio- 89
ne che il NT sarebbe stato un testimone scomodo per il RO, il quale non si era portato in quel-
la casa per un'innocente incombenza.
Dalle prove suddette, valutate nel loro insieme e ritenute attendibili con argomentazioni logiche ineccepibili, i primi giudici hanno corret-
tamente tratto il convincimento della colpevolezza della NE, osservando che una volta accertato che nel colloquio tra il RO e gli altri due as- sessori s'era stabilito di far pagare allo RO una controprestazione per l'approvazione della lot-
zzazione, era inevitabile concludere che tutti e tre i partecipanti a quel colloquio avevano volu-
to l'illecito, a nulla rilevando che non c'era sta-
to alcun contatto diretto tra la NE e lo Spa- daro, dato che la coercizione può essere esercita-
ta anche per interposta persona e che il RO ave- va ricevuto sia la promessa sia il danaro anche in nome e per conto degli altri due assessori.
A differenza, pertanto, da quanto assunto dai difensori della ricorrente nei motivi di ricor So in esame i primi giudici non sono incorsi in alcun difetto di motivazione nel valutare l'attendi-
bilità della chiamata in correità e le altre pr ove 90 - a carico della NE. Essi hanno tenuto ben pre-
sente che l'efficacia probante di tale chiamata va desunta sia da elementi intrinseci, come la speci-
ficità e la coerenza logica della dichiarazione,
sia da elementi estrinseci, quali i riscontri ester ni con altre risultanze processuali. Essi hanno an-
che ritenuto l'irrilevanza della sommaria ritratta-
zione operata dal RO al dibattimento, dopo che lo stesso aveva ribadito con fermezza le dichiara-
zioni rese nell'istruzione e mantenute ferme per l'intera predetta fase, con decisione perfettamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte su-
prema, secondo cui la ritrattazione non ha alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo, perché il giudice di merito può non SO-
lo mantenere inalterato il proprio favorevole giu-
dizio in ordine a quest'ultima, ma perfino conside-
rare l'eventuale successivo mendacio come fattore a muovo ed ulteriore elemento di accusa:: proprio in ritrattazione determinante per elevare la ritrattazione, anziché
l'accusa formulata contro la NE, potrebbe es-
sere stata ispirata dalla volontà del RO di pro-
curarsi una copertura;
Quanto alla circostanza che la NE
non risultava legata al gruppo degli altri imputa-
ti che rivestivano cariche comunali, la sua valuta- - non appare omessa da parte dei primi giudici, 91 zione non dalle cui decisioni essa traspare come elemento con trario anziché favorevole: il fatto che la NE non facesse parte della "società" (costituita per trarre profitto dalla lottizzazione SSro da
AR, TI, RO, De OL, IS, Rip
pa) è adombrato in collegamento alla sintomatica frase del Rocca: "non è giusto che a mangiare fos-
sero soltanto il AR e company" Per il resto i motivi di ricorso in esame contengono soltanto
1'implicita richiesta di una rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, dato che il relativo potere spetta soltanto al giudice del merito, e che il suo esercizio è insindacabile in cassazione quando, come nel caso di specie, il giudice ha reso il debito conto del proprio convin-
cimento mediante l'esposizione completa ed immune da vizi logico-giuridici delle ragioni della decisio ne.
I motivi di ricorso fino a questo momento esaminati vanno in conclusione dichiarati infondati e quindi disattesi.
I motivi del ricorso formulati dal primo difensore ed attinenti alla qualificazione dei fatti come corruzione anziché come concussione possono 92 essere esaminati congiuntamente al terzo motivo del
ricorso formulato dal secondo difensore.
Essi sono comunque infondati. Invero, ri costruita in punto di fatto la vicenda processuale ed espresso il proprio motivato convincimento in ordine alle prove che tale ricostruzione avevano consentito, i primi giudici hanno ritenuto di non poter qualificare come corruzione il fatto di cui al capo A) della rubrica, che invece era stato giu-
stamente assunto sotto lo schema dell'art. 317 C. P. Essi hanno preso in particolare considerazione lo stato di timore creato nell'animo dello RO
dalle prospettazioni dei tre assessori, per il tra-
mite del RO, in ordine al ritardo О al blocco dell'iter amministrativo della pratica di lottizza-
zione qualora egli non avesse pagato quella certa somma di danaro a titolo di "tangente"; e tale pun-
to di vista appare perfettamente in tono con l'orien tamento in proposito espresso più volte da questa
Corte suprema, la quale ha ripetutamente posto in rilievo - da ultimo con la sentenza a Sezioni uni-
te in data 2 novembre 1982 ric. Dessì
- gli elemen-
ti differenziali tra il delitto di corruzione quello di corruzione, precisando che nel reato di
1. cui all'art. 317 C.P. la condotta del pubblico ut ficiale, attraverso l'abuso, crea ° insinua nella 93
vittima uno stato di paura ° di timore, valido ad eliderne ° a viziarne la volontà, costringendola o inducendola ad esaudire l'illecita pretesa, onde evitare pregiudizio e danno, laddove nel reato di corruzione 1'"extraneus" agisce in pina coscienza e volontà e al fine di realizzare un indebito lucro in condizioni di parità con il pubblico ufficiale.
Più in particolare, i primi giudici hanno posto in evidenza: 1) l'elemento della promessa del danaro fatta nel giugno 1981, allorché il RO a-
veva prospettato allo RO le difficoltà che il progetto SSro incontrava lungo la strada del-
la sua approvazione e la necessità, per sbloccare la situazione, di versare a lui e a due altri colle ghi di Ginta, la complessiva somma di £. 90.000.000; 2) il carattere abusivo della richiesta, in relazio ine al momento in cui essa era stata avanzata;
3) l'i niziativa dell'illecito, che era stata assunta dal
RO; 4) l'aspetto di induzione rappresentato anche
V.W dal riferimento alle pretese degli altri due asses-
sori; 5) la successiva esortazione a prestare la igaranzia;
6) l'impossibilità di collocare in tale
Jepisodio lo RO, da un lato, il RO e i suoi scomplici, ALaltro, su una posizione di parità 94. e di configurare il loro rapporto come un libero patteggiamento, considerato che lo RO, interes
sato alla lottizzazione in vista della quale già
s'era obbligato col AR a cedergli i propri ma-
gazzini, era stato costretto ad una ulteriore, non prevista promessa obbligatoria a favore del RO
e della NE, rimasti fuori dalla "società" di cui s'è detto, e a favore del IS, che, pur fa-
cendo parte della "società" ed avendo diritto alla sua quota di "utili", tuttavia "mangiava da tutte le parti" (secondo le parole del AR) dato che
"non gli bastava mai niente" (secondo le parcle delle TI); 7) il "metus publicae potestatis"
in cui il prevalente orientamento dottrinario e giu risprudenziale ravvisa l'elemento essenziale della concussione, idoneo a differenziare questo reato dalla corruzione.
