Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL0199 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE P E DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 9812/98 Consigliere Cron. 4171 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Pasquale PICONE · Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE BELLONI LINO, elettivamen te domiciliato in ROMA VIA dal Sig. per diritti L. 3000 "12 FEB. 2001 BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI IL CANCELLIERE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CG069389 FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata copia legale al Sig.PATRIZI in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio per diritti L. $2000 dell'avvocato CORB 21 FEB. 2001 O NICOLA, che lo rappresenta e IL CANCELLIERE 4831 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 170/97 del Tribunale di TERNI, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale depositata il 20/05/97, R.G.N. 52/97; al Sig. per diritti L. udita la relazione della causa svolta nella pubblica it Consigliere Dott. Luciano CANCELLIERE udienza del 23/11/00 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 23 maggio 1994, il Sig. LI LL ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Terni nei confronti della datrice di lavoro Ferrovie dello Stato -Società di trasporti e servizi p.a. chiedendo fosse condannata a corrispondergli £.38.509.893, oltre accessori, a titolo di premio giornaliero [o per sostituzioni] prevista dagli artt.71 del c.c.n.l. e 29 del c.c.n.l. previgente, che assumeva spettargli per avere svolto, oltre alle proprie mansioni quelle attinenti ad altro posto in organico, mai ricoperto, presso l'agenzia doganale di Perugia. Con sentenza 18 gennaio 1996, il Pretore rigettava la domanda e il Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede rigettava l'appello del lavoratore. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore con unico, complesso motivo e memoria illustrativa. Resiste la soc. Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza è chiesto per insufficiente e contraddittoria motivazione: dalla copiosa documentazione in atti, in particolare dalla tabella di equiparazione del personale e dagli ordini di servizio sarebbe apparso evidente che l'agenzia doganale era classificata nell'esercizio e non nell'amministratore Vi 4831 981298.doc 3 e/o settore uffici. In proposito, il Tribunale avrebbe anche erroneamente interpretato nel norme del c.c.n.l. applicabili, avendo individuato in modo errato i loro destinatari nei dipendenti appartenenti a qualifiche espressamente escluse dalla loro applicabilità e non vi avrebbe fatto rientrare il personale dell'agenzia doganale che sicuramente ne era destinatario. La decisione era illegittima anche per non avere considerato quale assenza anche la situazione di mancata copertura del posto con personale ad hoc e di destinazione ad esso di personale adibito ad altre e prevalenti mansioni come il capo gestione sovrintendere in stazione, utilizzato pressoché quotidianamente per l'agenzia doganale, senza benefici economici aggiuntivi, in contrasto con gli intendimenti delle norme collettive citate le quali con la parola assente avrebbero indicato sia la assenza vera e propria sia la vacanza del posto. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha considerato che la contrattazione collettiva (art.71 c.c.n.l. 1987-89 e 29 c.c.n.l. 1990-92) prevedeva, quale presupposto del diritto, l'assenza di dipendenti dell'esercizio, addetti cioè alla circolazione, ovverosia inseriti nel ciclo della produzione effettiva, quale il personale di macchina di scorta ai treni, le squadre di manovra e gli agenti di terra collegati direttamente alla circolazione dei convogli. Il LL, invece, era assegnato all'agenzia doganale e svolgeva mansioni di spedizioniere, cioè attività puramente amministrativa. Il Tribunale ha ulteriormente considerato che le mansioni per le quali veniva chiesto lo speciale emolumento erano state svolte non in sostituzione di altro dipendente in organico, mai assegnato a quel posto secondo una scelta rd organizzativa delle Ferrovie, e quindi non ricorreva l'ulteriore presupposto u 981298.doc previsto dalla norma collettiva della assenza temporanea o improvvisa di altro dipendente, talché non poteva affermarsi che il LL avesse disimpegnato il servizio spettante all'assente. Alla luce dell'esauriente motivazione del Tribunale, si appalesano, anzitutto, inammissibili le censure contenute nel motivo in esame, concernente questione tipicamente di merito, quale è quella della interpretazione del contratto collettivo, insuscettibile di essere dedotta avanti al giudice di legittimità se non per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. In particolare, ove le doglianze attengano alla violazione dei canoni interpretativi, deve essere precisato nel ricorso in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove poi le censure denuncino anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (ex multis, cfr. Cass.29 aprile 1999, n.4310; 11 giugno 1999, n.5767; 18 marzo 1997, n.2354; 27 gennaio 1997, n.435; 16 gennaio 1996, n.326; 3 ottobre 1984, n.8006). Il ricorrente è incorso altresì nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per non avere specificamente indicato e trascritto nel ricorso medesimo gli atti e i documenti della società ferroviaria dai quali si 981298.doc 5 sarebbe dovuto evincere che l'agenzia doganale era classificata nell'esercizio anziché nell'amministrazione. Si tratta di un'indagine di fatto istituzionalmente vietata al giudice di legittimità che non deve ricercare direttamente negli atti di causa atti e documenti che si assumano rilevanti ai fini del decidere. Nel caso in esame, non solo non è dedotta violazione di legge e pertanto manca, da parte del ricorrente, l'indicazione specifica delle regole ermeneutiche (artt. 1362 e segg. c.civ.) che il giudice di merito avrebbe violato nell'interpretazione delle norme collettive di riferimento, ma l'interpretazione stessa appare del tutto plausibile, siccome conforme al contenuto letterale degli artt.71 e 29, rispettivamente, dei contratti collettivi 87/89 e 90/92 (come trascritti a pag.2 del ricorso, secondo cui quando si sia verificata l'assenza improvvisa di un dipendente dell'esercizio [...], e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliere a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente), sicché al giudice di legittimità non è consentito di ricercare se di quelle disposizioni possa darsi, in ipotesi, una diversa lettura, particolarmente in ordine alla nozione di assenza, secondo la prospettazione del LL più soddisfacente. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2000. viye La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. : び % 981298.doc 6 IL PRESIDENTE Regario be ujumis IL CONSIGLIERE ESTENS Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria _ 12 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERM R P U DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA N. 533 ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 981298.doc