Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1988, n. 5996
CASS
Sentenza 14 dicembre 1988

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Al reato di concussione non sono applicabili le attenuanti della riparazione del danno e quella della elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. la prima, perché il risarcimento del danno, in senso civilistico, subito dal privato, non realizza l'integrità della riparazione, poiché il danno all'interesse pubblico non è suscettibile di integrazione economica; la seconda, perché si riferisce al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene giuridico tutelato, e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio. ( V mass n 168635).*

Nei reati di concussione e di corruzione, l'elemento differenziatore non è dato dalla conformità o contrarietà dell'atto del P.U. Ai doveri di ufficio, ma della circostanza che nella corruzione i due soggetti trattano pariteticamente - a prescindere dalla liceità dell'atto richiesto dal privato - mentre nella concussione il dominus dell'affare è il pubblico ufficiale: e in tale contesto, in cui decisiva è la preminenza prevaricatrice di quest'ultimo, la non conformità a legge dell'atto costituisce un quid pluris, aggravando l'Azione delittuosa. ( Conf mass n 164980).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1988, n. 5996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5996
    Data del deposito : 14 dicembre 1988

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