Nel disattendere i motivi di appello,
il giudice di secondo grado, dal canto suo, ha ri-
tenuto che la consegna della somma di f. 10.000.000-
al RO era intervenuta in un momento successivo alla promessa (e cioè nell'agosto 1981), per cui,
disattesa la versione giustificativa del prestito,
ha ritenuto che si fosse trattato di un'anticipa-
zione (resa urgente dalla imminente scadenza della rata del prezzo di acquisto della seconda casa da 95
parte del RO), tanto vero che la somma in questio ne era stata inclusa nel calcolo dei 90.000.000 com
plessivamente sborsati. Ha ritenuto che il tentati-
vo dello RO messo in atto davanti al Pretore
(che indagava sugli illeciti edilizi relativi al
complesso SSro) di far scomparire le matrici
"parlanti" degli assegni versati agli amministrato-
ri, era solo la conferma della riluttanza con cui lo stesso RO aveva denunziato il RO e gli altri imputati, contro il suo stesso interesse di
costruttore intenzionato a mantenere con essi buoni rapporti. Ha ritenuto, infine, che il versamento di una somma maggiore di quella portata ALasse-
gno in garanzia si iscriveva nella stessa logica della continua soggezione agli amministratori, nel-
le cui mani era il potere di rilasciare, ritardare o negare una concessione o altro atto amministrati- vo, come evidenziato anche dai continui "consigli" in tal senso provenienti da più parti (AR, Roc-
ca ed altri), e costituiva il frutto delle rinnovate insistenze del RO, che era ritornato alla primi-
tiva richiesta di 90.000.000.
Le motivazioni in proposito espresse nel-
la sentenza impugnata sono solide e coerenti, e le diverse interpretazioni dei fatti prospettate dalla 96 difesa devono ritenersi disattese implicitamente,
per incompatibilità con la soluzione adottata.
Allo stesso modo non possono costituire motivo di censura le argomentazioni eventualmente superflue o sovrabbondanti contenute nella senten-
za (come quelle relative alle dichiarazioni del teste Dardano) quando la stessa, per il resto, sia
fondata come nel caso di specie su una motiva-
zione convincente ed immune da vizi.
Deve osservarsi, infine, che, a differen-
za da quanto assunto dalla ricorrente, i primi giu-
dici non hanno omesso l'esame di punti decisivi della causa che, se valutati, li avrebbe indotti a qualificare il fatto come corruzione anziché co-
me concussione. 1) La posizione di parità con la quale lo RO aveva condotto con il Garcea le
trattative per l'acquisto del terreno in località
S. MA e le varie condizioni inserite nella scrit-
tura privata, non sono in contrasto con la posizio ne di vittima della concussione di cui al capo A)
assunta successivamente dallo stesso RO: dal-
la sentenza dei primi giudici traspare evidente la considerazione che proprio perché aveva già a-
dempiuto all'obbligo della "tangente" a favore della "società" rappresentata dal AR (episodio che aveva portato alla formulazione dell'accusa di 97
corruzione di cui al capo F) lo RO poteva es-
sere costretto a versare altre somme solo da preci-
se minacce formulate da parte di chi era in grado di impedire la sollecita approvazione della lottiz-
zazione, assumendo così la posizione, non incompa-
tibile con l'altra, di vittima d'una concussione.
2) La richiesta di danaro in luogo dei magazzini e la trattativa per la loro vendita al Comune, di-
rettamente curata dallo RO, verificatesi in costanza del rapporto con il RO e la Carbone di
cui al capo A) non sono sintomatici d'una corruzio- ne per quanto riguarda quest'ultimo rapporto, da-
to che le circostanze di cui sopra attengono al rapporto dello RO con il AR e la "società"
da questi rappresentata, alla quale il RO e la Carbone erano estranei. 3) Il perseguimento di un
illecito profitto non è un dato fondamentale per l'affermazione della corruzione: questa Corte SU-
prema ha già avuto modo di affermare che l'indagi-
ne sulle caratteristiche dell'atto posto dal pubbli co ufficiale ad oggetto del mercimonio ha indubbia-
mente giuridica rilevanza, ma non vale di per sé
sola a fornire la decisiva qualificazione del reato nel senso che, ogni volta in cui l'atto sia ille- 98
- gittimo e contrario ai doveri d'ufficio, si identi-
ficherebbe solo ed unicamente con la ipotesi della corruzione. Così ragionando si verrebbe a vulnera-
re il principio-cardine cui è improntato il nostro diritto positivo, la causalità volontaria del rea-
to, valorizzando un concetto che, se integralmente applicato, tenderebbe ad obiettivizzare e a sperso-
nalizzare la responsabilità penale. La conformità
o contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio è pre-
vista espressametne come criterio differenziale tra il reato di corruzione impropria e quello di corru-
zione propria, ma la distinzione in parola è invece razionalmente tenuta fuori dalla specifica indica-
zione degli elementi essenziali della concussione,
per cui il relativo accertamento potrà essere uti-
le solo ai fini di una più completa acquisizione di elementi in ordine alle modalità del fatto-rea-
to e all'intensità del dolo: la non conformità a legge dell'atto del pubblico ufficiale, lungi dal realizzare una degradazione dell'imputazione, co-
stituisce un "quid pluris" nel comportamento anti-
giuridico del pubblico ufficiale, aggravando la sua azione delittuosa.
Delle altre circostanze elencate al punto
☐ 4) del terzo motivo di ricorso si è già detto in 99 precedenza.
Deve affermarsi pertanto che i primi giu-
dici, svolgendo con sufficienti argomentazioni tut u Comesso la valuta-
, non hav ti questi punti di fatto zione di circostanze che avrebbero potuto indurli a qualificare i fatti di cui al capo A) come corru zione anziché come concussione. Il loro convinci-
mento in ordine alla colpevolezza della NE per il delitto in parola è suffragato da solide ragio-
ni, esposte in modo convincente ed immune da vizi logici o errori di diritto, facendo corretta appli-
cazione delle norme di legge in materia secondo l'orientamento in proposito di questa Corte supre-
ma.
I motivi di ricorso fino ad ora esamina-
ti vanno in conclusione completamente disattesi.
Il quarto motivo del ricorso proposto.
dal secondo difensore non può essere condiviso. I
primi giudici, nel negare la circostanza attenuan-
te di cui all'art. 62 n. 6 C.P., si sono attenuti ad un preciso orientamento di questa Corte suprema che qui si intende ribadire. Come si è già osserva- to a proposito dell'analoga richiesta avanzata dal
RI e dal RO, la concussione è un reato di na-
tura plurioffensiva, che lede sia l'interesse pub- 100 blico al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché alla correttezza dei pubblici funzionari, sia l'interesse del sogget to privato all'integrità del patrimonio e alla li-
bertà del consenso. Ad essa non è applicabile nè
la circostanza attenuante della riparazione del dan no nè quella dell'elisione o dell'attenuazione del-
le conseguenze del reato, previste rispettivamente dalla prima e dalla seconda parte dell'art. 62 n.
6 C.P.: la prima perché il risarcimento del danno,
inteso in senso civilistico, subito dal privato,
non realizza l'integrità della riparazione, non es-
sendo il contestuale danno all'interesse pubblico suscettibile di alcuna forma di reintegrazione eco-
nomica; la seconda perché si riferisce solo al dan-
no in senso penalistico, strettamente inerente al-
la lesione o al pericolo di lesione del bene giuri-
dico tutelato dalla norma incriminatrice, e non ri-
guarda, pertanto, i reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.
L'ultimo motivo del ricorso formulato dal primo difensore di NE MA va anch'esso disatteso, avendo il giudice di appello, nel dichia rare le circostanze attenuanti generiche prevalen-
ti sulla contestata aggravante e nell'operare la riduzione della pena, debitamente motivato la sua 101
decisione e portato la misura della sanzione molto vicino al minimo edittale, fugando in tal modo ogni sospetto di arbitrio.
Il ricorso proposto da NE MA va in conclusione interamente rigettato.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da RO AN, l'unico motivo posto a suo fon-
damento è infondato e va pertanto disatteso. Come,
infatti, si è già detto a proposito dei ricorsi pro-
posti dai coimputati dell'RO in ordine al rea-
to di cui al capo G), i primi giudici hanno concor
- le cui mo- demente ritenuto nelle loro decisioni tivazioni sul punto in questione si integrano in modo da rappresentare un'unica entità logico-giuri- dica ai fini del controllo di legittimità, essendo le stesse omogenee nei criteri di accertamento del fatto e di valutazione della prova - che il De Giro
lamo, il AR, il IS, l'RO e la IE ri avevano costituito nel 1979 una "società" inte-
ressata alla realizzazione del complesso edilizio
SSro ed avente, come suo fine ultimo, di con-
dizionare l'iter della pratica amministrativa (dal-
la lottizzazione all'esecuzione delle opere) al tras sferimento, in favore degli associati, dell'incre- 102 mento di valore del suolo edificatorio, poi concre-
tatosi nel valore commerciale degli immobili desti-
nati a magazzini, di proprietà dello RO, ubi-
cati in via Carlo V di Catanzaro.
Nella previsione programmatica erano già
stati stabiliti sia l'ammontare del guadagno (suc-
cessivamente fissato in 360.000.000 di lire) sia le singole quote (il 50% al AR, all'RO e alla TI, il 50% al De OL e al IS).
Ai soci "politici" era stato demandato il compito di favorire e gestire la procedura amministrativa di approvazione del programma edilizio, utilizzan-
do il potere che loro derivava ALinserimento al-
l'interno dell'amministrazione comunale, ai soci
"laici" il compito di fornire consulenza legale o tecnica. In particolare, l'RO aveva, insieme alla TI, redatto i progetti edilizi ed ave-
va fatto parte della Commissione edilizia del Comu-
ne dal 1978 fino al 1° dicembre 1982. Il carattere illecito della "società" in questione è stato ampial
..mente e correttamente motivato nella sentenza di primo e in quella di secondo grado, come già si è
_detto in precedenza, e a nulla rileva il carattere
_ lecito o meno della scrittura privata intercorsa tra il AR e lo RO il 18 marzo 1981: altro è il rapporto tra questi due soggetti in ordine al 103
passaggio di proprietà del terreno edificatorio dei
fratelli MA, altro è la società occulta che operava alle spalle del AR, scoperta dallo Spa-
daro grazie ad una confidenza del RO, con lo sco
po di ripartire tra i soci il danaro corrispondente all'incremento di valore del terreno, sollecitamen-
te lottizzato per effetto dell'opera dei soci poli- tici. Del pari irrilevante è stato ritenuto il ca-
rattere legittimo della lottizzazione, posto che l'interessamento dei soci politici non si era limi- tato a tale atto iniziale dell'intero affare, ma era proseguito relativamente alla stipula della con venzione, al rilascio della concessione per i pro-
getti esecutivi e a quello delle due successive con cessioni di variante.
In realtà i primi giudici non hanno omes- so l'esame di alcun punto decisivo della causa, e,
in relazione alla formulazione del capo G) dell'im—
putazione (che fa menzione della presa d'interesse
V. Diff effettuata dagli imputati
- direttamente o per in-
terposta persona in tutti gli atti della pubblica amministrazione relativi all'iter burocratico della pratica) hanno correttametne ritenuto la penale re-
sponsabilità dell'RO in ordine al reato in que- 104
+
stione, ravvisando nel suo comportamento tutti gli elementi costitutivi del concorso di persona: la consapevolezza del carattere illecito sia dell'af-
fare sia delle singole azioni che i "politici" (par ticolarmente il IS) avrebbero svolto per realiz zare il fine avuto di mira e la volontà innegabile di contribuire col proprio operato di tecnico al verificarsi del fatto;
dovendo aggiungersi che cor-
rettamente è ravvisato l'interesse privato in atti d'ufficio anche nel semplice inserimento d'una pro-
spettiva di vantaggio privato nel procedimento di formazione dell'atto - con conseguente commistione tra l'interesse personale e quello pubblico - attra verso una qualsiasi forma di sfruttamento dell'uf-
ficio o un'alterazione delle regole che presiedono all'imparzialità e al buon andamento della pubbli-
ca amministrazione, a tutela sia della sua credibi tà sia del diritto di eguaglianza del cittadino nei suoi confronti.
A fronte di queste solide ragioni di na-
tura logica e tecnico-giuridica, appaiono assoluta.
mente infondate le censure formulate dal ricorren-
te in ordine all'esistenza dell'accordo (che, in realtà, con il patto di costituzione della tà , assume le vesti del "previo concerto"), in ordine alla liceità della "società" in ordine alla 105
-
legittimità della lottizzazione. La decisione del giudice di appello, che ha condiviso il convincimen to del primo giudice e dimostrato l'infondatezza dei motivi di gravame proposti ALimputato, ha
fornito un'ampia e corretta spiegazione del giudizio di colpevolezza, conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte Suprema ed im-
mune da vizi logici o errori di diritto. Per cui il ricorso proposto ALRO va rigettato.
Per quanto riguarda il ricorso proposto da IS NT, il primo motivo non può esse-
re condiviso. Come si è già osservato a proposito dell'analoga richiesta avanzata da altri ricorrenti
questa Corte suprema ha già avuto modo di afferma-
www ed intende qui ribadire che la concussione- re
è un reato di natura plurioffensiva, che lede sia
1'interesse pubblico al buon andamento e all'impar-
zialità della pubblica amministrazione, nonché alla correttezza dei pubblici funzionari, sia l'interes- se del soggetto privato all'integrità del patrimo-
nio e alla libertà del consenso. Ad essa non è ap-
plicabile nè la circostanza attenuante della ripa-
razione del danno nè quella dell'elisione o dell'at tenuazione delle conseguenze del reato, previste, 106 rispettivamente, dalla prima e dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 C.P.: la prima perché il risarci-
mento del danno, inteso in senso civilistico, subi-
to dal privato, non realizza l'integralità della riparazione, non essendo il contestuale danno all'i teresse pubblico suscettibile di alcuna forma di reintegrazione economica;
la seconda perché si ri-
ferisce solo al danno in senso penalistico, stret-
tamente inerente alla lesione o al pericolo di le-
sione del bene giuridico tutelato dalla norma in-
criminatrice, e non riguarda, pertanto, i reati con tro il patrimonio o che comunque offendono il pa-
trimonio.
Le numerose censure formulate con il se-
condo motivo di ricorso possono essere esaminate
raggruppandole per argomenti omogenei.
1) In nessun travisamento dei fatti sono
incorsi i primi giudici - le cui decisioni costitui un'unica entità logico-giuridica ai finiscono
del controllo di legittimità, essendo esse omogenee in ordine ai criteri di accertamento del fatto e
↓ di valutazione delle prove relativamente al fat-
to che le richieste di danaro sarebbero state ac-
compagnate con la minaccia di bloccare l'approvazio ne della lottizzazione. Fondandosi, invero, sulle dichiarazioni dello RO alla cui attendibili--
- 107
tà è dedicata un'ampia disamina critica e sulla
confessione del RO, oltre che sui riscontri obiet tivi e sulle ammissioni dello stesso IS, i pri-
mi giudici hanno ritenuto che fu il Rocca a prospet tare per primo allo RO le difficoltà inerenti all'approvazione del suo progetto di lottizzazione,
rivelandogli, nel giugno 1981, "che al Comune era
tutto un mangia mangia", che "il AR era un
egoista e voleva tenere tutto per se" che, secon-
do gli accordi "politici", dalla lottizzazione Cas-
siodoro "dovevano venir fuori i soldi" per gli ap-
partenenti ad un certo partito, mentre, per gli
appartenenti ad un altro partito "i soldi dovevano venir fuori dalla lottizzazione di Viale de Filip-
pis", che i due progetti dovevano pertanto procede-
re parallelamente, che il secondo era certamente illegittimo perché inerente ad un'area destinata ad insediamenti industriali, che non era giusto "che a mangiare fossero solo il AR e company". Lo
RO (che nel marzo precedente aveva pagato il prezzo per l'acquisto del terreno, e, in corrispet-
dell'interessamento per il rilascio delle con-tivo
cessioni, aveva promesso al AR la cessione dei suoi magazzini di via Carlo V, il cui valore, poi 108 determinato in f. 360.000.000, sarebbe andato "pro quota" ai partecipanti della "società" di cui s'è
già detto), dopo aver trascorso due notti insonni,
era tornato dal RO e questi gli aveva quantifi-
cato la somma da versare (90.000.000) spiegandogli che egli agiva anche per conto di due altri assos.
sori comunali (poi individuati nel IS e nella
NE); lo RO aveva fatto le sue c on ze ed il Rocca aveva ridotto le sue presese ne dole a 75.000.000. Tale somma 10 RO s'e pegnato a versare in contanti dopo il rilascio del-
la concessione da parte del Comune. Aveva successi-
vamente riferito i fatti al AR, il quale aveva approvato la sua condotta remissiva e poi gli aveval confermato che effettivamente alla lottizzazione
SSro erano interessate otto persone.
Le dichiarazioni dello RO, secondo i primi giudici, avevano trovato conferma nella confessione del RO, il quale aveva specificato che i suoi colleghi di Giunta, componenti della commissione edilizia, gli avevano detto che solo se lo RO avesse pagato la somme di 75.000.000=
di lire (da dividere in tre) essi avrebbero agevo-
lato la procedura relativa al progetto di lottizza-
zione. Dopo la promessa di pagamento dello RO (avvenuta, come s'è detto, nel giugno 1981) il 13 109
luglio successivo s'era riunita la Commisione urba-
nistica (componenti, tra gli altri, il IS e la
NE) che, dopo la relazione effettuata dal Rip-
pa, aveva discusso la pratica e poi deciso di "rin-
viarla agli uffici per le verifiche del caso", Ciò
nonostante, la pratica (corredata solo da un pare-
re di massima della Commissione edilizia), era sta-
ta portata in Consiglio comunale, e quest'organo,
il 21 luglio 1981, presenti tra gli altri il RO
e la NE, a seguito della relazione fatta dal
IS aveva approvato a maggioranza di voti il piano di lottizzazione e lo schema della relativa convenzione da stipularsi successivamente.
Nel mese di ottobre successivo (appros-
simandosi le ulteriori scadenze dell'iter burocra-
tico della pratica) il RO era tornato alla cari.
ca. Infatti, il IS e la NE, non soddisfat ti della semplice promessa di pagamento, avevano espresso l'esigenza che lo RO dovesse fornire
V.JK una adeguata garanzia. Il RO si era allora por-
tato in casa dello RO insieme a NT WA,
marito della NE, e senza mezzi termini gli aveva detto: "mi dispiace, ma se non mollate non si va avanti". Aderendo alla richiesta, lo RO 110 aveva allora consegnato al RO a garanzia un as-
segno di f. 75.000.000, da onorare dopo il rilascio della concessione edilizia. Correlativamente, il
31 ottobre successivo era stata stipulata la conveni zione relativa alla lottizzazione e il 21 novembre
(tra il pagamento della prima parte della somma promessa e quello relativo alla seconda parte, av-
venuti rispettivamente il 16 ed il 23 novembre) e-
ra stata rilasciata la concessione n. 3521 riguar- dante i progetti esecutivi.
Sulla base di tali prove, correttamente i primi giudici hanno ritenuto la colpevolezza del
IS in ordine al reato di cui al capo A), ed hanno disatteso, tra l'altro, la richiesta di qua-
lificare i fatti come corruzione col dare partico-
lare rilievo allo stato di timore creato nell'ani-
mo dello RO dalle prospettazioni dei tre asses sori in ordine al ritardo o al blocco dell'iter am-
ministrativo della pratica di lottizzazione. Questal
Corte suprema ha più volte posto in rilievo i carat teri differenziali tra il delitto di concussione e quello di corruzione, e, da ultime, con decisio-
delle Sezioni unite 27 novembre 1982, ric. Dessi,
precisato che nel reato di cui all'art. 317 C.P.
la condotta del pubblico ufficiale, attraverso l'a- buso, crea ° insinua nella vittima uno stato di pau 111-
ra ° timore valido ad eliderne o a viziarne la vo-
lontà, costringendola o inducendola ad esaudire l'illecita pretesa, onde evitare pregiudizio e dan- no, laddove nel reato di corruzione l'"extraneus"
agisce in pima coscienza e volonta e al fine di realizzare un indebito lucro in condizioni di pari- tà con il pubblico ufficiale.
Il giudizio del Tribunale e quello della
Corte di merito appaiono perfettamente in linea con tale indirizzo, e sono fondati a differenza di quanto assunto dal ricorrente - su una corretta interpretazione delle prove acquisite al processo ed una puntuale messa in evidenza sia dello stato
di timore insorto nello RO sia delle richieste illecite di somme di danaro avanzate a chiare let-
tere dal IS per il tramite del RO, con la
conseguente non dovuta promessa.
2) I primi giudici non hanno omesso di esaminare alcuna prova per quanto riguarda l'affer
1.6 6 mata partecipazione del IS alla "società" di cui sopra si è detto, costituita con il AR, il
De OL, l'RO e la TI allo scopo di conseguire e far proprio il valore dei magazzini ceduti dallo RO in cambio della sollecita ap- 112 provazione della lottizzazione e delle concessioni edilizie. A fronte del massiccio materiale probato-
rio che forniva la dimostrazione di tale partecipa-
zione, i primi giudici hanno ritenuto irrilevante l'argomento relativo al ritiro da parte del IS
della sua disponibilità ad occuparsi della società,
rigettandolo implicitamente per incompatibilità
con la motivata decisione assunta, ed apparendo es-
So comunque in contrasto con la pretesa della liqui dazione della propria quota avanzata dallo stesso
-
-
IS ed oggetto del reato di cui al capo C) del-
l'imputazione.
I primi giudici non hanno neppure omesso
di valutare nel loro insieme le clausole dell'ac cordo intercorso tra lo RO e il AR;
al con
trario, essi hanno esaminato i termini del contrat-
to e valutato le sue implicazioni, evidenziando che, se entro il 31 dicembre 1981 il AR non fosse riuscito a far rilasciare allo RO le ne-!
cessarie concessioni edilizie, quest'ultimo avreb-
be potuto mettere all'incasso l'assegno di £. 200.
000.000 rilasciatogli in garanzia ALaltro con- traente e avrebbe conseguito il vantaggio di diven-.
tare proprietario del terreno in questione per SO-
li 150.000.000 di lire. Questo vantaggio non pote- va, però, essere tale da creare uno stato di asso-
- 113
luta tranquillità psicologica nello RO, in mo-
do da porlo al riparo da eventuali azioni intimida-
torie, perdendo esso rilievo di fronte ai maggiori profitti della speculazione edilizia ed essendo CO-
munque suo interesse di imprenditore di non inimi-
carsi gli amministratori comunali, titolari del po-
tere di concedere, negare ° ritardare le autorizza-
zioni e le concessioni necessarie all'esercizio del la sua peculiare attività professionale.
I primi giudici, infine, non hanno omes- So di valutare che nel primo incontro tra lo AD
ro ed il RO non si parlò di danaro, che la spe-
cificazione della somma da pagare era avvenuta nel secondo incontro e che il RO non aveva per il momento preteso alcun pagamento. Come si rileva dal le decisioni di merito, il discorso del RO in occasione del primo incontro era stato inequivoco nei suoi riferimenti al "mangia-mangia" del Comune, al AR che voleva tenere tutto per sé, al fatto
VON che non era giusto che mangiassero solo il "Garcea
e company", alla spartizione tra i due partiti po-
litici delle "tangenti" connesse alle due diverse lottizzazioni e all'abbinamento causa del ritar-
do della pratica dello RO tra la lottizzazio- 114 ne Cassiodoro e quella, illegittima, di viale De
Filippis. Era tanto vero che il discorso del RO
i non ammetteva equivoci che lo RO per due not i
non aveva dormito. Giustamente, inoltre, i primi giudici hanno ritenuto che non costituisse indizio di corruzione il fatto che il RO non aveva pre-
consid teso sul momento nè garanzie nè pagamenti,
rato che conformemente a quanto contestato col
I capo d'imputazione l'atto ed il momento consum
tivo della concussione dovevano identificarsi COL
la promessa di danaro avvenuta in quel giugno 1981
e non con la prestazione della garanzia nè con i l
pagamento concreto delle somme estorte.
3) I primi giudici non sono incorsi nel vizio di mancanza nè in quello di contraddittorie-
tà della motivazione allorché non hanno rilevato il contrasto, assunto dal ricorrente, tra l'interes se della società" (di cui il IS faceva parte)
ad una sollecita emanazione degli atti autorizzati vi e la minaccia di frapporre ostacoli alla lottiz-
zazione, andando così contro gli interessi della
"società" predetta. In realtà correttamente è sta-
ta ritenuta l'insussistenza d'un tale contrasto,
_ perché, come chiaramente si evince dalla formula-
zione dei capi d'imputazione ai quali i primi giu- 115 dici si sono strettamente attenuti, la commissione da parte del IS dei reati di cui ai capi A) e
B) prescindeva completamente dalla sua partecipa-
zione alla menzionata "società" era il frutto di una sua autonoma iniziative, indipendente dalla sua qualità di socio, e non ledeva gli interessi della società, perché il fatto di cui al capo A)
risale al mese di giugno 1981, allorché il termine di scadenza dell'affare societario era ancora lon-
tano, perché la minaccia di ostacolare l'approva-
zione della lottizzazione faceva leva sull'interes-
se dello RO ai profitti dell'impresa specula-
tiva e al comprensibile suo desiderio di mantenere buoni i rapporti con gli amministratori comunali,
ed appariva detinata pertanto a sicuro successo,
e perché il fatto di cui al capo B), avente ad og-
getto la variante (rilasciata il 24 febbraio 1982),
era completametne fuori degli accordi intercorsi tra lo RO ed il AR, dato che il termine
di scadenza del 31 dicembre 1981 riguardava la pra-
V tica fino al rilascio della concessione per i pro-
getti esecutivi (emessa il 21 novembre 1981): il come ha rilevato il giudice di appello a resto -
era fuori del rapporto contrattuale e quin f. 48
-
di estraneo agli interessi della "società" 116 A proposito, poi, del fatto di cui al capo B) i giudici di merito hanno ritenuto signifi-
cative le reazioni del AR e della TI
:
riferite dallo RO alla notizia della richie-
sta della somma di danaro avanzata dal IS in ordine alla concessione di variante: il AR, in-
dignato, aveva esclamato: "disgraziato, mangia da tutte le parti"; la TI aveva recriminato dicendo "disgraziato, non gli basta mai niente;
pen sate che il IS fa parte, anche lui, dei magaz-
zini" (cioè della "società" di cui s'è detto, con diritto ad una quota del valore dei magazzini). La
TI s'era anzi offerta di accompagnare lo Spa
daro dal Sindaco allo scopo di rappresentargli la
1111
sitazione e nella speranza di riuscire a fermare le pretese del IS;
e all'uscita dal Comune do-
po il colloquio col Sindaco, aveva detto allo Spa-
daro "speriamo che quel AL (il IS) non ci ricatti più".
Con perfetto rispetto delle risultanze probatorie e dei criteri che presiedono alla loro interpretazione i primi giudici hanno pertanto ri-
tenuto inesistente, sul piano logico e su quello reale, il contrasto denunziato dal ricorrente.
Per cui anche questa censura va disattesa 4) I primi giudici non sono incorsi in 117
alcun vizio di motivazione o errore di valutazione delle prove allorché secondo l'assunto del ricor-
hanno omesso di considerare che in coinci- rente
-
denza degli atti attraverso i quali la pratica am-
ministrativa percorreva il suo ". iter" non vi era stato alcun atto di intimidazione nè erano state avanzate richieste di danaro, tanto vero che i pa-
gamenti da parte dello RO dei 90.000.000 di lire era avvenuto solo nel novembre 1981, I primi giudici hanno, in verità, nelle proprie decisioni,
scandito con la massima precisione le tappe dell'"i ter" burocratico e il momento consumativo delle va-
rie concussioni ascritte al IS, e, da una sem-
Splice sovrapposizione dei vari momenti,hanno tratto.
la conclusione del collegamento funzionale esisten-
te tra le promesse non dovute e il compimento degli atti dovuti. Le relative date sono state ampiamen-
te riportate nelle pagine che precedono (in partico-
lare sub 1) per cui appare superfluo ripetersi,
5) I primi giudici non sono incorsi in alcun errore nella qualificazione giuridica dei fat ti ascritti al IS ai capi B) e C) della rubrica,
che hanno ritenuto delitti di concussione e non di corruzione, ricorrendo agli stessi principi giuri- 11
8 - sprudenziali applicati per qualificare concussione il fatto di cui al capo A) (del quale si è già det-
to in precedenza). Infondata è infatti la censura di violazione di legge formulata dal ricorrente
.2_
secondo il quale i primi giudici non avrebbero con-
siderato che fin ALestate 1981 lo RO agiva per conseguire concessioni edilizie illegittime ed aveva cercato, a tale scopo, l'appoggio dei politi-
ci locali dichiarandosi disposto a versare danaro
e comportandosi nella trattativa con assoluta fred-
dezza d'animo e in posizione di parità con i suoi interlocutori. In realtà, come si rileva dalla sen-
tenza impugnata, nel capo A) si addebita al IS di avere imposto, tramite il RO, allo RO
il pagamento d'una certa somma di danaro con riferi mento all'approvazione della lottizzazione, poi au-
torizzata dal Consiglio comunale nella seduta del
21 luglio 1981; nel capo B) si addebita al IS
analogo comportamento in ordine alla concessione della variante. Orbene, i primi giudici hanno rite-
nuto, dopo ampia disamina dei documenti acquisiti jagli atti e della relazione presentata dal perito d'ufficio, che nonostante alcune irregolarità (qua li la mancata trasmissione della pratica agli uf-
fici per le verifiche del caso e l'acquisizione di un semplice parere favorevole di massima da parte 4 119
della commissione edilizia) non era ravvisabile al-
cun carattere di illegittimità nella delibera con-
siliare autorizzativa della lottizzazione, la cui progettazione corrispondeva sostanzialmente alle prescrizioni delle norme urbanistiche. Hanno rite-
nuto, inoltre, per quanto riguarda la concessione della variante, che la relativa richiesta era limi- tata al mutamento d'uso di 1/5 degli scantinati del le case a schiera al fine di recuperare la "sottra-
zione" del lotto 14, destinato in precedenza dagli organi comunali alla costruzione di edifici pubbli- ci: la relativa concessione n. 5339 del 24 febbraio
1982 e quella n. 434 (relativa al solo edificio E)
non apportavano al piano di lottizzazione alterazio ni nuove e diverse rispetto a quelle apportate dal-
la illegittima concessione n. 3521 relativa ai pro-
getti esecutivi, peraltro estranea alle contestazio ni relative al IS. Ciò nonostante, i primi giu- dici non hanno omesso di rilevare l'indebito vantag igio che era conseguito allo RO, oltre che dal-
A
la concessione, anche dalle due varianti in questio ne ma hanno ritenuto di non poter ravvisare nelle isue azioni il comportamento di chi "certat de lucro captando" anziché "de damno vitando" assumendo
• : 12
0 - la veste del corruttore anziché quella del concus-
\ so: l'elemento differenziatore tra concussione e corruzione non è costituito dalla conformità o dal-
la contrarietà dell'atto del pubblico ufficiale ai doveri d'ufficio, perché non può affermarsi che un'attività "contra legem", comportante un vantag gio ingiusto per il privato che non ne aveva dirit- to,, ponga questi ed il pubblico ufficiale in una condizione di parità contrattuale, con la conseguen za che dalla illegittimità dell'atto debba sempre derivare la corruzione anziché la concussione;
l'e-
lemento differenziatore decisivo tra i due delitti
è costituito - come ha ritenuto questa Corte supre- ma dal fatto che nella corruzione i soggetti trattano pariteticamente e si accordano nel "pactum sceleris" con convergenti manifestazioni di volon-
tà, mentre nella concussione la "condictio contra-
ctualis" è inesistente, perché il "dominus" dell'af fare illecito è il pubblico ufficiale;
e in tale contesto, in cui decisiva è la preminenza prevari-
catrice di quest'ultimo, la non conformità a leg-
ge dell'atto costituisce un "quid pluris" nel com-
portamento del soggetto rivestito di pubbliche fun-
zioni, aggravando la sua delittuosa azione.
L'identificazione della natura dell'atto del pubblico ufficiale, oggetto del mercimonio, non
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costituisce pertanto il punto nodale della qualifi-
cazione differenziale tra i reati di concussione e di corruzione, i cui elementi essenziali sono
ben precisati dalle norme di legge vigenti;
l'infi-
nita molteplicità dei comportamenti umani, la serie multiforme delle implicazioni psicologiche non pos-
sono suggerire schemi tassativamente circoscritti ma impongono indagini particolari e differenziate dei casi singoli, da cui trarre elementi sicuri per la riconducibilità dei fatti sotto l'una o l'al tra delle due figure criminose.
In adempimento di questa direttiva giuri-
sprudenziale i primi giudici hanno compiutamente esaminato le prove in atti in ordine ai fatti di cui ai capi B) e C) ascritti al IS.
In ordine al primo, essi hanno accertato in punto di fatto che ai primi di dicembre lo Spa-
daro, su consiglio del RI, aveva presentato la richiesta di variante diretta al mutamento della
V destinazione d'uso dei seminterrati ed aveva incon-
trato il RI (il quale già in precedenza lo aveva costretto a consegnabli i 10.000.000 per il rilascio della concessione relativa ai progetti esecutivi,
come precisato al capo 'E', € ancor prima, gli 122 aveva preannunziato la necessità di sborsare alme-
no 60 o 70 milioni di lire per l'assessore IS
je per il suo partito politico) e costui era "torna-
to alla carica" e gli aveva detto in maniera "bru- tale" che "se voleva la variante doveva pagare",
perché "gli altri si erano fatti la pancia grande"
e proprio il IS gli aveva detto che lo RO
"doveva pagare cara questa variante". Lo RO
jera stato contattato anche ALRO (che, presen tandosi come messaggero del RI, gli aveva detto che doveva "dare dei soldi") e dal RO (che gli aveva confermato la frase del IS, secondo cui egli "doveva pagare cara la variante") e, indigna-
to, aveva manifestato propositi di denunzia;
al che RO, dal suo studio, aveva telefonato al Pi-
sano per consigliargli moderazione avvertendolo
che in tal modo stava "creando un guaio". Lo AD
RO aveva informato delle pretese del IS il Gar-
cea e la TI, ed entrambi avevano avuto paro-
Ile di disprezzo verso il IS ("disgraziato, man-
gia da tutte le parti, non gli basta mai niente,
pensate che anche lui fa parte dei magazzini" };
la TI aveva accompagnato lo RO dal Sin-
daco, e all'uscita dal Comune, dopo l'incontro,
aveva esclamato "speriamo che quel AL (il Pisano) non ci ricatti più". All'intervento del
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-
Sindaco il IS aveva reagito violentemente 50-
stenendo che la materia era di competenza esclusi-
va del suo assessorato e che non ammetteva interfe- renze. Nel gennaio 1982 il RO aveva detto allo
RO che la moglie del IS aveva ricevuto
telefonate anomime di minaccia ed entrambi avevano concordato nell'interpretare tale fatto come un
tentativo del IS di riagganciare ed intimidire il со truttore. Sta di fatto che nella seconda quin dicina del gennaio 1982 lo RO aveva aderito
all'invito di incontrarsi con il IS nello stu-
dio di questi, al fine di chiarire ogni equivoco.
Il IS, in tale occasione, era stato estremamen-
te deciso, dicendo che l'assessore era lui ed era inutile cercare di far intervenire il Sindaco, ag-
giungendo che se voleva la variante doveva dargli
50.000.000 milioni di lire. Alla preghiera dello
RO di avere uno sconto il IS aveva reagi-
to dicendo che egli non era un ladro di galline.
V. N Allo RO non era pertanto rimasta alcuna alter-
Inativa per poter avere la concessione in variante.
Dopo opportuni accordi aveva consegnato al IS
50.000.000 di lire in contanti (provenienti ALas
segno n. 734 di 60.000.000) all'interno della sua 124 autovettura, nei pressi della Banca d'Italia, dopo alcuni giri viziosi per la città. Successivamente
aveva consegnato al RI i rimanenti 10.000.000.
In ordine al capo C), i primi giudici hanno accertato in punto di fatto che lo RO
fin ALaprile 1981, poche settimane dopo la sti-
pula del contratto in data 18 marzo 1981, aveva ricevuto dal AR la richiesta di corrispondergli danaro in contante al posto della cessione in pro-
prietà dei magazzini di via Carlo V, e una richie-
sta in tal senso gli era stata rivolta anche dal-
l'RO incontrato a Roma in occasione della sti-
pula del compromesso per l'acquisto del terreno,
Nel maggio successivo il AR gli aveva prospet-
tato le difficoltà relative all'approvazione della lottizzazione, e convenne con lo RO di affi-
dare ad un agente immobiliare, tale Bonanno, l'in-
carico di vendere i magazzini al Comune, data la difficoltà di trovare un altro acquirente. I magaz zini erano stati visionati da alcuni amministrato-
ri comunali (tra i quali il IS, il RO e la
NE), ma l'affare non era andato in porto per-
ché l'U.T.E. aveva espresso parere contrario al rezzo offerto, Nell'ottobre successivo il tenta-
tivo di far acquistare i magazzini dal Comune era stato rinnovato, avendo la Giunta comunale, 11 23 125
ottobre 1981 (con la presenza, tra gli altri, del
IS, del RO e della NE) deliberato di procedere a tale acquisto per il prezzo di un miliar do, otto milioni e duecentomila lire, al lordo del-
le spese, ma il CO.RE.CO. aveva annullato la deli-
bera perché carente di concreto finanziamento del-
la spesa. A questo punto (novembre 1981) allo Spa-
daro erano giunte altre insistenti pressioni per la vendita dei magazzini e in occasione di un incon tro avvenuto in Comune tra la fine del 1981, i pri-
mi del 1982, il IS, l'RO ed il De OL.
avevano insistito "perché si tenesse i magazzini e desse al AR il danaro in contante"; alla sua richiesta di spiegazioni l'RO aveva detto "al-
lora non avete capito niente!" ed aveva riso, imi tato dal IS e dal De OL;
in tale occasio-
ne, mentre il IS e l'RO parlavano di cifre,
il De OL commentava dicendo "....noccioline"
Il 12 febbraio il AR aveva indotto lo RO
ad una scrittura privata con cui si stabiliva che quest'ultimo non avrebbe più ceduto gli immobili ma gli avrebbe corrisposto la somma di £.360.000.
.000 in contanti, in vista di un'operazione che lo
RO doveva compiere con la ditta AN e 126 RA. Ma anche tale operazione era andata in fu-
то.
A questo punto i giudici di merito hanno rilevato dalle prove che di fronte alla mancata Mo-
netizzazione dei magazzini e alla mancanza di liqui dità dello RO, qualcuno aveva perso la pazien-
zai il RI aveva convocato lo RO e gli ave-
va imposto il versamento immediato della somma di
£. 30.000.000 corrispondenti alla liquidazione del-
la sua quota nella "società"; indicata in un otta-
vo del totale: lo RO aveva finito per sottosta re alla richiesta (era rimasto perplesso perché un ottavo del tutto non corrispondeva alla somma richie sta, ma si avvicinava il momento del rilascio del-
la variante) ed aveva consegnato al RI 5 cambia-
li da 6.000.000 l'una; successivamente il IS
gli aveva detto che come s'era regolato col RI
per le liquidazione della quota-magazzini così do-
veva regolarsi con lui;
lo RO aveva negoziato col nipote SI un assegno ed aveva poi in danaro contante consegnato al RI la somma di
10.000.000 affinché la desse al IS come primo acconto della sua quota-magazzini,
Le sentenze dei primi giudici svolgono questi punti di fatto con ampie argomentazioni, e, con apprezzamenti logici e corretti, accertano, in 127
ordine ai capi B) e C), le medesime componenti di costrizione e di abuso di potere caratterizzanti il fatto, precedentemente esaminato, di cui al ca-
po A), ritenendo sussistenti e provati la posizio- ne di preminenza prevaricatrice del pubblico uffi- ciale e il timore della vittima, che presta il suo consenso per effetto d'una volontà formatasi in ma-
niera viziata.
L'indagine critica del caso concreto ha
portato pertanto all'accertamento della piena sus-
sistenza degli elementi essenziali del delitto di concussione, per cui le censure del IS in ordi-
ne ai reati di cui ai predetti capi vanno disatte-
se.
6) I primi giudici non sono incorsi nel vizio di mancanza di motivazione nè in quello di violazione di legge in ordine alla ritenuta colpe-
volezza del IS per il reato di cui al capo G).
Essi, infatti, valutando con diligenza ed obietti-
1 vità le prove in atti e rendendo conto del proprio convincimento con motivazione ampia, dettagliata ed immune da vizi logico-giuridici, hanno accerta-
- come si è già detto nelle pagine che precedo- to no, e, in particolare, sub 2) la partecipazione 128 fin ALinizio del IS alla "società" costitui-
ta per realizzare la valorizzazione edilizia del terreno dei fratelli MA, poi acquistato dallo
RO, mediante il sollecito rilascio delle neces sarie autorizzazioni e la ripartizione tra i soci del danaro corrispondente al detta valore, poi de-
terminato in £. 360.000.000. Elemento essenziale di tale accordo ere stata la qualifica "politica"
di alcuni soci, i quali, essendo collocati all'in-
terno dell'amministrazione comunale in specifici settori di competenza urbanistica ed edilizia, ave-
vano il potere di gestire l'iter amministrativo del la pratica relativa alla lottizzazione e alle con-
seguenti concessioni, favorendone quel sollecito svolgimento, quel repido superamento degli ostacoli con un trattamento di favore che analoghe pratiche di altri cittadini di solito non ricevevano.
Perno dell'operazione, secondo i primi giudici, era stato il IS che, nel gennaio 1981
(due mesi prima che il AR e lo RO stipu-
lassero la nota scrittura privata con la quale, tra l'altro, il primo si impegnava a seguire l'iter am ministrativo della pratica e a far rilasciare i provvedimenti autorizzativi entro il 31 dicembre successivo) era diventato assessore all'urbanisti- са, vice sindaco e componente della commissione e-
- 129
dilizia comunale, e successivamente aveva parteci-
pato alle varie riunioni della commissione edilizia della commissione urbanistica, del consiglio comu-
M
nale
- in cui la pratica in questione era stata e-
saminata ed aveva ricevuto impulso nonché alla
-
riunione in data 23 ottobre 1981 della giunta comu- nale in cui era stato deliberato l'acquisto dei magazzini dello RO (allo scopo di monetizzar- ne il valore dopo il fallimento del precedente ten-
tativo).
Correttamente rendendo conto del proprio convincimento con ampia motivazione, i primi giu-
dici hanno ravvisato in questo comportamento del
IS il reato continuato di interesse privato in atti d'ufficio, osservando a tal proposito che il delitto in questione si realizza perfettamente con l'inserimento d'una prospettiva di vantaggio priva-
to nel procedimento di formazione dell'atto d'uffi-
cio
- con conseguente commistione tra l'interesse.
V.ем personale e quello pubblico attraverso una qual-
siasi forma di sfruttamento dell'ufficio o un'alte-
razione delle regole che presiedono all'imparziali-
tà e al buon andamento della pubblica amministrazio a tutela sia della sua credibilità sia del di- ne, 130 ritto di eguaglianza dei cittadini nei suoi confron
In conclusione, il secondo motivo di ri-
fin qui esaminato, va disatteso perché infon corso dato.
Il terzo motivo posto dal IS a fonda-
mento del suo ricorso per cassazione è del pari in-
fondato e va pertanto anch'esso disatteso. Una de-
legazione di amministratori comunali s'era portata presso il complesso edilizio SSro, nell'otto-
bre 1982, per esaminare la possibilità di far acqui stare dal Comune alcuni appartamenti da destinare agli sfrattati. In tale occasione il IS aveva invitato lo RO in ufficio, dandogli un preci-
so appuntamento. Nel corso del colloquio il IS
secondo la dichiarazione resa dallo RO al giudice istruttore, menzionata dalla sentenza impu-
gnata a f. 97 aveva posto come condizione per l'acquisto degli immobili da parte del Comune la consegna "per primo a lui" della somma di cento
milioni di lire, ed aveva poi sollecitato il rilut-
tante RO a pensarci bene, perché si trattava di cosa fatta. Lo RO aveva riferito tale ulte-
riore pretesa del IS al RO, che aveva commen tato l'accaduto con parole pesanti. 131 Esaminato l'episodio in punto di fatto,
i primi giudici hanno concordato nel giudizio di colpevolezza a carico del IS per il reato di cui al capo D), motivando il loro convincimento in modo congruo e senza incorrere in alcuna violazio-
ne di legge. Non può, infatti, nel comportamento del IS, non ravvisarsi l'atto idoneo diretto in modo non equivoco a costringere lo RO al versamento dell'indebita somma con la prospettazions del pagamento come condizione per la sicura conclu-
sione del contratto e quindi con la implicita ma chiara minaccia che l'affare sarebbe sfumato se il danaro non fosse stato consegnato.
Non si è trattato, quindi, come assume il ricorrente, di una semplice proposta avanzata dal pubblico ufficiale nei confronti del privato e imme-
diatamente da questi respinta, ma di atto idoneo a suscitare nello RO il timore che l'affare, da
[considerare cosa fatta, potesse sfumare in caso di rigetto della richiesta del corrispettivo illecito.
Il ricorso proposto da IS NT
va, in conclusione, interamente rigettato,
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso proposto 132 dal Procuratore generale nei confronti di RI Fau
sto. De OL DO, RO AN, IE
ri ER e AR AI;
rigetta il ricorso stesso nei confronti di IS NT, RO
EP, NE MA, NT WA e LI Ca-
taldo. Annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione nei confronti di NT WA in or-
dine al reato di concussione di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di
Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso del NT.
Rigetta i ricorsi di IS NT, RO Giu-
seppe. De OL DO, RI FA, AR
AI, RO AN, NE MA, che con-
danna in solido al pagametno delle spese processua-
11 e ciascuno al versamento di £. 300.000 alla Cas-
sa delle ammende;
condanna NE MA e RO
EP in solido al rimborso delle spese della parte civile, che si liquidano in f. 840.000 di cui £, 800.000 per onorario.
Roma, 14 dicembre 1988
IL PRESIDENTE
Dott. Guido ACCINNI
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IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA
IL CANCELLIERE D.ssa Anna Ambrosioa for